Famiglia e rapporti parentali
Parentela e affinità
La parentela costituisce un vincolo di discendenza da uno stesso capostipite; può essere in linea retta, quando le persone discendono una dall’altra (es: padre-figlio), o in linea collaterale, quando non discendono l’una dall’altra pur avendo un capostipite comune (es: fratelli, zio-nipote). La parentela si misura in gradi e non è rilevante oltre il 6° grado: il grado si calcola contando le persone fino allo stipite comune, senza contare il capostipite (es: fratello, padre, fratello).
I fratelli sono bilaterali (o germani) se discendono dagli stessi genitori, unilaterali se hanno lo stesso padre (consanguinei) o la stessa madre (uterini); i fratelli germani hanno un trattamento differente in materia di successione e alimenti rispetto ai fratelli unilaterali.
L'affinità, effetto legale del matrimonio, designa il rapporto tra un coniuge e i parenti dell’altro (suocero-nuora); l’affinità non si estende però al rapporto tra affini (es: le mogli di due fratelli non sono cognate fra loro, ma solo l’una del marito dell’altra). L’affinità si estingue per annullamento del matrimonio e non per il suo scioglimento dovuto alla morte del coniuge dal quale derivi l’affinità, salvo diversa previsione.
Solidarietà familiare: mantenimento e alimenti
Il mantenimento è un obbligo di assistenza economica in favore del coniuge separato a cui non sia addebitata la separazione e che sia sprovvisto di adeguati redditi propri; al mantenimento ha diritto anche il figlio non riconoscibile. Il mantenimento prescinde dallo stato di bisogno e comprende ciò che è necessario ad assicurare a chi ne è titolare il medesimo tenore di vita della famiglia della quale è parte.
I presupposti sono che il coniuge mantenuto sia incapace di provvedere alle più elementari necessità per una vita dignitosa e la misura è proporzionale alle condizioni economiche dell’alimentante: infatti egli deve adempiere o mantenendo l’alimentando nella propria abitazione, o con un assegno periodico anticipato, salvo diversa disposizione del giudice. L’assegno, una volta corrisposto, non può essere nuovamente richiesto e nulla è dovuto per il periodo anteriore alla richiesta formale di mantenimento, in quanto è dovuto dal giorno della domanda giudiziale; la misura del mantenimento è comunque soggetta a modifiche da parte del giudice. L’obbligo cessa con la morte dell’obbligato.
L’obbligazione degli alimenti sopra affrontata è legale, ma può essere costituita anche per contratto (rendita vitalizia), o per disposizione testamentaria (legato di alimenti).
Famiglia di fatto
La famiglia di fatto o convivenza more uxorio è un’unione stabile tra uomo e donna, anche in assenza di matrimonio. L’ordinamento ha dei problemi nel definire la famiglia di fatto, perché la Costituzione riconosce come famiglia naturale solo quella fondata sul matrimonio e che abbia un rapporto di filiazione naturale. Quindi la famiglia di fatto non deve essere equiparata al rapporto coniugale che è vincolato dai valori dell’ordinamento, perché la famiglia di fatto è vincolata dall’arbitrio delle persone non escludendo, però, l’applicazione dei principi inderogabili dell’ordinamento. Per l’ordinamento la convivenza more uxorio è idonea a svolgere le stesse funzioni di cura e allevamento della prole prestate dalla famiglia legittima.
Nozione di matrimonio e sistema matrimoniale italiano
Con il matrimonio s’indica non solo l’atto posto a fondamento della famiglia, ma anche il rapporto ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Il matrimonio come atto giuridico può essere regolato dal diritto civile ovvero dal diritto canonico: infatti nel nostro ordinamento il sistema introdotto dal Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa consente ai cittadini di scegliere tra:
- Il matrimonio civile, celebrato davanti all’Ufficiale di stato civile
- Il matrimonio concordatario (o canonico), celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, secondo la disciplina del diritto canonico e regolarmente trascritto nel registro dello stato civile
Il matrimonio come rapporto, invece, è regolato unicamente dal diritto civile: una volta scelta liberamente la forma di celebrazione, la società coniugale (il m. come rapporto) rimane disciplinata esclusivamente dalle leggi civili. La disciplina del rapporto matrimoniale è, cioè, unica.
Il matrimonio come atto di autonomia e la libertà matrimoniale
Il matrimonio è atto personalissimo, infatti, non è consentito ai nubendi la libertà di farsi sostituire. Il matrimonio è un atto tipico e legittimo, in quanto non si possono apporre termini o condizioni; le parti non possono modificare lo schema legale in virtù dell’inderogabilità degli effetti espressamente sancita.
Promessa di matrimonio
La libertà matrimoniale si manifesta espressamente nella non vincolatività della promessa di matrimonio, che non obbliga a contrarre matrimonio, anche in caso di non adempimento. La rottura della promessa si può fare entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio, o dal giorno della morte di uno dei promettenti: in tutti e due i casi si ha l’obbligo di restituire i doni, escluse le donazioni obnuziali e per affetto e amicizia. Se la rottura è ingiustificata, l’autore è tenuto a risarcire i danni per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti.
Matrimonio civile: requisiti e impedimenti alla celebrazione
Il matrimonio è impedito nei casi di:
- Minore età: la regola non è assoluta, perché il tribunale, sentiti il p.m., i genitori ed il tutore, può autorizzare il matrimonio in presenza di chiari motivi
- Infermità di mente, per cui l’interdetto giudiziale non può contrarre matrimonio
- Mancanza della libertà di stato: la libertà di stato può anche derivare da morte del coniuge, da nullità e scioglimento del matrimonio
Questi impedimenti, se non osservati, producono o invalidità del matrimonio (impedimenti – dirimenti), o una sanzione pecuniaria (impedimenti – impedienti). In presenza dei dirimenti il matrimonio è invalido. I casi sono: esistenza di vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo dispense del tribunale; altra causa d’impedimento che non prevede dispensa è l’impedimentum criminis, per cui è vietato il matrimonio tra chi è stato condannato per omicidio, tentato o consumato ed il coniuge della persona offesa dal delitto. Nel gruppo degli impedienti rientra il divieto temporaneo di nuove nozze e la sua violazione dà luogo soltanto ad una sanzione pecuniaria.
Formalità preliminari: pubblicazioni e opposizioni
Il matrimonio celebrato senza che sia stato preceduto dalle prescritte pubblicazioni è comunque valido. L’omissione comporta sanzioni pecuniarie, salvo nei casi di esonero concesso dal Tribunale per motivi gravissimi o di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita. La pubblicazione su richiesta delle parti è curata dall’ufficiale di stato civile e contiene le generalità degli sposi, la data e il luogo della celebrazione; essa rimane affissa sulla porta della casa comunale per 8 gg. comprendenti 2 domeniche successive. La pubblicazione è un onere non solo per il matrimonio concordatario, ma anche per quello degli acattolici: la sua funzione è di portare a conoscenza di tutti (pubblicità notizia) l’intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio, affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione ove sussistano impedimenti. L’ufficiale giudiziario può rifiutarsi di procedere alla pubblicazione nel caso venga a conoscenza di un impedimento e tale opposizione sospende la celebrazione del matrimonio fino alla sentenza del giudice.
Celebrazione e formazione dell’atto di stato civile
La celebrazione del matrimonio è ordinata in una sequenza cronologica di atti; nel giorno fissato dalle parti, l’ufficiale di stato civile, in presenza di 2 testimoni, compie le seguenti azioni:
- Legge agli sposi gli articoli 143-144-147 del codice civile
- Riceve da ciascuna delle parti personalmente il consenso
- Dichiara che le parti sono unite in matrimonio
Il matrimonio è valido anche quando uno dei nubendi, nella dichiarazione del matrimonio, abbia assunto falso nome, in quanto non si considera rilevante l’eventuale inganno nei riguardi dell’ufficiale di stato civile; è valido anche se il matrimonio è celebrato davanti ad un pubblico ufficiale apparente, purché vi sia un effettivo esercizio pubblico delle funzioni e almeno uno degli sposi sia in buona fede. Subito dopo la celebrazione deve seguire l’atto dello stato civile che costituisce la prova documentale dell’avvenuto matrimonio e su cui è annotata anche un’eventuale separazione dei beni; esso è iscritto nei registri dello stato civile ed ha valore probatorio, in quanto nessuno potrebbe reclamare di essere coniuge se non presenta tale atto. È ammessa la celebrazione per procura se uno degli sposi risiede all’estero, in tempo di guerra, per i militari; il procurator non è rappresentante del nubendo, ma è solo un nuncius, cioè semplice portavoce di questi.
Matrimonio concordatario canonico ad efficacia civile
Il matrimonio concordatario ha gli stessi effetti del matrimonio civile; affinché al matrimonio concordatario siano riconosciuti gli effetti civili è prevista una serie di adempimenti:
- Le pubblicazioni sulla porta della casa comunale, dove l’ufficiale di stato civile, in mancanza di impedimenti, rilascia un certificato che garantisce alle parti la certezza sulla trascrizione del matrimonio; è prevista la lettura degli articoli del codice
- La redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale da parte del parroco; nell’atto è compresa anche la scelta del regime patrimoniale di separazione
- Richiesta scritta di trascrizione, da inoltrare entro 5 gg. dalla celebrazione del matrimonio, da parte del parroco all’ufficiale di stato civile che effettuerà la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile entro 24 ore. È prevista anche la trascrizione tardiva che è richiesta non dal parroco, ma dai coniugi o da uno solo, se l’altro ne è a conoscenza e non si oppone. È necessario però che i coniugi abbiano mantenuto la loro libertà di stato ininterrottamente fino al momento della richiesta di trascrizione.
Le cause d’impedimento della trascrizione sono:
- Quando le parti non rispondono ai requisiti di età
- Uno dei contraenti è interdetto per infermità di mente
- Tra gli sposi sussiste un altro matrimonio valido agli effetti civili
- Impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta
La trascrizione è ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullabilità non potrebbe essere più proposta.
Matrimonio degli acattolici
Anche ai cittadini non cattolici è ammesso celebrare, dinanzi ai ministri dei culti ammessi nello Stato, il matrimonio che rispetti le tradizioni e produca gli effetti civili. Affinché il matrimonio sia valido occorre che il ministro del culto sia nominato e approvato dall’autorità governativa: ciò non basta, perché anche questo ministro del culto è tenuto a leggere gli articoli del codice, redigere l’atto di matrimonio, trasmetterlo entro 5 gg. all’ufficiale di stato civile che lo trascriverà entro 24 ore; nel caso non ci sia l’approvazione dell’autorità governativa, il matrimonio celebrato è nullo. Ci sono anche rappresentanti di alcune professioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano, tradotte in leggi speciali.
Invalidità del matrimonio
La nullità non impedisce la validità del matrimonio, salvo la possibilità di una pronunzia giudiziale; inoltre non c’è la rilevabilità d’ufficio. La dottrina classifica nullo:
- Il matrimonio contratto senza lo stato libero ed il matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto, qualora si accerti che esso sia vivo
- Il matrimonio contratto in presenza d’impedimenti per i quali non è concessa dispensa (parentela, affinità, adozione e affiliazione)
- Il matrimonio contratto in violazione dell’impedimento da omicidio tentato o consumato
La dottrina differenzia l’invalidità dall’inesistenza. Le cause dell’inesistenza sono:
- Quando vi è l’identità di sesso, la mancanza di celebrazione, la mancanza assoluta del consenso
Ipotesi di annullabilità sono:
- Violazione dei limiti di età minima prevista dalla legge
- Interdizione
- Incapacità di intendere e di volere
Disciplina dell’impugnazione
La legittimazione attiva all’impugnazione del matrimonio è dei coniugi, degli ascendenti prossimi, del p.m. e di ogni altro soggetto che abbia un interesse legittimo per impugnarlo. L’impugnazione è:
- Imprescrittibile nei casi di violazione dei principi fondamentali, che rende inidoneo il matrimonio a realizzare la sua funzione
- Prescrittibile dopo 10 anni per vizi del consenso
L’azione di impugnazione è sottoposta a decadenza con termine di 1 anno dalla celebrazione del matrimonio contratto senza autorizzazione o dal raggiungimento della maggiore età. La decadenza dipende dal concorso di due circostanze:
- Il venir meno della causa di invalidità (es: recupero delle facoltà mentali per l’incapace)
- La coabitazione per almeno 1 anno quale forma di convalida tacita
Effetti della sentenza d’invalidità: il matrimonio putativo
Il matrimonio putativo è il matrimonio che i coniugi reputano valido anche se non è tale. Quando si verificano o sussistono alcune circostanze come la buona fede di entrambi i coniugi, la presenza di figli, o la buona fede unilaterale, il legislatore può qualificare giuridicamente valido il matrimonio, che però sarebbe invalido, perché l’atto su cui si basa è invalido. Tale matrimonio è il c.d. matrimonio putativo. Gli effetti della sentenza di nullità sono irretroattivi. Il matrimonio putativo, fino alla sentenza che produce nullità, produce gli stessi effetti del matrimonio valido.
Principio di eguaglianza dei coniugi e diritti e doveri reciproci
L’uguaglianza dei coniugi si identifica anche nell’attuazione di una serie di obblighi inderogabili reciproci:
- Fedeltà: impone ai coniugi di astenersi da relazioni sentimentali e rapporti sessuali con persone diverse dal coniuge; l’infrazione di questo obbligo non produce più rilevanza penale, ma può rilevare solo come elemento di imputazione della responsabilità per la separazione ad uno dei coniugi
- Assistenza reciproca: è l’aiuto morale e materiale che ciascun coniuge deve prestare per il soddisfacimento dei bisogni affettivi ed economici dell’altro. L’assistenza comunque è sospesa nei confronti del coniuge che si allontana senza giusta causa dalla residenza familiare rifiutando di ritornarvi
- Coabitazione: non è solo il dovere di vivere sotto lo stesso tetto, ma è anche il dovere di attuare la convivenza tra moglie e marito. Quest’obbligo viene meno per giusta causa, cioè per separazione, annullamento o divorzio
- Collaborazione: entrambi i coniugi devono soddisfare le esigenze reciproche e quelle dei figli ed hanno il dovere-potere di mantenere, educare e istruire i figli. La collaborazione è anche economica dove i coniugi in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo devono collaborare. Alla collaborazione partecipano tutti i membri della famiglia.