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Accettazione con beneficio di inventario, riunione fittizia e collazione

L'erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius, i due patrimoni, quello del de cuius e quello dell'erede, si confondono, nel senso che si uniscono e si fondono. Quindi, se l'eredità è costituita da debiti che superano anche i beni oggetto di eredità, l'erede dovrà provvedere a saldare i debiti anche con il suo patrimonio. Ex art. 2740: dei debiti del de cuius l’erede risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Accettazione con beneficio di inventario

Una importante eccezione si ha nell'accettazione con beneficio di inventario. In pratica, se l'erede pensa che l'asse ereditario sarà costituito più da debiti che beni, ma vuole comunque accettare l'eredità, può farlo con beneficio di inventario. In questo caso, l'effetto che si ottiene è che i due patrimoni, dell'erede e del de cuius, non si uniranno e, di conseguenza, i debiti del de cuius saranno soddisfatti solo con il patrimonio di quest’ultimo, senza che l'erede sia costretto a rimetterci di tasca propria. Ex art. 490 c.c. L'accettazione con beneficio di inventario è una dichiarazione resa con atto pubblico attraverso cui l'erede dichiara di accettare con beneficio di inventario evitando, in tal modo, la confusione del suo patrimonio con quello del defunto.

Questa confusione si verifica anche perché l’effetto dell’eredità è quello di creare una continuità tra il defunto e il suo o i suoi successori, a dimostrazione di questo vi è anche il fatto della retroattività dell’accettazione, ovvero l'accettazione esplica i suoi effetti al momento dell'apertura della successione (la successione si apre al momento del decesso del de cuius).

Conseguenze dell'accettazione con beneficio di inventario

Con l'accettazione con beneficio di inventario si hanno una serie di conseguenze, così come scritto nell'art. 490:

  • L'erede conserva tutti i diritti e gli obblighi verso l'eredità, quindi come un normale erede.
  • I creditori dell'eredità dovranno essere soddisfatti solo con i beni dell'eredità.
  • I creditori dell'eredità potranno soddisfarsi sui beni dell'eredità prima dei creditori dell'erede. Avranno, quindi, un titolo privilegiato.

Questo tipo di accettazione dovrà essere fatta per atto pubblico, altrimenti sarà nulla. Questo 'inventario' di cui si parla nella norma consiste in un'operazione di calcolo volta ad accertare a quanto ammonta l'eredità.

La norma, poi, distingue tra beni già in possesso dell'erede e beni non ancora in possesso dell'erede, al fine di chiarire le modalità di gestione e responsabilità a seconda della situazione patrimoniale effettiva.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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