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Effetti del divorzio
Con il divorzio, il matrimonio si scioglie e i coniugi riacquistano lo stato libero e possono risposarsi.
Per il coniuge economicamente svantaggiato vi è l'assegno di divorzio che ha funzione assistenziale ed è dovuto solo quando il beneficiario non è in grado di provvedere a se stesso.
La quantificazione è fatta in base a:
- le condizioni dei coniugi;
- il reddito dei coniugi;
- il criterio risarcitorio, ossia le ragioni della decisione;
- il criterio compensativo, ossia il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge o alla condizione familiare, o al fondo comune, o all'altro coniuge.
La corresponsione dell'assegno può avvenire in un'unica soluzione su accordo delle parti.
Il diritto di assegno si estingue con il passaggio del beneficiario a nuove nozze o con la morte dell'obbligato; al coniuge divorziato, come per quello separato, può spettare l'abitazione.
Il divorzio lascia inalterati i doveri dei genitori nei confronti dei figli e quindi gli obblighi di mantenimento, istruzione e educazione permangono anche nelle ipotesi di passaggio a nuove nozze.
Diritti e doveri da rapporto di procreazione e stato di figlio. I figli legittimi sono i figli nati da genitori uniti in matrimonio, i figli naturali sono i figli nati da genitori non uniti in matrimonio, i figli adottivi sono i figli adottati con provvedimento giudiziario, i figli incestuosi sono coloro nati da persone che tra loro sono parenti o affini.
Tuttavia l'interprete cerca di uniformare la condizione giuridica della filiazione, infatti anche al figlio naturale devono essere assicurati il mantenimento, l'istruzione e l'educazione: si ha quindi il principio d'eguaglianza.
Fino al 1975 non era possibile per i figli adulterini; dopo il 1975, con una riforma, sono dichiarati irriconoscibili i figli incestuosi, salvo che il genitore era in buona fede o che il
matrimonio sia stato annullato.
Atto di nascita: caratteri e funzioni. L'atto di nascita, redatto dall'ufficiale di stato civile negli appositi registri, è l'atto che accerta la filiazione ed ha funzione probatoria. La dichiarazione può essere effettuata entro i 10 gg. successivi alla nascita, altrimenti il tribunale dovrà pronunciare l'efficacia dell'atto dopo la rettificazione; in sua mancanza, la formazione del relativo atto dovrà essere decisa dal Tribunale. La dichiarazione è resa indistintamente da uno dei genitori, o da un loro procuratore speciale; in loro mancanza può essere fatta dal medico, dall'ostetrica o da chi abbia assistito al parto. Il nome è scelto di comune accordo e i figli legittimi prendono solo il cognome del padre, mentre quelli naturali assumono il cognome del genitore che per primo li ha riconosciuti. In caso di genitori sconosciuti il nome e il cognome sono imposti.
Dall'ufficiale di stato civile. Se l'atto di nascita dichiara cosa diversa dalla realtà, esso può essere modificato mediante azioni giuridiche di stato, oppure, in caso di discrasia (alterazione) dipendente da errore materiale dell'ufficiale di stato civile, esso può essere modificato mediante l'azione di rettificazione.
Il rapporto di filiazione ha fonte nel fatto della procreazione e l'atto di nascita ha una funzione di pubblicità dichiarativa e non soltanto di mera pubblicità notizia.
Accertamento della filiazione legittima: presunzioni, atto di nascita e possesso di stato.
L'accertamento della filiazione legittima avviene mediante 2 presunzioni:
- il marito è padre del figlio concepito in costanza di matrimonio (presunzione di paternità);
- si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, o quando non siano trascorsi 300 giorni dalla data di annullamento.
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (p. di legittimità). Se il figlio è nato dopo 300 gg. dalla data di annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, non si presume legittimo, ma la sua legittimità può essere dimostrata con ogni mezzo.
Diritto della madre è quello di non essere nominata all'atto di nascita; pertanto l'accertamento è automatico solo per il padre, mentre la madre deve sempre acconsentire ad essere indicata nell'atto di nascita.
Il figlio nato dopo 300 gg. dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è riconosciuto come figlio naturale e non come figlio legittimo, poiché non opera la presunzione di paternità.
La filiazione legittima può essere provata anche con il possesso di stato che deve risultare da una serie di fatti utili a dimostrare la relazione di filiazione; ad esempio: l'interessato ha sempre portato
il cognome del padre;
- è stato sempre trattato e ritenuto da costui come figlio;
- è stato sempre considerato come parte della famiglia dai suoi componenti.
Azioni di stato di figlio legittimo e rettificazione degli atti di stato civile. L’ordinamento prevede per la filiazione legittima delle azioni di stato: l’azione di disconoscimento della paternità, l’azione di contestazione della legittimità, l’azione di reclamo della legittimità.
Per la filiazione naturale l’ordinamento prevede l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità e l’impugnativa di riconoscimento.
Disconoscimento della paternità. Con l’azione di disconoscimento della paternità si mira a far cadere la presunzione di paternità. La presunzione di paternità per il figlio nato prima dei 180 giorni dal matrimonio è meno forte di quella del figlio concepito in costanza di
matrimonio; in questo caso il disconoscimento è consentito quando:
- i coniugi non abbiano coabitato nel periodo compreso tra il 300° e il 180° giorno prima della nascita;
- sia dimostrato che nello stesso periodo il marito fosse affetto di impotenza, anche solo di fecondare;
- quando la moglie ammette che nello stesso periodo abbia commesso adulterio o abbia nascosto la gravidanza e la nascita del figlio.
Dopo la riforma del 1975, l'azione spetta anche alla madre, al figlio maggiorenne e al figlio sedicenne tramite il curatore speciale nominato dal giudice. Legittimati ad agire sono:
- il padre, entro 1 anno dalla nascita;
- la madre, entro 6 mesi dalla nascita;
- il figlio, entro 1 anno dal compimento della maggiore età o dal momento della conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento, se è avvenuta dopo la maggiore età.
In caso di accoglimento dell'azione, il figlio risulta figlio naturale riconosciuto dalla
madre. La legittimazione passiva spetta al padre, alla madre e al figlio: se uno dei legittimati è minore o interdetto, si procede alla nomina di un curatore speciale. Contestazione della legittimità. L'azione di contestazione della legittimità è diretta a rimuovere lo stato di legittimità risultante dall'atto di nascita mediante impugnazione di un elemento diverso dalla presunzione di paternità. Nel caso manchi la prova del matrimonio, l'azione non è consentita se i genitori sono entrambi morti e hanno pubblicamente convissuto come coniugi e il figlio abbia goduto di un possesso di stato conforme all'atto di nascita. La legittimazione attiva spetta ai genitori e a chiunque vi abbia interesse; legittimati passivi sono entrambi i genitori e, nel caso non sia promossa da lui stesso, il figlio. Se l'azione di contestazione è promossa nei confronti di persone premorte, minori o incapaci si procede alla nomina di un curatore speciale.Curatore speciale, come per il disconoscimento. L'azione di contestazione della legittimità è imprescrittibile.
Reclamo della legittimità. Qualora manchi l'atto di nascita o il possesso di stato si può esperire l'azione di reclamo della legittimità: spetta al figlio che mira ad ottenere l'accertamento dello stato di figlio legittimo.
Lo stato di figlio legittimo può risultare alterato nell'atto di nascita in diversi modi: 1) quando il figlio è dichiarato figlio di genitori ignoti, 2) oppure figlio naturale riconosciuto da uno o entrambi i genitori, 3) oppure figlio legittimo di genitori diversi da quelli reali. Legittimati passivi sono i genitori o i rispettivi eredi; l'azione è imprescrittibile.
Accertamento della filiazione naturale mediante riconoscimento. Il riconoscimento del figlio naturale fatto nell'atto di nascita è integrato o dalla
dichiarazione di nascita resa dal genitore personalmente, o dall'atto pubblico dal quale risulta il consenso dei genitori ad essere nominati.o come figlio di genitori ignoti ed èSe il figlio non è riconosciuto da nessun genitore, è indicatsegnalato entro 10 giorni dall'ufficiale di stato civile al giudice tutelare che provvederà all'a perturadella tutela del minore. Il riconoscimento è un atto giuridico:
- formale, in quanto può essere fatto solo nelle forme previste dalla legge, pena la nullità;
- irrevocabile, anche se contenuto in un testamento poi revocato;
- puro, in quanto non ammette né condizione né termine;impugnabile solo
- per difetto di veridicità, violenza o interdizione giudiziale;
- personale, in quanto può essere fatto solo dal genitore e non dai suoi eredi, né dal suo rappresentante.
Il riconoscimento può essere realizzato da uno o da entrambi i genitori: il
Il riconoscimento congiunto ha conseguenze sull'assunzione del cognome da parte del figlio. Il riconoscimento è vietato per il genitore che non ha compiuto 16 anni: qualora l'atto fosse posto in essere, non è nullo ma annullabile. Il riconoscimento tardivo (di figlio ultrasedicenne) è sottoposto a controlli rigidi perché potrebbe avere ripercussioni sociali sul figlio: difatti, l'assenso del figlio sedicenne è indispensabile per l'efficacia del riconoscimento.
Se il figlio è < di 16 anni, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo; un rifiuto ingiustificato del genitore può essere superato da una sentenza del tribunale per i minori. È consentito il riconoscimento del figlio premorto: tuttavia, per tutelare la sua eredità da un presunto interesse egoistico dei genitori, questi sono esclusi dall'eredità che va interamente a
lativo alla successione è quella di stabilire l'ordine di priorità tra i vari soggetti che possono ereditare i beni di una persona deceduta. Nel caso in cui il defunto abbia avuto dei figli, la legge prevede che i discendenti legittimi abbiano diritto a ricevere l'eredità in parti uguali. Tuttavia, se uno dei figli è premorto rispetto al genitore, i suoi discendenti subentrano al posto del defunto nella divisione dell'eredità. Questo significa che i nipoti del figlio premorto avranno diritto a ricevere la parte di eredità che spettava al loro genitore. La legge italiana prevede quindi una protezione dei discendenti legittimi, garantendo loro il diritto di ereditare anche in caso di premorte del genitore.