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CAPITOLO 12-I DIRITTI SU COSA ALTRUI

I DIRITTI REALI LIMITATI:

I diritti reali su cosa altrui sono chiamati usualmente diritti reali limitati. La proprietà attribuisce al titolare ogni facoltà o potere sulla cosa, salvi i limiti espressamente imposti dalla legge. Nei diritti su cosa altrui vale il criterio opposto. Le facoltà e poteri dei titolari e i limiti imposti al proprietario sono solo quelli che possono ricavarsi da positive indicazioni normative.

Si usa distinguere diritti reali di godimento ( superficie, enfiteusi, usufrutto,uso, abitazione, servitù) da diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca), che assicurano al creditore pignoratizio o ipotecario la possibilità di soddisfarsi sul bene a preferenza di altri creditori.

È il caso di ricordare qui la sopravvivenza di diritti collettivi che consentono l’uso o il godimento limitato di proprietà altrui, pubbliche o anche private.

È il caso di ricordare qui la sopravvivenza di diritti collettivi che consentono l’uso o il godimento limitato di proprietà altrui, pubbliche o private. Sono i c.d. usi civili: diritti che spettano ai membri di una comunità locale, di carattere pubblico, imprescrittibile; residui di antiche concessioni e proprietà collettive.

USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE:

L’usufrutto(art. 981 e ss.): l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa (uso diretto e indiretto e la percezione dei frutti naturali e civili). Per realizzare il godimento, l’usufruttuario ha diritto di ottenere il possesso della cosa. L’usufruttuario ha il diritto di ottenere il possesso della cosa. Quanto ai frutti civili, l’usufruttuario può dare in locazione la cosa; il rapporto così stabilito, se risulta da atto avente data certa, continua anche alla cessazione dell’usufrutto fino al termine stabilito, ma non oltre un quinquennio dalla data della cessazione. L’usufruttuario deve rispettare la destinazione economica della cosa, non può cioè alterare quelle caratteristiche del bene che ne delimitano gli impieghi economici. Può invece introdurre dei miglioramenti; in tal caso ha diritto a un’indennità da parte del proprietario, corrispondente alla somma minore tra quanto l’usufruttuario ha speso per i miglioramenti, e l’aumento di valore che essi hanno indotto.

Se l’usufrutto comprende cose deteriorabili l’usufruttuario ha diritto di servirsene, e alla fine dell’usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano. Se l’usufrutto ha oggetto cose consumabili(denaro, alimenti) allora si verifica una situazione particolare, che si chiama quasi-usufrutto; l’usufruttuario ha diritto di servirsi delle cose, consumandole, e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto: ne acquista la proprietà con l’obbligo di restituzione del solo valore.

L’usufruttuario deve inoltre: usare la diligenza del buon padre di famiglia (cioè una diligenza media) nel godimento, deve fare l’inventario e prestare garanzia (se non lo fa, il proprietario non è tenuto a consegnargli la cosa), deve pagare le spese per l’ordinaria manutenzione e amministrazione della cosa, deve pagare le imposte, i canoni, le rendite e tutti i pesi che gravano sul reddito.

Il proprietario è detto anche nudo proprietario: egli non ha la facoltà di godere; conserva però il controllo sulla cosa (solo con il suo consenso l’usufruttuario può mutare la destinazione economica del bene). È compito del proprietario provvedere a riparazioni straordinarie.

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CAPITOLO 12-I DIRITTI SU COSA ALTRUI

I DIRITTI REALI LIMITATI:

I diritti reali su cosa altrui sono chiamati usualmente diritti reali limitati. La proprietà attribuisce al titolare ogni facoltà o potere sulla cosa, salvi i limiti espressamente imposti dalla legge. Nei diritti su cosa altrui vale il criterio opposto. Le facoltà e poteri dei titolari e i limiti imposti al proprietario sono solo quelli che possono ricavarsi da positive indicazioni normative.

Si usa distinguere diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) da diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca), che assicurano al creditore pignoratizio o ipotecario la possibilità di soddisfarsi sul bene a preferenza di altri creditori.

È il caso di ricordare qui la sopravvivenza di diritti collettivi che consentono l'uso o il godimento limitato di proprietà altrui, pubbliche o anche private.

È il caso di ricordare qui la sopravvivenza di diritti collettivi che consentono l'uso o il godimento limitato di proprietà altrui, pubbliche o private. Sono i c.d. usi civili: diritti che spettano ai membri di una comunità locale, di carattere pubblico, imprescrittibile; residui di antiche concessioni e proprietà collettive.

USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE:

L'usufrutto (art. 981 e ss.): l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa (uso diretto e indiretto e la percezione dei frutti naturali e civili). Per realizzare il godimento, l'usufruttuario ha diritto di ottenere il possesso della cosa. L'usufruttuario ha il diritto di ottenere il possesso della cosa.

Quanto ai frutti civili, l'usufruttuario può dare in locazione la cosa; il rapporto così stabilito, se risulta da atto avente data certa, continua anche alla cessazione dell'usufrutto fino al termine stabilito, ma non oltre un quinquennio dalla data della cessazione. L'usufruttuario deve rispettare la destinazione economica della cosa, non può cioè alterare quelle caratteristiche del bene che ne delimitano gli impieghi economici. Può invece introdurre dei miglioramenti; in tal caso ha diritto a un'indennità da parte del proprietario, corrispondente alla somma minore tra quanto l'usufruttuario ha speso per i miglioramenti, e l’aumento di valore che essi hanno indotto.

Se l'usufrutto comprende cose deteriorabili l'usufruttuario ha diritto di servirsene, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano. Se l’usufrutto ha oggetto cose consumabili (denaro, alimenti) allora si verifica una situazione particolare, che si chiama quasi-usufrutto; l'usufruttuario ha diritto di servirsi delle cose, consumandole, e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto: ne acquista la proprietà con l’obbligo di restituzione del solo valore.

L'usufruttuario deve inoltre: usare la diligenza del buon padre di famiglia (cioè una diligenza media) nel godimento, deve fare l’inventario e prestare garanzia (se non lo fa, il proprietario non è tenuto a consegnargli la cosa), deve pagare le spese per l'ordinaria manutenzione e amministrazione della cosa, deve pagare le imposte, i canoni, le rendite e tutti i pesi che gravano sul reddito.

Il proprietario è detto anche nudo proprietario; egli non ha la facoltà di godere; conserva però il controllo sulla cosa (solo con il suo consenso l'usufruttuario può mutare la destinazione economica del bene). È compito del proprietario provvedere a riparazioni straordinarie.

L’usufrutto nasce per volontà privata(testamento, contratto) o per usucapione. L’art. 978 prevede la costituzione ad opera della legge (legale dei genitori sui beni dei minore).

La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario, e se questi lo aliena, il diritto cessa comunque alla scadenza prevista nel titolo o alla morte del primo titolare. L’usufrutto a favore della persona giuridica non può durare più di trent’anni.

I casi di estinzione sono la prescrizione per non uso ventennale, la riunione di usufrutto e proprietà nella stessa persona (la confusione), e il totale perimento della cosa. Causa particolare di estinzione, per provvedimento del giudice è l’abuso che l’usufruttuario faccia del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in rovina per mancanza di riparazioni.

L’uso attribuisce al titolare non solo il diritto di servirsi della cosa, ma anche quello di goderne i frutti, limitatamente ai bisogni suoi e della famiglia. A differenza dell’usufrutto che può essere ceduto l’uso è personalissimo: è quindi incedibile, e si estingue con la morte dell’usuario.

Il diritto di abitazione attribuisce la facoltà d’uso di un immobile al solo scopo di abitarvi. Anche qui il diritto è incedibile, e il titolare può far godere dell’abitazione solo i membri della sua famiglia(figli legittimi, naturali, affidati, ma anche le persone conviventi per servizio).

SUPERFICIE E PROPRIETA’ SUPERFICIARIA:

Per capire bene la superficie, è necessario ricordare che di regola ciò che è costruito sul suolo appartiene al proprietario del suolo (principio base dell’accessione). È però possibile che questo meccanismo sia escluso o per volontà delle parti o perché così prevede la legge: una separazione tra proprietà del suolo e proprietà di ciò che è costruito sopra o sotto il suolo.

Quando il proprietario di un’area costituisce, a favore di un altro soggetto, il diritto d costruire; si tratta di un diritto reale su cosa altrui (sull’area) determina l’acquisto della proprietà dell’edificio separatamente da quella del suolo: sul suolo c’è un diritto reale limitato che si esaurisce nella facoltà di edificare (diritto di superficie), sull’edificio c’è proprietà superficiaria cioè proprietà piena ma limitata all’edificio, anziché estesa all’area.

Nel condominio il suolo è proprietà comune dei condomini, mentre i singoli appartamenti sono proprietà individuale di ciascun condomino: si dice che sul condominio si realizza una proprietà individuale orizzontale.

ENFITEUSI:

L’enfiteusi si realizza quando il proprietario di un fondo concede ad un’altra persona (l’enfiteuta) il diritto di goderne, con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo in denaro o in natura. L’istituto nasce soprattutto per porre rimedio all’abbandono di terreni agricoli.

Esigenze pratiche spiegano anche la durata minima, ventennale, necessarie per consentire un impiego prolungato di lavoro e di capitale. L’enfiteuta può disporre del suo diritto per atto tra vivi o per testamento e ha il diritto di affrancazione, cioè il diritto di acquistare in qualsiasi momento la piena proprietà del fondo, pagando una somma corrispondente a quindici volte l’ammontare del canone annuo.

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