L'accettazione dell'eredità
Quando si apre la successione, il chiamato o i chiamati all'eredità devono decidere se accettare o meno l'eredità. Infatti, secondo l'art. 459 c.c., l'eredità si acquista con l'accettazione. Il diritto di accettazione è un diritto potestativo che sorge in capo al chiamato all'eredità nel momento in cui si apre la successione.
Da tener presente che gli effetti dell'accettazione retroagiscono nel momento in cui si è aperta la successione. L'accettazione, ex art. 470, è l'atto unilaterale e non recettizio attraverso il quale il chiamato all'eredità esercita il suo diritto di acquistare l'eredità. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile e deve contenere la volontà chiara di accettare. Inoltre, è un actus legitimus perché non deve contenere né termini né condizioni, che altrimenti renderebbero nulla l'accettazione.
Caratteristiche della dichiarazione di accettazione
- Retroattività
- Atto unilaterale
- Atto non recettizio
- Irrevocabilità
- Non deve contenere né termini né condizioni
Tipi di accettazione ex art. 470
- Accettazione pura e semplice: in questo caso i patrimoni, quello del de cuius e quello dell'erede, si uniscono e si confondono. L'erede, quindi, dovrà rispondere dei debiti dell'eredità anche con il suo patrimonio.
- Accettazione con beneficio di inventario: in questo caso i due patrimoni, dell'erede e del de cuius, non si uniscono, e l'erede dovrà rispondere dei debiti del de cuius nei limiti dell'eredità ricevuta. L'erede, quindi, non dovrà pagare di tasca propria i debiti gravanti sull'eredità se questi superano l'eredità ricevuta. Si limiterà a saldare i debiti usando i beni ereditari.
Modalità di accettazione
Riguardo alle modalità di accettazione, questa può essere espressa, tacita, legale o presunta:
Accettazione espressa
Ex art. 475, quando il chiamato all'eredità manifesta chiaramente per iscritto la volontà di accettare. La dichiarazione può essere pura e semplice. Oppure, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura. La forma scritta è necessaria.
Accettazione tacita
Quando l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato si desume dagli atti che compie. Gli atti che il chiamato compie devono essere, ex art. 476, concludenti e dal significato univoco, dai quali si desuma la volontà di accettare.
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