Il matrimonio civile e concordatario: disciplina e differenze
Il matrimonio civile
Nozione
Il matrimonio è un istituto che assume rilievo sia dal punto di vista religioso, che dal punto di vista dell'ordinamento civile -e quindi produce conseguenze giuridiche-. Il fine del matrimonio civile sembra essere la costituzione di una comunione di vita “materiale e spirituale”. La disciplina del rapporto è unica quanto gli effetti (purché venga attuata la trascrizione) diversa per le forme (civile o concordatario).
Promessa di matrimonio
Il matrimonio è spesso preceduto dal fidanzamento; il principio generale che si applica in merito è la libertà delle parti fino alla celebrazione del matrimonio, perciò la promessa non obbliga a contrarre matrimonio. Nel caso però una delle parti abbia affrontato spese o contratto debiti in vista del matrimonio, la promessa sia stata fatta per iscritto, e l'altra parte senza giusto motivo rinunci successivamente, è tenuto al risarcimento. La rottura del fidanzamento implica inoltre la restituzione dei doni eventualmente scambiati fra i fidanzati “a causa della promessa di matrimonio”. Sia l'azione per il risarcimento dei danni che quella per la restituzione dei doni sono sottoposte a una breve decadenza (un anno).
Capacità e impedimenti
Perché possano contrarre matrimonio, entrambi i nubendi devono avere capacità di sposarsi, e quindi è necessaria:
- Libertà di stato;
- Età minima;
- Capacità di intendere e di volere;
- Assenza di rischio di commixtio sanguinis.
e non debbano sussistere impedimenti fra loro che riguardino l'idoneità a contrarre nozze, che sono vietate fra:
- Ascendenti-discendenti in linea retta
- Fratelli e sorelle
- Zio e nipote
- Affini in linea retta
- Adottante e adottato e suoi discendenti;
- I figli adottivi della stessa persona;
- Adottante e figlio dell'adottato.
E oltre che per i vincoli da parentela, sono previsti impedimenti da delitto (non possono sposarsi le persone delle quali una è stata condannata per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell'altra).
Lo straniero che contrae matrimonio in Italia deve presentare il nulla osta alle nozze del suo Paese.
Pubblicazione e celebrazione
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto che contiene le generalità degli sposi, per almeno otto giorni (pubblicità notizia). La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei nubendi. Spetta all'ufficiale verificare l'esattezza delle dichiarazioni di generalità fornite dagli sposi. La pubblicazione può essere omessa per gravi motivi (previa autorizzazione giudiziale).
Se manchino uno dei presupposti per la celebrazione del matrimonio, il pubblico ministero o le persone indicate all'art. 102 C.C. possono fare opposizione con ricorso al presidente del tribunale nel luogo dove è avvenuta la pubblicazione.
La celebrazione del matrimonio avviene nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale sia stata fatta richiesta di pubblicazione; alla presenza di due testimoni, l'ufficiale legge agli sposi gli art. 143, 144 e 147 C.C. e r
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