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SUCCESSIONI
DE CUIUS= defunto, l’erede è colui della cui eredità si tratta.
Un soggetto succede ad un altro nel complesso dei suoi rapporti attivi e passivi.
È un modo di acquisto a titolo derivativo: il dante causa trasferisce un bene
post morte inter vivos
all’avente causa. È un acquisto ovviamente e non come
in altri casi a titolo derivativo.
La successione può essere a titolo universale= l’erede subentra in tutta la
posizione giuridica del de cuius o in una sua quota.
A titolo particolare: l’erede subentra soltanto in specifici rapporti.
È necessario che alla morte del soggetto tutti i rapporti in suo capo si
trasferiscano a qualcun altro (altrimenti diverrebbero res nullius= se sono beni
immobili vanno in capo allo Stato, se sono beni mobili possono essere
acquistati per occupazione). Quindi se non vi fossero le successioni si
giungerebbe a ciò.
Le successioni rispondono ad esigenze economico sociali: l’art 42 della
costituzione comma 4 va a trattare i limiti di queste successioni.
Delazione dell’eredità.
ART. 457 c.c.
È possibile che il testatore regoli la cosa attraverso il testamento, atto
unilaterale mortis causa, se non vi fosse invece una successione testamentaria,
si utilizzerà la successione secondo legge. Il nostro codice decide che la
successione può essere disciplinata secondo il testamento e la parte
dell’eredità non trattata nel testamento, verrà disciplinata dalla legge
(nell’antica Roma le successioni avvenivano per testamento o per legge senza
conciliazione fra le due).
Apertura della successione.
ART. 456 c.c.
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio
del defunto. L’ufficiale dello stato civile dichiara l’avvenuta morte.
È importante quindi luogo e momento di morte perchè nel momento in cui il de
cuius viene a mancare si hanno determinati effetti.
Es: Tizio e Caia son marito e moglie senza eredi, è impossibile stabilire se
muore prima Tizio o Caia. Se muore prima Tizio l’eredità va alla moglie e poi
agli eredi della moglie e idem viceversa se muore prima Caia l’eredità va a
Tizio e poi andrà ai suoi eredi. Anche se muoiono a distanza di pochi minuti,
l’eredità passa al secondo. Ma se vengono ritrovati i due corpi e non si riesce a
determinare chi sia morto prima, cosa succede?
l’art 4 ce ne dà la risposta: è impossibile che siano morti nello stesso istante
ma non si riesce a determinare chi sia morto prima o dopo e quindi si dichiara il
momento della morte nello stesso momento e di conseguenza nessuno prende
eredità dell’altro.
Un soggetto si può dichiarare morto per il diritto in che momento? Questa è
una domanda impossibile per l’espianto di organi. Prima quando un soggetto
cessava di respirare si definiva morto, poi si decise che il soggetto è morto
quando cessa l’attività circolatoria/cardiaca ma con il progredire della scienza
medica queste definizioni vennero considerate errate visto che un battito
assente può essere fatto tornare. Ora quindi si considera morto il soggetto
quando l’attività celebrale è considerata pari a zero nonostante vi sia ancora
battito e/o respiro.
MORTE PRESUNTA: un soggetto scompare, si assenta. Artt. 48 e seguenti.
Dichiarazione di morte presunta dell’assente.
ART. 58 c.c.
Il tribunale competente dichiara morte presunta dopo 10 anni dall’ultima
notizia avuta di un soggetto. Questa morte presunta fa riferimento alla data in
cui fu vista per l’ultima volta questa persona.
Si ha poi la VOCAZIONE: è l’aspetto soggettivo delle successioni.
L’aspetto oggettivo è la DELAZIONE: gli vengono offerti i beni e il soggetto può
decidere se accettare o meno le successioni.
Per dividere vocazione e delazioni possiamo dire che la maggior parte delle
volte coincidono perchè con la vocazione degli eredi coincide anche la richiesta
di accettazione o meno della successione.
Ma ci sono però casi in cui vocazione e delazione non coincidono.
Es. 1: erede sotto condizione sospensiva.
Es. 2: erede che coincide con un nascituro.
In questo caso la vocazione è chiara: nel primo caso è rivolta al soggetto
sottoposto a condizione sospensiva e nel secondo caso l’erede è il nascituro.
La delazione però è distinta dalla vocazione perchè l’eredità in questo caso non
può da me essere accettata e nemmeno rinunciata essendo un soggetto sotto
condizione sospensiva e quindi devo aspettare che si verifichi l’evento.
SUCCESSIONE DI DIRITTI
In generale i diritti patrimoniali si trasmettono, salvo diverse disposizioni.
Ovviamente con i diritti reali minori, come ad es. l’abitazione, l’uso, contratti di
lavoro ecc... terminano con la morte del de cuius.
I diritti personalissimi sono intrasmissibili come lo status di coniuge o di figlio.
La successione può avere appunto 2 fonti: legge e testamento che possono
concorrere fra loro.
Divieto di patti successori.
ART. 458 c.c.
Ne abbiamo di 3 tipi:
1) Patti successori istitutivi: è il contratto con il quale una parte si
impegna a istituire come erede un’altra parte. Tizio si impegna ad
istituire Caio come suo erede.
2) Patti successori dispositivi: Tizio dispone con un patto un’eredità
ancora aperta che in futuro potrebbe spettare a Caio. Es: tizio decide che
darà a Caio l’eredità che Tizio prenderà dal padre ancora vivo. Io posso
vendere la mia eredità quando la acquisirò. Quindi metto a disposizione
un’eredità che mi spetterà da un de cuius ancora in vita.
3) Patti successori rinunziativi: Tizio rifiuta l’eredità che riceverà quando
suo padre morirà. Non si può perchè potrò rinunciare alla mia eredità solo
quando il de cuius che mi trasferisce la proprietà muore.
Se le parti stipulano uno di questi 3 patti, non avranno effetto. In Germania, ad
es., i patti successori sono legittimi.
Per quanto riguarda i patti istitutivi sono nulli per tutelare il de cuius: è giusto
che un soggetto possa decidere fino all’ultimo istante a chi lasciare i miei beni.
Revocabilità del testamento.
ART. 679 c.c. Testamento congiuntivo o reciproco.
ART. 589 c.c.
Sono state date 2 spiegazioni sul perchè questi patti son nulli: la prima
spiegazione è per tutelare il soggetto da sé stesso (fin quando non vedo
l’eredità non so quanto sarà ampia e quindi non rischio di rifiutare l’eredità
ancor prima che vi sia). La seconda spiegazione è che io sarò spinto a
desiderare che il de cuius morirà il più in fretta possibile.
DIFFERENZIAZIONI FRA SUCCESSIONI
SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE: ho un EREDE. Es: nella generalità Tizio
nomina erede universale Caio subentrando in tutta la posizione del de cuius o
in una sola quota ad es. ½ per Caio e ½ Sempronio.
SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE: in questo caso non si parla di erede ma
di LEGATARIO di una successione particolare.
Differenze fra queste due tipologie di successioni: erede VS legatario.
Innanzitutto sappiamo che l’eredità è un rapporto necessario perchè
dopo la morte di un de cuius è necessario trovare un erede. Con il
legatario invece parliamo di un ruolo eventuale e non necessario dopo la
morte del de cuius. Il testamentario infatti decide liberamente se inserire
nel testamento il legatario (oppure vi è la sua figura solo in casi
determinati dalla legge), l’erede invece è presente in qualsiasi caso, sia
per legge che per testamento
L’erede subentra sia nel lato attivo che passivo, il legatario invece solo
Esenzione del
nel lato attivo per quanto dichiarato dall’ART. 756 c.c.
legatario dal pagamento dei debiti.
L’eredità deve essere accettata dall’erede, invece, il legatario si assume
direttamente la successione nel momento in cui questa viene aperta.
Ovviamente però ha la facoltà di RINUNCIA per l’ART. 649 c.c.
Acquisto del legato. (e non di accettazione perchè gli viene attribuita
automaticamente la sua quota). Nel caso dell’erede invece che deve
accettare, in questo caso l’accettazione ha effetto retroattivo (de cuius
muore il 1 dicembre 2016 e io accetto il 13 mar 17, l ‘accettazione avrà
data 1 dicembre), nel momento in cui avviene l’accettazione non si può
più rifiutare.
Con l’ART. 1146 parliamo di possesso che, essendo una situazione di
fatto, non può essere venduto. Il possesso continua nell’erede perchè
subentra nella stessa posizione giuridica del de cuius. Il legatario invece
può decidere di unire al suo possesso anche il possesso del de cuius.
L’erede subentra solo in una determinata situazione giuridica ma può esistere
un’eccezione nel caso in cui il testamentario stesso nominerà erede Caio
decidendo di lasciargli la casa in via Roma= ISTITUTIO EX REA CERTA: istituisco
il mio erede solo per un bene specifico già determinato. Dipenderà poi caso per
caso capire se il testamentario ha lasciato all’erede la casa in via Roma in titolo
di legatario o di erede.
Si ha un periodo di accettazione in cui l’erede deciderà cosa farne della sua
successione; si tratterà in questo periodo di PATRIMONIO DI DESTINAZIONE.
Il soggetto chiamato all’eredità e che non ne ha ancora accettato, (per l’ART.
Poteri del chiamato prima dell’accettazione)
460 c.c. verrà detto CHIAMATO
e avrà la possibilità di esercitare le azioni possessorie ovvero quelle azioni a
tutela del possesso. Il chiamato può vendere questi beni con o senza
autorizzazione del tribunale. Se lo fa senza autorizzazione del tribunale, a
questo punto diviene automaticamente dell’erede per accettazione tacita
dell’eredità, se lo fa con autorizzazione del tribunale mantiene la sua posizione
di chiamato.
ART. 479 c.c. Trasmissione del diritto di accettazione. Se il chiamato muore
prima di accettare, la sua posizione è trasferita al suo erede e a questo punto
gli eredi decideranno se accettare o meno l’eredità del de cuius, del loro dante
causa.
Es: Tizio muore e Caio è chiamato all’eredità. Mentre sta decidendo Caio muore
e Sempronio deve decidere se accettare l’eredità di caio e/o di tizio. Se accetta
l’eredità di caio, all’interno vi è il diritto di poter accettare l