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PRESCRIZIONE E DECADENZA

INFLUENZA DEL TEMPO SULL’ACQUISTO E SULL’ESTINZIONE DELLE SITUAZIONI

La combinazione di elementi previsti da legislatore quali primo fra tutti, il decorso di un certo

periodo di tempo, può dare luogo all’acquisto (prescrizione acquisitiva o usucapione) o

estinzione di situazioni giuridiche soggettive (prescrizione estintiva). Mentre il codice civile del

1865 accorpava in una unica disciplina le due prescrizioni, il codice vigente del ‘42 ha voluto

distinguere in due discipline differenti la prescrizione acquisitiva, detta usucapione (disciplinata

nel III libro della Proprietà essendo un modo di acquisto dei diritti reali), e quella estintiva, a cui è

stata accorpata la decadenza (non prevista da quello del 1865 sebbene presente già nella

dottrina), previste nel VI della Tutela dei diritti.

Prescrizione acquisitiva o usucapione: vedi in precedenza

Prescrizione estintiva: in base l’art. 1934 la prescrizione produce l’estinzione di ogni situazione

soggettiva, salvo quelle indisponibili (della personalità e della famiglia ad es.) e gli altri previsti

dalla legge, per effetto dell’inerzia del suo titolare, che non la esercita per il tempo determinato

dalla legge (si presume che il decorso del tempo renda palese il disinteresse del titolare e che

questo non intenda più esercitare il diritto o che vi abbia rinunziato).

Scopo dell’istituto è sia di garantire l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici (dopo un tot. di

anni, di chi è questa casa?) sia la necessità di assicurare stabilità a situazioni protratte da lungo

tempo. Toccando spesso interessi generali è prevista dal legislatore l’inderogabilità delle norme

dell’istituto da parte della autonomia negoziale (escludendo o aggiungendo ipotesi di

prescrizioni, modificando i termini ecc); la prescrizione non opera automaticamente con il

decorso del tempo (ipso iure) né il giudice non può farla valere d’ufficio (di propria iniziativa), ma

in virtù dell’eccezione sollevata dal soggetto interessato giudizialmente (ope exceptionis). Circa

le obbligazioni, se il debitore non fa valere la prescrizione, il giudice lo condannerà al

pagamento di quanto dovuto, così da estinguerla; se invece provvede spontaneamente, dopo

aver opposto la prescrizione, al pagamento, si realizza l’adempimento di un’obbligazione

naturale.

In base alla dottrina, si è attribuita alla prescrizione “un‘efficacia estintiva del diritto”, però ciò

solleva dei dubbi: se così fosse, una volta ad es. estinta una obbligazione al debitore dovrebbe

spettare in base al 2033 (indebito oggettivo

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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