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Privato III: Atti illeciti e responsabilità civile

Gli atti illeciti

Atti dannosi leciti e illeciti

Non ogni atto dannoso è vietato. Ad esempio, la concorrenza è incoraggiata per l’utile che ne viene indirettamente alla società. Altre volte l’atto dannoso è vietato (atto illecito), esso può essere preventivamente impedito, ma una volta commesso dà luogo a responsabilità per i danni. La responsabilità per i danni implica il risarcimento per il danneggiato e una sanzione che colpisce chi si è comportato in modo vietato.

Tipicità e atipicità degli atti illeciti

In alcuni sistemi giuridici il problema è risolto con un elenco di figure illecite tipiche. In Italia v'è un principio che definisce l’atto illecito come: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto” (art 2043). Questo principio supporta l'atipicità degli atti illeciti, permettendo di aggiungere nuove specifiche per i casi concreti. L’interprete specifica il concetto di ingiustizia del danno a seconda dei casi concreti. La soluzione del problema dipende dalla valutazione comparativa di due interessi contrapposti: l’interesse minacciato da un certo tipo di illecito e l’interesse che l’agente con quella condotta realizza.

Ha gran peso quando si tratta di definire figure particolari di illecito o quando bisogna integrare la disciplina legislativa dove questa è incompleta. Altrimenti, il conflitto tra le esigenze contrapposte viene risolto dal legislatore con la definizione di particolari tipi di illeciti e la definizione di diritti soggettivi. La legge richiede che la difesa sia proporzionale all’offesa. Il concetto di colpa, intesa come creazione di un rischio irragionevole e ingiustificato, richiede una valutazione comparativa di interessi. Il criterio di interessi comparati è un criterio di pubblica utilità.

Principali figure di atti illeciti

Illeciti contro la persona

Sono illeciti gli atti lesivi di vita, integrità fisica, salute e libertà altrui. La tranquillità d’animo è tutelata sia contro la minaccia di mali ingiusti sia contro l’ingiuria. La libertà è tutelata contro la costrizione fisica, la minaccia e l’inganno. Nel caso di uccisione, il diritto di risarcimento del danno è attribuito ai familiari: patrimoniale se la vittima manteneva la famiglia, non patrimoniale per il dolore recato.

Illeciti contro l’onore, la riservatezza e la verità personale

Costituiscono diffamazione le comunicazioni di notizie o voci che offendono la reputazione altrui. La tutela dell’onore può venire in conflitto però con la libertà di parola:

  • Immunità per i membri del Parlamento
  • Esercizio di funzioni giurisdizionali
  • Funzioni amministrative
  • Esercizio della cronaca e della critica su fatti di pubblico interesse (purché i fatti siano veri in base a un accertamento serio)

*La comunicazione di notizie vere può costituire illecito solo quando sia fatta indipendentemente da un giusto interesse, al solo scopo di esporre una persona al disprezzo e al ridicolo. Diffondere notizie non vere su una persona costituisce una lesione al suo diritto all’identità e verità personale. Se è leso un interesse di carattere patrimoniale, ne segue la responsabilità per il danno. Se non è patrimoniale, vi è il risarcimento solo se la notizia proviene da una banca di dati.

Riservatezza della vita privata: inviolabilità del domicilio e segretezza della corrispondenza. Sono principi enunciati dalla Costituzione, e la violazione è colpita da sanzioni penali e civili. Divieto di pubblicare immagini di una persona senza il suo consenso.

Lesioni di diritti reali

Sono illeciti gli atti che danneggiano materialmente la cosa o la distruggono. La violazione avviene anche attraverso l’impossessamento della cosa che la sottragga all’avente diritto. Piena responsabilità del danno solo nelle ipotesi di malafede.

Concorrenza sleale e illeciti contro l’impresa

Esiste un divieto degli atti dannosi non conformi ai principi della correttezza professionale.

Responsabilità per omissione

L’omissione non è solitamente illecita, lo diventa quando costituisce violazione di uno specifico dovere giuridico di agire, che può derivare dalla legge o da un contratto.

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte

I genitori sono responsabili del fatto illecito dei figli minori. Il figlio può non essere personalmente responsabile se si tratta di un bambino o se è malato di mente. Se egli ha già la capacità naturale, è possibile che sia direttamente responsabile.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carolloeleonora di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Venosta Francesco.
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