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LA GENESI E LE RAGIONI DEL DIRITTO DEI CONSUMATORI
I contratti dei consumatori non costituiscono un “tipi”, non sono un “modello” di operazione economica
come la vendita, la donazione e così via, eppure la legislazione degli ultimi decenni ha fatto emergere per
questi una disciplina particolare, derivante da più interventi di legislazione. Vari e molteplici sono stati gli
interventi legislativi in materia, tanto da rendere la disciplina per molti aspetti disorganica, fino
all'elaborazione di un testo unico in materia, il D.Lgs. 206/2005, detto anche “Codice del consumo”.
Nell'art.2 il codice del consumo enumera i diritti fondamentali riconosciuti al consumatore, tra i quali il
diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti o la tutela alla salute.
I SOGGETTI: IL “CONSUMATORE” ED IL “PROFESSIONISTA”
La disciplina in esame di applica in base alla qualità disomogenea delle parti. Occorre quindi distinguere tra
professionista e consumatore. L'art.3 cod. cons. stabilisce che il consumatore è quella persona fisica che
agisce “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta”; professionista è invece la persona (fisica o giuridica) che agisce nell'esercizio della
propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. La prima cosa che appare
evidente è che il consumatore è necessariamente una persona fisica, le persone giuridiche non possono
infatti godere delle tutele per i consumatori. Inoltre il medesimo soggetto, stipulando un medesimo negozio
può essere considerato ora professionista ora consumatore (Es. Se un avvocato compra un pc per il proprio
studio sarà considerato un professionista, se lo compra per donarlo al figlio sarà considerato un
consumatore). E' ovvio che le regole del codice del consumo si applicano solo quando il negozio è stipulato
tra parti di categorie eterogenee, quindi non possono di regola applicarsi quando il contratto è stipulato tra
due professionisti o tra due consumatori, tuttavia se a stipulare il negozio sono due professionisti, talvolta
potranno applicarsi alcune norme poste a tutela dei consumatori per tutelare l'imprenditore debole.
Infatti la L. 27/2012 ha introdotto nel Codice del consumo la figura della micorimpresa, alla quale sono
state rese applicabili alcune regole del codice (pur senza una vera e propria equiparazione con i
consumatori). Sono microimprese quelle che esercitano un'attività economica, occupano meno di dieci
persone e fatturano meno di 2 milioni di euro annui.
L'EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE
L'educazione del consumatore prevista dal codice del consumo ha duplice finalità: da un lato quello di
promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei consumatori, dall'altro si muove
sul piano del diritto, imponendo ai professionisti di fornire ai consumatori almeno la soglia minima ed
essenziale riguardo alla “sicurezza, composizione e qualità dei prodotti”. Sono poi disposte regole più
dettagliate in merito a provenienza, prezzo dei prodotti e così via.
Il codice del consumo disciplina anche la pubblicità che deve essere palese, veritiera e corretta.
Sono vietate inoltre le pratiche commerciali scorrette, cioè quelle che sono indotte a falsare il
comportamento del “consumatore medio”. Queste pratiche si dividono in due categorie:
Pratiche ingannevoli: sono quelle che traggono in inganno il consumatore fornendo informazioni
• che non corrispondono al vero o evitando di fornire informazioni importanti riguardo al prodotto;
Pratiche aggressive: sono quelle che mirano a limitare la libertà di scelta del consumatore. Tali
• condotte sono molto varie.
L'autorità che ha il potere e di far cessare una pratica commerciale ritenuta scorretta è l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato (c.d. Autorità Antitrust). Questa può agire sia d'ufficio sia se sollecitata da
soggetti vari.
I CONTRATTI DEL CONSUMATORE E LE CLAUSOLE VESSATORIE
Si considerano vessatorie quelle clausole che determinano, a carico del consumatore, un eccessivo
squilibrio degli obblighi e dei diritti derivanti dal contratto. E' importante notare che la legge non reprime
uno squilibrio riguardo alle prestazioni (e quindi di ordine economico), poiché la decisione in merito a
questo è lasciato all'autonomia delle parti, ma reprime uno squilibrio in merito ai diritti e agli obblighi.
Occorre inoltre distinguere tra:
Clausole che si presume essere vessatorie: tali clausole, elencate nel codice del consumo, non sono
• sempre vessatorie, è lasciato al professionista l'opportunità di provare che sono frutto di uno
specifico negoziato tra le parti. Si ritiene che il professionista possa anche far rilevare che nel caso
preso in esame, quella specifica clausola non si identifichi come “vessatoria”;
Clausole che sono sempre considerate vessatorie: non si può produrre prova contraria, esse sono
• SEMPRE invalide, anche qualora siano oggetto di una specifica trattativa, per questo il loro elenco è
chiamato black list.
Le clausole considerate vessatorie sono nulle, poiché colpite da quella che la dottrina definisce nullità di
protezione, ossia posta a tutela di una sola parte.
L'INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE NELLA NOVELLA DEL 2014
Una novella del 2012, in applicazione ad una direttiva UE ha introdotto nuove tutele a vantaggio dei
consumatori. Innanzitutto però occorre segnalare che, ex art. 47 cod. cons., a determinate tipologie di
contratti questa disciplina non si applica (Es. Prestazioni sanitarie, giochi d'azzardo...). La novella stabilisce
che il professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto, ad informare il consumatore riguardo
ad una serie di elementi quali:
Caratteristiche dei beni e servizi forniti;
• Identità del professionista;
• Prezzo totale dei beni o servizi;
• Modalità di pagamento o esecuzione
• Durata del contratto in previsione di un eventuale rinnovo.
•
L'obbligo di informazione non investe contratti che implicano transazioni quotidiane eseguibili
immediatamente.
I CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI O A DISTANZA
Queste tipologie di contratti richiedono maggiori informazioni precontrattuali rispetto a quelle
generalmente indicate, data la tipologia particolare di negozio che rivestono, ad esempio il professionista
deve fornire informazioni dettagliate riguardo a spedizione e consegna della merce e relativi costi, infatti
l'art. 49 cod. cons. afferma che il consumatore, se non adeguatamente informato riguardo ai costi aggiuntivi
non è tenuto a sostenerli. Le informazioni inoltre devono essere sempre fornite su supporto cartaceo o altro
supporto durevole. Il consumatore che abbia stipulato un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali
commerciali gode di un diritto di recesso che gli consente di rimuovere gli effetti del contratto senza
motivazione, ma con alcune condizioni. Il recesso è esercitabile entro 14 giorni dalla stipulazione del
contratto (o della consegna della merce, a seconda dei casi). Il recesso può anche essere inviato in forma
elettronica, ma spetterà al consumatore l'onere della prova di recesso. Nel caso in cui il consumatore non
sia stato correttamente informato in ordine al suo diritto di recesso, la facoltà di recesso si estende a 12
mesi. Comunicato il recesso il consumatore restituisce i beni al professionista e questo procede al rimborso,
che potrà decidere di fare solo quando gli sia stata restituita la merce.
IL CREDITO AL CONSUMO
E' ovviamente nell'interesse dei produttori spingere i potenziali clienti all'acquisto di prodotti mediante
facilitazioni di pagamento (Es. Rateizzazioni), ciò pone il problema di tutela sociale poiché i consumatori
potrebbero trovarsi in situazioni di sovraindebitamento. In materia è stato elaborato un testo unico che
definisce per prima cosa il credito al consumo tutte quelle forme di credito o di dilazione di pagamento
fornite al consumatore ad esclusione di operazioni inferiori ad €200 e superiori ad €75.000 e quelle rivolte
all'acquisto di immobili. Al consumatore devono essere fornite tutte le informazioni utili per il confronto
delle diverse offerte di credito presenti sul mercato e il finanziatore dovrà valuta il merito creditizio del
consumatore sulla base di informazioni fornite da quest'ultimo o di apposite banche dati. Il contratto deve
avere forma scritta ab substantiam.
AZIONI INIBITORIE ED AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA
Il processo civile ordinario produce i suoi effetti esclusivamente inter partes, risulta quindi evidentemente
poco consono a dirimere controversie che un “professionista” può avere con una grande moltitudine di
clienti, poiché una sentenza pronunciata a favore di uno di questi non varrà per gli altri. Consapevole di tali
limiti, il Codice del consumo ammette che, per iniziativa di determinati enti o associazioni di consumatori
possa essere chiesto di inibire determinate clausole ritenute vessatorie, in modo che il professionista non
possa più utilizzarle in nessuno dei contratti che stipula.
Accanto alla tutela giudiziale inoltre, è prevista una tutela amministrativa da parte dell'Antitrust, il quale
può dichiarare, con dichiarazione pubblica la vessatorietà di determinate clausole. Il professionista che sia
stato colpito dall'atto dell'Antitrust può ricorrere al TAR.
L'inibitoria dunque previene la persecuzione di una condotta vessatoria da parte del professionista, ma non
costituisce uno strumento utile a riparare il danno che sia stato eventualmente già arrecato da una condotta
vessatoria. Ma poiché il professionista solitamente, se arreca danni, lo fa ad una grande quantità di
consumatori, ognuno di questi dovrebbe agire autonomamente in giudizio per la riparazione del danno.
Data la poca economicità pratica di ciò, l'art.140 cod. cons. ha regolato l'azione collettiva di risarcitoria,
ispirata al modello anglosassone della class action. La norma consente la tutela dei “diritti individuali
omogenei” dei consumatori. Attraverso la class action si chiede al tribunale un accertamento delle
responsabilità dell'imprenditore. Il giudice, prima di tutto, deve valutare l'ammissibilità dell'azione, che è da
rigettare se l'azione sia manifestamente infondata o se il giudice non ravvisi l'omogeneità dei diritti
individuali. Superato il passaggio dell'ammissibilità il giudice dispone di dare pubblicità all'azione, in modo
che chi vi abbia interesse possa aderirvi. Se il giudice accoglie la dom