Estratto del documento

Obbligazioni

I soggetti sono debitore e creditore, il rapporto è personale. Il rapporto obbligatorio ha come contenuto la pretesa di un soggetto alla prestazione di uno o più soggetti. I diritti di obbligazione hanno carattere di determinatezza, presuppone uno o più scopi da perseguire. L'obbligazione è un vincolo giuridico ed è un legame inderogabile. Il suo contenuto è una prestazione da adempiere. La prestazione deve essere eseguita esattamente dal debitore verso il creditore (1218).

Elementi dell'obbligazione

Si possono distinguere due elementi: debito (dovere di adempimento di una prestazione) e responsabilità (assoggettamento del debitore al creditore). L'oggetto della obbligazione può essere: un preciso dovere di compiere quanto è possibile (obbligazione di mezzi), o un obbligo di compiere un risultato (obbligazione di risultato). Quando il debitore dimostra di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia è esente dalla responsabilità per inadempimento (1176). Nelle obbligazioni di risultato cade sul debitore la responsabilità anche se c’è mancanza di colpa.

L'Art 1174 dice che la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L'Art 1175 dice che il debitore e creditore si devono comportare secondo le regole della correttezza. La prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile, può essere positiva (per oggetto un dare o fare), negativa (per oggetto un non dare o un non fare, oppure un sopportare un’attività altrui).

Impossibilità e natura dell'obbligazione

L’impossibilità può essere: fisica (quando è impossibile in rerum natura) o giuridica (quando è impossibile in conseguenza di un divieto legislativo), originaria o sopravvenuta, temporanea (non impedisce l’esistenza dell’obbligazione), deve essere assoluta (non relativa alla sola persona o alla sua capacità economica), se l’imp. di esecuzione è parziale anche la nullità di esecuzione è parziale.

Si ha obbligazione generica di dare quando oggetto della prestazione sia una cosa generica o una cosa fungibile. Si ha obbligazione accessoria quando l'obbl. ha fondamento in un altro rapporto giuridico e vi rimangono connesse dipendendo da quest’ultimo.

Tipi di obbligazione

Gli elementi che individuano l’obbligazione sono due: il contenuto (che si determina rispondendo alla domanda quid debetur?) e la causa (che dà la risposta alla domanda cur debetur?). Ogni obbl. si distingue dalle altre per il contenuto che essa ha in relazione a una causa determinata.

L’obbligazione può essere: cumulativa (debito con contenuto multiplo, il debitore si libera adempiendo tutto ciò che è posto nell’obbl.), alternativa (unico rapporto con uno o più soggetti, ma il debitore si libera con la prestazione di uno solo), facoltativa (una sola prestazione obbligatoria, ma il debitore ha la possibilità di eseguire una prestazione diversa).

Si dice ambulatoria l’obbligazione nella quale la persona dell’uno o dell’altro soggetto sia mutevole.

Divisibilità e indivisibilità

Le obbligazioni si distinguono in: divisibili e indivisibili. Si ha indivisibilità assoluta quando la prestazione ha per oggetto una cosa indivisibile oppure un fatto che non ammette esecuzione parziale; è relativa quando l’obbligazione ha per contenuto la prestazione che riguarda una cosa o un fatto naturalmente divisibile, ma che cessa di esserlo per riguardo alla rilevanza sociale o all’uso della cosa, oppure al modo come lo hanno considerato i soggetti. Nelle obbl. indivisibili ciascun debitore ha l’obbligo di fare la prestazione per intero al creditore (passiva), e ciascun creditore può richiedere l’intera prestazione (attiva).

Obbligazione solidale e parziaria

Si dice parziaria l’obbl. quando l’obbligo o il diritto è proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. Si dice solidale attiva quando essendoci più di un creditore, ciascuno ha il diritto di pretendere la prestazione per intero (la prestazione ottenuta da uno dei creditori libera il debitore verso tutti); solidale passiva quando più sono i debitori e ciascuno ha l’obbligo di eseguire la prestazione pro toto (l’adempimento di un debitore libera tutti gli altri) (1292).

Se in un rapporto ci sono più debitori questi si presumono obbligati solidalmente rispetto al creditore (1294); sarà parziaria solo quando sia espressamente stabilito dalla legge o dal titolo. Il debitore che si trova di fronte a più creditori, se non è espressamente stabilito, è obbligato al pagamento frazionato verso ciascuno di essi e non sarebbe liberato verso gli altri se pagasse il totum ad uno solo.

Fonti delle obbligazioni

L’Art 1173 dice che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. La predominanza viene attribuita al contratto, e da esso possono sorgere rapporti obbligatori di qualsiasi tipo. Negli atti illeciti il vincolo non è voluto dall’obbligato. In conseguenza di un agire lecito, l’obbligazione può sorgere in due ipotesi: gestione di negozio e pagamento dell’indebito (quasi contratti).

Inadempimento e risarcimento

L’Art 1218 sancisce l’obbligo del risarcimento del danno per l’inadempimento quando il debitore non provi l’impossibilità di adempiere derivante da causa a lui non imputabile. L’azione personale (actio in personam) che è concessa al creditore mira all’esecuzione diretta dell’obbligo; dove non sia possibile, la pretesa del creditore è il risarcimento del danno. L’Art 2740 precisa che il soddisfacimento delle pretese del creditore si attua con la soggezione di tutto il patrimonio dell’obbligato; mediante la liquidazione del patrimonio stesso (2910).

Obbligazioni imperfette e naturali

Sono obbligazioni imperfette quei rapporti ai quali l’ordinamento giuridico riconosce soltanto alcuni degli effetti che sono propri dell’obbligazione civile. Sono riconosciute le obbligazioni naturali in senso stretto dall’art 2043 che riconosce efficacia alle prestazioni fatte (da persone capaci) in esecuzione di doveri morali o sociali.

Modalità di estinzione

Il modo normale di estinzione è l’adempimento da parte dell’obbligato (forma di estinzione tipica e perfetta), ma l’interesse del creditore può essere soddisfatto anche con l’esecuzione forzata. Per l’adempimento non è necessaria la capacità di agire (1191). Anche un terzo qualunque può adempiere.

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Diritto privato – Obbligazioni Pag. 1 Diritto privato – Obbligazioni Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato – Obbligazioni Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Gatt Lucilla.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community