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Prescrizione e decadenza: influenza del tempo sull’acquisto e sull’estinzione delle situazioni

La combinazione di elementi previsti dal legislatore, quali primo fra tutti, il decorso di un certo periodo di tempo, può dare luogo all’acquisto (prescrizione acquisitiva o usucapione) o estinzione di situazioni giuridiche soggettive (prescrizione estintiva). Mentre il codice civile del 1865 accorpava in un'unica disciplina le due prescrizioni, il codice vigente del '42 ha voluto distinguere in due discipline differenti la prescrizione acquisitiva, detta usucapione (disciplinata nel III libro della Proprietà essendo un modo di acquisto dei diritti reali), e quella estintiva, a cui è stata accorpata la decadenza (non prevista da quello del 1865 sebbene presente già nella dottrina), previste nel VI libro della Tutela dei diritti.

Prescrizione acquisitiva o usucapione

Vedi in precedenza.

Prescrizione estintiva

In base all’art. 1934, la prescrizione produce l’estinzione di ogni situazione soggettiva, salvo quelle indisponibili (della personalità e della famiglia ad es.) e gli altri previsti dalla legge, per effetto dell’inerzia del suo titolare, che non la esercita per il tempo determinato dalla legge (si presume che il decorso del tempo renda palese il disinteresse del titolare e che questo non intenda più esercitare il diritto o che vi abbia rinunziato).

Scopo dell’istituto è sia di garantire l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici (dopo un tot. di anni, di chi è questa casa?) sia la necessità di assicurare stabilità a situazioni protratte da lungo tempo. Toccando spesso interessi generali, è prevista dal legislatore l’inderogabilità delle norme dell’istituto da parte dell’autonomia negoziale (escludendo o aggiungendo ipotesi di prescrizioni, modificando i termini ecc.); la prescrizione non opera automaticamente con il decorso del tempo (ipso iure) né il giudice può farla valere d’ufficio (di propria iniziativa), ma in virtù dell’eccezione sollevata dal soggetto interessato giudizialmente (ope exceptionis).

Circa le obbligazioni, se il debitore non fa valere la prescrizione, il giudice lo condannerà al pagamento di quanto dovuto, così da estinguerla; se invece provvede spontaneamente, dopo aver opposto la prescrizione, al pagamento, si realizza l’adempimento di un’obbligazione naturale.

In base alla dottrina, si è attribuita alla prescrizione “un'efficacia estintiva del diritto”, però ciò solleva dei dubbi: se così fosse, una volta ad es. estinta un'obbligazione, al debitore dovrebbe spettare in base al 2033 (indebito oggettivo).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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