La rescissione del contratto
Principio di equivalenza soggettiva
Di solito il legislatore non dà peso se non c'è un'effettiva equivalenza tra le prestazioni per il principio di equivalenza soggettiva delle prestazioni, però adesso s'inizia a superare tale principio. Il principio dell’equivalenza soggettiva delle prestazioni può operare quando sia frutto della libera volontà delle parti, altrimenti siamo di fronte ad un vizio genetico del sinallagma (nesso tra le due prestazioni):
- Difetto genetico totale della causa provoca la nullità
- Difetto genetico parziale provoca la rescissione
- Difetto funzionale provoca la risoluzione del contratto
La rescissione nei contratti
La rescissione ricorre solo nei contratti a prestazioni corrispettive ed è legata ad un difetto del sinallagma, ed è la possibilità di far venir meno il vincolo contrattuale in essere tra le parti attraverso una pronuncia del giudice. Si ha in due ipotesi:
- Contratto concluso in stato di pericolo: Per esperire l'azione di rescissione per contratto concluso in stato di pericolo devono sussistere due condizioni:
- Lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona, al momento della stipula
- L'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere
- Per lesione: Per avere rescissione per lesione devono sussistere:
- Una forte sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, tale che il valore di una prestazione o la promessa sia più del doppio di quella ricevuta (ad esempio, trovandomi in stato di bisogno, vendo la mia casa a 10 ed invece vale 30)
- L'approfittamento dello stato di bisogno (economico-finanziario) in cui versava la parte danneggiata
Contratti aleatori e mutuo usuraio
Non possono essere rescissi i contratti aleatori, in quanto il vantaggio o lo svantaggio non dipende dalle parti ma dal caso. Un tipico esempio di contratto usuraio, cioè di approfittamento della difficoltà finanziaria altrui, è dare soldi con interessi esorbitanti o usurai. Si applica l’art 1815 co.2 (in caso di interessi usurai la clausola è nulla e non sono dovuti interessi). Per gli altri contratti usurai diversi dal mutuo, non si applica la rescissione ma la nullità.
Rescissione e riduzione ad equità
Fulcro della rescissione è l’eccezionale rilevanza data all’equilibrio oggettivo delle prestazioni, non dalla tutela della volontà contrattuale (al contrario delle norme in materia di vizi della volontà). La rescissione può essere inibita se la parte avvantaggiata si offre di ridurre la prestazione ad equità. Il contratto rescindibile non può essere convalidato (art 1451).
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