vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La scrittura privata e la prova testimoniale
La scrittura privata, non provenendo da un pubblico ufficiale, non ha la stessa efficacia probatoria dell'atto pubblico. Essa fa prova soltanto contro chi ha sottoscritto il documento e non a suo favore. Se, invece, la sottoscrizione è autenticata o è riconosciuta, essa, come l'atto pubblico, fa piena prova legale fino a querela di falso, ma della sola provenienza delle dichiarazioni di chi ha sottoscritto.
Elemento importante della scrittura privata è la data, ossia l'indicazione del giorno in cui la scrittura è stata sottoscritta.
La testimonianza (detta anche prova orale) è la narrazione fatta al giudice di una persona estranea alla causa in relazione a fatti controversi di cui il teste abbia conoscenza.
La prova testimoniale incontra limiti legali di ammissibilità:
- essa non è ammissibile quando sia invocata per provare il perfezionamento o il contenuto di un contratto avente un valore superiore alle...
1 Forma ad substantiam e forma ad probationem
Quando la forma (atto scritto o atto pubblico) è richiesta ad substantiam, essa costituisce un elemento essenziale del negozio, cosicché ove il requisito formale non sia osservato l'atto è irrimediabilmente nullo.
Il legislatore impone alla parte l'onere di custodire il documento onde poterlo in qualsiasi momento, esibire al giudice: altrimenti, mancando il documento o, in alternativa, la prova della sua perdita incolpevole, il giudice deve presumere che esso non sia mai stato formato.
Diversa è la situazione,
Invece, quando l'osservanza di una forma sia stabilita ad probationem tantum. In tal caso, l'atto compiuto senza l'osservanza della forma stabilita dalla legge non è nullo, l'unica conseguenza dell'inosservanza della forma è il divieto della forma testimoniale.1
La prova della simulazione
Le parti che pongono in essere un contratto simulato si premuniscono: quando fanno il contratto per iscritto, si scambiano una controdichiarazione scritta, nella quale si dichiarano reciprocamente che il contratto apparente non è da esse effettivamente voluto e che esse o non hanno voluto concludere alcun contratto (simulazione assoluta) oppure hanno voluto concludere un contratto diverso (simulazione relativa). Supponiamo che questa dichiarazione non sia stata fatta o sia andata perduta, è ammissibile che si chieda di provare la simulazione mediante testimoni e presunzioni in due casi: che la simulazione sia dedotta da terzi; o in cui essa sia
fatta valere da una delle parti control'altra. I terzi non sono soggetti alle restrizioni che sono stabilite per la prova testimoniale e per le presunzioni, sia perché essi non si potevano procurare la prova scritta della simulazione, sia perché le restrizioni alla prova testimoniale si riferiscono ai contratti e non ai fatti e valgono, perciò, di fronte ai contraenti per i quali il contratto assume valore soltanto di semplice fatto. Per quanto riguarda l'ammissibilità della prova tra i contraenti, bisogna distinguere tra l'ipotesi in cui la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato e quella in cui quest'ultimo non sia illecito. Nel primo caso la prova per testimoni e per presunzioni è ammessa senza limiti, nella seconda ipotesi valgono le limitazioni stabilite dalla legge per la prova testimoniale.Le presunzioni Per presunzione (o prova indiretta) si intende ogni argomento, illazione.altro fatto. Le presunzioni legali sono previste per semplificare il processo di prova in determinate situazioni.