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Soggetti, oggetti e vicende delle obbligazioni

Le obbligazioni pecuniarie

La moneta è un bene destinato a costruire un mezzo di scambio per l’acquisto di beni e di servizi di ogni genere. Gli strumenti monetari sono cose mobili, sulle quali è impresso un numero di unità monetaria, che ne esprime il valore nominale. Altra cosa è il potere di acquisto della moneta, inversamente correlato col livello dei prezzi della generalità dei beni e servizi e variabile nel tempo in dipendenza della situazione economica.

Principio nominalistico

Il debitore si libera pagando la somma originariamente determinata, anche se il suo potere di acquisto si è modificato nel tempo intercorso fra la nascita del debito e la sua scadenza. Nel caso di svalutazione delle moneta, questo principio opera a favore del debitore.

Debiti di valore

Vi sono rapporti nei quali al creditore deve essere attribuito il valore di un bene o di una quota di patrimonio. Per esempio, chi abbia distrutto illecitamente una cosa altrui deve pagare al proprietario una somma di denaro corrispondente al valore della cosa, oltre al risarcimento dei danni ulteriori. Nello svolgimento di questi rapporti occorre procedere, prima o poi, alla liquidazione, cioè alla determinazione numerica della somma dovuta; per esempio, la liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per la distruzione di una cosa può avvenire per accordo delle parti oppure per sentenza. La liquidazione avviene sulla base del valore del bene in un certo momento, assunto come tempo di riferimento. Fino a questo momento la somma dovuta non è fissa nel suo ammontare numerico, bensì variabile in dipendenza della variazione di prezzo del bene che la somma di denaro deve rappresentare. Si parla perciò di debiti di valore (contrapposti ai debiti di valuta, per i quali vale il principio nominalistico). Con la liquidazione il debito di valore diventa debito di valuta. Costituisce debito di valore, fra gli altri, il risarcimento per equivalenza del danno, contrattuale o extracontrattuale. Quando si tratta di un pagamento non dovuto e dunque l’arricchimento consiste fin dall’inizio in una somma di denaro, l’obbligo di restituzione costituisce un debito di valuta.

L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Il pagamento per contanti è usuale solo quando si tratta di somme modeste. Per il pagamento di maggiore importanza è d’uso ricorrere all’accreditamento bancario o all’assegno. Al fine di rendere difficile la circolazione del denaro di provenienza illecita, la legge “antiriciclaggio” dispone che il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire sia complessivamente superiore a un certo limite stabilito dalla legge, può essere eseguito solo per il tramite di intermediari a ciò abilitati (principalmente le banche): si intende così assicurare una traccia documentale di ogni movimento di denaro di maggiore importanza. La somma in contanti viene consegnata alla banca con l’ordine di trasferirla al beneficiario; la comunicazione al creditore dell’accettazione scritta dell’ordine da parte della banca costituisce valida offerta di pagamento.

Obbligazioni solidali, indivisibili, alternative, facoltative

La solidarietà passiva

Nella sua forma più semplice il rapporto obbligatorio lega un solo debitore a un solo creditore. Ma può accadere che i debitori o i creditori siano più d’uno. Consideriamo l’ipotesi di una pluralità di debitori. Se la prestazione dovuta è divisibile (per esempio il pagamento di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili) sono possibili due diversi regimi giuridici. Può darsi che il creditore possa chiedere a ciascuno dei debitori solo una quota del totale: se uno dei condebitori non paga la sua parte, il creditore subisce la perdita corrispondente. Quando è applicabile questa regola, l’obbligazione si dice parziaria. Può darsi invece che il creditore possa pretendere l’intero da uno qualunque dei suoi debitori, il quale, dopo aver pagato, dovrà rivolgersi ai condebitori per ottenere da ciascuno il rimborso della sua parte. Questa regola si chiama solidarietà passiva.

Se uno dei contribuenti non paga, la perdita corrispondente è ripartita fra gli altri (compreso quello che ha fatto il pagamento) e non è risentita dal creditore: in questo modo ciascuno dei condebitori garantisce sostanzialmente gli altri. La solidarietà passiva rafforza dunque il credito attribuendo al creditore dei vantaggi: egli può escutere uno solo, anziché più soggetti e l’insolvenza di alcuni condebitori non gli nuoce. La solidarietà passiva costituisce la regola: se più persone sono obbligate insieme per la medesima causa o il medesimo oggetto, esse sono tenute normalmente in solido, salvo patto contrario con il creditore. Se il debito è solidale, il creditore è libero di escutere i debitori nell’ordine che preferisce. Talvolta invece la legge o la convenzione fra le parti impone un determinato ordine successivo: il creditore di una società in nome collettivo, per esempio, può pretendere il pagamento dal singolo socio solo dopo aver inutilmente tentato di ottenerlo dalla società (beneficio di escussione).

Il debitore che abbia pagato al creditore l’intero eserciterà contro gli altri obbligati un’azione di regresso. Da ciascuno egli potrà pretendere un rimborso pro quota: ma se l’obbligazione è stata contratta contro l’interesse esclusivo di uno degli obbligati, questi dovrà rimborsare per l’intero chi ha pagato. L’obbligazione solidale pone il problema delle conseguenze, rispetto agli altri condebitori, dei fatti giuridici verificatisi fra uno dei condebitori e il creditore. Il principio generale è che si propongano agli altri condebitori solo le conseguenze favorevoli non quelle sfavorevoli.

La solidarietà attiva

Quando vi è una pluralità di creditori, si ha la solidarietà attiva, se ciascuno di essi ha diritto di chiedere l’adempimento per l’intero, salvo il suo obbligo di riversare agli altri la parte che spetta loro. Se invece ciascuno dei creditori può pretendere solo il pagamento della sua quota, il credito si dice parziario. La solidarietà attiva consente che il diritto venga esercitato in modo più rapido e sciolto, evitando gli indugi che deriverebbero da un esercizio collettivo o frazionato. La solidarietà attiva è eccezionale, essa si può avere solo per volontà dei creditori o in rari casi previsti dalla legge.

Obbligazioni indivisibili

Quanto si è detto fin qui circa solidarietà e parzialità vale solo se l’obbligazione ha per oggetto una prestazione che possa essere divisa ed eseguita in parti. Quando invece non è possibile, valgono regole analoghe a quelle delle obbligazioni solidali.

Obbligazioni alternative

L’obbligazione è alternativa se al creditore o al debitore è attribuita la scelta fra diverse prestazioni poste sullo stesso piano di importanza. Per esempio, un abbonamento a un teatro che dia il diritto di accedere a determinati spettacoli.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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