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Il concetto di property nel diritto

Il concetto di property si presenta di difficile traduzione per il giurista occidentale in quanto non coincide con il concetto di proprietà dei sistemi di civil law, intesa come diritto assoluto e indivisibile del soggetto su una cosa mobile o immobile fisicamente considerata. Le differenze sono frutto della storia. Infatti, il modello feudale di proprietà (caratterizzato dalla non esclusività delle situazioni di appartenenza) mentre in Europa continentale è stato soppiantato dal modello di proprietà assoluta e indivisibile importato dalla rivoluzione francese, nei sistemi di civil law è rimasto sul piano giuridico.

Proprietà nel modello romanistico

Nel modello romanistico la nozione di proprietà è intesa nel significato di diritto assoluto ed esclusivo del soggetto sulla cosa, essa è distinta dagli iura in re aliena e dal possesso.

Property nel modello inglese

Nel modello inglese invece il termine riveste una marcata connotazione patrimonialistica, esso può indicare:

  • La cosa fisicamente considerata
  • I diritti relativi alla cosa
  • Diritti come ad esempio diritti di crediti, sganciati da un rapporto diretto con la cosa fisicamente considerata

Quindi il termine ha un senso più ampio e sfumato: esso può riferirsi al dominio esclusivo di un soggetto su una cosa, ma indica per lo più diritti meno intensi, non tali da escludere di necessità altri dalla cosa.

Problemi di traducibilità del termine property

I problemi di traducibilità del termine property derivano anche dalla non coincidenza tra property e la disciplina delle cose in ambito civilistico. Mentre infatti nei paesi di civil law la principale articolazione della materia è costituita dalla distinzione delle cose immobili e mobili, nell’esperienza inglese la principale articolazione dei beni e dei diritti non si colloca sul piano del diritto sostanziale, ma su quello processuale dei rimedi, e si distingue tra real property e personal property.

Real property e personal property

La categoria della realty ha per oggetto le situazioni possessorie interne al mondo delle concessioni feudali. Essa era tutelabile con il writ of right o i writ of entry, qualificati come real actions perché permettevano di recuperare effettivamente tale res. La categoria della personalty si è formata storicamente in negativo rispetto alla precedente categoria comprendendo una eterogenea gamma di beni, cose mobili o diritti noti come goods o chattels (sono chattels non solo le cose mobili ma tutto ciò che non è feudo), tradizionalmente tutelati a mezzo di personal actions che conducevano alla condanna della persona convenuta al pagamento di una somma di denaro. Nell’odierno diritto inglese tuttavia la contrapposizione tra realty e personalty si è attenuata.

Law of property

Il law of property comprende non solo il regime dei beni, ma investe anche settori da noi intesi autonomamente: il diritto di famiglia e successorio, il fallimento. La personal property è definita in negativo, a partire dalla realty, e accoglie oggetti eterogenei suddivisi in due maggiori sottocategorie: le cose corporali, o things in possession; e le cose incorporali o things in action che comprendono diritti come quelli di credito, oggetto di una proprietà speciale a tutela dei quali si agisce in giudizio per ottenere il pagamento ad una condanna pecuniaria.

Consuetudini germaniche e il modello inglese

In epoca alto medioevale nel continente si sono diffuse delle consuetudini germaniche che introducono un modello di proprietà modellata sul possesso, per la quale il concetto di dominio fu modificato per essere calato nello schema del rapporto di concessione feudale, schema nel quale rientravano i diritti relativi alla terra non solo concernenti il godimento del fondo, ma anche privilegi, titoli, uffici. Questo schema fu recepito nel modello inglese, per cui le situazioni soggettive finirono per essere considerate oggetto di rapporti di appartenenza a carattere proprietario.

Classificazione della real property

Sin dal ‘600-‘700 si delineò una classificazione della real property in corporeal hereditaments e incorporeal hereditaments. Hereditaments indica la devoluzione mortis causa dei beni all’erede. Nella categoria dei corporeal hereditaments sono ancora oggi inclusi i diritti maggiori sulla terra implicanti un godimento effettivo del fondo o bene immobile. Nella categoria degli incorporeal hereditaments rientrano tutti i beni inseriti nel rapporto di concessione, in particolare alle funzioni, cariche o altre posizioni e situazioni attributive di vantaggi patrimoniali collegate o meno al possesso fondiario, ritenuti insuscettibili di consegna reale a meno che non trasferiti contestualmente al possedimento attraverso un grant, atto unilaterale di concessione effettuato nella forma solenne del deed.

Il termine ownership

Anche il termine ownership si presenta di difficile traduzione nel linguaggio di civil law. Per alcuni autori esso indica il diritto massimo sulle cose, in generale però esso indica una situazione di appartenenza genericamente intesa come titolarità di diritti su beni mobili o immobili. Spesso il termine ownership è associato a quello di land, si parla di ownership in land per indicare una situazione di appartenenza su un fondo o un altro immobile. Noi sappiamo che in virtù di un principio d’impronta feudale tutto il suolo è terra regis, di proprietà cioè della Corona.

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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

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