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PRESCRIZIONE E DECADENZA
INFLUENZA DEL TEMPO SULL’ACQUISTO E SULL’ESTINZIONE DELLE SITUAZIONI
La combinazione di elementi previsti da legislatore quali primo fra tutti, il decorso di un certo
periodo di tempo, può dare luogo all’acquisto (prescrizione acquisitiva o usucapione) o
estinzione di situazioni giuridiche soggettive (prescrizione estintiva). Mentre il codice civile del
1865 accorpava in una unica disciplina le due prescrizioni, il codice vigente del ‘42 ha voluto
distinguere in due discipline differenti la prescrizione acquisitiva, detta usucapione (disciplinata
nel III libro della Proprietà essendo un modo di acquisto dei diritti reali), e quella estintiva, a cui è
stata accorpata la decadenza (non prevista da quello del 1865 sebbene presente già nella
dottrina), previste nel VI della Tutela dei diritti.
Prescrizione acquisitiva o usucapione: vedi in precedenza
Prescrizione estintiva: in base l’art. 1934 la prescrizione produce l’estinzione di ogni situazione
soggettiva, salvo quelle indisponibili (della personalità e della famiglia ad es.) e gli altri previsti
dalla legge, per effetto dell’inerzia del suo titolare, che non la esercita per il tempo determinato
dalla legge (si presume che il decorso del tempo renda palese il disinteresse del titolare e che
questo non intenda più esercitare il diritto o che vi abbia rinunziato).
Scopo dell’istituto è sia di garantire l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici (dopo un tot. di
anni, di chi è questa casa?) sia la necessità di assicurare stabilità a situazioni protratte da lungo
tempo. Toccando spesso interessi generali è prevista dal legislatore l’inderogabilità delle norme
dell’istituto da parte della autonomia negoziale (escludendo o aggiungendo ipotesi di
prescrizioni, modificando i termini ecc); la prescrizione non opera automaticamente con il
decorso del tempo (ipso iure) né il giudice non può farla valere d’ufficio (di propria iniziativa), ma
in virtù dell’eccezione sollevata dal soggetto interessato giudizialmente (ope exceptionis). Circa
le obbligazioni, se il debitore non fa valere la prescrizione, il giudice lo condannerà al
pagamento di quanto dovuto, così da estinguerla; se invece provvede spontaneamente, dopo
aver opposto la prescrizione, al pagamento, si realizza l’adempimento di un’obbligazione
naturale.
In base alla dottrina, si è attribuita alla prescrizione “un‘efficacia estintiva del diritto”, però ciò
solleva dei dubbi: se così fosse, una volta ad es. estinta una obbligazione al debitore dovrebbe
spettare in base al 2033 (indebito oggettivo pagamento) l’azione di ripetizione in presenza di un
pagamento dovuto. Si può più correttamente attribuire allora una efficacia modificativa, in
quanto si estinguerebbe l’azione e non il diritto (nell’es. allora non ci sarebbe indebito
pagamento).
Come accennato nell’usucapione, con la formula “ogni diritto si estingue per prescrizione”, non
ci si riferisce in realtà a: diritti indisponibili, quali quelli della personalità e attinente ai rapporti
familiari; le azioni di contestazione e di reclamo della legittimità; dichiarazione giudiziale della
paternità o della maternità; la qualità di erede; il diritto di far valere la nullità del contratto; le
facoltà oggetto della situazione giuridica (diritto di usufrutto, ecc.); l’eccezione (l’azione, quella
giudiziale, si); di regola anche il diritto di proprietà, tuttavia se all’inerzia del proprietario (quindi
al suo disinteresse) è corrisposto il prolungato possesso di altri (contro interessato
avvantaggiato dalla prescrizione) questi ne acquistano la proprietà per usucapione (948).
Il termine di prescrizione in base al 2935 decorre dal giorno nel quale il diritto può essere fatto
valere e solo da quel momento si tiene eventualmente conto dell’inerzia del titolare; se infatti il
diritto non lo si può far valere giuridicamente, essendo ad es. sottoposto a condizione
(sospensiva) o a termine (iniziale), la prescrizione decorrerà dal giorno nel quale la condizione si
verifica o il termine scade; inoltre il termine decorre anche se il titolare della situazione, senza
colpa, ignori o di essere tale (ignoranza dell’essere divenuto erede) o si ignora l’identità del
soggetto passivo (nel diritto ad es. al risarcimento da incidente automobilistico, il termine
decorre non da quanto si sia individuato il colpevole ma dal giorno del sinistro). Alcune norme
disciplinano l’inizio del decorso della prescrizione modo particolare: quando l’annullabilità
dipende da vizio del consenso o incapacità legale, il termine decorre dal giorno nel quale è