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L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Artt. 1362 ss. Non è dato al giudice di scrivere o riscrivere il contratto in luogo delle parti.
Vi sono due regole di interpretazione:
Soggettive: tracciano un percorso di indagine che assume ad oggetto il materiale contrattuale per ricostruire
11 quale sia stata la comune intenzione delle parti. Le norme fanno si che il giudice escluda le interpretazioni
individuali dei contraenti per far posto all’interpretazione fondata su una comune intenzione, e ciò in ossequio
alla configurazione normativa del contratto come accordo.
Oggettive: si utilizzano se con i criteri soggettivi il giudice non riesce ancora a dare un senso giuridicamente
11 compiuto al contratto. Il giudice deve procedere secondo buona fede, continuare alla luce di un principio di
conservazione, interpretando il materiale disponibile. Due sono i possibili risultati: il giudice ha fatto luce sul
senso del regolamento contrattuale, così vincolando le parti; il giudice non è riuscito a portare a termine
l’operazione, quindi il contratto viene dichiarato nullo.
MODELLO E FISIOLOGIA DEL CONTRATTO
Art. 1325: indicazione dei requisiti: i quali sono: l’accordo delle parti, l’oggetto, la causa e la forma.
L’accordo delle parti : è la dichiarazione della volontà comune, l’esplicitazione dell’intento di impegnarsi per un certo
programma, per la produzione di certi effetti.
1.Trattative e responsabilità precontrattuale: le parti negoziano il contenuto del contratto, ne mettono a punto le varie
clausole ed effettuano ciascuna le relative valutazioni di convenienza.
Recesso ingiustificato delle trattative: si verifica allorchè un contraente, senza alcun motivo plausibile rifiuti la
conclusione del contratto. Il recesso implica a risarcire i danni che la perdita dell’affare abbia causato nel contraente che
aveva ragionevolmente confidato nella conclusione del contratto.
Dovere di fornire informazioni: trova fondamento nella buona fede, e viene esteso anche a quelle notizie in possesso di
uno dei contraenti le quali, impediscono la piena realizzazione del contratto. Ciascuna parte deve provvedere a
procurarsi le informazioni necessarie ad una consapevole valutazione dell’affare, non sono obbligate le parti a cedere
gratuitamente informazioni che si sono procurate effettuando investimenti specifici.
Danno risarcibile: è l’insieme negativo, costituito dalle spese sostenute per le trattative ed in vista del contratto poi non
concluso e dai vantaggi che si sarebbero ottenuti se non ci si fosse impegnati in quelle trattative.
2.La conclusione del contratto: il contratto è concluso solo nel momento in cui si realizza la congruenza delle
dichiarazioni.
Vi sono diverse tecniche di conclusione del contratto:
• Contemporanea presenza di entrambi i contraenti, che si scambiano dichiarazioni conformi.
• I contraenti possono scambiarsi una proposta e un’accettazione, per stabilire che il contratto è concluso nel
momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
• Per prestazioni che vanno eseguite senza preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo nei
quali ha avuto inizio l’esecuzione.
• Per obbligazioni solo a carico del preponente, la proposta è efficace giunta al destinatario, il quale può
rifiutarla. In mancanza di rifiuto il contratto è concluso.
• Proposta, accettazione, revoca sono conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo, salvo casi in cui il
destinatario dimostri l’impossibilità di averne notizia.
3.Formazione del contratto e contratto preliminare: si può scandire e dilazionare nel tempo la produzione degli effetti.
Art. 1329: Proposta irrevocabile: dichiarazione unilaterale, per cui se il proponente si impegna a tenere ferma la
proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Art. 1331: Opzione: è un contratto a sua volta, quando una delle parti resta vincolata alla sua proposta e l’altra può
accettarla o meno, allora la proposta della prima è una proposta irrevocabile.
Contratto preliminare: le parti si obbligano a concludere entro un certo termine un secondo contratto, detto definitivo.
L’effetto del preliminare è l’obbligo reciproco di concludere il definitivo. Il contratto preliminare deve essere redatto in
termini corrispondenti alla forma del definitivo.
Art. 2645 bis: Trascrizione di contratti preliminari
1. I contratti preliminari devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con
sottoscrizione autenticata, sì da renderli opponibili ad eventuali terzi acquirenti.
2. Se entro tre anni non viene concluso il contratto definitivo, l’effetto prenotativo cessa.
Rischi: Se il venditore è anche costruttore del bene, nel rischio di fallimento, nella stipula del preliminare per
trasferimento del diritto di proprietà (legislativo n.122 del 2005) , il promittente costruttore deve rilasciare all’acquirente
una polizza fideiussoria, in modo che l’acquirente possa recuperato quanto versato.
La causa del contratto: è la funzione economica dello scambio.
La causa è la giustificazione degli effetti complessivamente riconducibili al contratto, la ragione giustificativa del
programma al quale le parti intendono vincolarsi e la giustificazione degli spostamenti patrimoniali, delle
attribuzioni di ricchezza che con il contratto si determinano.
La causa deve delineare l’operazione economico-patrimoniale nella quale ciò che ciascuna acquista o perde trovi la
sua giustificazione nel costo sopportato o nel vantaggio patrimoniale acquisito.
La causa è un elemento attraverso cui il sistema sinteticamente prescrive le condizioni in presenza delle quali i
regolamenti privati hanno accesso all’ordinamento e valgono giuridicamente come contratti.
Il contratto si scioglie di diritto se una delle due prestazioni non è più in rapporto di corrispettivo con l’altra. La
causa assolve ad una funzione di controllo del carattere economico, cioè direttamente o indirettamente produttivo di
ricchezza nell’operazione concordata dalle parti.
È nullo il contratto la cui causa sia illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon
costume.
Distinzione fra causa e motivi del contratto, la causa è un requisito oggettivo del contratto, i motivi sono gli scopi e
le ragioni soggettive individuali, che hanno indotto ciascun contraente alla conclusione del contratto.
Contratti onerosi: contratti per i quali le parti si obbligano a sostenere un sacrificio patrimoniale, cioè per ottenere
un vantaggio reciproco e corrispettivo.
Contratti liberali o gratuiti: soltanto una parte effettua una prestazione patrimoniale, l’altra ne trae beneficio. La
donazione è il prototipo di contratto liberale (art. 769), dove una parte detta donante, arricchisce la controparte detta
donatario, disponendo di un suo diritto o assumendo nei suoi confronti un’obbligazione. Sono imposti a pena di
nullità la forma solenne dell’atto pubblico notarile e la presenza di due testimoni. Spirito di liberalità, causa della
donazione, nel caso non vi sia spirito di liberalità la donazione viene dichiarata nulla, o se vi è un interesse
economico che sorregge l’attribuzione il contratto è valido, ma non più in forma liberale, ma in forma onerosa.
L’oggetto del contratto: rappresenta l’insieme dei comportamenti ai quali le parti si vincolano con il programma
contrattuale. L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile.
La forma del contratto: il principio generale è la libertà delle forme del contratto, ma taluni contratti richiedono una
forma specifica. Sono forme l’atto pubblico e la scrittura privata. La forma diviene così un onere, che non limita la
libera esplicazione.
∗ Contratti che realizzano un’attribuzione liberale – Si spiega poiché è un’operazione non mercantile.
∗ Contratti per la circolazione dei diritti reali sugli immobili – Si spiega tramite il regime di pubblicità cui è
sottoposta la circolazione degli immobili.
INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
L’invalidità del contratto si identifica con l’inidoneità di questo a produrre gli effetti previsti. Il contratto invalido non
ha valore per l’ordinamento e pertanto è inefficace.
N.B. Un contratto invalido è inefficace, un contratto inefficace non è detto sia invalido.
L’invalidità si esplica in due figure: nullità e annullabilità.
Nullità del contratto: è il rifiuto di tutela in via assoluta e definitiva del contratto non conforme a legge. È privo di
qualsiasi effetto. La nullità è una sanzione. La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
Motivi di nullità del contratto:
1. Quando è contrario a norme imperative
2. Quando manca uno dei requisiti essenziali
3. Se la causa è illecita
4. Se sono illeciti i motivi
5. Se l’oggetto non presenta i requisiti di liceità, possibilità, determinabilità
6. Se risulta immeritevole di tutela
7. Una singola clausola è nulla, ma fondamentale per la conclusione del contratto
8. Quando uno dei contraenti ha esercitato violenza fisica sull’altro per concludere il contratto
9. Negli altri casi previsti dalla legge
Nullità di protezione: figure contraddistinte dai caratteri della parzialità e relatività. L’azione di nullità può essere
proposta soltanto dalla parte a favore della quale è prevista e produce effetto limitatamente alla specifica clausola o
patto cui è riferita, restando il contratto efficace.
L’annullabilità del contratto: il contratto produce i suoi effetti, ma questi possono venir meno con un’azione del
soggetto la cui volontà è viziata, diretta ad ottenere l’annullamento del contratto. È un’azione a cui il titolare può
rinunciare convalidando il contratto. L’annullamento determina la rimozione degli effetti già prodotti. Non può essere
opposto a terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti a titolo oneroso sulla base di un contratto annullabile.
L’annullabilità si verifica in caso di vizi della volontà o contratti stretti da incapaci.
I vizi della volontà
1. Dolo: il dolo può essere determinante o incidente. Determinante quando una parte ha indotto l’altra a
concludere il contratto con l’inganno, usando artifici, raggiri o menzogne. Incidente quando i raggiri non sono
stati determinanti per la conclusione del contratto, benché senza di essi si sarebbe concluso a condizioni
diverse.
2. Violenza: si p