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Diritto privato - l'accettazione e il rifiuto dell'eredità Pag. 1
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L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

Quando si apre la successione il chiamato o i chiamati all'eredità devono decidere se accettare o meno l'eredità. Infatti secondo l'art. 459 c.c. l'eredità si acquista con l'accettazione.

Il diritto di accettazione è un diritto potestativo che sorge in capo al chiamato all'eredità nel momento in cui si apre la successione.

Da tener presente che gli effetti dell'accettazione retroagiscono nel momento in cui si è aperta la successione. L'accettazione, ex art. 470, è l'atto unilaterale e non recettizio attraverso il quale il chiamato all'eredità esercita il suo diritto di acquistare l'eredità.

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile e deve contenere la volontà chiara di accettare. Inoltre è un actus legitimus perché non deve contenere né termini né condizioni, che altrimenti

corrispondenti all'eredità ricevuta.

ereditari. Riguardo le modalità di accettazione, questa può essere espressa, tacita, legale o presunta:

Accettazione espressa: ex art. 475, quando il chiamato all'eredità manifesta chiaramente per iscritto la volontà di accettare. La dichiarazione può essere pura o semplice. Oppure, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura. La forma scritta è necessaria.

Accettazione tacita: quando l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato si desume dagli atti che compie. Gli atti che il chiamato compie devono essere, ex art. 476, concludenti e dal significato univoco, dai quali si desuma la volontà di accettare. In altre parole non è necessario accertare se il chiamato voglia o meno effettivamente accettare l'eredità, ma è sufficiente che dal suo comportamento oggettivamente valutabile sia chiaro che egli vuole accettare l'eredità.

Per esempio se pagasse i debiti ereditari sarebbe un segno inequivocabile di accettazione dell'eredità. Accettazione legale: si suddivide a sua volta in 2 ipotesi 1- Quando il chiamato dona, vende o cede i suoi diritti di successione. Appare chiaro che per poter compiere uno di questi atti è necessario prima accettare l'eredità anche tacitamente (Ex art. 477). 2- Quando il chiamato rinuncia ai diritti di successione dietro corrispettivo o a favore di alcuni dei chiamati. Anche qui per compiere uno di questi atti è necessario accettare anche tacitamente l'eredità (ex. Art.478). Accettazione presunta: si divide a sua volta in 2 casi: 1- quando il chiamato è già in possesso dei beni oggetto di eredità e non compie nessun atto. Quindi, in questo tipo di accettazione, rileva anche il silenzio. In pratica, il chiamato, quando sono trascorsi 3 mesi senza che abbia fatto l'inventario o abbia rinunciato all'eredità, è

come se avesse accettato (ex art. 485).

2-quando il chiamato sottrae beni ereditari (ex art. 527).

Il diritto di accettare si estingue in 10 anni. Quindi il chiamato ha 10 anni di tempo per accettare o meno l'eredità, che decorrono dalla delazione dell'eredità che coincide con l'apertura della successione.

L'accettazione è un atto irrevocabile, una volta fatto non si può tornare indietro, quindi la revoca non è ammessa.

Tuttavia è possibile impugnare l'accettazione (ex art. 482) in 2 ipotesi: violenza e dolo. Si ritiene che l'accettazione possa essere impugnata solo nel caso sia espressa, tuttavia vi possono essere casi di violenza e dolo anche nella accettazione tacita. Il termine per impugnare si prescrive in 5 anni che decorrono dal giorno in cui la violenza è cessata o il dolo è stato scoperto.

Per quanto riguarda la disciplina si ritiene applicabile quella della violenza e dolo nei contratti (artt. 1434, 1435).

1436, 1437, 1438, 1440), tranne in un caso: nella disciplina dei contratti è previsto che il dolo rilevante ai fini giuridici è quello proveniente da uno dei contraenti (ex art. 1439); invece, nel caso dell'eredità rileva il dolo indipendentemente da chi provenga.

La rinuncia all'eredità ex art. 510, è una dichiarazione resa al notaio o al cancelliere della pretura competente per territorio con la quale chi è chiamato all'eredità manifesta la volontà di rifiutare l'eredità.

Non può essere sottoposto a condizione o a termine, altrimenti è nullo, ed è totale, nel senso che non è ammessa la rinuncia solo ad una parte dell'eredità, ma quando si rifiuta, il rifiuto è per tutta l'eredità, non solo per una sua parte.

È sempre revocabile, ex art. 525, fino a quando l'eredità non sarà devoluta a qualcun altro dei chiamati, sempre nel termine

Dei 10 anni. Semplificando, se l'eredità dopo che un chiamato Tizio rifiuta, viene devoluta ad un altro chiamato Caio che accetta, Tizio non potrà più accettare. L'effetto della rinuncia è retroattivo al momento della apertura della successione, ex art. 521, e chi rifiuta si considera come mai chiamato. Ricapitolando i requisiti della rinuncia sono:

  1. Atto puro, quindi non sottoposto a termini o condizioni
  2. Totalità, è nullo il rifiuto parziale dell'eredità
  3. Revocabilità fino a quando l'eredità non viene devoluta ad un altro chiamato all'eredità
  4. Impugnabilità per violenza o dolo
  5. Retroattività, il soggetto si considera come mai chiamato.

Con la rinuncia l'eredità viene devoluta agli altri chiamati. Bisogna distinguere, però, tra successioni legittime e testamentarie.

  1. Successioni legittime: se il rinunciante era l'unico chiamato, l'eredità si
  2. devolve aquei soggetti a cui spetterebbe se lui non ci fosse.Se c'erano anche altri chiamati, l'eredità si devolve a questi soggetti (art.522)

    2)successioni testamentarie:si deve vedere cosa ha disposto il testatore. Se non hadisposto nulla, l'eredità sarà devoluta agli eredi legittimi (art.522).

    La rinuncia può anche essere impugnata ex art. 526. I casi sono 3:

    1. Impugnazione da parte del rinunciante per effetto di violenza o dolo, entro il termine di 5 anni.
    2. Sempre entro il termine di 5 anni i creditori del chiamato all'eredità che ha rinunciato, se ritengono che dalla rinuncia possa derivare per loro un danno economico, possono farsi assegnare l'eredità allo scopo di soddisfare le loro pretese creditorie verso i beni oggetto di eredità.
    3. Infine si può impugnare per errore ostativo, ma non è ammesso impugnare per errore vizio. Questo perché non è consentito rifiutare, credendo magari che

    l'eredità sia di pococonto, e poi, una volta scoperto a quanto ammonta, cambiare idea e accettare.

    L'errore vizio consiste proprio in questo: si fa qualcosa credendo che ci sia una certa situazione e poi si scopre che in realtà ce ne è un'altra.

    Per errore ostativo, ex art.1433, si intende l'errore che si verifica quando si ha un errore nella dichiarazione ovvero un errore nella trasmissione.

    1. errore nella dichiarazione: quando si dichiara una cosa ma in realtà se ne voleva dire un'altra, per esempio dichiaro 10, invece volevo dichiarare 100;
    2. errore sulla trasmissione; quando c'è un errore di comunicazione tra quanto dichiaro e quanto viene capito dalla persona incaricata di ricevere la mia trasmissione. Per esempio dichiaro 100 ad un pubblico ufficiale ed invece lui scrive 10.

    In virtù del principio che l'accettazione tacita esplica i suoi effetti nel caso in cui il chiamato all'eredità possegga il bene

    Per 3 mesi, in questo caso non è consentito al chiamato all'eredità rinunciare all'eredità. La stessa cosa nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia sottratto o nascosto i beni ereditari.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher suke di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Confortini Massimo.