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CAPITOLO 12 - I DIRITTI SU COSA ALTRUI
I DIRITTI REALI LIMITATI:
I diritti reali su cosa altrui sono chiamati usualmente diritti reali limitati. La proprietà attribuisce al titolare ogni facoltà o potere sulla cosa, salvi i limiti espressamente imposti dalla legge. Nei diritti su cosa altrui vale il criterio opposto. Le facoltà e poteri dei titolari e i limiti imposti al proprietario sono solo quelli che possono ricavarsi da positive indicazioni normative.
Si usa distinguere diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) da diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca), che assicurano al creditore pignoratizio o ipotecario la possibilità di soddisfarsi sul bene a preferenza di altri creditori.
È il caso di ricordare qui la sopravvivenza di diritti collettivi che consentono l’uso o il godimento limitato di proprietà altrui, pubbliche o anche private.
È il caso di ricordare qui la sopravvivenza di diritti collettivi che consentono l’uso o il godimento limitato di proprietà altrui, pubbliche o private. Sono i c.d. usi civili: diritti che spettano ai membri di una comunità locale, di carattere pubblico, imprescrittibile; residui di antiche concessioni e proprietà collettive.
USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE:
L’usufruttuario (art. 981 e ss.): l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa (uso diretto e indiretto e la percezione dei frutti naturali e civili). Per realizzare il godimento, l’usufruttuario ha diritto di ottenere il possesso della cosa. L’usufruttuario ha il diritto di ottenere il possesso della cosa. Quanto ai frutti civili, l’usufruttuario può dare in locazione la cosa; il rapporto così stabilito, se risulta da atto avente data certa, continua anche alla cessazione dell’usufrutto fino al termine stabilito, ma non oltre un quinquennio dalla data della cessazione. L’usufruttuario deve rispettare la destinazione economica della cosa, non può ciò alterare quelle caratteristiche del bene che ne delimitano gli impieghi economici. Può invece introdurre dei miglioramenti; in tal caso ha diritto a un’indennità da parte del proprietario, corrispondente alla somma minore tra quanto l’usufruttuario ha speso per i miglioramenti, e l’aumento di valore che essi hanno indotto.
Se l’usufrutto comprende cose deteriorabili l’usufruttuario ha diritto di servirsene, e alla fine dell’usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano. Se l’usufrutto ha oggetto cose consumabili (denaro, alimenti) allora si verifica una situazione particolare, che si chiama quasi-usufrutto; l’usufruttuario ha diritto di servirsi delle cose, consumandole, e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto: ne acquista la proprietà con l’obbligo di restituzione del solo valore.
L’usufruttuario deve inoltre: usare la diligenza del buon padre di famiglia (cioè una diligenza media) nel godimento, deve fare l’inventario e prestare garanzia (se non lo fa, il proprietario non è tenuto a consegnargli la cosa), deve pagare le spese per l’ordinaria manutenzione e amministrazione della cosa, deve pagare le imposte, i canoni, le rendite e tutti i pesi che gravano sul reddito.
Il proprietario è detto anche nudo proprietario; egli non ha la facoltà di godere; conserva però il controllo sulla cosa (solo con il suo consenso l’usufruttuario può mutare la destinazione economica del bene). È compito del proprietario provvedere a riparazioni straordinarie.
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