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Proprietà e diritti reali

Sono diritti che esercitiamo in relazione alle cose/beni. I diritti intercorrono sempre tra soggetti.

Nozione

Art. 810 c.c. ci dà la definizione dei beni. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. (Es: terra, suolo – ereditiamo una vigna e diventiamo proprietari o abbiamo diritto su quel determinato bene). Aria, luna, stelle non costituiscono oggetto di diritti perché non appartengono a nessuno. Una cosa abbandonata può costituire oggetto di diritti. Es: le energie sono dei beni? Il problema se le energie sono beni sorse quando, una volta effettuata nelle città italiane l’elettrificazione, accadeva che alcuni cominciavano a fare un’operazione “il furto dell’energia elettrica”.

Energie

Art. 814 c.c. Le energie che hanno valore economico sono beni.

Universalità di mobili

Art. 816 c.c. Pluralità di cose che appartengono a una persona e hanno una destinazione unitaria. Es: la biblioteca dell’università è un insieme di libri, di proprietà dell’università, che hanno una loro professione dai libri che ogni professore custodisce nell’armadio. Oppure la collezione di quadri dell’età barocca di un collezionista. Possono essere oggetto di un atto di disposizione unitario.

Pertinenze

Art. 817 c.c. Es: compro una villa in cui ci sono vialetti con delle statue e in una parte della villa ci sono impianti per fare ginnastica. Compro la villa, se consideriamo le statue pertinenze allora abbiamo comprato anche quelle. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. Ci deve essere un patto espresso per poter separare le pertinenze.

Regime delle pertinenze

Art. 818 c.c. Es: vendo la villa e non dico nulla, allora ti ho venduto anche le statue. Le cose possono produrre.

Frutti naturali e frutti civili

Art. 820 c.c. Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa. Es: la villa ha un terreno, la piscina… tutte pertinenze. Lasciata la villa vedo che c’è una vigna che ogni anno produce l’uva (che è un frutto naturale). Poi vedo che c’è un bosco di castagne e una siepe di more. Le castagne e le more vengono prodotte in modo diverso rispetto alla vigna in quanto qui ci saranno degli addetti per vendemmiare (c’è l’opera dell’uomo). Questo non fa riferimento alle more e le castagne (nessuno andrà lì ad innaffiarli). Anche la cava viene considerata un frutto (con l’opera dell’uomo vengono tirati fuori dei valori). I frutti naturali vengono o naturalmente oppure con l’opera dell’uomo. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia.

Acquisto dei frutti

Art. 821 c.c. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce. Al momento della separazione si diventa proprietario. La vendita dei frutti può essere fatta anche prima della separazione tramite contratto aleatorio.

La proprietà

La proprietà è un diritto reale (la res è la cosa). La res deve essere un bene suscettibile di essere oggetto di diritti. La proprietà è il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo. È il diritto di usare e abusare della cosa. Godere: trarre utilità dalla cosa. Disporre: compiere atti giuridici che riguardano la cosa, posso venderla, donarla…

Contenuto del diritto

Art. 832 c.c. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Una volta acquistata la proprietà uno può muoversi come meglio crede ed avendo la disponibilità di un bene può usarlo come meglio crede (sempre rispettando alcuni principi nell’interesse generale). Sui beni del demanio pubblico non possiamo esercitare una proprietà (spiagge, fiumi…).

Beni mobili e immobili

Beni mobili: telefono, energia, automobile, aereo…

Beni immobili: appartamento, villa, albero (finché è radicato)… Tutto ciò che è legato al suolo. L’acquisto di questi beni richiede un atto scritto. I beni mobili non necessitano di un contratto scritto e sottostanno a un regime particolare.

Effetti dell'acquisto del possesso

Art. 1153 c.c. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna (Es: compro un bracciale poi viene uno e mi dice che era suo e gliel’avevano rubato). Troviamo due soggetti, uno che è stato derubato e l’altro che ha comprato in buona fede. Dal punto di vista della giustizia c’è un’indecisione su chi debba avere ragione. La scelta si fa sulla base del favore dei traffici. Questo è un principio fondamentale che consiste nell’esigenza di proteggere la sicurezza degli scambi.

Es: esco dall’università e mi ferma un ragazzo dicendomi che ha una bicicletta costosissima e a me la vende a 50 euro. Io non so se quella bici è rubata ma la immagino. Colui che compra la bici in quelle circostanze rischia che il proprietario possa rivendicargli la proprietà e rischia il reato di incauto acquisto. L’acquisto con il possesso della cosa in buona fede vale titolo.

Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa

Art. 1154 c.c. Es: acquisto l’orologio d’oro dal gioielliere correttamente ma so che quell’orologio proviene da un furto.

Il diritto reale è il diritto di trarre dalla cosa tutte o alcune delle sue utilità economiche. Si esercita nei confronti di tutti i soggetti. Es: posso pretendere che tutti si astengano dal toccare il mio telefono. È un diritto erga omnes, vale nei confronti di tutti. Il diritto reale segue ed è inerente alla cosa che ne costituisce oggetto.

Faccio un accordo con il mio vicino di casa per cui lui mi concede parte del suo cortile per parcheggiare la mia macchina. Se un giorno lui vende la propria casa, questo accordo non sarà opponibile al nuovo proprietario in quanto non è parte di questo accordo. Se il diritto di parcheggiare in quel cortile diventa una servitù, anche se cambia il proprietario il diritto reale rimane.

Il diritto di credito è invece il diritto di ottenere una prestazione da un altro soggetto. Il diritto di credito richiede una collaborazione con un altro soggetto (il creditore può pretendere la prestazione solo dal debitore). Es: io sono creditore nei confronti di Tizio di 100 euro, quindi posso rivolgermi solo a lui. Ci sono altri diritti, sempre reali, che però riguardano la cosa di un altro soggetto (diritto reale su cosa altrui). I diritti reali sono solo quelli previsti dall’ordinamento. Sono un numero chiuso. I diritti reali hanno una disciplina che le parti non possono modificare. I diritti di credito possono essere di contenuto più vario.

Limiti al diritto di proprietà

Limiti nell’interesse privato: rispettare i limiti di proprietà degli altri soggetti e non creare danno agli altri (Es: distanze legali, distanze delle finestre, immissioni, divieto degli atti emulativi). Ogni proprietario non è l’unico ma deve interfacciarsi con altri proprietari (ad es. tra vicini). Alcune regole si applicano con riferimento alle distanze legali. Ci sono delle regole sulla possibilità di costruire nei limiti del proprio fondo. Non ci deve essere una distanza tra i due edifici inferiore a 3 metri per ragioni di sicurezza e igiene. Se non è 3 metri si può scegliere di costruire in aderenza. Il problema sorge se c’è già una casa in essere e quindi dove posso costruire l’altra casa? La casa del vicino può essere costruita sul confine stesso se il proprietario che già c’era ha costruito anche lui sul confine.

Se un soggetto costruisce a meno di 3 metri dal confine, il vicino o costruirà più lontano o chiederà di costruire in aderenza spostandosi nel terreno del vicino pagandogli un indennizzo. Se il proprietario che ha costruito per primo lo ha fatto a meno di 1 metro e mezzo dal confine, così facendo obbliga il vicino che vuole costruire per secondo a stare più lontano dal metro e mezzo dal confine. Il vicino potrà (comunione forzosa del muro) chiedere di costruire in aderenza allargandosi nel terreno del vicino. In questo caso è previsto che ci sia un indennizzo al primo proprietario.

Altro tema legato alle distanze è quello delle luci e delle vedute. Le luci sono quelle finestre in cui passa la luce ma uno non si può affacciare. Le vedute sono le tipiche finestre. Tra le due c’è differenza per quanto riguarda la privacy del vicino. Con la veduta uno guarda il vicino e quindi ci sono delle regole per una distanza minima. Per le luci c’è una minore rigidità in quanto non permettono l’affaccio della persona e quindi sono indifferenti al vicino. La legge detta delle norme per cui la luce debba avere una certa altezza o che ci siano delle inferiate in modo da non poter guardare fuori.

Limiti nell’interesse pubblico: necessità di utilizzare la proprietà in modo non dannoso. Uno dei limiti nell’interesse generale è l’espropriazione; simile è la requisizione di beni (lo stato fa proprie alcune categorie di beni perché c’è un bisogno urgente). Deve essere previsto un indennizzo. Se lo stato interviene sul singolo bene deve pagare un indennizzo. Se invece il limite è in generale, andando a colpire tutti, non si ritiene che lo stato debba dare un indennizzo. La costituzione cerca di perseguire una funzione sociale della proprietà (art.42).

Le immissioni consistono in rumori, propagazioni di fumo, odori… Sono propagazioni dal fondo di un soggetto a quello di un altro. La legge dice che bisogna privilegiare l’attività produttiva (chi fa un’immissione riguardante un’attività produttiva ha una maggiore tutela). Bisogna anche vedere se queste sono evitabili o no. Inoltre, si tiene conto del pre-uso che si fa dei beni (Es: se c’è una zona industriale e vado lì a costruire la mia villetta e poi mi lamento dei rumori, in questo caso la mia lamentela ha minor valore perché sapevo già che in quella zona si svolgeva un’attività che creava rumori).

Il proprietario non può impedire le immissioni che non eccedono la normale tollerabilità. Per valutare questa soglia il giudice tiene conto di tutti gli elementi riguardanti le immissioni. Il giudice può condannare alla cessazione dell’immissione oppure può obbligare ad adottare degli accorgimenti (insonorizzazione, dettare fasce orarie…). Quando l’immissione non può essere vietata il giudice può assegnare un indennizzo alla parte che aveva chiesto tutela.

Atto emulativo

L’atto emulativo è un atto compiuto dal proprietario con il solo scopo di recare danno al vicino. Se fatto nell’interesse del proprietario non è un danno ingiusto in quanto il proprietario può fare tutto ciò che desidera con il suo bene. Io posso distruggere il mio giardino, costruire una palazzina… Se il proprietario compie uno di questi atti con la finalità di ledere il vicino non è tutelato. Il più delle volte l’atto di emulazione è una cosa positiva (non poto più le piante, risparmio). L’atto di emulazione è vietato per cui il vicino può richiederne la cessazione e il ripristino della situazione anteriore. L’atto di emulazione è servito molto come esempio per quanto concerne l’abuso del diritto. L’abuso del diritto si verifica quando uno ha un diritto ma le usa per un fine contrario al diritto stesso.

Modi di acquisto della proprietà (art. 922 c.c.)

I modi di acquisto si dividono in: a titolo originario e a titolo derivativo.

A titolo originario: il diritto si acquista ex novo (prima non era proprietario nessuno o se anche lo era qualcuno non acquista da lui il diritto ma sorge in capo al nuovo proprietario). Si viene a creare una nuova proprietà che prima non c’era.

A titolo derivativo: il diritto viene acquistato da un precedente proprietario o titolare. Quando si fa ciò, il diritto viene acquistato con gli stessi limiti che aveva verso il precedente titolare (essi sono il contratto, e quindi la vendita e la permuta, e la successione).

Occupazione (art. 923 c.c.)

Uno si appropria di un bene che non appartiene a nessuno. Il diritto di proprietà sorge a titolo originario al soggetto che lo trova (Es: trovo una cosa abbandonata da qualcuno, io posso diventare proprietario).

Sciami di api

Art. 924 c.c. Lo sciame d’api si sposta da un fondo all’altro. Uno lo può inseguire. Se entro due giorni non lo segue, ne diventa proprietario quello dell’altro fondo (per occupazione).

Cose ritrovate

Art. 927 c.c. Si intendono delle cose che erano di qualcuno ma che il proprietario ha perso. Quando qualcuno trova qualcosa bisogna portarlo all’ufficio del comune. Lì il bene rimane depositato per un anno. Passato l’anno il bene viene assegnato a chi l’aveva trovato. La proprietà si acquista a titolo originario.

Tesoro

Art. 932 c.c. Il tesoro appartiene al ritrovatore e quindi il titolare della proprietà estende il suo diritto anche sulla cosa mobile ritrovata nel fondo. Lo stato, quando c’è un interesse di particolare rilevanza, e vuole appropriarsene, dovrà dare un indennizzo (inferiore rispetto al valore originale) a colui che ha ritrovato il bene.

Accessione

Modo di acquisto della proprietà che si determina quando due o più cose vengono tra loro unite. La proprietà rimane per ciascun proprietario sulla parte di cosa che viene unita. La legge dice che chi è proprietario della cosa principale diventa proprietario anche della cosa secondaria. (Es: sono proprietario di un immobile e sopra questo immobile posso costruire un bene. Nel rispetto di tutti i vincoli, posso creare ciò che desidero. Se la fa il proprietario non c’è problema, dovrà anzitutto costruire o recintare il bene. Ma se un terzo costruisce su un altro fondo una casetta, essa appartiene al proprietario del suolo). Ci sono regole diverse a seconda che il materiale utilizzato sia proprio o del terzo (in questo caso a lui è dovuta un’indennità). Se uno fa questo intenzionalmente, è responsabile per il risarcimento del danno.

Altri casi di accessione

  • Alluvione: Quando un fiume con la corrente, mano a mano, sposta dei pezzi di terra, che vanno a creare degli accumuli di terreno. Questo nuovo pezzo di terreno diventa proprietà di chi aveva questi pezzi di terra.
  • Avulsione: Arriva la forza del fiume che stacca un pezzo di terreno che viene spostato ed attaccato all’altra sponda. In questo caso il soggetto a cui appartiene questo pezzo di terra diventa proprietario del nuovo terreno. Il proprietario che ha ricevuto il pezzo del terreno dovrà pagare un’indennità a colui il cui terreno si è staccato.
  • Unione e commistione: Quando vengono unite e mescolate due cose mobili.
  • Specificazione: Quando un soggetto utilizza una materia prima altrui per fare un’opera, un nuovo lavoro. La legge non guarda di chi era la materia prima ma dà un’importanza prevalente al lavoro. Il proprietario diventa chi ci ha messo il lavoro che però dovrà pagare la materia prima al proprietario precedente. Questa regola non si applica se il valore della materia supera il valore dell’opera.

Tutte queste regole chiariscono chi diventa proprietario. La proprietà è un diritto reale. Il possesso non è un diritto ma uno stato di fatto (qualcosa che può esserci nella realtà ma che non è un diritto). Es: quando ho il diritto di proprietà su un immobile ho il diritto di disporre in modo pieno ed esclusivo e posso avere un certificato che dimostra che io sono il proprietario. Se però sono proprietario di una casa ho anche il possesso e quindi la possibilità di utilizzare materialmente il bene. Es: io sono proprietario del mio telefono e se qualcuno me lo ruba non cesso di essere il proprietario. Ho ancora il diritto di proprietà ma questo mi è impedito dal fatto che la persona che me lo ha rubato ha preso il possesso del bene. Per quanto riguarda l’occupazione, il bene non deve essere di nessuno.

Possesso

Ci sono dei beni che però io non so che sono di qualcuno. Es: ho una casa in campagna, non so bene dove è il confine ed inizio a depositare la legna anche su quel pezzo di terreno. In questo caso questa situazione può determinare il possesso. Posso avere una disponibilità del bene e comportarmi come se fossi il proprietario. Il possesso è il potere di fatto sulla cosa che ha la stessa estensione del diritto di proprietà sulla cosa. Il possessore ha la disponibilità di un bene e si comporta come se fosse suo a prescindere che sia o meno proprietario. Questa situazione di fatto il più delle volte corrisponde al fatto che chi tiene questo comportamento è anche proprietario, ma è possibile che queste due cose si scindano. Il possesso nasce da una situazione di fatto e di diritto.

Art. 1140 c.c. Il possesso è il potere sulla cosa (situazione di potere giustificata da una situazione di diritto). Es: ho la proprietà del mio telefono e ne ho anche il possesso. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ne ha la detenzione (Es: il c.c. è mio e qualcuno mi chiede in prestito la cosa. Chi prende in prestito il c.c. è detentore e rimane tale).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Inzitari Bruno.
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