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l’ordinamento si sostituisca alle parti nel determinare l’equilibrio tra le prestazione perché in
un’economia di libero mercato sono le parti a decidere i termini dello scambio e quale sia la
giusta equivalenza economica tra di essi.
• Soltanto in casi eccezionali, l’ordinamento dispone dei rimedi per uno scambio ingiusto
caratterizzato da un’eccessiva sproporzione tra i termini dello scambio, quando a ciò si
uniscano ulteriori circostanze, cioè i fatto che una parte abbia stipulato in circostanze
oppressive o penalizzanti (stato di pericolo e di bisogno) e l’altra parte ne abbia approfittato.
• Il rimedio in questo caso è la rescissione del contratto (1447-1448).
• Dall’equità va tenuta distinta la buona fede in senso oggettivo (lealtà e correttezza-art.
1175).
• La buona fede è presente anche il contratto, perché questo deve essere interpretato secondo
buona fede e in secondo luogo perché deve essere seguito dalle parti secondo buona fede.
• La regola della buona fede significa che le parti debbono impegnarsi a fare il quanto
possibile per soddisfare l’interesse della controparte nei limiti in cui questo non comporti
un’apprezzabile sacrificio per se stessi.
• Va tenuta distinta dalla buona fede soggettiva del possesso.
INTEGRAZIONE COGENTE
• Antagonistica rispetto all’autonomia privata, impone le scelte legislative contro la volontà
dei privati.
• L.n. 392/1978: le parti convengano una durata di tre anni. La norma contrattuale contrasta
però con l’art. 27 di questa legge che stabilisce che le locazioni commerciali abbiano una
durata non inferiore a sei anni che diventano nove se l’immobile è oggetto di un’impresa.
Questa norma tutela il conduttore perché mira a garantirgli la continuità dell’attività. Prevale
la norma contrattuale o quella di legge? Se la norma di legge fosse dispositiva prevarrebbe
la norma contrattuale, ma essendo inderogabile no.
• Le norme normalmente sono inderogabili quando tutelano interessi della collettività o
interessi di una sola parte di un contratto che la legge ritiene meritevole di una particolare
tutela poiché appartenente a una categoria disagiata.
• Sostituzione automatica del termine di sei anni all’interno del contratto, cioè della norma di
legge al posto di quella contrattuale (art. 1339).
• Questo fenomeno costituisce una deroga al principio generale della autonomia o libertà
contrattuale giustificata da interessi superiori.
EFFETTI DEL CONTRATTO
• I contratti possono essere suddivisi dal punto di vista dell’efficacia in contratti a effetti reali
e obbligatori.
• Ma quale che siano gli effetti del contratto, ogni contratto crea tra le parti un vincolo
giuridico che consiste nella soggezione delle parti agli effetti che il contratto produce.
• Il principio del pericolo contrattuale è enunciato all’art. 1372: il contratto ha forza di legge
tra le parti.
• L’espressione usata dalla legge è atecnica perché il contratto non è legge, ma si vuole dire
che crea un vincolo, per cui esso non può essere ne modificato, ne sciolto se non con il
consenso delle stesse parti.
• Il fondamento di questo vincolo è ancora una volta l’autonomia privata.
• Una volta concluso il contratto le parti soggiaciono al vincolo che esse stesse hanno
costituito.
• Il principio del vincolo ha due corollari:
◦ immodificabilità del contratto in via unilaterale : il contratto può essere modificato
soltanto tramite un uovo contratto modificativo del precedente. Sono eccezionali i casi
previsti dalla legge nei quali una parte soltanto può modificare un determinato aspetto
del contratto sulla base dell’ius variandi.