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Obbligazioni e risarcimento del danno

L’Art 1218 sancisce l’obbligo del risarcimento del danno per l’inadempimento quando il debitore non provi l’impossibilità di adempiere derivante da causa a lui non imputabile. L’azione personale (actio in personam) che è concessa al creditore mira all’esecuzione diretta dell’obbligo; dove non sia possibile, la pretesa del creditore è il risarcimento del danno. L’Art 2740 precisa che il soddisfacimento delle pretese del creditore si attua con la soggezione di tutto il patrimonio dell’obbligato; mediante la liquidazione del patrimonio stesso (2910). Sono obbligazioni imperfette quei rapporti ai quali l’ordinamento giuridico riconosce soltanto alcuni degli effetti che sono propri dell’obbligazione civile. Sono riconosciute le obbligazioni naturali in senso stretto dall’art 2043 che riconosce efficacia alle prestazioni fatte (da persone capaci) in esecuzione di doveri morali o sociali. Il modo normale di

estinzione è l'adempimento da parte dell'obbligato (forma di estinzione tipica e perfetta), ma l'interesse del creditore può essere soddisfatto anche con l'esecuzione forzata. Per l'adempimento non è necessaria la capacità di agire (1191). Anche un terzo qualunque può adempiere per il debitore (1180); il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante (1188), per la piena efficacia è richiesta la capacità del destinatario; anche il pagamento in buona fede fatto al creditore apparente estingue il debito (1189). Esiste anche l'obbligazione di restituire (condictio indebiti): l'oggetto del pagamento deve corrispondere al contenuto della prestazione obbligatoria. Se il creditore accetta un surrogato (prestazione diversa da quella dell'obbligazione) l'obbligo si estingue. Con la dazione in pagamento (negozio traslativo oneroso), l'obbligazione si estingue mediante

debitore e non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto.debitore; se è temporanea il debitore non è responsabile del ritardo finché essa perdura. L'impossibilità deve essere: oggettiva, sopravvenuta, inevitabile. Il debitore è in mora quando non adempie nel tempo stabilito (anche quando la prestazione è divenuta non più utile al creditore). Il creditore è in mora quando, senza legittimo motivo, non riceve il pagamento offertogli, oppure quando non compie ciò che è necessario perché il debitore possa adempiere (1206). Si ha mora accipiendi quando il debitore faccina un'offerta solenne (1208) al creditore; quando manca la solennità si ha mora solvendi (1220) ed il debitore non verrà considerato inadempiente. Gli effetti della mora accipiendi sono (1207): il rischio per impossibilità della prestazione verificatasi successivamente rimane a carico del creditore; non sono più dovuti interessi; il creditore è tenuto a risarcire gli

Eventuali danni derivanti al debitore per la mora. Se all'inadempiente è imputato un dolo derivano conseguenze più gravi. I presupposti della mora solvendi sono: la scadenza del debito, la colpa del debitore, deve essere constatata con certezza.

Si ha mora ex re quando il debitore cade in mora senza che sia necessaria alcuna azione del creditore ed avviene: quando la prestazione deve farsi entro un termine prefissato e si tratti di debiti portabili; nei debiti derivanti da atto illecito extracontrattuale; quando il debitore abbia dichiarato per iscritto di non volere eseguire la prestazione.

Si ha mora ex persona in tutti gli altri casi, è necessaria una intimazione o una richiesta per iscritto.

Si chiama purgazione della mora l'eliminazione dello stato di illegittimo ritardo e degli effetti; la mora si purga per rinunzia del creditore ed essa non si presume.

Il risarcimento è previsto per le sole conseguenze dirette e immediate dell'inadempimento;

quandoesso è colposo l'obbligo del risarcimento si estende ai soli danni che potevano prevedersi al tempoin cui è sorta l'obbligazione. Se invece il debitore inadempiente è imputabile di dolo risarcirà anchei danni imprevisti e imprevedibili (1225), se il creditore riesce a dimostrare di aver subito un dannomaggiore, gli spetta anche l'ulteriore risarcimento (1224). La liquidazione può avvenire in viaLEGALE, in via CONVENZIONALE (per accordo successivo o con stipulazione preventiva di unaclausola penale) e in via GIUDIZIALE..La morte è causa di estinzione soltanto per alcuni rapporti. Ci sono modi di estinzione a caratteresatisfattorio (adempimento, dazione in pagamento, compensazione, confusione), con i quali sirealizza il vantaggio del creditore; con altri modi il debito si estingue senza che il creditore siasoddisfatto (impossibilità sopravvenuta, novazione, remissione del debito). L'estinzione

può avvenire ope legis, o per conseguenza degli interessati. La novazione (sostituzione di un'obbligazione con un'altra) attiene al contratto liberatorio; i soggetti possono accordarsi per la semplice estinzione del debito, o accettando in pagamento una cosa al posto di un'altra. Elementi essenziali sono: l'obbligazione originaria da novare, un aliquid novi e l'animus novandi. La nuova obbligazione deve avere un oggetto o un titolo diverso (1230).

La remissione del debito è un atto abdicativo unilaterale. È possibile per atto mortis causa. Può essere espressa (produce i suoi effetti quando viene comunicata al debitore) o tacita (con restituzione volontaria del documento originale del credito fatta dal creditore al debitore).

L'Art 1236 stabilisce che il debito si estingue per semplice volontà del creditore, purché il debitore non si opponga.

Si ha compensazione quando due soggetti sono reciprocamente obbligati l'uno

Verso l'altro e si procede alla liquidazione della differenza da parte di chi risulta meno esposto. Può essere: legale (quando si tratta di due debiti omogenei, liquidi ed esigibili, ed opera ipso iure), giudiziale (quando uno dei debiti reciproci, non essendo liquido, sia di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiararla ex nunc), volontaria (quando avviene per accordo delle parti (1252)).

Si ha confusione quando nel rapporto obbligatorio viene a trovarsi un unico soggetto sia come debitore sia come creditore; il vincolo si estingue ope legis.

Le modificazioni nel TITOLO (fonte dell'obbligazione) costituiscono un rinnovo del rapporto tra gli stessi. Surrogazione reale si ha quando, per volontà di legge, si sostituisce una cosa a un'altra quale oggetto del rapporto. L'obbligazione surrogatoria si ha con la sostituzione di un'obbligazione a un precedente diritto reale.

La successione nel credito (trasferimento ad altri del credito)

è a titolo universale, oppure a titoloparticolare; è PARTICOLARE quando deriva da un apposito atto di disposizione, se èconseguenza anche di un altro fatto abbiamo la surrogazione (forma di succesione nel diritto delcreditore, ed è riconosciuta nei soli casi previsti dalla legge). La surroga per volontà del creditore(surroga per quietanza) si ha quando un terzo adempie al posto del debitore, il creditore surroga chiha pagato nel suo diritto. La surroga per volontà del debitore (surroga per imprestito) avvienequando il debitore per pagare prende a mutuo la somma da un terzo surrogando il mutuante neidiritti del creditore. In altri casi la legge autorizza il terzo che paga a surrogarsi nei diritti delcreditore senza il concorso della volontà delle parti del rapporto obbligatorio.

La cessione del credito avviene senza l’assenso del debitore, e può avere diverse cause (1260). Nonsono cedibili i crediti a carattere strettamente

personale; il rapporto tra cedente e cessionario sorge in forza del contratto di cessione che si perfeziona col consenso, l'autore deve dare una garanzia al successore. La cessione è fatta solvendi causa quando il cedente intende liberarsi del debito attribuendo allo stesso cessionario il credito che egli ha nei confronti di un terzo.

Nella DELEGAZIONE il rapporto tra delegante e delegato si chiama rapporto di provvista, quello tra delegante e delegatario si chiama rapporto di valuta. Il delegante può revocare l'ordine dato al delegato fino a quando quest'ultimo non abbia assunto l'obbligazione (1270).

L'ESPROMISSIONE: un terzo con sua iniziativa nei confronti del creditore, assume il debito altrui.

L'ACCOLLO si costituisce con un contratto tra debitore e terzo che è destinato ad avere efficacia sulla sfera giuridica di un'altra persona (creditore); è semplice quando non è destinato ad avere effetti nei riguardi

diretti del creditore. La CESSSIONE DEL CONTRATTO è la cessione ad altri della complessa posizione che un contraente ha rispetto a obblighi e diritti nell'ambito di un contratto sinallagmatico (1406). L'Art 2740 dice che il debitore risponde dell'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri. Quando si trova il mezzo per la soddisfazione diretta dell'interesse del creditore si ha l'esecuzione in forma specifica), quando ciò non avviene si ha la liquidazione del patrimonio del debitore. Perché la responsabilità patrimoniale sia efficace, l'interesse del creditore deve avere due esigenze: il debitore non deve avere troppi debiti; i beni ai quali si rivolge l'aspettativa non devono scomparire. Mediante l'azione surrogatoria il creditore, per assicurare che siano soddisfatte le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore, che trascura di esercitare (2900). Haessenzialmente carattere strumentale, ammette la sostituzione soltanto ai singoli atti giuridici a diretto vantaggio del debitore. L'azione revocatoria o pauliana viene esercitata dal creditore quando il debitore sottrae i suoi beni alla responsabilità patrimoniale.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Gatt Lucilla.