Istituzioni di diritto privato II
Capitolo 1 - Il rapporto obbligatorio
Le obbligazioni
L’obbligazione consiste nel rapporto tra due parti: la parte obbligata ad adempiere la prestazione (il debitore) e la parte che ha diritto all’adempimento (il creditore). Secondo l’art. 2740 c.c., il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri (la c.d. responsabilità patrimoniale) ed in caso di inadempimento il creditore può aggredire il patrimonio del debitore per realizzare coattivamente la sua pretesa.
Fonti dell'obbligazione
Per fonte dell’obbligazione si intende l’atto o il fatto che dà vita al rapporto obbligatorio. L’art. 1173 c.c. stabilisce che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. Per fatto illecito intendiamo qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, ed è obbligo per colui che ha commesso il fatto di risarcire il danno. Inoltre, le obbligazioni possono derivare anche da atti o fatti non previsti come fonti, ma che ugualmente producono un rapporto obbligatorio.
Il diritto di credito (situazione giuridica del creditore)
Il diritto di credito indica la situazione giuridica soggettiva del creditore, ossia il diritto del creditore all’esecuzione della prestazione dovutagli dal debitore. Il diritto di credito presenta i seguenti caratteri:
- Mediatezza: l’interesse del creditore si realizza con la necessaria cooperazione del debitore;
- Relatività: il diritto può essere fatto valere solo nei confronti del debitore;
Questi caratteri distinguono il diritto di credito, il quale è un diritto relativo, dai diritti assoluti, che invece possono essere fatti valere nei confronti di chiunque.
I soggetti (profilo soggettivo)
Come detto, il rapporto obbligatorio si fonda sulla presenza di almeno due soggetti: il soggetto passivo (il debitore) e il soggetto attivo (il creditore). I soggetti solitamente sono determinati sin dal momento della nascita dell’obbligazione, ma non è sempre così; ad esempio nel caso della promessa al pubblico, mentre il vincolo del promittente-debitore sorge immediatamente, la posizione del creditore è determinata solamente quando un soggetto compie l’azione contemplata dal promittente.
La prestazione (profilo oggettivo)
La prestazione costituisce l’oggetto dell’obbligazione e consiste nello svolgimento di un'attività o nel conseguimento di un risultato. Fondamentale importanza ha dunque, per lo svolgimento dell’attività o per il conseguimento del risultato, il comportamento tenuto dal debitore, e a tal proposito l’art. 1176 c.c. afferma che “nell’adempiere la prestazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (diligenza nell’adempimento)”.
Prestazione possibile, lecita, determinata o determinabile
La prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile, in base ai criteri dettati dall’art. 1346 c.c. (“requisiti dell’oggetto del contratto”, requisiti che però valgono per qualsiasi tipo di rapporto obbligatorio). La prestazione è possibile quando l’attività che le parti si impegnano a svolgere è realizzabile, sia dal punto di vista materiale (la c.d. possibilità fisica) che dal punto di vista giuridico (la c.d. possibilità giuridica). L’impossibilità della prestazione può essere originaria (al nascere dell’obbligazione) o sopravvenuta (cioè sorta in seguito).
Il profilo della liceità consiste nella non contrarietà della prestazione a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. La prestazione deve essere inoltre determinata, quando è specificata con certezza nella sua esatta quantità o qualità sin dal momento in cui sorge l’obbligazione, o determinabile, cioè quando pur non essendo in origine individuata con certezza vi sono criteri che consentono una successiva determinazione della stessa, senza bisogno di ricorrere ad un nuovo accordo tra le parti.
Prestazione di dare, di fare, di non fare
La prestazione può consistere in un dare (il conduttore che paga il canone al locatore), in un fare (l’appaltatore deve eseguire un’opera in favore del committente), in un non fare (un imprenditore si impegna a non fare concorrenza a un altro).
Patrimonialità
L’art. 1174 c.c. (carattere patrimoniale della prestazione) afferma che “la prestazione che forma l’oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica (deve essere possibile poterla tradurre in valori monetari) e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”. Il carattere della patrimonialità serve a distinguere l’obbligazione da altri obblighi giuridici non costituenti obbligazioni in senso tecnico (ad es. l’obbligo di fedeltà e assistenza morale tra coniugi).
Interesse del creditore
L’assunzione del vincolo da parte del debitore è ammessa solo se strumentale alla realizzazione dell’interesse del creditore. A differenza della prestazione, che deve necessariamente avere carattere patrimoniale, l’interesse del creditore può anche avere carattere non patrimoniale, e dunque corrispondere ad un’esigenza culturale, ricreativa, ecc. (ad es. l’acquisto di un biglietto per assistere ad una partita di calcio).
Tipologie di obbligazioni
Obbligazioni collettive, parziarie e solidali (obbligazioni con pluralità di soggetti)
Le obbligazioni con pluralità di soggetti (o obbligazioni soggettivamente complesse) possono essere collettive, parziarie o solidali. L’obbligazione è collettiva quando tutti i debitori sono obbligati e/o tutti i creditori hanno diritto all’esecuzione congiunta della prestazione (ad esempio l’obbligazione assunta da un quartetto di musicisti di eseguire un concerto è adempiuta solo se è congiuntamente effettuata da tutti gli artisti).
L’obbligazione è parziaria quando la prestazione è divisa tra i diversi debitori o creditori. Quando vi siano più debitori, ciascuno di essi è obbligato ad eseguire la prestazione nei confronti del comune creditore per ciò che concerne la sua quota, mentre se vi sono più creditori ciascuno ha diritto ad esigere la prestazione dal comune debitore per la parte che gli spetta.
L’obbligazione solidale o in solido è caratterizzata dalla presenza di una pluralità di soggetti attivi e/o passivi, dall’unicità della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione e dall’unicità del suo titolo costitutivo (ossia quando l’obbligazione trova fonte nella medesima fattispecie legale o convenzionale). In presenza di più debitori tenuti ad adempiere la medesima prestazione nei confronti del comune creditore, ciascuno può essere costretto ad adempiere l’intera prestazione, ed il suo adempimento libera gli altri (solidarietà passiva). All’inverso, quando più creditori hanno diritto alla medesima prestazione dal comune debitore, ciascuno di essi può pretenderla, liberando così il debitore nei confronti degli altri creditori (solidarietà attiva).
Tale solidarietà opera unicamente nei rapporti “esterni”, mentre nei rapporti interni l’obbligazione ritorna ad essere parziaria tra i diversi condebitori o concreditori. Il debitore che ha effettuato il pagamento dell’intero ha diritto alla restituzione della quota dagli altri condebitori, i quali sono obbligati a pagare ognuno la loro parte di quota (diritto di regresso); parimenti il concreditore che ha ottenuto l’adempimento dall’unico debitore deve ripartire quanto ricevuto agli altri per la parte loro spettante.
Per quanto riguarda i fatti modificativi o estintivi intervenuti tra le parti del rapporto, vale il principio che gli effetti favorevoli si estendono agli altri condebitori o concreditori, mentre gli effetti sfavorevoli non si comunicano agli altri soggetti del rapporto. Ad esempio, se viene ad operare la costituzione in mora per uno dei debitori (effetto sfavorevole del debitore), essa non si estende agli altri obbligati-debitori. Quando invece vi è un unico debitore e più creditori, la costituzione in mora del debitore, anche se dovesse essere chiesta solamente da uno dei creditori (effetto favorevole per il creditore), giova anche per gli altri creditori.
Obbligazioni divisibili e indivisibili (riguardano l’oggetto dell’obbligazione)
Con riferimento all’oggetto dell’obbligazione (che ricordiamo è la prestazione) distinguiamo le obbligazioni divisibili da quelle indivisibili. L’obbligazione è divisibile se ha per oggetto una cosa o un comportamento suscettibile di divisione. Ad esempio, nel pagamento di una somma di denaro, infatti, se la legge o il titolo non dispongono diversamente, l’obbligazione è parziaria, quindi ogni debitore è obbligato per la sua quota e ogni creditore può chiedere l’adempimento solo per la parte di sua spettanza (art. 1314 c.c.).
L’obbligazione è indivisibile se ha per oggetto un bene o una prestazione che per la sua natura (indivisibilità oggettiva) o per il modo in cui è l’obbligazione stata considerata dalle parti (indivisibilità soggettiva) non è suscettibile di frammentazione. In questo caso si applica il criterio dell’obbligazione solidale, dunque se vi sono più debitori ciascuno è obbligato al compimento dell’intera prestazione e il suo compimento libera gli altri, mentre ogni creditore ha diritto al compimento dell’intera prestazione.
Obbligazioni semplici e complesse
L’obbligazione è semplice se ha per oggetto una sola prestazione mentre è complessa (in questo caso può essere cumulativa o alternativa) se ha ad oggetto due o più prestazioni. Nell’ipotesi in cui il vincitore di un concorso ha diritto ad un’automobile e ad un viaggio, l’obbligazione è cumulativa, in quanto il debitore è obbligato ad adempire tutte e due le prestazioni dedotte dal titolo. Invece nell’ipotesi in cui il vincitore del concorso ha diritto, a sua scelta, ad un’automobile o ad un viaggio, l’obbligazione è alternativa, in quanto il debitore è assoggettato a due o più prestazioni ma egli si libera adempiendo solamente l’unica prestazione scelta dal creditore della prestazione.
A seguito della scelta del creditore tra le alternative possibili (la c.d. concentrazione), la prestazione da alternativa diviene semplice, e naturalmente l’alternativa presuppone che le diverse prestazioni siano tutte possibili, infatti, se una delle due prestazioni sin dall’inizio non può formare oggetto dell’obbligazione o se successivamente, per cause non dovute alle parti, è divenuta impossibile l’obbligazione si considera semplice; nel caso in cui l’impossibilità sopravviene alla scelta e riguarda la stessa prestazione scelta dal creditore, l’obbligazione si estingue. Fonte dell’obbligazione alternativa può essere la legge o la volontà delle parti (o di un terzo). Nel caso di scelta delle parti, in mancanza di diversa previsione del titolo o della legge, la scelta spetta al debitore, che una volta effettuata la prestazione (o una volta eseguita la prestazione stessa), fa diventare tale scelta irrevocabile e deve darne comunicazione all’altra parte (o al terzo). Se il soggetto legittimato non individua la prestazione entro il termine stabilito, la facoltà si trasmette all’altro, mentre se è legittimato il terzo in mancanza di scelta decide il giudice.
Obbligazioni facoltative (o con facoltà alternative)
L’obbligazione facoltativa ha per oggetto una sola prestazione, tuttavia la legge o il titolo prevedono che il debitore possa liberarsi dall’obbligazione eseguendo un'altra prestazione. Nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, non imputabile alle parti, l’obbligazione si estingue.
Obbligazioni di genere e di specie
Le obbligazioni di genere hanno ad oggetto una cosa individuata per la sua appartenenza ad una categoria (ad es. il fieno), la proprietà si trasferisce quando è individuata la parte spettante al creditore (es. 1 kg di fieno) ed il debitore è tenuto a prestare cose di qualità non inferiore alla media. Le obbligazioni di specie hanno per oggetto cose che presentano particolari caratteristiche che le distinguono all’interno della categoria cui appartengono (ad es. un cavallo nero si distingue da cavalli di altro colore) ed il passaggio di proprietà si realizza attraverso il consenso legittimamente manifestato dalle parti.
Obbligazioni pecuniarie
Rientrano tra le obbligazioni di genere e sono quelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. In altre parole, il debito si estingue con il pagamento dell’importo stabilito al momento del sorgere dell’obbligazione. Per quanto riguarda il principio nominalistico (valore nominale) l’importo è sempre uguale nel tempo e ciò pone a carico del creditore il rischio del mutamento del valore della moneta (a causa di svalutazione o inflazione). Infatti, se Tizio, nel 2005, assume con scadenza ventennale un debito di 10 milioni di €, nel 2025 dovrà corrispondere la stessa somma.
Clausole negoziali
Al fine di ridurre il pericolo del deprezzamento le parti possono prevedere di vincolare il rapporto, con periodicità, ai meccanismi di indicizzazione. La clausola più diffusa adottata dalle parti per adeguare il debito (sorto tempo prima) al valore attuale della moneta, è la c.d. clausola Istat, calcolata in base alla variazione del costo della vita in riferimento ai dati ISTAT (Istituto centrale di statistica). In caso di cambio di valuta il pagamento va effettuato con moneta legale corrispondente ad un importo di valore equivalente alla vecchia moneta. Un esempio può essere dato da un rapporto nascente nell’epoca in cui la moneta corrente era la lira e le parti abbiano fissato il termine per la restituzione della somma un periodo in cui la moneta corrente è divenuta l’euro.
Interessi
Gli interessi sono i frutti civili delle obbligazioni pecuniarie dovuti da chi utilizza un capitale non suo o da chi ne ritarda il pagamento. A proposito dei frutti civili ricordiamo che essi si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente, dunque per potersi produrre interessi è necessario che:
- Il credito deve avere per oggetto una somma di denaro;
- Il credito deve essere liquido, cioè esattamente determinato nel suo ammontare;
- Il credito deve essere esigibile, non sottoposto quindi a termine o a condizione.
Per quanto riguarda la struttura degli interessi, vediamo che essi rappresentano una percentuale della somma da versarsi periodicamente, e dunque l’obbligazione della restituzione degli interessi ha natura accessoria all’obbligazione principale, rappresentata dalla restituzione del capitale. Dunque gli interessi hanno natura:
- Percentuale
- Periodica
- Accessoria
- Pecuniaria
Gli interessi si definiscono legali o convenzionali, a seconda che la loro fonte sia la legge o la volontà delle parti. Gli interessi convenzionali, in assenza di una loro determinazione equivalgono a quelli legali individuati ogni anno dal Ministero del Tesoro (attualmente sono pari al 2,5%) e se le parti intendono fissarli in misura superiore devono prevederlo per iscritto. È sempre nulla la clausola che prevede interessi usurari (ossia gli interessi che superano di 8 punti percentuali il tasso legale) ed in questo caso il debitore non deve corrispondere alcun interesse, nemmeno quello legale. Abbiamo visto che gli interessi costituiscono un’obbligazione accessoria rispetto a quella che ha per oggetto il capitale rappresentato da una somma di denaro. È importante precisare che vige il divieto del c.d. anatocismo, quindi gli interessi scaduti non possono produrre a loro volta interessi entrando a far parte del capitale originario. Tuttavia, alcune volte accade che gli interessi producano a loro volta nuovi interessi; un caso in cui è derogato il principio generale del divieto dell’anatocismo vi è quando il pagamento dell'interesse sia stato richiesto con apposita domanda giudiziale.
Interessi corrispettivi
Gli interessi corrispettivi sono dovuti come compenso per il godimento del capitale altrui. I crediti di denaro liquidi (cioè determinati o determinabili) ed esigibili (quelli del quale è scaduto il termine) ammettono l’automatica produzione di interessi, tuttavia la norma che prevede la decorrenza degli interessi corrispettivi non è imperativa e dunque le parti possono escluderla. Se le parti non fissano un termine per la restituzione il credito è immediatamente esigibile, e se le parti non hanno fissato la misura degli interessi essi equivalgono sempre agli interessi legali.
Interessi moratori
Essi sono dovuti in conseguenza del ritardo nell'adempimento e dunque hanno natura risarcitoria. Tale disciplina si giustifica in quanto la disponibilità della somma oltre la scadenza dell’obbligazione rappresenta un vantaggio economico per il debitore e uno svantaggio per il creditore che è privato di questa disponibilità. Nel caso in cui il debitore è messo in mora, egli deve corrispondere al creditore gli interessi in misura legale dal giorno della costituzione in mora e se il creditore prova inoltre di aver subito danni ulteriori (ad esempio la perdita di...
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