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GAZIONI
L’ADEMPIMENTO IN GENERALE:
L’adempimento consiste nell’eseguire la prestazione dovuta, qualunque
ne sia la natura. Uguale significato nel linguaggio giuridico, la parola
pagamento anche se l’uso comune la riferisce alle sole obbligazioni
pecuniarie. L’adempimento del debitore è un atto materiale, non un ne-
gozio giuridico. Ciò implica che il pagamento eseguito dal debitore in-
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capace non può essere impugnato. E si comprende: poiché si tratta di
una prestazione dovuta poco importa la volontà del debitore. Anche la
volontà del creditore non ha importanza, se egli ha materialmente otte-
nuto ciò che gli spettava. Ma se il creditore è incapace, vi è il pericolo
che disperda quanto gli venga pagato. Perciò il pagamento va fatto al
sul rappresentante legale; altrimenti può liberare il debitore, ma solo se
questi prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’inca-
pace. L’obbligazione può essere adempiuta dal debitore personalmen-
te, oppure per mezzo di un ausiliario. Ma la possibilità di fare eseguire
la prestazione da un ausiliario è esclusa quando la prestazione stessa
abbia carattere personale: si pensi alle prestazioni artistiche per esem-
pio. Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante
oppure al soggetto indicato dal creditore o autorizzato dalla legge o dal
giudice a riceverlo. Di regola il pagamento fatto a un terzo non legitti-
mato a riceverlo non libera il debitore, il quale dovrà perciò pagare
nuovamente.
La prestazione deve essere eseguita per intero: salvo eventuali usi di-
versi, il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la
prestazione è divisibile, senza incorrere perciò in mora del creditore. Il
debitore deve eseguire esattamente ciò che è dovuto: non può liberarsi
eseguendo una prestazione diversa, anche se di valore uguale o mag-
giore, salvo che il creditore consenta. Nel caso particolare che l’obbli-
gazione abbia per oggetto una somma di denaro e, d’accordo fra le
parti, venga estinta con il trasferimento di una cosa, si parla di azione
di pagamento e si applicano regole analoghe a quelle della vendita.
L’ADEMPIMENTO DEL TERZO:
L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo non obbligato. L’inte-
resse che spinge il terzo a pagare il debito altrui può essere vario. Una
volta eseguito il pagamento, i rapporti fra il terzo e il debitore saranno
regolati dai loro accordi , se ve ne sono. Altrimenti il terzo potrà chiede-
re l debitore, il rimborso in base alla regola generale sull’arricchimento
senza causa: la liberazione del debito costituisce un arricchimento ot-
tenuto a spese del terzo. Il debitore non può opporsi all’adempimento
del terzo: qualunque sia la ragione che lo spinga ad opporsi, la legge
considera prevalente l’interesse all’attuazione del rapporto obbligatorio.
Il creditore dal canto suo, può rifiutare l’adempimento del terzo solo
quando l’obbligazione abbia per oggetto una prestazione di fare di ca-
rattere personale. In ogni caso l’intervento del terzo è escluso se tanto il
creditore quanto il debitore vi si oppongono. Il pagamento da parte del
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debitore non è un negozio giuridico, bensì un atto materiale: trattandosi
di una prestazione dovuta, l’esistenza oggettiva del debito è sufficiente
a giustificare il pagamento, anche senza una volontà piena e consape-
vole del debitore. Per l’adempimento, del terzo le cose stanno diversa-
mente; il terzo non è obbligato a pagare, perciò il pagamento deve es-
sere giustificato dalla sua volontà di adempiere il debito altrui. Se que-
sta volontà manca o è viziata il pagamento è invalido, e il terzo potrà
chiedere la restituzione in base all’articolo 2033 codice civile o in base
all’articolo 2036 codice civile secondo i casi. La causa del pagamento
del terzo sta nel rapporto obbligatorio fra debitore e creditore. Se que-
sto rapporto non esiste, il pagamento è invalido e il terzo può chiedere
la restituzione. La ripetizione dell’indebito spetta la terzo, perché questi
ha eseguito la prestazione in nome e per conto proprio. Diversamente
starebbero le cose se il terzo avesse chiarito di pagare su delegazione
del debitore: in tal caso non si avrebbe un adempimento da pagare su
delegazione del debitore: in tal caso non si avrebbe un adempimento
del terzo, bensì un adempimento del delegante per mezzo del terzo e
l’eventuale ripetizione dell’indebito spetterebbe al delegante.
IL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE (ovvero con sostituzione):
Il terzo, nel pagare il debito altrui, può subentrare al creditore nel diritto
di credito verso il debitore. Si può trattare di un terzo condebitore soli-
dale o di un terzo garante; si può trattare anche di un terzo non obbli-
gato. In tutti questi casi si parla di pagamento con surrogazione. Anche
in mancanza della surrogazione il terzo avrebbe azione contro il debito-
re: se si tratta di un condebitore in solido che abbia pagato l’intero, la
legge, gli riconosce il diritto di essere rimborsato pro-quota dagli altri
condebitori; se si tratta di un terzo interveniente, i suoi diritti nei con-
fronti del debitore sono regolati dai loro eventuali accordi: in mancanza,
egli ha azione per il rimborso in base alla regola sull’arricchimento sen-
za causa; Tuttavia il terzo ha interesse a subentrare nel diritto del credi-
tore, se questo è assistito da particolari garanzie o da interessi partico-
larmente elevati. La surrogazione può avvenire:
DI DIRITTO (SURROGAZIONE LEGALE): in una serie di casi previsti
I. dalla legge, fra i quali va menzionato quello del terzo che essendo
tenuto con altri (condebitore solidale) o per altri (garante) al paga-
mento del debito, aveva interesse a soddisfarlo
PER VOLONTÀ’ DEL CREDITORE: il quale, ricevendo il pagamento
II. da un terzo, dichiari espressamente di surrogarlo nei propri diritti.
6 PER VOLONTÀ’ DEL DEBITORE: il quale, nel prendere a mutuo una
III. somma di denaro o un’altra cosa fungibile al fine di pagare il debito,
dichiari con determinate forme di surrogare il mutante nei diritti del
creditore.
LA COMPENSAZIONE:
La compensazione è l’estinzione di due debiti reciproci, esistenti fra le
stesse persone. L’estinzione è dunque totale se i due debiti reciproci
hanno lo stesso ammontare; se invece, hanno misure diverse, il minore
di estingue del tutto, mentre il maggiore si riduce di una quantità corri-
spondente. In questo modo si ha un risparmio di attività inutili e una
semplificazione che può essere assai importante quando i debiti reci-
proci siano numerosi. La compensazione costituisce una soddisfazione
preferenziale del credito. La legge prevede tre tipi di compensazione:
la compensazione legale che si verifica quando siano realizzati deter-
minati requisiti previsti dalla legge; la compensazione giudiziale, che
risulta da una decisione del giudice e infine la compensazione volonta-
ria, che risulta da un accordo delle parti.
LA COMPENSAZIONE LEGALE affinché essa si verifichi, occorre che le
obbligazioni reciproche abbiano le seguenti caratteristiche: devono es-
sere omogenee e fungibili avere cioè per oggetto entrambe una somma
di denaro o cose fungibili dello stesso genere. Devono essere esigibili
entrambe: non sottoposte a un termine, e infine devono essere liquide
cioè determinate nel loro ammontare (è liquido il credito espresso in ci-
fre).
LA COMPENSAZIONE GIUDIZIALE si ricorre quando uno dei due cre-
diti non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione. Il creditore do-
manda al giudice di liquidarlo pronunciando, di conseguenza, la com-
pensazione ( la quale in questo caso ha effetto solo dal momento della
sentenza).
LA COMPENSAZIONE VOLONTARIA le parti possono d’accordo estin-
guere per compensazione anche i debiti e crediti reciproci che non
abbiano le caratteristiche sopra indicate.
“LA CONFUSIONE”:
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L’obbligazione si estingue per confusione se le qualità del debitore e
del creditore si riuniscono nella stessa persona. Per esempio il credito-
re erede del debitore o viceversa.
“LA NOVAZIONE”:
La novazione estingue un’obbligazione, sostituendola con un’obbliga-
zione nuova. La novazione può essere soggettiva oppure oggettiva.
Soggettiva se la differenza tra la nuova obbligazione e la precedente
riguarda i soggetti: debitore e creditore.
La novazione è OGGETTIVA se la differenza fra la nuova obbligazione e
la precedente riguarda l’oggetto o il titolo.
“LA REMISSIONE DEL DEBITO”:
La remissione è il negozio con il quale il creditore rinuncia al proprio
credito. La dichiarazione di rinuncia estingue l’obbligazione quando è
comunicata al debitore. Ma poiché nessuno può essere costretto a ri-
cevere in beneficio, la remissione non produce effetto se il debitore di-
chiara in un congruo termine di non volerne profittare. La legge dispo-
ne che la restituzione volontaria del documento originale del credito,
fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione.
“L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA”:
La sopravvenuta impossibilità della prestazione estingue l’obbligazione.
Essa vale per qualsiasi obbligazione anche se di fonte non contrattua-
le.
“L’INADEMPIMENTO E IL RISARCIMENTO DEL DANNO”
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RESPONSABILITA’ DA INADEMPIMENTO E RESPONSABILITA’ DA
ATTO ILLECITO:
L’inadempimento di un obbligazione va distinto dalla violazione del ge-
nerale dovere di non recar danno ingiustamente al prossimo. L’uno e
l’altra presentano qualche diversità, la distinzione viene formulata in
termini di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.
Le differenze fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracon-
trattuale sono le seguenti:
ONERE DELLA PROVA: in materia di illecito extracontrattuale spetta
alla vittima di regolare provare la colpa del danneggiante.In materia di
inadempimento invece spetta al debitore l’onore di provare che l’ina-
dempimento sia dovuto a circostante delle quali egli non debba ri-
spondere.
COSTITUZIONE DELLA PROVA: non è necessaria in materia di illecito
extracontrattuale; può essere necessaria in materia di inadempimento.
DANNO RISARCIBILE: l’illecito extracontrattuale obbliga a risarcire ogni
danno, con i soli limiti derivanti dall’applicazione dei cr