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CAPITOLO LI: LE PROMESSE UNILATERALI
La promessa e vincolante se inserita in un contratto con valida causa ovvero se, ove volta a realizzare una
pura liberalita , sia rivestita dalla forma solenne richiesta per la donazione.
La nude promessa invece, ovvero quella non accompagnata da un contratto, e insufficiente per creare
vincolo giuridico. Resta comunque possibile l’adempimento spontaneo della promessa.
Di massima una promessa unilaterale non produce effetto vincolante a meno che non sia prevista dalla
legge, cioe tipiche.
Promessa di debito e ricognizione di pagamento
Promessa di unilaterale: promittente assume un debito prima inesistente
Promessa di pagamento: promittente intende manifestare la consapevolezza di dover adempiere un debito
che ritiene gia esistente.
Promessa di pagamento e ricognizione di debito sono dichiarazioni unilaterali che devono provenire da un
soggetto legittimato a disporre. Queste due figure non hanno effetto sostanziale di far sorgere debito; infatti,
sul piano processuale e l’autore che deve fornire la prova contraria.
Queste due figure possono presentarsi in forme di diverse:
a. Pura: dichiarazione che ha ad oggetto solo la dichiarazione di debito senza riferimento alla causa
b. Titolata: ha per oggetto debito accompagnato dalla causa. Diverso ancora e il caso in cui si
accompagni anche il fatto costitutivo.
Promessa al pubblico
E una promessa unilaterale vincolante ovvero una promessa fatta rivolgendosi al pubblico.
Acquista efficacia vincolante nel momento in cui viene resa pubblica attraverso i mezzi di pubblicita .
A differenza dell’offerta al pubblico, la promessa acquista efficacia indipendentemente da qualsiasi
accettazione pertanto e revocabile solo per giusta causa. Il termine, se non disposto, e di un anno dalla
promessa. CAPITOLO LIV: OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE
La gestione di affari
si ha gestazione di affari nell’ipotesi in cui taluno, pur senza esservi obbligato, si intrometta negli affari di un
altro soggetto, che non sia in grado di provvedere da solo.
Questo istituto nasce dal facere del gestore che consente l’adempimento di atti giuridici o materiali utili
all’interessato. L’istituto non trova applicazione nell’ipotesi in cui il dominus abbia manifestato la propria
opposizione a che altri gestisca un determinato affare. Affinche possano sorgere obbligazioni in capo al
gestore, le legge richiede la capacita di agire.
Presupposti per l’applicazione:
- l’impedimento dell’interessato a provvedere ai propri interessi
- la consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui
- la spontaneita dell’intervento del gestore, che non deve essere obbligato
- l’utilita iniziale della gestione
Se concorrono i presupposti, sorgono:
in capo al gestore…
1. l’obbligo di continuare la gestione intrapresa fino a quando l’affare sia completato
2. le obbligazioni che gli deriverebbero da un mandato
in capo al dominus…
3. obbligo di adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui
4. l’obbligo di tenere indenne il gestore dalle obbligazioni che questi abbia assunto per conto di lui, ma
in nome proprio 2
5. obbligo di rimborsare al gestore le spese necessarie od utili affrontate nell’interesse del dominus
stesso
Fonti non contrattuali di obbligazione: ripetizione dell’indebito
Indebito: si qualifica nel fatto dell’esecuzione di una prestazione non dovuta semplice. Un solvens esegue
una prestazione non dovuta nei confronti dell’accipens. L’obbligazione che sorge e restitutoria a carico
dell’accipens.
Una prestazione puo essere indebita (non dovuta) per diverse ragioni: indebito oggettivo e indebito
soggettivo.
Indebito oggettivo: riguarda il piano oggettivo del titolo o della sussistenza di una obbligazione
Puo essere non dovuta se non e mai esistito un titolo, se il titolo e l’obbligazione ci sono a monte ma
l’obbligazione si e gia estinta, se il contratto e nullo e dunque non produce effetti, se il titolo giustificativo a
monte ce nell’eseguire la prestazione questa e dovuta ma si verifica una sopravvenienza che rende la
prestazione gia eseguita indebita perche perde il suo titolo giustificativo (annullamento del contratto).
L’azione di restituzione e soggetta all’ordinario termine di prescrizione (10 anni)
Regole ulteriori: colui che ha ricevuto la prestazione indebita una volta accertato l’indebito deve restituire
potenzialmente anche i frutti ovvero i frutti che l’accipens ha percepito o poteva percepire della cosa. La
regola cambia a seconda che l’accipens sia in buona o mala fede cioe se non sapeva che la prestazione non
era dovuta allora deve restituire i frutti il giorno stesso della prestazione o se sapeva che era indebita e la
ricevuta ugualmente allora deve restituire.
Puo darsi che l’accipens non abbia piu nelle mani il bene allora la tutela del solvens cambia se l’accipens e in
buona o mala fede.
Se l’accipens e incapace costui non e dovuto a restituire se non nei limiti di quanto sia stato rivolto a suo
vantaggio
L’obbligazione restitutoria non sussiste quando questa anche dal lato dal solvens e stata eseguita per uno
scopo contrario al buon costume. Es: somma di denaro pagata con lo scopo di corrompere un funzionario
pubblico. Es: mutuo come contratto con cui si da in godimento una somma di denaro.
Indebito soggettivo: chiama in causa l’accipens o il solvens
Dal lato dell’accipens: il solvens deve eseguire la prestazione ma non nei confronti dell’accipens.
Dal lato del solvens: il solvens non era tenuto a eseguire la prestazione ma invece non lo era. In questo caso
l’accipens ha diritto di ricevere ma da un soggetto diverso dal solvens.
Ci puo essere ripetizione in caos di errore del solvens solo se l’errore e scusabile
Ricevuta la prestazione si e privato del titolo o delle garanzie
Arricchimento ingiustificato
Si prevede che un soggetto a fronte di una certa vicenda della vita subisca un depauperamento mentre un
altro soggetto subisca un arricchimento senza giusta causa. L’arricchimento ha carattere residuale o
sussidiario: a questo strumento si puo ricorrere tutte le volte in cui non esita un altro strumento giuridico
da utilizzare per tutelare i propri interessi.
L’ordinamento prevede che a carico dell’arricchito nasce l’obbligo di corrispondere un’indennita a carico
dell’impoverito. Mai l’indennizzo dovuto puo essere superiore all’arricchimento.
Problemi interpretativi: cosa significa ingiustificato? Non c’e un giusto titolo che giustifica lo spostamento
patrimoniale es: c’era a monte un contratto
Lo strumento di tutela a disposizione dell’impoverito e l’azione di arricchimento, la quale e sussidiaria.
Sulla sussidiarieta di recente si sono espresse le sezioni unite della cassazione (mettono d’accordo idee
diverse dei giudici in cassazione) che hanno dato la c.d. terza via ovvero un’ulteriore interpretazione. 3
OBBLIGAZIONI NASCENTI DA FATTO ILLECEITO
CAPITOLO LV: LA RESPONSABILITÀ EXSTRACONTRATTUALE
Responsabilità extracontrattuale
Il sistema della responsabilita civile si divide in “da inadempimento”, obbligazione preesistente e
obbligazione risarcitoria, e “da fatto illecito”, non c’e una obbligazione preesistente e la fattispecie di
responsabilita che fa sorgere dell’obbligazione nuova.
Art: 2043 cc risarcimento per fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
→
danno ingiusto obbliga, colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Scomposizione elementi articolo:
- Fatto con rilevanza giuridica
- Elemento imputabilita : non e un co elemento della fattispecie ma un presupposto perche se manca
a monte la capacita naturale della gente non c’e l’insorgenza del fatto illecito.
- Tra i co-elementi oggettivi c’e la vicenda materiale, ossia il fatto illecito. Il fatto e un comportamento
umano che in questo caso obbliga a risarcire. Vi sono fatti, a cui un soggetto vede associata una
responsabilita .
Il danno ingiusto si affianca al fatto ossia lesione di una situazione giuridicamente rilevante.
- Spesso viene aggiunto come un co-elemento della fattispecie l’antigiuridicita : tradizionalmente
parlando di danno ingiusto cio che e rilevante e il danno cagionato contra ius e non iure….
- Danno ingiusto e semplice lesione di interesse legittimo: in presenza di un qualsiasi interessi,
l’ordinamento deve reagire.
- Nesso di causalita
: un soggetto puo essere chiamata a risarcire un danno legato al suo fatto.
Ci vuole illiceita intesa come contrarieta a una norma giuridica. Illecito o antigiuridico a monte e il
fatto. Altri invece spostano l’attenzione sul danno.
La proprieta e giuridicamente rilevata perche c’e un diritto assoluto. Semplice lesione di diritto di credito…
La responsabilita che, over ricorrano i detti presupposti viene definita extracontrattuale.
Il fatto
Il fatto e cio che cagiona danno ad altri. La condotta del danneggiante puo essere:
- Commissiva: consiste in un facere.
- Omissiva: consiste in un non facere e occorre che venga posta in essere:
• In violazione di un obbligo giuridico di intervenire
• In violazione delle regole di prudenza, diligenza e correttezza
L’evento che produce un danno puo anche essere un fatto materiale: fatto naturale che la legge imputa ad un
soggetto o perche quest’ultimo e gravato dall’obbligo di evitarlo.
L’illecita del fatto
E la legge ad indicare espressamente che un fatto e illecito e, in quanto tale, obbliga chi lo pone in essere a
risarcirlo.
Gli illeciti penali sono tipici mentre gli illeciti civili, come disposto dall’art. 2043 sono atipici: c’e una
clausola generale che enuncia il principio della risarcibilita per ogni danno qualificabile come ingiusto ma
non dici quali sono questi danni.
Le lesioni che costituiscono danno ingiusto sono prodotte da atti illeciti la cui condotta e antigiuridica.
La risarcibilita e riconosciuta per i danni da:
- Induzione all’inadempimento
- Complicita nell’altrui inadempimento
- Lesione, ad opera di terzo, del diritto ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale
- Trascrizione dolosamente effettuata a danno del primo acquirente
- Storno di dipendenti 4
Vengono poi risarcite anche situazioni di fatto a condizione che risultino comunque protette
dall’ordinamento giuridico.
Ci sono cause in cui l’ordinamento autorizza i danni cagionati a terzi perche certe cause di giustificazione
puliscono il danno mentre in tutti gli altri casi e gia implicito nell’ordinamento che il fatto illecito sia
antigiuridico.
Cause di giustificazione
Affinche un danno possa qualificarsi come ingiusto e necessario sia cagionato non iure cioe non
nell’esercizio di un proprio diritto.
I danni non risarcibili:
- Danno causato iur