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Obbligazione

Obbligazione è un vincolo giuridico.

Fonti dell'obbligazione

Art. 1173: Le fonti dell’obbligazione includono il contratto, il fatto illecito e la legge.

Carattere patrimoniale della prestazione dovuta

Art. 1174: Si caratterizza su due piani:

  • Soggettivo: debitore e creditore
  • Oggettivo: prestazione dovuta

L'astrattezza dell'obbligazione: il carattere patrimoniale della prestazione dovuta, l'obbligazione è vincolante quando si presenta possibile, lecita, determinata, determinabile e questo permette che l'ambito della soggezione sia limitato ad un atto. In secondo luogo l'interesse del creditore può essere non patrimoniale.

Correttezza e diligenza

Art. 1175: La correttezza permette al sistema di assicurarsi che l'attuazione avvenga coerentemente al quadro di utilità delineato.

Art. 1176: La diligenza è misurata con il criterio del buon padre di famiglia, è la misura dello sforzo che si concreta nell'osservanza delle regole tecniche che governano quell'attività.

Estinzione dell'obbligazione

  • Adempimento: L'adempimento si realizza mediante atti e comportamenti svolti dal debitore o da un terzo, al creditore o a un soggetto da questi indicato, nel luogo e nel tempo concordati. L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta.
  • Prestazione in luogo dell'adempimento (art. 1197): il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa, se il creditore lo consente.
  • Novazione (art. 1230): le parti possono estinguere la precedente obbligazione con una nuova con oggetto o titolo diverso.
  • Compensazione legale e giudiziale (art. 1241): due debiti reciproci, liquidi ed esigibili si estinguono.
  • Compensazione volontaria: si opera per accordo tra le parti.
  • Confusione (art. 1253): dovuta alla riunione nella stessa persona delle due posizioni di creditore e debitore.
  • Remissione (art. 1236): il creditore rinuncia al credito con una dichiarazione al debitore e da questi non rifiutata.

SITUAZIONI DI MORA

Art. 1206: Mora del Creditore: il creditore è in mora quando senza motivo legittimo non riceve il pagamento offerto dal debitore o se non compie tutto ciò che è necessario perché il debitore possa adempiere e liberarsi.

Art. 1207: Effetti della mora: il creditore in mora deve affrontare il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile al debitore, la mancata percezione degli interessi e dei frutti del bene non ancora in possesso del debitore, le maggiori spese e i danni derivanti dal prolungamento dei tempi e dall'aggravio dei costi di conservazione.

Artt. 1208 ss.: Evitano che il debitore approfitti della mancata cooperazione del creditore.

Art. 1218: Il debitore inadempiente deve risarcire i danni causati.

Artt. 1219 ss.: Mora del Debitore: si determina ordinariamente a seguito di un atto formale del creditore. Il debitore è in mora quando è in ritardo nell'adempimento della prestazione. La mora è fonte autonoma di un'obbligazione risarcitoria e determina lo spostamento dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione a carico del debitore. Ciò che il debitore rischia di pagare è superiore a quello che avrebbe sostenuto per un adempimento puntuale. La mora è un deterrente per i comportamenti inadempienti.

Inadempimento

Non sempre decretabile tramite impossibilità sopravvenuta oggettiva.

Impossibilità imputabile relativa: è un concetto che si desume dal tipo di rapporto.

Obbligazioni di mezzi: il debitore non può controllare il risultato, ma può controllare soltanto i mezzi, impiegando al meglio le sue capacità. In questi casi si valuta l'inadempimento tramite il criterio della diligenza.

Obbligazioni di risultati: il debitore ha il controllo del risultato e dipende da lui produrlo. In questo caso il criterio di valutazione dell'inadempimento sia quello dell'impossibilità.

Obbligazione di fare: la legge richiama il criterio della diligenza.

Obbligazioni di dare: nella disciplina del trasferimento di cose generiche (art. 1378) questo si verifica nel momento dell'individuazione, cioè nel momento in cui vengono specificate in funzione della consegna al creditore.

Responsabilità del debitore

Art. 1228: Il debitore che si avvale dell'operato di terzi nell'adempimento delle proprie obbligazioni risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Art. 1223: Risarcimento del danno a causa di inadempimento. Vi è la risarcibilità dei danni che siano conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.

Il creditore può ottenere due risultati:

  • Danno emergente: il ripristino dei valori perduti e quindi il risarcimento della perdita subita.
  • Lucro cessante: il risarcimento per il mancato guadagno, del quale guadagno l'obbligazione era strumentale.

Art. 1225: Limita il risarcimento ai danni che potevano prevedersi al momento in cui è sorta l'obbligazione.

Criterio della prevedibilità: permette di non sottoporre il patrimonio del debitore ai rischi che un operatore mediamente prudente non avrebbe potuto prevedere.

Art. 1227: Concorso del fatto colposo del creditore.

Art. 1226: Valutazione equitativa del danno.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Responsabilità contrattuale: rimedi alla mancata realizzazione di un programma negoziale al quale il danneggiato affidava l'acquisizione di un certo assetto patrimoniale, oggetto della prestazione del debitore.

Responsabilità extracontrattuale: rimedi alla distruzione di ricchezza già acquistata dal danneggiato, provocata da un'illecita interferenza del danneggiante.

Obbligazioni pecuniarie

Transazioni che si presentano suscettibili di essere predeterminate in una somma di denaro.

Moneta: strumento di scambio e mezzo universale di cambiamento.

Interessi: equivalente della disponibilità nel tempo del denaro altrui.

  • Interessi corrispettivi: collegati alla naturale fecondità del denaro.
  • Interessi moratori: aventi funzione risarcitoria e decorrenti dal giorno di mora.
  • Interessi legali: previsti dal giorno di mora in mancanza di previsioni pattizie.

Art. 1283: Anatocismo, fenomeno consistente nella imputazione degli interessi a capitale.

Altri modelli di obbligazioni

Obbligazioni alternative: il debitore può liberarsi eseguendo una delle due prestazioni previste.

Obbligazioni solidali: presenza di più creditori o debitori.

Obbligazioni divisibili o indivisibili.

Il contratto

Momenti della vita giuridica del soggetto

  • Statico: comprensivo delle situazioni giuridiche che definiscono le forme di utilizzazione dei beni.
  • Dinamico: comprensivo delle situazioni alle quali l’ordinamento riconduce un effetto di circolazione dei diritti sui beni.

Atti con cui i privati si autodeterminano:

  • Contratti
  • Atti unilaterali
  • Negozi familiari
  • Manifestazioni di ultima volontà
  • Determinazioni dei soggetti collettivi

Negozio giuridico: denota l'atto di autonomia privata (dichiarazione di volontà) diretto ad uno scopo pratico riconosciuto dall'ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento dello scopo pratico.

Art. 1321: Nozione: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici di carattere patrimoniale.

Art. 1322: Autonomia contrattuale: il potere di determinare liberamente il contenuto del contratto.

Autonomia contrattuale privata: è il principio che sancisce il potere di autodeterminazione dei privati, il contratto è lo strumento attraverso cui tale potere si esercita.

Contratti atipici

Schemi contrattuali nuovi, regolati nella maniera più conforme alla soddisfazione degli interessi perseguiti.

Contratto: è l’istituto a partire dal quale si realizza l’ordine sociale e al tempo stesso una misura di valutazione dei comportamenti privati.

  • Autonormativa: funzione del contratto che è legge tra le parti (art. 1372)
  • Regola pattizia: ordina e distribuisce la ricchezza sociale
  • Regola legale: riconosce il contenuto della regola pattizia, che dal momento in cui è validamente concordata è legge tra le parti
  • Impegnatività: impossibilità di disvolere ciò che si è voluto, se non con un ulteriore reciproco accordo.

L'interpretazione del contratto

Artt. 1362 ss.: Non è dato al giudice di scrivere o riscrivere il contratto in luogo delle parti.

Vi sono due regole di interpretazione:

  • Soggettive: tracciano un percorso di indagine che assume ad oggetto il materiale contrattuale per ricostruire quale sia stata la comune intenzione delle parti. Le norme fanno sì che il giudice escluda le interpretazioni individuali dei contraenti per far posto all'interpretazione fondata su una comune intenzione.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Agno90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Camardi Carmela.
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