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Capitolo LI: Le promesse unilaterali

La promessa è vincolante se inserita in un contratto con valida causa, ovvero se, ove volta a realizzare una pura liberalità, sia rivestita dalla forma solenne richiesta per la donazione. La nuda promessa, invece, ovvero quella non accompagnata da un contratto, è insufficiente per creare vincolo giuridico. Resta comunque possibile l’adempimento spontaneo della promessa. Di massima, una promessa unilaterale non produce effetto vincolante a meno che non sia prevista dalla legge, cioè tipiche.

Promessa di debito e ricognizione di pagamento

Promessa unilaterale: il promittente assume un debito prima inesistente. Promessa di pagamento: il promittente intende manifestare la consapevolezza di dover adempiere un debito che ritiene già esistente. Promessa di pagamento e ricognizione di debito sono dichiarazioni unilaterali che devono provenire da un soggetto legittimato a disporre. Queste due figure non hanno effetto sostanziale di far sorgere debito; infatti, sul piano processuale è l’autore che deve fornire la prova contraria.

Queste due figure possono presentarsi in forme diverse:

  • Pura: dichiarazione che ha ad oggetto solo la dichiarazione di debito senza riferimento alla causa.
  • Titolata: ha per oggetto debito accompagnato dalla causa. Diverso ancora è il caso in cui si accompagni anche il fatto costitutivo.

Promessa al pubblico

È una promessa unilaterale vincolante, ovvero una promessa fatta rivolgendosi al pubblico. Acquista efficacia vincolante nel momento in cui viene resa pubblica attraverso i mezzi di pubblicità. A differenza dell’offerta al pubblico, la promessa acquista efficacia indipendentemente da qualsiasi accettazione; pertanto, è revocabile solo per giusta causa. Il termine, se non disposto, è di un anno dalla promessa.

Capitolo LIV: Obbligazioni nascenti dalla legge

Gestione di affari

Si ha gestione di affari nell’ipotesi in cui taluno, pur senza esservi obbligato, si intrometta negli affari di un altro soggetto, che non sia in grado di provvedere da solo. Questo istituto nasce dal facere del gestore che consente l’adempimento di atti giuridici o materiali utili all’interessato. L’istituto non trova applicazione nell’ipotesi in cui il dominus abbia manifestato la propria opposizione a che altri gestisca un determinato affare. Affinché possano sorgere obbligazioni in capo al gestore, la legge richiede la capacità di agire.

Presupposti per l’applicazione:

  • L’impedimento dell’interessato a provvedere ai propri interessi
  • La consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui
  • La spontaneità dell’intervento del gestore, che non deve essere obbligato
  • L’utilità iniziale della gestione

Se concorrono i presupposti, sorgono:

  • In capo al gestore: l’obbligo di continuare la gestione intrapresa fino a quando l’affare sia completato; le obbligazioni che gli deriverebbero da un mandato.
  • In capo al dominus: obbligo di adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui; l’obbligo di tenere indenne il gestore dalle obbligazioni che questi abbia assunto per conto di lui, ma in nome proprio; obbligo di rimborsare al gestore le spese necessarie o utili affrontate nell’interesse del dominus stesso.

Fonti non contrattuali di obbligazione: ripetizione dell’indebito

Indebito: si qualifica nel fatto dell’esecuzione di una prestazione non dovuta semplice. Un solvens esegue una prestazione non dovuta nei confronti dell’accipens. L’obbligazione che sorge è restitutoria a carico dell’accipens. Una prestazione può essere indebita (non dovuta) per diverse ragioni: indebito oggettivo e indebito soggettivo.

Indebito oggettivo: riguarda il piano oggettivo del titolo o della sussistenza di una obbligazione. Può essere non dovuta se non è mai esistito un titolo, se il titolo e l’obbligazione ci sono a monte ma l’obbligazione si è già estinta, se il contratto è nullo e dunque non produce effetti, se il titolo giustificativo a monte c'è nell’eseguire la prestazione questa è dovuta ma si verifica una sopravvenienza che rende la prestazione già eseguita indebita perché perde il suo titolo giustificativo (annullamento del contratto). L’azione di restituzione è soggetta all’ordinario termine di prescrizione (10 anni).

Regole ulteriori: colui che ha ricevuto la prestazione indebita, una volta accertato l’indebito, deve restituire potenzialmente anche i frutti, ovvero i frutti che l’accipens ha percepito o poteva percepire della cosa. La regola cambia a seconda che l’accipens sia in buona o mala fede, cioè se non sapeva che la prestazione non era dovuta allora deve restituire i frutti il giorno stesso della prestazione o se sapeva che era indebita e l'ha ricevuta ugualmente, allora deve restituire. Può darsi che l’accipens non abbia più nelle mani il bene allora la tutela del solvens cambia se l’accipens è in buona o mala fede. Se l’accipens è incapace, costui non è dovuto a restituire se non nei limiti di quanto sia stato rivolto a suo vantaggio. L’obbligazione restitutoria non sussiste quando questa, anche dal lato del solvens, è stata eseguita per uno scopo contrario al buon costume. Es: somma di denaro pagata con lo scopo di corrompere un funzionario pubblico. Es: mutuo come contratto con cui si dà in godimento una somma di denaro.

Indebito soggettivo: chiama in causa l’accipens o il solvens. Dal lato dell’accipens: il solvens deve eseguire la prestazione ma non nei confronti dell’accipens. Dal lato del solvens: il solvens non era tenuto a eseguire la prestazione ma invece non lo era. In questo caso l’accipens ha diritto di ricevere ma da un soggetto diverso dal solvens. Ci può essere ripetizione in caso di errore del solvens solo se l’errore è scusabile. Ricevuta la prestazione si è privato del titolo o delle garanzie.

Arricchimento ingiustificato

Si prevede che un soggetto, a fronte di una certa vicenda della vita, subisca un depauperamento mentre un altro soggetto subisca un arricchimento senza giusta causa. L’arricchimento ha carattere residuale o sussidiario: a questo strumento si può ricorrere tutte le volte in cui non esista un altro strumento giuridico da utilizzare per tutelare i propri interessi. L’ordinamento prevede che a carico dell’arricchito nasca l’obbligo di corrispondere un’indennità a carico dell’impoverito. Mai l’indennizzo dovuto può essere superiore all’arricchimento.

Problemi interpretativi: cosa significa ingiustificato? Non c’è un giusto titolo che giustifica lo spostamento patrimoniale es: c’era a monte un contratto. Lo strumento di tutela a disposizione dell’impoverito è l’azione di arricchimento, la quale è sussidiaria. Sulla sussidiarietà di recente si sono espresse le sezioni unite della cassazione (mettono d’accordo idee diverse dei giudici in cassazione) che hanno dato la c.d. terza via ovvero un’ulteriore interpretazione.

Obbligazioni nascenti da fatto illecito

Capitolo LV: La responsabilità extracontrattuale

Responsabilità extracontrattuale: Il sistema della responsabilità civile si divide in “da inadempimento”, obbligazione preesistente e obbligazione risarcitoria, e “da fatto illecito”, non c’è un’obbligazione preesistente e la fattispecie di responsabilità che fa sorgere dell’obbligazione nuova. Art: 2043 cc risarcimento per fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga, colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Scomposizione elementi articolo:

  • Fatto con rilevanza giuridica
  • Elemento imputabilità: non è un co-elemento della fattispecie ma un presupposto perché se manca a monte la capacità naturale della gente non c’è l’insorgenza del fatto illecito.
  • Tra i co-elementi oggettivi c’è la vicenda materiale, ossia il fatto illecito. Il fatto è un comportamento umano che in questo caso obbliga a risarcire. Vi sono fatti, a cui un soggetto vede associata una responsabilità.
  • Il danno ingiusto si affianca al fatto, ossia lesione di una situazione giuridicamente rilevante.
  • Spesso viene aggiunto come un co-elemento della fattispecie l’antigiuridicità: tradizionalmente parlando di danno ingiusto ciò che è rilevante è il danno cagionato contra ius e non iure.
  • Danno ingiusto e semplice lesione di interesse legittimo: in presenza di un qualsiasi interesse, l’ordinamento deve reagire.
  • Nesso di causalità: un soggetto può essere chiamato a risarcire un danno legato al suo fatto.

Ci vuole illiceità intesa come contrarietà a una norma giuridica. Illecito o antigiuridico a monte è il fatto. Altri invece spostano l’attenzione sul danno. La proprietà è giuridicamente rilevata perché c’è un diritto assoluto. Semplice lesione di diritto di credito.

La responsabilità che, ove ricorrano i detti presupposti, viene definita extracontrattuale.

Il fatto

Il fatto è ciò che cagiona danno ad altri. La condotta del danneggiante può essere:

  • Commissiva: consiste in un facere.
  • Omissiva: consiste in un non facere e occorre che venga posta in essere:
    • In violazione di un obbligo giuridico di intervenire
    • In violazione delle regole di prudenza, diligenza e correttezza

L’evento che produce un danno può anche essere un fatto materiale: fatto naturale che la legge imputa ad un soggetto o perché quest’ultimo è gravato dall’obbligo di evitarlo.

L'illecità del fatto

È la legge ad indicare espressamente che un fatto è illecito e, in quanto tale, obbliga chi lo pone in essere a risarcirlo. Gli illeciti penali sono tipici mentre gli illeciti civili, come disposto dall’art. 2043, sono atipici: c’è una clausola generale che enuncia il principio della risarcibilità per ogni danno qualificabile come ingiusto ma non dice quali sono questi danni.

Le lesioni che costituiscono danno ingiusto sono prodotte da atti illeciti la cui condotta è antigiuridica. La risarcibilità è riconosciuta per i danni da:

  • Induzione all’inadempimento
  • Complicità nell’altrui inadempimento
  • Lesione, ad opera di terzo, del diritto ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale
  • Trascrizione dolosamente effettuata a danno del primo acquirente
  • Storno di dipendenti

Vengono poi risarcite anche situazioni di fatto a condizione che risultino comunque protette dall’ordinamento giuridico. Ci sono cause in cui l’ordinamento autorizza i danni cagionati a terzi perché certe cause di giustificazione puliscono il danno mentre in tutti gli altri casi è già implicito nell’ordinamento che il fatto illecito sia antigiuridico.

Cause di giustificazione

Affinché un danno possa qualificarsi come ingiusto è necessario sia cagionato non iure, cioè non nell’esercizio di un proprio diritto.

I danni non risarcibili:

  • Danno causato iure
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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