Istituzioni di diritto privato
Integrazione suppletiva
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Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
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Dove la norma si riferisce a quanto è nel medesimo espresso allude all’accordo tra le parti.
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Laddove si riferisce alla legge, agli usi e all’equità essa allude a fonti esterne all’accordo contrattuale che operano un’integrazione suppletiva del regolamento, la prima di queste fonti è la legge.
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L’art. 1510 prevede che in mancanza di patto o uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.
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L’incipit della norma in mancanza di patto o uso contrario ci rivela che si tratta di una norma dispositiva.
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La legge attraverso questa norma integra il regolamento contrattuale della vendita per il caso in cui manchi l’accordo delle parti.
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La norma è dispositiva perché derogabile e suppletiva perché soccorre solo in caso manchi una previsione a riguardo di fonte pattizia.
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È come se la legge dettasse una sorta di telaiatura del contratto che per la maggior parte è derogabile dall’accordo contrattuale.
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Essa fissa la sagoma del contratto.
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Vi sono alcune norme dei tipi legali che sono imperative o cogenti e che quindi non possono essere derogate dalle parti.
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La legge da una parte dispone di norme dispositive per tipizzare l’autonomia privata ed all’altra è ausiliatrice dell’autonomia privata.
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Può darsi che manchi anche una norma di legge, in tal caso si applicano gli usi.
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Si tratta di usi normativi o consuetudini che costituiscono fonti del diritto di cui all’art. 8 delle preleggi caratterizzati dalla ripetizione costante di un certo comportamento e dal convincimento dei consociati di obbedire ad un obbligo giuridico nel comportarsi in questo modo (diuturnitas-opinio iuris act necessitatis).
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Gli usi sono quelli secundum legem (espressamente rinviati dalla legge), praeter legem (materie non regolate dalla legge).
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Non sono fonti del diritto gli usi contram legem (quelli che contrastino con la legge).
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Un esempio di uso secundum legem è quello ipotizzato dall’art. 1410.
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Dagli usi normativi devono essere distinti gli usi negoziali o contrattuali, detti anche clausole d’uso previsti all’art. 1340: le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non...