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Invalidità:
a) Nullità dell'intero testamento: per difetto di forma (manca autografia), per violenza fisica;
b) delle singole disposizioni: per difetto di sostanza o di indicazioni.
Annullabilità:
È assoluta. Si prescrive in 5 anni dalla data di esecuzione.
a) Intero testamento: per difetto di forma (la forma riguarda elementi diversi da quelli per cui è comminata la nullità), per difetto di capacità (es. minore età);
b) singole disposizioni: in presenza di vizi della volontà.
Testamento Inefficace TOTALE:
È ineseguibile.
Testamento Inesistente:
È carente degli elementi essenziali, è inconfermabile.
Revoca:
La volontà del testamento può mutare fino all'ultimo momento in vita del testatore. È prevista a garanzia della libertà testamentaria.
↳ VERA e PROPRIA: atto unilaterale risalente all'iniziativa del testatore;
↳ DI DIRITTO (figura impropria di revoca): non risale allavolontà del testatore, è AUTOMATICA. Possono ESSERE: - ESPRESSA: atto formale, il soggetto manifesta la volontà di eliminare le propriedisposizioni; - TACITA: nel caso di testamento posteriore (rende inefficaci le disposizioniprecedenti) o nel caso di testamento SEGRETO; - PRESUNTA: nel caso di distruzione di testamento olografo o trasformazioni dellacosa legata. PUBBLICAZIONE → rende possibile la conoscenza del contenuto da parte del chiamatoalla successione o dei familiari e anche dei creditori ereditari x rendere possibilel'esecuzione. ESECUZIONE → consiste nell'attuazione della volontà testamentaria. Il compito dieseguire le disposizioni di ultima volontà del de cuius è riservato all'EREDE. La leggeconsente di nominare un ESECUTORE TESTAMENTARIO: il quale deve amministrare lamassa ereditaria, far redigere l'inventario dei beni e deve rendere conto della sua gestione altermine di essa. SUCCESSIONE dei
LEGITTIMARI: quella in favore di alcune categorie di successibili; ai quali la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio indipendentemente dalle disposizioni del testatore. I legittimari sono: il coniuge superstite; i figli e i loro discendenti; gli ascendenti. Quando vi sono, nel patrimonio ereditario si distinguono 2 parti:
- Quota DISPONIBILE, il testatore ne è libero di disporre;
- QUOTA LEGITTIMA, il testatore non può disporre perché spetta per legge ai legittimari.
Il LEGATO è una disposizione MORTIS CAUSA a titolo particolare in base al quale il legatario succede in uno o più determinati diritti reali, non considerati come quota dell'intero patrimonio. L'acquisto del legato ha luogo IPSO IURE, senza che occorra accettazione; delazione e acquisto del diritto coincidono logicamente e cronologicamente. La rinuncia al legato è un atto abdicativo: opera rispetto ad un diritto già acquisito e porta alla perdita di
un acquisto già fatto. Non tollera l'apposizione di termini e condizioni. COMUNIONE EREDITARIA → quando al de cuius succedono più eredi, i quali diventano comproprietari dei beni che fanno parte dell'eredità. Cessa con la divisione; in seguito il diritto di ogni coerede su tutto il patrimonio ereditario in ragione di una quota aritmetica si converte in diritto esclusivo su beni determinati; TIPI di DIVISIONE: 1. Amichevole o Contrattuale; 2. Giudiziale (fatta da autorità giudiziaria); 3. Testamentaria. Il contratto di divisione può essere ANNULLATO per violenza o dolo, ad istanza di ogni coerede. COLLAZIONE = atto con il quale i figli o i discendenti ed il coniuge del de cuius, che concorrono alla successione devono conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in modo da dividerli in proporzione alle rispettive quote. → FUNZIONE: mantiene tra i coeredi laproporzionalità di quote stabilite dal testamento o dalla legge.
DONAZIONE: contratto con il quale il DONANTE, senza ricavarne un corrispettivo, arricchisce l'altra parte.
CARATTERISTICHE:
- spirito di LIBERALITÀ del donante (consiste nella coscienza di donare senza essere tenuto a farlo)
- ARRICCHIMENTO del donatario (incremento del suo patrimonio).
OGGETTO → può essere qualunque bene che si trova nel patrimonio del donante. La donazione deve essere fatta per ATTO PUBBLICO; se l'oggetto è di valore basta l'effettiva consegna della cosa (è un contratto reale).
DONAZIONE RIMUNERATORIA → fatta in segno di riconoscenza;
DONAZIONE OBNUZIALE → fatta in vista di un futuro matrimonio.
REVOCA della donazione si ha nel caso di:
- ingratitudine del donatario
- sopravvenienza dei figli.
È giustificata da motivi di ordine etico-sociale. La SENTENZA che pronuncia la REVOCA è la restituzione dei beni.
5. FATTI GIURIDICI
Sono accadimenti,
possiamo servire per comprendere meglio i fatti giuridici. Il tempo si riferisce alla durata o alla sequenza degli eventi, mentre lo spazio si riferisce alla posizione o alla distanza tra gli eventi. I fatti giuridici possono essere divisi in due categorie principali: fatti giuridici in senso stretto e atti giuridici (o atti umani). I fatti giuridici in senso stretto sono eventi in cui manca completamente la volontà umana. Questi eventi sono determinati dalla legge, anche se l'autore non li ha voluti. Ad esempio, la nascita di una persona o la morte di una persona sono fatti giuridici in senso stretto. Gli atti giuridici, o atti umani, sono eventi caratterizzati da un'attività umana consapevole e intenzionale. Questi eventi possono essere suddivisi in atti leciti, se sono conformi all'ordinamento giuridico, e atti illeciti, se sono contrari all'ordinamento giuridico. I negozi giuridici sono un tipo particolare di atti giuridici. Sono atti consapevoli e volontari in cui le conseguenze giuridiche sono volute e determinate. In questi atti, la volontà del soggetto è rivolta al compimento dell'atto e alla determinazione dei suoi effetti. Il tempo e lo spazio sono concetti che ci aiutano a comprendere meglio i fatti giuridici. Il tempo si riferisce alla durata o alla sequenza degli eventi, mentre lo spazio si riferisce alla posizione o alla distanza tra gli eventi.serviamo per individuare tutte le vicende umane. Il decorso di un determinato periodo di tempo può dar luogo:- ACQUISTO di un DIRITTO
- ESTINZIONE di un diritto o PERDITA di un POTERE
Acquisto → PRESCRIZIONE = perdita del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattosi per un periodo di tempo stabilito dalla legge;
La DURATA (termine perché la prescrizione si realizzi) è fissata dalla legge:
- Prescrizione ORDINARIA = 10 anni;
- Prescrizione BREVE: (es 1 anno x le assicurazioni).
SOSPENSIONE = quando l'inerzia del titolare rimane, ma trova giustificazioni in particolari situazioni;
INTERRUZIONE = l'inerzia viene a mancare perché il titolare compie un atto con il quale esercita il suo diritto;
DECADENZA = perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di una determinata attività nel termine perentorio previsto dalla legge.
L'unico modo per
EVITARLA è il compimento dell'atto nel termine stabilito. La legge PRESCRIVE e ORGANIZZA la PUBBLICITÀ → 3 FORME:
- Pubblicità - Notizia= scopo → rendere fatti giuridici conoscibili da chiunque;
- Pubblicità - Dichiarativa= scopo → rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico pubblicizzato;
- Pubblicità – Costitutiva= scopo → quando costituisce un requisito necessario per la costituzione di un rapporto giuridico;
TRASCRIZIONE è un mezzo di pubblicità relativo agli immobili e ai beni mobili registrati che assicura la conoscibilità delle vicende relative ai beni.
FUNZIONE (esigenza di mercato) = circolazione dei beni nell'ambito di una società organizzata.
EFFETTI → l'art 2644 stabilisce:
- gli atti soggetti a trascrizione e non trascritti tempestivamente non possono essere opposti a chi ha acquistato e trascritto tempestivamente il suo titolo;
- non possono avere effetto nei
confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni. Ha natura DICHIARATIVA, non costituisce un obbligo per le parti stipulanti, ma un ONERE. Per la sua natura di onere è:
- non è soggetta a prescrizione né a decadenza;
- è effettuabile in qualsiasi momento;
- ha efficacia ex nunc (dal momento in cui si trascrive).
6. BENI (art.810) sono definiti come le cose che possono formare oggetto di diritti. Bene e cosa si distinguono perché:
- Cosa: deve considerarsi una parte separata dalla materia circostante;
- Bene: è tutto ciò che è capace di arrecare utilità agli uomini ed è suscettibile di approvazione.
Le COSE (res) si distinguono in:
- Cose in senso non giuridico, che non presentano alcun interesse economico (es. il sole);
- Cose in senso giuridico, possono formare oggetto di diritti, costituiscono la categoria di beni.
CLASSIFICAZIONE BENI:
- CORPORALI: tutti i beni del mondo esterno
INCORPORALI: beni privi di materialità, percepibili però con i sensi o con l'intelligenza;
IMMOBILI: tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo (sorgenti, edifici ecc.);
MOBILI: tutti gli altri beni;
PRODUTTIVI: destinati ad un procedimento diretto alla trasformazione di altre cose o materie prime;
DI CONSUMO: utilizzati per il soddisfacimento immediato di interessi e bisogni;
SPECIFICHE: individuati mediante caratteri propri (Macbook);
GENERICHE: appartenenti ad un genere senza specificazione (computer);
FUNGIBILI: cose che si misurano e per ciò possono essere sostituite con altre dello stesso genere;
INFUNGIBILI: cose che non possono indifferentemente essere sostituite con altre;
CONSUMABILI: non possono essere utilizzate senza essere consumate fisicamente o (cibo);
INCONSUMABILI: hanno un utilizzazione continua (es. vestiti);
DIVISIBILI: possono essere
INDIVISIBILI: tutte le altre;
CONNESSIONE fra le cose: le cose possono presentarsi come l'unione di più beni;
↳ cose SEMPLICI e gli elementi non possono staccarsi senza alterarne la fisionomia (pianta..);
↳ Cose COMPOSTE: più cose complementari formano un nuovo bene (es casa = più mattoni);
↳ Cose CONNESSE: quando 2 o più cose vengono poste in relazione ed è possibile distinguere quella principale e quella accessoria.
Si dividono in:
- INCORPORAZIONE: una cosa mobile (accessoria) è naturalmente o artificialmente compenetrata in un'altra immobile (statua in una nicchia);
- PERTINENZE: cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
PATRIMONIO = costituito da un insieme di rapporti giuridici at