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I CONTRATTI
1.Contratti che trasferiscono la titolarità di diritti
1.1 Vendita
La vendita è da considerarsi il prototipo dei contratti di scambio. La vendita è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art.1470 c.c.).
La causa è il trasferimento del diritto verso il pagamento di una somma di denaro, mentre l’oggetto può essere un
bene mobile o immobile, materiale o immateriale (es. un diritto d’autore), semplice o complesso (una azienda,
un’eredità).
È un contratto consensuale ad effetti reali, ciò significa che si conclude al momento del raggiungimento
dell’accordo e che per tale effetto (del consenso) si produce il passaggio del diritto dalla sfera giuridica del
venditore a quella del compratore (c.d. effetto reale). La conclusione del contratto di compravendita determina,
oltre all’effetto traslativo del diritto, il sorgere di obbligazioni a carico delle parti.
Forma
Il contratto di compravendita è a forma vincolata se ha per oggetto beni immobili o beni mobili registrati
(automobili, navi, ecc.), e per essi può bastare la scrittura privata, ma se il compratore vuole rendere il suo
opponibile agli eventuali terzi il contratto deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
Obbligazioni delle parti
Dal contratto di compravendita sorgono a carico del compratore l’obbligazione di pagare il prezzo e a carico del
venditore l’obbligazione di consegnare la cosa al compratore, e nel caso di contratti ad efficacia reale differita, di
fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto (di proprietà) e di garantire il compratore dall’evizione (un terzo
che fa valere il diritto di proprietà sulla cosa venduta, sottraendola a colui che l’ha comprata) e dai vizi della cosa
(che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore) –
Il prezzo, elemento caratterizzante e distintivo della vendita, deve consistere in una somma di denaro determinata
o determinabile.
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita, unitamente agli accessori e
ai frutti, salva diversa volontà delle parti; la consegna della cosa certa e determinata deve avvenire nel luogo in cui
è sorta l’obbligazione, mentre nel caso di beni mobili, essi devono essere consegnati, in mancanza di patto o di uso
contrario, nel luogo in cui si trovava al tempo della vendita o nel luogo in cui il venditore aveva il proprio domicilio.
Sino al momento della consegna il venditore ha l’obbligo di custodire la cosa.
Garanzia per evizione
Per effetto del contratto di compravendita l’acquirente mira ad ottenere il trasferimento del diritto e la piena
disponibilità del bene. Tale effetto può essere compromesso se si verifica successivamente alla conclusione del
contratto l’evizione, cioè la perdita parziale o totale del diritto a causa di una preesistente posizione di vantaggio di
cui è titolare un terzo (ad esempio quando il terzo esperisce vittoriosamente l’azione di rivendica sull’intero bene
alienato o su una sua parte). 55
La legge prevede l’obbligazione a carico del venditore di garantire il compratore dall’evizione, ma i contraenti,
nell’esercizio della loro autonomia possono limitare, ampliare o escludere tale garanzia. Quando tale garanzia è
stata esclusa e si verifica l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore solamente la restituzione del
prezzo pagato e il rimborso delle spese sostenute; se ignorava l’altruità della cosa può ottenere anche il
risarcimento del danno; la restituzione del prezzo, il rimborso spese e il risarcimento del danno sono invece esclusi
se la vendita è stata conclusa a rischio e pericolo del compratore.
Il compratore che subisce l’evizione parziale (di parte del bene) può chiedere, oltre il risarcimento danno, la
risoluzione del contratto solamente se la diminuzione che ha subito il bene è tale che il compratore, qualora
avesse saputo il diritto del terzo, non avrebbe acquistato il bene.
Garanzia per vizi
Le parti possono limitare o escludere tale garanzia, ma tale pattuizione non ha effetto se il venditore ha in mala
fede taciuto al compratore i vizi.
La garanzia non è dovuta se il compratore al momento della conclusione del contratto era a conoscenza dei difetti
o se essi erano facilmente riconoscibili; quando la cosa venduta presenta dei vizi, il compratore può domandare a
sua scelta al risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, e ha anche diritto al risarcimento danno se il
venditore non prova di aver ignorato senza colpa le imperfezioni della cosa.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla consegna del
bene, se si stratta di vizi apparenti; dalla scoperta, in caso di vizi occulti (difetti non conosciuti al momento della
conclusione del contratto, né facilmente conoscibili); il compratore deve agire in giudizio entro 1 anno dalla
consegna del bene, pena la prescrizione.
Oltre a garantire che la cosa sia immune da vizi, il venditore deve assicurare che il bene abbia le qualità promesse
o quelle essenziali per l’uso cui è destinato, pena l’ottenimento da parte del compratore della risoluzione del
contratto.
1.2 Permuta
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti, da un
contraente all’altro.
Questa figura negoziale richiama la primitiva forma di scambio rappresentata dal baratto, infatti, come detto, la
peculiarità della permuta (a differenza della compravendita) è lo scambio di cosa contro cosa o diritto (e non come
nella vendita, scambio di cosa contro il prezzo). Le spese del contratto e quelle accessorie sono a carico di
entrambi i contraenti in parti uguali, tuttavia è ammessa una diversa pattuizione.
In caso di evizione, il permutante che ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data all’altro, ha diritto al
valore della cosa evitta e al risarcimento del danno.
1.3 Somministrazione
La somministrazione è il contratto con cui una parte si obbliga a eseguire a favore dell’altra, verso il corrispettivo di
un prezzo, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Rappresenta dunque un contratto di durata, in quanto vincola la parte al compimento di una pluralità di
prestazioni da porre in modo continuativo o periodico. Le prestazioni sono continuative quando sono dirette a
soddisfare bisogni che devono essere attuati costantemente (ad es. la fornitura di acqua), mentre le prestazioni
sono periodiche quando sono dirette appunto a realizzare bisogni che necessitano di prestazioni periodiche (come
ad es. la ricezione della rivista cui si è abbonati).
Con riguardo alla somministrazione a carattere periodico, il prezzo deve essere corrisposto all’atto delle singole
prestazioni e in proporzione di esse, mentre nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo deve essere
pagato secondo le scadenze d’uso. 56
Nell’ipotesi in cui non sia stata individuata nel contratto l’entità della somministrazione, essa s’intende pattuita
nella misura corrispondente al normale fabbisogno del contraente; è possibile che le parti si siano limitate a
prefigurare la soglia, minima e massima, dell’intera somministrazione e in questa ipotesi il quantitativo deve
essere determinato da colui che riceve la prestazione.
Inadempimento: se si tratta di un inadempimento lieve a opera di chi deve ricevere la prestazione, il
somministrante può sospendere la propria prestazione dandone un congruo preavviso; quando l’inadempimento
di una delle parti riveste notevole importanza ed è tale da pregiudicare la fiducia nell’esattezza dei successivi
adempimenti, è possibile chiedere la risoluzione del contratto (la quale non travolge le prestazioni già eseguite).
Il contratto di somministrazione può essere accompagnato da specifiche clausole, quali il patto di preferenza e il
patto di esclusiva. Nel patto di preferenza, l’avente diritto alla prestazione si obbliga a dare la preferenza al
somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto; la durata dell’obbligo non può
essere superiore ai 5 anni, se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce ai 5 anni.
Il patto di esclusiva può essere a favore del somministrante o dell’avente diritto alla somministrazione o a
vantaggio di entrambi (c.d. esclusiva reciproca); se la clausola è a favore del somministrante, l’altra parte non può
ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla
produzione delle cose che formano oggetto del contratto; se la clausola è a favore dell’avente diritto alla
somministrazione, il somministrante non può compiere nell’area per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del
contratto prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del negozio (es. l’avente diritto alla
somministrazione assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha
l’esclusiva).
1.4 Mutuo
Il mutuo è il contrato con il quale una parte (mutuante) consegna una certa quantità di denaro o di altre cose
fungibili all’altra parte (mutuatario) che si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
È un contratto reale per cui per il perfezionamento occorre, oltre al consenso, la consegna della cosa. Il mutuatario
ha la disponibilità e il godimento della somma di denaro o delle cose mutuate e la prestazione di restituzione è
differita alla scadenza del termine convenuto dalle parti o fissato dal giudice.
Salvo diversa volontà delle parti è un contratto oneroso, dunque il mutuatario deve corrispondere gli interessi al
mutuante; gli interessi superiori al tasso legale devono essere pattuiti per iscritto, altrimenti sono dovuti nella
misura legale.
Nel mutuo oneroso il termine si presume stabilito nell’interesse di entrambe le parti e una possibile restituzione
anticipata è esclusa, in quanto ne risulterebbe pregiudicata l’aspettativa di guadagno del mutuante, mentre in
mancanza di individuazione delle parti del termine per la restituzione esso è fissato dal giudice.
2. Contratti con cui si concede il godimento su un bene
2.1 Locazione
La locazione è il contrato con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore)
una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
È un contratto consensuale ad effetti obbligatori da cui nasce in favore del locatario un