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MODO DI RICONOSCIMENTO DELL'EFFICACIA CIVILE DEL MATRIMONIO CANONICO

Perchè al matrimonio canonico vengano riconosciuti effetti civili, è necessario che la celebrazione

sia preceduta dalla pubblicazioni. Esse sono affisse alla porta della Chiesa parrocchiale, e anche alla

porta della casa comunale, quando il parroco ha accertato che non vi siano impedimenti.

Eseguite le pubblicazioni avviene la celebrazione; ma perchè il matrimonio religioso abbia effetti

civili è necessario che:

Il parroco spieghi agli sposi gli effetti civili del matrimonio e gli legga gli artt. 143,144 e

• 147 C.C.;

due atti del matrimonio, originali, siano redatti a cura del parroco;

• uno degli originali, a cura del parroco, sia trasmesso entro 5 giorni all'ufficiale di stato civile

• per la trascrizione negli atti dello stato civile.

Al momento della trascrizione del matrimonio religioso negli atti dello stato civile, si compie la

formalità di atto costitutivo che, con effetto retroattivo, fa sì che si compiano gli effetti civili a

partire dalla celebrazione del matrimonio.

La revisione del Concordato (1984) ha elencato i casi di inscrivibilità del matrimonio canonico:

quando gli sposi non abbiano l'età richiesta;

• quando sussista fra gli sposi un impedimento che la legge considera inderogabile.

Se la trascrizione del matrimonio religioso sia stata omessa, si può chiedere la trascrizione c.d.

Tardiva, purchè fatta da entrambi i coniugi o anche da uno di essi se l'altro ha manifestato il suo

consenso o non ha fatto opposizione. Anche la trascrizione tardiva ha effetto retroattivo.

LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA RIGUARDO IL MATRIMONIO

dopo l'Accordo di revisione del concordato del 1984, si ritiene che la riserva ai giudici ecclesiastici

di poter decidere riguardo la validità dei matrimoni concordatari sia stata abbandonata. Si ritiene

oggi che competenza di decidere riguardo la validità dei matrimoni concordatari trascritti sia

riservata ai giudici italiani. L'opinione è non poco contrastata.

L'accordo dell'84 contiene i presupposti verificati i quali un giudice ecclesiastico può sentenziare

nullità di un matrimonio e tale sentenza sia riconosciuta efficace dall'ordinamento italiano:

che il giudice ecclesiastico sia competente a conoscere la causa;

• che durante il procedimento alle parti sia stato fatto presente alle parti il loro diritto di agire

• in giudizio in modo conforme ai principi del diritto italiano;

che ricorrano altre condizioni previste dall'ordin. per l'efficacia delle sentenze straniere.

La Corte d'Appello si riserva di negare efficacia a dichiarazioni di nullità derivanti da sentenza

ecclesiastica laddove esse non siano conformi ai principi dell'ordinamento.

Una divergenza di fondo fra la disciplina ecclesiastica e quella italiana sta nel fatto che la prima da

un peso e una considerazione diversa all'errore nella formazione di volontà dei coniugi, e anche

talvolta alla riserva mentale, inconcepibile nell'ordinamento italiano.

Anche in caso di sentenze che determinano l'annullamento del matrimonio, dal punto di vista

religioso il legame resta indissolubile.

IL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRO DI CULTO NON CATTOLICO

Per equiparare il trattamento fra cattolici e acattolici, è permesso anche il matrimonio davanti a

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Publisher
A.A. 2013-2014
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jo.jo1991 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Pescatore Valerio.