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Sommario

1. Norma giuridica

  • Caratteristiche
  • Fonti
  • Rapporto giuridico
  • Acquisto

2. Uomo

  • Capacità giuridica
  • Capacità di agire
  • Incapacità parziale e totale
  • Istituti di protezione
  • Diritti della personalità
  • Persona giuridica
  • Classificazioni
  • Elementi costitutivi
  • Distinzioni
  • Cause estinzione

3. Rapporti di famiglia

  • Matrimonio
  • Celebrazione
  • Regime patrimoniale
  • Cause scioglimento
  • Separazione
  • Figli
  • Adozione

4. Successioni

  • Erede/Legatario
  • Capacità e incapacità
  • Accettazione
  • Testamento
  • Esecuzione
  • Comunione
  • Donazione

5. Fatti giuridici

  • Pubblicità
  • Trascrizione

6. Beni

  • Classificazione
  • Patrimonio
  • Diritto di proprietà – caratteri – acquisto
  • Azioni a difesa della proprietà
  • Comunione, Enfiteusi, Usufrutto, Servitù, Possesso, Usucapione

7. Negozio giuridico

  • Classificazione, elementi
  • Vizi, causa, motivi
  • Nullità e annullabilità

8. Rapporto obbligatorio

  • Soggetti, classificazioni
  • Successioni, cessioni
  • Espromissione, accollo
  • Inadempimento, mora
  • Pegno e ipoteca, fideiussione e avallo

9. Contratto

  • Elementi, classificazioni, tipi
  • Formazione
  • Risoluzione e rescissione
  • Illecito

Norma giuridica

La norma giuridica è un comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione.

La sanzione è composta da:

  • Precetto: regola comportamentale da rispettare;
  • Sanzione: minaccia di una reazione da parte dell'ordinamento giuridico a chi viola le norme.

Sono: Pena, Esecuzione, Risarcimento e Riparazione.

Norma giuridica – Caratteristiche:

  • Generalità: rivolte alla comunità;
  • Astrattezza: non considera un singolo caso;
  • Obbligatorietà: l'osservanza della norma è garantita con la forza.

Fonti delle norme giuridiche

Si intendono atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche.

Distinzioni:

  • Fonti di Produzione: costituite da atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche attraverso l'individuazione degli organi titolari del potere;
  • Fonti di Cognizione: costituite da strumenti mediante i quali le norme vengono concretamente identificate e rese conoscibili.

Inoltre si distingue:

  • Fonti Atto: costituite da manifestazioni di volontà normativa espresse da organi dello Stato-Soggetto;
  • Fonti Fatto: consistenti in un comportamento oggettivo cui il nostro ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere norme rilevanti per l'ordinamento giuridico.

Al vertice delle fonti di Produzione vi è la Costituzione (legge fondamentale dello Stato) e le leggi costituzionali. Al piano inferiore troviamo leggi ordinarie formali e sostanziali (fonti primarie); i regolamenti dell'esecutivo sono fonti secondarie. Le fonti terziarie sono gli usi e le consuetudini, caratterizzate da due elementi:

  • Oggettivo: il comportamento deve essere tenuto dalla generalità dei soggetti;
  • Soggettivo: deve sussistere la convinzione della giuridica doverosità di quel comportamento.

Per legge si intende

Qualsiasi atto normativo posto in essere dagli organi competenti nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione (leggi costituzionali, leggi ordinarie, leggi delegate e i decreti legge).

Il Codice Civile, approvato il 16 marzo 1942 ed entrato in vigore il 21 aprile 1942, è la fonte più importante del diritto privato.

La Norma Giuridica

L'entrata in vigore succede dopo:

  • Promulgazione da parte del PdR;
  • Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  • Decorso di un certo periodo di tempo.

L'abrogazione si realizza per:

  • Dichiarazione espressa o tacita del legislatore;
  • Referendum popolare;
  • Decisione di illegittimità costituzionale;
  • Cause intrinseche.

L'interpretazione consiste nell'attività di ricerca e spiegazione del senso della norma. Si realizza in due fasi:

  1. Interpretazione Letterale: valutare il significato delle parole;
  2. Interpretazione Logica: per stabilire il vero contenuto della norma.

Se un giudice si trova di fronte a casi non disciplinati può applicarne una utilizzata per un caso simile – Ricorso all'Analogia.

Rapporto Giuridico

Si intende una relazione tra due o più soggetti, regolata dal diritto. Distinguiamo:

  • Soggetto Attivo: colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce determinati poteri;
  • Soggetto Passivo: colui su cui grava il corrispondente obbligo.

Nasce quando un rapporto si costituisce e il titolare acquista il diritto.

L'acquisto può essere:

  • A Titolo Originario: se il diritto sorge a favore di un soggetto senza essere stato trasmesso da un precedente titolare;
  • A Titolo Derivativo: se trasferito da un soggetto all'altro.

In questo caso si ha un fenomeno di successione che può essere:

  • A Titolo Universale: se il soggetto subentra complessivamente in tutti i rapporti;
  • A Titolo Particolare: se subentra solo in determinati rapporti.

Il Diritto conferisce ai soggetti situazioni giuridiche soggettive, possono essere:

Situazioni Attive

  • Diritto Soggettivo: definito il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse;
  • Podestà: poteri per la realizzazione di interessi che non fanno capo al possessore dei poteri;
  • Aspettativa: posizione in cui si trova il soggetto a favore del quale natura il diritto;
  • Diritto Podestanale: potere di modificare a proprio vantaggio la situazione giuridica altrui;
  • Interesse legittimo: situazione di vantaggio;
  • Status: complesso di diritti e doveri di un individuo a capo di un gruppo sociale;
  • Interessi collettivi: appartenenti ad una collettività.

Situazioni Passive

  • Obbligo giuridico: dovere di tenere un comportamento;
  • Dovere generico di astensione: chi deve rispettare una situazione di supremazia altrui,
  • Onere: sacrificio di un interesse proprio;
  • Soggezione: sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto protestato.

L'estinzione si verifica quando il diritto (o l'obbligo) non si trasferisce ad un altro soggetto, ma viene meno definitivamente.

Classificazione diritti soggettivi

  • Assoluti: garantiscono un potere che può far valere verso tutti gli altri soggetti;
  • Relativi.

Patrimoniali: tutelano interessi economici;

Non patrimoniali: realizzano interessi di sistema morale.

  • Reali: i diritti assoluti, garantiscono una signoria piena su un bene;
  • Di Obbligazione: diritti relativi, alla pretesa di un soggetto corrisponde un obbligo ad un altro soggetto.
  • Principali;
  • Accessori: si trasmettono insieme ai diritti principali.

Uomo

È riconosciuto dall'ordinamento come soggetto del mondo giuridico, capace di essere titolare ed esercitare diritti e doveri giuridici. Ognuno è considerato soggetto di diritto solo perché è persona fisica.

Status

Posizione di un soggetto in relazione alla sua appartenenza ad una comunità; è il presupposto di una serie di situazioni soggettive (diritti -doveri -poteri) che fanno capo ad un soggetto; e anche oggetto di un diritto soggettivo che tutela l'interesse della persona al godimento dello status che gli compete.

Capacità giuridica

Attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici e mette il soggetto in condizione di vivere e operare nel mondo di diritto.

Acquisto: in modo automatico alla nascita purché il feto sia vivo;

Limitazioni: Età (ad esempio a 18 anni si vota), sesso, salute, condanne penali, onore;

Perdita: solo in caso di morte.

Per lo straniero

È ammesso a godere dei diritti civili a condizione di reciprocità, negli stessi limiti che lo Stato straniero impone al cittadino italiano. La Costituzione garantisce a cittadini e stranieri i diritti fondamentali della persona.

Commorienza

Si ha quando più persone muoiono a causa dello stesso evento (es. incidente) e non si può stabilire la priorità della morte di una o dell’altra persona.

Stabilire se un soggetto è in vita:

  • Scomparsa: fatto giuridico, si concretizza nell’allontanamento dal suo domicilio;
  • Assenza: situazione di diritto, dichiarata con provvedimento giudiziale; è una scomparsa che dura più di 2 anni.

Cessa con: l'accertamento della morte, ritorno dell'assente o dichiarazione di morte presunta (ha gli stessi effetti della morte accertata).

Capacità di agire

È l'idoneità del soggetto ad acquistare ed esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive ed assumere quelle passive.

Acquisto: quando si ha una maturità per compiere atti idonei (18 anni), si conserva fino alla morte.

Limitazioni: è limitata o esclusa se anche dopo i 18 anni il soggetto si trova in condizioni psicofisiche che lo rendano incapace di provvedere ai propri interessi.

Incapacità parziale

  • Emancipazione: indica lo status di limitata capacità di agire prima del 18° anno di età. Effetti e cessazione della responsabilità genitoriale
  • Inabilitazione: situazione giuridica conseguenti a particolari condizioni psicofisiche del soggetto. Parziale incapacità: -infermità mentale; -menomazioni fisiche; -abuso di alcool.

Incapacità totale

  • Minore età: incapacità legale assoluta (non può compiere atti giuridici);
  • Interdizione giudiziale: chi è effetto da infermità mentale è dichiarato incapace di provvedere ai propri interessi.
  • Interdizione legale: pena accessoria per effetto della condanna all'ergastolo o alla reclusione (per più di 5 anni).

Incapacità naturale o di fatto: incapacità di intendere e di volere dovuta a qualsiasi causa transitoria. È sempre annullabile.

Istituti di protezione degli incapaci

  • Responsabilità Genitoriale: rivolta ad entrambi i genitori;
  • Tutela: rivolta ai minori cui i genitori sono morti; può essere volontaria (se decidono i genitori), legittima (parenti), dativa (sceglie il giudice), assistenziale (ente).
  • Curatela: il curatore ha funzioni di assistenza, non di rappresentanza.
  • Amministrazione di Sostegno: offre all’impossibilitato uno strumento per perdere la minor parte della capacità di agire.

La Costituzione riconosce e garantisce i diritti dell’uomo sancendone l’inviolabilità.

I Diritti della personalità

Sono: originari, personalissimi, essenziali, non patrimoniali, assoluti, indisponibili, intrasmissibili (si estinguono con la morte), imprescrittibili (non si estinguono per il non uso), irrinunziabili.

Tipi:

  1. Diritto alla vita e all’integrità fisica e alla salute;
  2. Diritto all’onore e all’integrità morale e alla riservatezza;
  3. Diritto alla libertà e al nome (rappresenta il segno legale distintivo);
  4. Diritto al nome commerciale e all’identità sessuale.

Sede giuridica della persona

È la sede in cui le persone vivono e svolgono la loro attività. Sono:

  • Dimora, si considera quando non si conosce la residenza;
  • Residenza, effettiva e abituale presenza del soggetto, il trasferimento si deve comunicare;
  • Domicilio, sede principale dei propri affari e interessi.

Persona giuridica

È un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce la qualifica di soggetto di diritto. Si dividono in:

1. Corporazioni ed Istituzioni

  • Corporazioni: complesso organizzato di persone fisiche, sono associazioni e società (scopo di lucro);
  • Istituzioni: complesso organizzato di beni, sono fondazioni (scopo di pubblica utilità) e comitati (raccolta fondi per finalità determinate).

2. Pubbliche e Private

  • Pubbliche: interessi generali, propri dello Stato;
  • Private: interessi non statali.

3. Civili ed Ecclesiastiche

  • Civili: persone giuridiche private;
  • Ecclesiastiche: fini di culto, disciplinato anche dal diritto canonico.

4. Nazionali e Straniere

  • Nazionali: persone giuridiche riconosciute dallo Stato Italiano;
  • Straniere: non riconosciute.

Elementi costitutivi:

Per le Corporazioni: pluralità di persone (>2), scopo comune, patrimonio sufficiente;

Per le Istituzioni: scopo, persone che ricoprono gli organi direttivi dell’ente, patrimonio sufficiente.

Il valore pratico della personalità giuridica attribuita ad entità diverse dagli uomini è indicato nell’autonomia patrimoniale: indica insensibilità del patrimonio dell’ente ai debiti personali dei partecipanti.

Godono di una capacità illimitata e generale, affine a quella delle persone fisiche, hanno piena capacità di agire.

Costituzione associazioni

Si ha attraverso:

  • Atto Costitutivo: negozio in forza del quale si costituisce l’associazione;
  • Statuto: documento redatto nella forma dell’atto pubblico.

Costituzione fondazioni

Si ha attraverso:

  • Negozio di Fondazione: contiene la volontà del fondatore;
  • Atto di Dotazione: opera l’attribuzione dei beni al futuro ente da costituire;
  • Statuto: documento redatto nella forma dell’atto pubblico.

Cause di estinzione comuni ad ogni persona giuridica

  • Volontà degli associati e del fondatore;
  • Venir meno dello scopo;
  • Scioglimento disposto dall’autorità governativa.

Cause di estinzione solo per le associazioni

  • Venir meno di tutti gli associati;
  • Scioglimento disposto dall’assemblea.

Enti di fatto

  • Associazioni non riconosciute: complessi di soggetti i quali non hanno chiesto un formale riconoscimento. I contributi degli associati e i beni acquistati costituiscono il fondo comune. Hanno Autonomia Patrimoniale Imperfetta: perché per soddisfare le obbligazioni sono responsabili coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione;
  • Comitati: composti da un gruppo di persone che si propone il raggiungimento di uno scopo altruistico di interesse pubblico. Hanno autonomia patrimoniale imperfetta;
  • Impresa Sociale: senza scopo di lucro. Si costituisce con atto pubblico che deve indicare oggetto sociale e assenza di scopo di lucro.

Rapporti di famiglia

Diritto di Famiglia: costituito dall’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status familiari (figlio, padre…) e i rapporti giuridici riferiti alle persone che costituiscono la famiglia.

Rapporti:

  • Di Coniugio: tra marito e moglie;
  • Di Parentela: costituisce un legame di sangue;
  • Di Affinità: coniuge e parenti dell’altro coniuge;

Famiglia di Fatto: costituita da persone che convivono more uxorio (secondo il costume matrimoniale).

Matrimonio

Il matrimonio, riconosciuto dall’articolo 29 della Costituzione, è inteso come:

  1. Atto giuridico: regolato dal diritto civile e canonico, ci sono due forme: matrimonio civile e matrimonio canonico;
  2. Rapporto giuridico: una volta scelta la forma di celebrazione, viene regolato dal diritto civile.

Condizioni per la celebrazione: 18 anni, sanità mentale, mancanza di un vincolo di matrimonio.

Dirimenti – Matrimonio invalido:

  • Parentela o affinità tra sposi, impedimento criminus;

Impedimenti – Matrimonio irregolare (resta valido):

  • Mancanza del decorso del tempo di lutto vedovile (>300gg), omissione di pubblicazione o altre violazioni di legge.

Celebrazione

  • Pubblicazione: è l’affissione alla porta della casa comunale di residenza dei due sposi;
  • Celebrazione: avviene pubblicamente davanti all’Ufficiale con due testimoni;
  • Prova: può essere data con l’atto di celebrazione.

Invalidità

  • Irregolarità: resta valido;
  • Inesistenza: quando o manca la celebrazione o manca il consenso degli sposi;
  • Nullità o Annullabilità: ad esempio il matrimonio contratto sotto violenza fisica.

Doveri dei coniugi: coabitazione, fedeltà, assistenza, collaborazione, contribuzione ai bisogni della famiglia, obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole.

Regime patrimoniale

La legge ammette per la separazione dei beni un regime di comunione convenzionale, ovvero la costituzione di un fondo patrimoniale costituito dai beni sui quali incombe un vincolo di costituzione.

Costituito con atto pubblico e i beni che ne fanno parte possono essere di uno o entrambi i genitori.

Comunione legale → disciplina i rapporti patrimoniali tra coniugi.

  • Oggetto: acquisti durante il matrimonio, aziende gestite da entrambi ecc.
  • Non oggetto: beni acquistati prima, beni di uso personale, beni per la professione di due coniuge, ecc.

L'amministrazione dei beni in comunione spetta ad entrambi i coniugi.

Scioglimento

  • Morte di uno dei coniugi
  • Divorzio
  • Separazione dei beni.

Effetti:

  • Fa cessare la comunione legale;
  • Conduce alla divisione del patrimonio comune.

Si effettua ripartendo in parti uguali attivo e passivo.

Impresa familiare: ne fa parte chiunque presti un’attività di lavoro continuativa e sia il coniuge dell’imprenditore, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Hanno diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili.

Scioglimento matrimonio → Cause

  • Morte
  • Morte presunta
  • Divorzio.

Divorzio

Ammissibile soltanto quando il giudice accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.

Effetti personali:

  • Scioglimento del Matrimonio
  • La moglie perde il cognome del marito
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simonacirioli99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Miletti Antonella.
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