vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
COLLAZIONE
L'erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius, i due patrimoni, quello del de cuius e quello dell'erede si confondono, nel senso che si uniscono e si fondono. Quindi, se l'eredità è costituita da debiti che superano anche i beni oggetto di eredità, l'erede dovrà provvedere a saldare i debiti anche con il suo patrimonio. Ex art. 2740: dei debiti del de cuius l'erede risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Una importante eccezione si ha nella 'accettazione con beneficio di inventario'. In pratica se l'erede pensa che l'asse ereditario sarà costituito più da debiti che beni, ma vuole comunque accettare l'eredità, può farlo con beneficio di inventario. In questo caso l'effetto che si ottiene è che i 2 patrimoni, dell'erede e del de cuius non si uniranno e, di conseguenza, i debiti del de cuius saranno soddisfatti solo con il patrimonio di quest'ultimo.
senza che l'erede sia costretto a rimetterci di tasca propria.Ex art. 490 c.c. L'accettazione con beneficio di inventario è una dichiarazione resa con atto pubblico attraverso cui l'erede dichiara di accettare con beneficio di inventario evitando, in tal modo, la confusione del suo patrimonio con quello del defunto.
Questa confusione si verifica anche perché l'effetto dell'eredità è quello di creare una continuità tra il defunto e il suo o i suoi successori, a dimostrazione di questo vi è anche il fatto della retroattività dell'accettazione, ovvero l'accettazione esplica i suoi effetti al momento dell'apertura della successione (la successione si apre al momento del decesso del de cuius).
Con l'accettazione con beneficio di inventario si hanno una serie di conseguenze, così come scritto nell'art. 490:
1- l'erede conserva tutti i diritti e gli obblighi verso l'eredità,quindi come un normale erede - i creditori dell'eredità dovranno essere soddisfatti solo con i beni dell'eredità - i creditori dell'eredità potranno soddisfarsi sui beni dell'eredità prima dei creditori dell'erede. Avranno, quindi, un titolo privilegiato. Questo tipo di accettazione dovrà essere fatta per atto pubblico, altrimenti sarà nulla. Questo 'inventario' di cui si parla nella norma consiste in un'operazione di calcolo volta ad accertare a quanto ammonta l'eredità. La norma, poi, distingue tra beni già in possesso dell'erede e beni non ancora in possesso dell'erede, al fine di stabilire le tempistiche. 1- nel caso di beni in possesso dell'erede: questi deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se non fa l'inventario entro i tre mesi stabiliti, si considera che abbiaaccettato; la stessa cosa se, compiuto l'inventario, entro di quaranta giorni dal compimento medesimo non dichiara se accetta o rinuncia all'eredità 2- nel caso di beni non in possesso dell'erede: questi può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Una volta che si è aperta la successione si dovrà vedere in che cosa consiste l'eredità, ovvero di quali beni è composta. Il primo istituto a cui ricorrere è quello 'riunione fittizia' dei beni, disciplinato dall'art. 556, che recita: Determinazione della porzione disponibile: Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si uniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato inIn base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre. La ratio di questa norma risiede nel fatto che il legislatore voleva non tanto tutelare la legittima spettante agli eredi necessari, quanto calcolare la quota di disponibile di cui il de cuius poteva disporre liberamente. Nota: da tener presente, infatti, che l'asse ereditario si compone di due 'parti', o 'quote', legittima e disponibile. La legittima deve per forza essere devoluta secondo le quote stabilite dal legislatore agli eredi necessari; la disponibile, invece, può essere data liberamente a chiunque dal de cuius, quindi disporne come meglio crede. Se il de cuius non ha deciso nulla, né in vita né con testamento, della disponibile, questa rientrerà nell'asse ereditario e sarà devoluta agli eredi legittimi. Le operazioni da fare saranno: 1) Riunione dei beni dell'asse ereditario; 2)
detrazionedei debiti; il rimanente è detto relictum;
3) riunione fittizia delle donazioni secondo il valore che avevano al tempo della successione;
4) relictum + donazioni = asseereditario. Determinato l'asse ereditario, si potrà calcolare la disponibile.
Da specificare che i beni donati rientrano nella massa ereditaria non in tutto il loro valore, ma solo per l'ammontare del valore necessario per reintegrare la quota del legittimario che sia stata lesa dalle donazioni.
Se per esempio è stato donato 10 e la disponibile ammontava a 8, allora dovrà essere conteggiato solo 2 al fine di determinare l'asse ereditario.
Un'altra norma utile per stabilire l'asse ereditario, anche se con una diversa ratio, è data dall'istituto della collazione, disciplinato dall'art. 737 c.c.
Partendo dal presupposto che agli eredi necessari spetta per forza una quota stabilita per legge che non può essere lesa per nessuna ragione, al fine di tutelare
Questi eredi, il legislatore ha previsto l'istituto della collazione. La ratio di questo istituto risiede nel fatto che il legislatore voleva evitare che il de cuius donasse i suoi beni proprio al fine di ledere la quota di legittima spettante agli eredi necessari.
La norma dice che nel caso di beni donati a figli legittimi e naturali e loro discendenti legittimi e naturali, ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente.
Questi soggetti, individuati dal legislatore, al momento della successione dovranno conferire nell'asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto in vita per donazione.
Per evitare che vi sia una lesione della quota legittima, il legislatore presume che il de cuius, donando in vita, avesse voluto realizzare una anticipazione di eredità. Si suppone, quindi, una presunta volontà del donante di dare al legittimario un'anticipazione dell'eredità.
Tuttavia è necessario l'intervento del legislatore per tutelare le quote dei legittimari e far sì che essi siano tutti su un piano di parità. Tuttavia il donante, al momento della donazione, può anche fare una dispensa, ovvero dichiarare che il bene donato non andrà conteggiato nell'asse ereditario. Ma la dispensa ha valore solo nei limiti della quota disponibile (ex art. 737 c.c.) Di conseguenza ben può accadere che il testatore dispensi nel contratto di donazione dalla collazione, ma tale dispensa non ha alcun valore quando oltrepassa la quota disponibile. In altre parole mentre è possibile evitare la collazione (con la dispensa), non è possibile evitare la riunione fittizia perché questa è funzionale alla salvaguardia del diritto del legittimario. Per esempio se taluno che ha 2 figli muore lasciano in eredità 100, e in vita aveva donato 50, le soluzioni che si prospettano sono 2: - nel caso in cui il figlioChe ha ricevuto la donazione accetti l'eredità: il figlio che ha accettato la donazione di 50 deve mettere nell'asse ereditario anche i suoi 50 e l'eredità sarà costituita da 150.
Nel caso in cui rifiuti lascerà all'altro figlio l'eredità di 100.
Vi sono 2 tipi di collazione:
- Collazione in senso stretto: quando il bene che è stato donato viene conteggiato nella massa ereditaria così com'è.
- Collazione per imputazione: colui che ha ricevuto la donazione considera nella massa ereditaria il valore del bene ricevuto e non il bene in sé per sé, o in natura; in tal caso si restituisce alla massa lo stesso bene che si è ricevuto.
Per i beni immobili si possono scegliere entrambe le modalità, mentre per i beni mobili l'art. 750 c.c. specifica che la collazione può essere fatta solo per imputazione.
Il legislatore, poi, indica una serie di casi in cui le donazioni sono da
escludere: 1. donazioni di modico valore a favore del coniuge (art. 738 c.c.); 2. le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze; 3. le spese sostenute dal defunto per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale solo quando non eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (art. 742 c.c.), a