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SUCCESSIONI

DE CUIUS= defunto, l’erede è colui della cui eredità si tratta.

Un soggetto succede ad un altro nel complesso dei suoi rapporti attivi e passivi.

È un modo di acquisto a titolo derivativo: il dante causa trasferisce un bene

post morte inter vivos

all’avente causa. È un acquisto ovviamente e non come

in altri casi a titolo derivativo.

La successione può essere a titolo universale= l’erede subentra in tutta la

posizione giuridica del de cuius o in una sua quota.

A titolo particolare: l’erede subentra soltanto in specifici rapporti.

È necessario che alla morte del soggetto tutti i rapporti in suo capo si

trasferiscano a qualcun altro (altrimenti diverrebbero res nullius= se sono beni

immobili vanno in capo allo Stato, se sono beni mobili possono essere

acquistati per occupazione). Quindi se non vi fossero le successioni si

giungerebbe a ciò.

Le successioni rispondono ad esigenze economico sociali: l’art 42 della

costituzione comma 4 va a trattare i limiti di queste successioni.

Delazione dell’eredità.

ART. 457 c.c.

È possibile che il testatore regoli la cosa attraverso il testamento, atto

unilaterale mortis causa, se non vi fosse invece una successione testamentaria,

si utilizzerà la successione secondo legge. Il nostro codice decide che la

successione può essere disciplinata secondo il testamento e la parte

dell’eredità non trattata nel testamento, verrà disciplinata dalla legge

(nell’antica Roma le successioni avvenivano per testamento o per legge senza

conciliazione fra le due).

Apertura della successione.

ART. 456 c.c.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio

del defunto. L’ufficiale dello stato civile dichiara l’avvenuta morte.

È importante quindi luogo e momento di morte perchè nel momento in cui il de

cuius viene a mancare si hanno determinati effetti.

Es: Tizio e Caia son marito e moglie senza eredi, è impossibile stabilire se

muore prima Tizio o Caia. Se muore prima Tizio l’eredità va alla moglie e poi

agli eredi della moglie e idem viceversa se muore prima Caia l’eredità va a

Tizio e poi andrà ai suoi eredi. Anche se muoiono a distanza di pochi minuti,

l’eredità passa al secondo. Ma se vengono ritrovati i due corpi e non si riesce a

determinare chi sia morto prima, cosa succede?

l’art 4 ce ne dà la risposta: è impossibile che siano morti nello stesso istante

ma non si riesce a determinare chi sia morto prima o dopo e quindi si dichiara il

momento della morte nello stesso momento e di conseguenza nessuno prende

eredità dell’altro.

Un soggetto si può dichiarare morto per il diritto in che momento? Questa è

una domanda impossibile per l’espianto di organi. Prima quando un soggetto

cessava di respirare si definiva morto, poi si decise che il soggetto è morto

quando cessa l’attività circolatoria/cardiaca ma con il progredire della scienza

medica queste definizioni vennero considerate errate visto che un battito

assente può essere fatto tornare. Ora quindi si considera morto il soggetto

quando l’attività celebrale è considerata pari a zero nonostante vi sia ancora

battito e/o respiro.

MORTE PRESUNTA: un soggetto scompare, si assenta. Artt. 48 e seguenti.

Dichiarazione di morte presunta dell’assente.

ART. 58 c.c.

Il tribunale competente dichiara morte presunta dopo 10 anni dall’ultima

notizia avuta di un soggetto. Questa morte presunta fa riferimento alla data in

cui fu vista per l’ultima volta questa persona.

Si ha poi la VOCAZIONE: è l’aspetto soggettivo delle successioni.

L’aspetto oggettivo è la DELAZIONE: gli vengono offerti i beni e il soggetto può

decidere se accettare o meno le successioni.

Per dividere vocazione e delazioni possiamo dire che la maggior parte delle

volte coincidono perchè con la vocazione degli eredi coincide anche la richiesta

di accettazione o meno della successione.

Ma ci sono però casi in cui vocazione e delazione non coincidono.

Es. 1: erede sotto condizione sospensiva.

Es. 2: erede che coincide con un nascituro.

In questo caso la vocazione è chiara: nel primo caso è rivolta al soggetto

sottoposto a condizione sospensiva e nel secondo caso l’erede è il nascituro.

La delazione però è distinta dalla vocazione perchè l’eredità in questo caso non

può da me essere accettata e nemmeno rinunciata essendo un soggetto sotto

condizione sospensiva e quindi devo aspettare che si verifichi l’evento.

SUCCESSIONE DI DIRITTI

In generale i diritti patrimoniali si trasmettono, salvo diverse disposizioni.

Ovviamente con i diritti reali minori, come ad es. l’abitazione, l’uso, contratti di

lavoro ecc... terminano con la morte del de cuius.

I diritti personalissimi sono intrasmissibili come lo status di coniuge o di figlio.

La successione può avere appunto 2 fonti: legge e testamento che possono

concorrere fra loro.

Divieto di patti successori.

ART. 458 c.c.

Ne abbiamo di 3 tipi:

1) Patti successori istitutivi: è il contratto con il quale una parte si

impegna a istituire come erede un’altra parte. Tizio si impegna ad

istituire Caio come suo erede.

2) Patti successori dispositivi: Tizio dispone con un patto un’eredità

ancora aperta che in futuro potrebbe spettare a Caio. Es: tizio decide che

darà a Caio l’eredità che Tizio prenderà dal padre ancora vivo. Io posso

vendere la mia eredità quando la acquisirò. Quindi metto a disposizione

un’eredità che mi spetterà da un de cuius ancora in vita.

3) Patti successori rinunziativi: Tizio rifiuta l’eredità che riceverà quando

suo padre morirà. Non si può perchè potrò rinunciare alla mia eredità solo

quando il de cuius che mi trasferisce la proprietà muore.

Se le parti stipulano uno di questi 3 patti, non avranno effetto. In Germania, ad

es., i patti successori sono legittimi.

Per quanto riguarda i patti istitutivi sono nulli per tutelare il de cuius: è giusto

che un soggetto possa decidere fino all’ultimo istante a chi lasciare i miei beni.

Revocabilità del testamento.

ART. 679 c.c. Testamento congiuntivo o reciproco.

ART. 589 c.c.

Sono state date 2 spiegazioni sul perchè questi patti son nulli: la prima

spiegazione è per tutelare il soggetto da sé stesso (fin quando non vedo

l’eredità non so quanto sarà ampia e quindi non rischio di rifiutare l’eredità

ancor prima che vi sia). La seconda spiegazione è che io sarò spinto a

desiderare che il de cuius morirà il più in fretta possibile.

DIFFERENZIAZIONI FRA SUCCESSIONI

SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE: ho un EREDE. Es: nella generalità Tizio

nomina erede universale Caio subentrando in tutta la posizione del de cuius o

in una sola quota ad es. ½ per Caio e ½ Sempronio.

SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE: in questo caso non si parla di erede ma

di LEGATARIO di una successione particolare.

Differenze fra queste due tipologie di successioni: erede VS legatario.

Innanzitutto sappiamo che l’eredità è un rapporto necessario perchè

 dopo la morte di un de cuius è necessario trovare un erede. Con il

legatario invece parliamo di un ruolo eventuale e non necessario dopo la

morte del de cuius. Il testamentario infatti decide liberamente se inserire

nel testamento il legatario (oppure vi è la sua figura solo in casi

determinati dalla legge), l’erede invece è presente in qualsiasi caso, sia

per legge che per testamento

L’erede subentra sia nel lato attivo che passivo, il legatario invece solo

 Esenzione del

nel lato attivo per quanto dichiarato dall’ART. 756 c.c.

legatario dal pagamento dei debiti.

L’eredità deve essere accettata dall’erede, invece, il legatario si assume

 direttamente la successione nel momento in cui questa viene aperta.

Ovviamente però ha la facoltà di RINUNCIA per l’ART. 649 c.c.

Acquisto del legato. (e non di accettazione perchè gli viene attribuita

automaticamente la sua quota). Nel caso dell’erede invece che deve

accettare, in questo caso l’accettazione ha effetto retroattivo (de cuius

muore il 1 dicembre 2016 e io accetto il 13 mar 17, l ‘accettazione avrà

data 1 dicembre), nel momento in cui avviene l’accettazione non si può

più rifiutare.

Con l’ART. 1146 parliamo di possesso che, essendo una situazione di

 fatto, non può essere venduto. Il possesso continua nell’erede perchè

subentra nella stessa posizione giuridica del de cuius. Il legatario invece

può decidere di unire al suo possesso anche il possesso del de cuius.

L’erede subentra solo in una determinata situazione giuridica ma può esistere

un’eccezione nel caso in cui il testamentario stesso nominerà erede Caio

decidendo di lasciargli la casa in via Roma= ISTITUTIO EX REA CERTA: istituisco

il mio erede solo per un bene specifico già determinato. Dipenderà poi caso per

caso capire se il testamentario ha lasciato all’erede la casa in via Roma in titolo

di legatario o di erede.

Si ha un periodo di accettazione in cui l’erede deciderà cosa farne della sua

successione; si tratterà in questo periodo di PATRIMONIO DI DESTINAZIONE.

Il soggetto chiamato all’eredità e che non ne ha ancora accettato, (per l’ART.

Poteri del chiamato prima dell’accettazione)

460 c.c. verrà detto CHIAMATO

e avrà la possibilità di esercitare le azioni possessorie ovvero quelle azioni a

tutela del possesso. Il chiamato può vendere questi beni con o senza

autorizzazione del tribunale. Se lo fa senza autorizzazione del tribunale, a

questo punto diviene automaticamente dell’erede per accettazione tacita

dell’eredità, se lo fa con autorizzazione del tribunale mantiene la sua posizione

di chiamato.

ART. 479 c.c. Trasmissione del diritto di accettazione. Se il chiamato muore

prima di accettare, la sua posizione è trasferita al suo erede e a questo punto

gli eredi decideranno se accettare o meno l’eredità del de cuius, del loro dante

causa.

Es: Tizio muore e Caio è chiamato all’eredità. Mentre sta decidendo Caio muore

e Sempronio deve decidere se accettare l’eredità di caio e/o di tizio. Se accetta

l’eredità di caio, all’interno vi è il diritto di poter accettare l

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A.A. 2016-2017
65 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Inzitari Bruno.