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CAPITOLO 13-LA COMUNIONE
LA COMUNIONE:
La comunione equivale a contitolarità di un diritto reale: comproprietà, cousufrutto, cosuperficie. Una contitolarità si può verificare però anche riguardo ai diritti su beni immateriali.
Si usa distinguere tre possibili origini della situazione di comunione:
- comunione volontaria: si realizza per volontà delle parti;
- comunione incidentale: si attua indipendentemente dalla volontà delle parti (es. è la comunione tra gli eredi);
- comunione forzosa: imposta dalla legge a una o a tutte le parti, come la comunione forzosa del muro.
Un particolare modo di costituzione della comunione è poi, oggi, quello della comunione “legale” tra i coniugi che riguarda i beni acquistati, anche separatamente, dopo il matrimonio. Qui le parti sono libere di evitare la comunione, scegliendo la separazione dei beni: ma, nel silenzio, si applica il regime legale, che è appunto la comunione. Quanto all’utilizzazione del bene è previsto che ciascun partecipante può servirsi dalla cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: a tal fine egli può anche, a sue spese, fare quelle modificazione che sono necessarie per un migliore godimento della cosa. L’uso è un diritto del singolo..
La seconda prerogativa di ciascun partecipante è quella di poter disporre del suo diritto, e cioè della quota. La proprietà sulla cosa spetta solo all’insieme dei partecipanti; ma a ciascuno spetta un diritto su una quota del bene, cioè non una parte materiale, ma una frazione ideale, matematica, dell’intero.
La quota è un bene, un cespite attivo nel patrimonio del singolo partecipante. Egli ne può disporre e di conseguenza ne può fare anche l’oggetto di una garanzia per i suoi creditori: sia una garanzia generica, che una garanzia reale, con l’ipoteca accesa sulla cosa comune. Il comproprietario può, nei limiti della quota, cedere ad altri il godimento della cosa.
Le prerogative del singolo si completano con il potere di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione: se gli altri non consentono, la domanda va rivolta al giudice, che ordina lo scioglimento e procede alla divisione.
Può esservi però un patto di non divisione per un periodo massimo di 19 anni. Si può chiedere lo scioglimento quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate.
Per la disposizione del diritto sulla cosa comune è necessario il consenso di tutti i partecipanti: l’unanimità è una regola che protegge il singolo contro decisioni che non divide.
Per tutto ciò che riguarda l’amministrazione del bene comune, prevale un criterio di tutela dell’interesse collettivo, che si esprime nel principio di maggioranza. Per le innovazioni e la straordinaria amministrazione con la maggioranza di due terzi. Potere della maggioranza è quello di stabilire un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il godimento migliore della
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