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Diritto civile - prescrizione e decadenza Pag. 1
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PRESCRIZIONE E DECADENZA

INFLUENZA DEL TEMPO SULL’ACQUISTO E SULL’ESTINZIONE DELLE SITUAZIONI

La combinazione di elementi previsti da legislatore quali primo fra tutti, il decorso di un certo

periodo di tempo, può dare luogo all’acquisto (prescrizione acquisitiva o usucapione) o

estinzione di situazioni giuridiche soggettive (prescrizione estintiva). Mentre il codice civile del

1865 accorpava in una unica disciplina le due prescrizioni, il codice vigente del ‘42 ha voluto

distinguere in due discipline differenti la prescrizione acquisitiva, detta usucapione (disciplinata

nel III libro della Proprietà essendo un modo di acquisto dei diritti reali), e quella estintiva, a cui è

stata accorpata la decadenza (non prevista da quello del 1865 sebbene presente già nella

dottrina), previste nel VI della Tutela dei diritti.

Prescrizione acquisitiva o usucapione: vedi in precedenza

Prescrizione estintiva: in base l’art. 1934 la prescrizione produce l’estinzione di ogni situazione

soggettiva, salvo quelle indisponibili (della personalità e della famiglia ad es.) e gli altri previsti

dalla legge, per effetto dell’inerzia del suo titolare, che non la esercita per il tempo determinato

dalla legge (si presume che il decorso del tempo renda palese il disinteresse del titolare e che

questo non intenda più esercitare il diritto o che vi abbia rinunziato).

Scopo dell’istituto è sia di garantire l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici (dopo un tot. di

anni, di chi è questa casa?) sia la necessità di assicurare stabilità a situazioni protratte da lungo

tempo. Toccando spesso interessi generali è prevista dal legislatore l’inderogabilità delle norme

dell’istituto da parte della autonomia negoziale (escludendo o aggiungendo ipotesi di

prescrizioni, modificando i termini ecc); la prescrizione non opera automaticamente con il

decorso del tempo (ipso iure) né il giudice non può farla valere d’ufficio (di propria iniziativa), ma

in virtù dell’eccezione sollevata dal soggetto interessato giudizialmente (ope exceptionis). Circa

le obbligazioni, se il debitore non fa valere la prescrizione, il giudice lo condannerà al

pagamento di quanto dovuto, così da estinguerla; se invece provvede spontaneamente, dopo

aver opposto la prescrizione, al pagamento, si realizza l’adempimento di un’obbligazione

naturale.

In base alla dottrina, si è attribuita alla prescrizione “un‘efficacia estintiva del diritto”, però ciò

solleva dei dubbi: se così fosse, una volta ad es. estinta una obbligazione al debitore dovrebbe

spettare in base al 2033 (indebito oggettivo pagamento) l’azione di ripetizione in presenza di un

pagamento dovuto. Si può più correttamente attribuire allora una efficacia modificativa, in

quanto si estinguerebbe l’azione e non il diritto (nell’es. allora non ci sarebbe indebito

pagamento).

Come accennato nell’usucapione, con la formula “ogni diritto si estingue per prescrizione”, non

ci si riferisce in realtà a: diritti indisponibili, quali quelli della personalità e attinente ai rapporti

familiari; le azioni di contestazione e di reclamo della legittimità; dichiarazione giudiziale della

paternità o della maternità; la qualità di erede; il diritto di far valere la nullità del contratto; le

facoltà oggetto della situazione giuridica (diritto di usufrutto, ecc.); l’eccezione (l’azione, quella

giudiziale, si); di regola anche il diritto di proprietà, tuttavia se all’inerzia del proprietario (quindi

al suo disinteresse) è corrisposto il prolungato possesso di altri (contro interessato

avvantaggiato dalla prescrizione) questi ne acquistano la proprietà per usucapione (948).

Il termine di prescrizione in base al 2935 decorre dal giorno nel quale il diritto può essere fatto

valere e solo da quel momento si tiene eventualmente conto dell’inerzia del titolare; se infatti il

diritto non lo si può far valere giuridicamente, essendo ad es. sottoposto a condizione

(sospensiva) o a termine (iniziale), la prescrizione decorrerà dal giorno nel quale la condizione si

verifica o il termine scade; inoltre il termine decorre anche se il titolare della situazione, senza

colpa, ignori o di essere tale (ignoranza dell’essere divenuto erede) o si ignora l’identità del

soggetto passivo (nel diritto ad es. al risarcimento da incidente automobilistico, il termine

decorre non da quanto si sia individuato il colpevole ma dal giorno del sinistro). Alcune norme

disciplinano l’inizio del decorso della prescrizione modo particolare: quando l’annullabilità

dipende da vizio del consenso o incapacità legale, il termine decorre dal giorno nel quale è

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.