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Il modello inglese di proprietà

2. “Property” e “law of property”

Moccia il problema del confronto tra modello romanistico-continentale e modello inglese in tema di proprietà riguarda la diversa grammatica nel modello romanistico-continentale.

1. Rilievi iniziali

Molti sono i disagi che il giurista continentale incontra nello studiare la disciplina della proprietà nel diritto inglese poiché egli proviene da un mondo, quello di civil law, semplice e ordinato e quindi egli si vede proiettato in un mondo fatto di arcaismi che sono frutto di un ostinato conservatorismo.

La proprietà viene intesa come diritto assoluto ed esclusivo, unico e indivisibile del soggetto su una cosa mobile o immobile.

La proprietà costituisce grande divario tra la tradizione inglese e quello continentale: è il prodotto della storia nel mondo di common law e in quello di civil law: in entrambi è dato rinvenire il contrasto tra:

  • La cultura di impronta giusnaturalista, la quale ravvisa nello schema della proprietà il modello della unicità e assolutezza del dominio su una cosa in senso materiale.
  • La cultura di impronta feudale, caratterizzata da un'idea di appartenenza, in cui il connotato della esclusività si attenua per il moltiplicarsi di singoli rapporti di utilizzazione di una medesima res da parte di più soggetti.

Nel modello inglese il termine proprietà si riferisce sia alla cosa materiale in sé, come oggetto di appartenenza a qualcuno (proprietà-diritto), sia come diritti (beni immateriali) appartenenti a un soggetto (proprietà-patrimonio).

A livello legislativo una conferma di questo modo di intendere la nozione di proprietà è offerta dalla Theft Act, legge sul furto, dove è stabilito che il termine proprietà include cose corporali e diritti patrimoniali; dalla legge sui diritti umani, dove si legge che l'ambito di tutela della proprietà, come diritto fondamentale, si riferisce a ogni cosa che può considerarsi come bene appropriabile sia materiale che immateriale, quali azioni di società, brevetti, indennizzi, diritti a un beneficio assistenziale.

Ne risulta una nozione complessa e ampia secondo cui il termine proprietà può significare:

  • Una cosa fisicamente considerata.
  • Diritti concernenti l'uso e godimento di tale cosa.
  • I diritti, ad esempio un credito, che prescindono da una relazione diretta con una cosa fisica, cioè i diritti di per sé considerati.

Il modello di proprietà feudale venne sul continente europeo travolto dall'opposto modello di proprietà assoluta e indivisibile, nato dalla rivoluzione francese e consolidatosi ad opera della pandettistica tedesca.

In Inghilterra, viceversa, esso fu mantenuto perché sostenuto da una cultura ancorata a valori tradizionalisti: ancora oggi ricorre l'affermazione secondo cui il regime inglese della proprietà può essere compreso soltanto alla luce delle sue origini feudali.

Occorre precisare che nel nostro ordinamento la tutela della proprietà ricomprende sia beni materiali sia beni immateriali, diritti compresi.

Dunque, per cogliere le peculiarità del modello inglese di proprietà non bisogna guardare i termini e i concetti ma l'assetto sistematico della materia (law of property) intesa come insieme di regole, categorie e classificazioni.

Nei paesi di area continentale la proprietà è intesa come diritto su una cosa fisica, materiale.

In Inghilterra property è intesa come appartenenza di diritti, per cui sia nel caso di beni immobili che mobili è sbagliato dire: “questa cosa è di mia proprietà”, ma è giusto dire “io ho un diritto di proprietà su questa cosa”.

Quindi può esistere più di un diritto di proprietà sulla medesima cosa, senza conferire all'appartenenza della cosa alcun carattere assoluto ed esclusivo, come invece avviene per la nostra proprietà.

2.1 Real property e personal property

Law property: si indicano i diritti reali o meglio le situazioni di appartenenza.

Altra differenza del modello inglese con quello romanistico-continentale attiene alla non coincidenza tra “law property” e “diritto delle cose” o diritto dei beni.

Nei paesi di civil law la principale articolazione è costituita dalla distinzione tra beni mobili e immobili.

Nei paesi di common law la principale articolazione dei beni e dei diritti su di essi è costituita dalla distinzione tra real property e personal property.

Tale divisione è dovuta al fatto che durante il periodo di formazione del common law, le posizioni giuridiche erano pensate in termini di rimedio: cioè il contenuto di una determinata situazione giuridica soggettiva dipendeva dal tipo di tutela che le veniva garantita in giudizio.

Dunque tale differenza corrisponde a quella tra “real action” e “personal action”.

La “real action” mirava al recupero del bene.

La personal action consentiva soltanto di ottenere una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.

Sulla base di quanto affermato si comprende che la distinzione tra real e personal property non trae origine dalla differenza tra beni immobili e beni mobili, che costituisce invece uno dei capisaldi dei sistemi di civil law.

L'evoluzione del common law ha portato ad assimilare tutti i diritti legati alla proprietà fondiaria nella real property, sicché la personal property risulta costituita dai beni mobili e dei relativi diritti sui beni incorporali.

Tuttavia una tutela recuperatoria è stata estesa alle cose mobili con l'attribuzione al giudice del potere discrezionale di ordinare la restituzione al posto del risarcimento del denaro quando i beni sono di particolare pregio.

La classificazione romanistica dei beni secondo la loro natura immobile o mobile è stata riconosciuta dalle corti di giustizia inglesi nel campo del diritto internazionale privato: tali corti, per affrontare le questioni tra cittadini di differente nazionalità, provenienti da sistemi giuridici diversi, hanno applicato la distinzione tra mobili o immobili attribuendo la qualifica di diritto reale immobiliare a un leasehold interest, rapporto di affitto, su un bene situato in Inghilterra.

2.2 La property come patrimonio e i diritti come oggetto di proprietà (la new property)

Di property si parla con riferimento al regime dei beni ma anche con riguardo al diritto di famiglia, successorio e fallimentare; questo per l'impatto di alcuni istituti, tra cui il trust, legati alle vicende dei rapporti patrimoniali e alle vicende successorie all'interno della famiglia.

La categoria dei beni incorporali si è molto estesa e oggi comprende anche i diritti di assistenza sociale, connessi a status personali derivanti da provvedimenti di pubbliche amministrazioni: questi diritti costituiscono la new property, concerne la materia dei benefici sociali e assistenziali.

La new property ha ridefinito il concetto di proprietà, non più inteso come diritto individuale di escludere chiunque dall’uso o godimento di qualcosa, ma inteso come diritto sociale di non essere escluso dal lusso o godimento di qualcosa.

La personal property, beni mobili, comprende cose corporali, che consentono al soggetto titolare l'uso e il godimento materiale del bene, sia diritti patrimoniali; cose incorporali comprendono i diritti che hanno ad oggetto un credito e il cui carattere patrimoniale risulta dalla loro sanzionabilità nelle vie giudiziali, cioè tutelati mediante azione diretta a ottenere la condanna al pagamento di somme pecuniarie, e non prendendo possesso dei beni cui si riferiscono, come oggetto di beni corporali o materiali: cose dotate di materialità corporea, un quadro, una sedia; beni incorporali o immateriali: cose non dotate di materialità corporea, opere dell'ingegno.

La personal property è una categoria residuale per la grande eterogeneità dei suoi oggetti, beni e diritti, ed ha un valore molto ampio in quanto indica sia beni che ne sono oggetto.

2.3 Cose e diritti: gli “incorporeal hereditaments” come oggetto di “real property”

Gli ordinamenti di civil law, il nostro, distinguono i diritti patrimoniali in:

  • Diritti reali, efficaci nei confronti di tutti i terzi cioè erga omnes.
  • Diritti personali, efficaci nei confronti della sola persona obbligata.

Realty: immobiliare.

Personality: mobiliare.

Questa distinzione è anche presente nell'ordinamento inglese.

La real property in due classi di beni relativi diritti:

  • Corporeal.
  • Incorporeal hereditaments.

Il sostantivo hereditaments riguarda la modalità di devoluzione di beni e diritti per causa di morte direttamente all'erede.

Questa modalità fu poi sostituita da un'altra, già seguita per la personal property, e cioè i beni costituenti l'asse ereditario erano trasferiti a beneficiati, mediante l'intervento delle figure dell’executor, nominato nel testamento, o dell’administrator, nominato dalla corte competente in caso di mancata nomina testamentaria.

Queste due figure, executor e administrator, erano chiamate “rappresentanti personali”.

1. Nella categoria corporeal sono ancora oggi inclusi tutti i diritti sulla terra che prevedono un godimento effettivo del fondo o di un bene immobile, la cui materialità o corporeità è data dalla fisicità del bene, sul quale i diritti cadono e consiste nell'utilizzazione, possesso, del bene da parte del soggetto titolare del diritto con esclusione di altri soggetti.

La corporeità diveniva così percepita per via del tipico atto di costituzione e/o trasferimento di diritti, consistente in una simbolica cerimonia di infeudazione con consegna del possesso.

2. La categoria incorporeal hereditaments è sempre riferita a diritti inseriti nel sistema di concessione feudale, dal lato delle funzioni, cariche o altre posizioni, attributive di vantaggi patrimoniali, collegate o meno a un possesso fondiario, ma insuscettibili di consegna reale, a meno che non fossero trasferiti come incorporati a un possedimento; pertanto idonei a trovare la propria fonte in un atto unilaterale di concessione.

Tra i diritti incorporali rientrano:

  • I diritti di patronato.
  • Franchigie.
  • Rendite gravanti su un fondo.
  • Servitù prediali.
  • Diritti di appropriazione dei frutti e/o di utilizzazione delle risorse naturali in fondo.

Il mondo giuridico medievale era pieno di beni incorporali perché:

  • Mancava un solido regime in materia contrattuale e quindi c'era la libertà di creare beni incorporali: ossia situazioni proprietarie che potessero meglio soddisfare i bisogni della società rurale del tempo.
  • Nell'ordinamento feudale la proprietà e le cariche pubbliche erano confuse in un sistema che rappresenta un diritto fondiario molto sviluppato e quindi l'elenco dei beni incorporali tende a espandersi e seguire il settore maggiormente sviluppato dell'ordinamento.
  • Nell'economia prevalentemente agricola la terra e i diritti connessi con la terra erano importanti e venivano protetti.

Il mondo giuridico medievale era pieno di beni incorporali: qualunque situazione soggettiva a carattere durevole e suscettibile di essere alienata veniva concepita come una cosa effettivamente esistente. Sicché, di fronte a una situazione del genere, il compito del giurista era quello di predicarne la natura incorporale.

2.4 “Rights in rem e rights in personam”

Diritti patrimoniali reali, diritti patrimoniali personali.

I diritti reali sono riferiti alle cose caratterizzati dalla alienabilità-trasferibilità e relative formalità, tra cui importanza maggiore riveste la pubblicità, dalla opponibilità nei confronti dei.

Per cui, dal lato della “titolarità” della cosa, nessuno, oltre al proprietario, può considerarla come propria; dal lato dei “poteri sulla cosa”, nessuno, oltre al proprietario può

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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lulusì di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Di Landro Amalia Chiara.
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