Diritti
Assoluti e relativi
I diritti possono essere classificati in assoluti e relativi. I diritti assoluti conferiscono al titolare un potere che può essere fatto valere nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento. Esempi di diritti assoluti includono:
- Diritti della personalità
- Diritti reali
- Diritti su beni immateriali
I diritti relativi, invece, conferiscono al titolare un potere che può essere fatto valere solo verso soggetti determinati. Un esempio tipico è quello dei diritti di credito.
Diritti assoluti
Diritti della personalità
I diritti della personalità sono diritti soggettivi che hanno ad oggetto attributi essenziali della persona umana. Sono caratterizzati da essere assoluti, personali, essenziali, non patrimoniali, inalienabili e imprescrittibili.
Tipi di diritti della personalità
- Alla vita ed all’integrità fisica (art. 32 Cost., art. 5 c.c.)
- Al nome (art. 7 c.c.)
- All’onore
- Alla riservatezza e protezione dei dati (d.lgs. 196/03)
- All’immagine
- All’identità personale
Diritti reali
I diritti reali sono quei diritti che un soggetto ha su una cosa. Sono caratterizzati da immediatezza, in quanto il titolare può esercitare il diritto senza cooperazione altrui, e assolutezza, poiché il diritto può farsi valere nei confronti di tutti. Inoltre, possiedono il carattere di tipicità e il diritto di seguito, che consente azioni esperibili verso chiunque, come i successivi proprietari.
Diritti reali su cosa propria
Proprietà
Diritti reali su cosa altrui
Diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia
Proprietà
Secondo l'art. 832 c.c., il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Ha il potere di decidere come, se e quando utilizzare e godere della propria cosa e di porre in essere atti traslativi disponendola.
Caratteri della proprietà
- Pienezza: è possibile ogni lecita utilizzazione, salvo gli atti di emulazione.
- Imprescrittibilità per non uso.
- Elasticità
- Perpetuità
Proprietà secondo la Costituzione
Art. 42 della Costituzione:
- La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. (1° comma)
- La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. (2° comma)
- La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. (3° comma)
- La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. (4° comma)
Modi di acquisto della proprietà
A titolo originario
- Occupazione (cose di nessuno o abbandonate)
- Invenzione (cose smarrite)
- Accessione
- Usucapione (art. 1158 c.c.)
A titolo derivativo
- Contratti traslativi della proprietà
- Successioni a causa di morte
- Altri modi stabiliti dalla legge
Dettagli sui modi di acquisto
Occupazione (art. 923 c.c.)
Consiste nella presa di possesso delle cose abbandonate (res derelictae) o di nessuno (res nullius). Si compone di due elementi:
- Impossessamento (elemento oggettivo)
- Intenzione di far propria la cosa (elemento soggettivo)
Invenzione (art. 927 c.c.)
Si acquista la proprietà delle cose ritrovate (smarrite da qualcuno) se, consegnate le cose al Sindaco e fatta la pubblicità, il proprietario non le reclami entro un anno. Ad esempio, un tesoro appartiene a chi lo trova. Le cose di interesse storico o archeologico sono attribuite allo Stato.
Accessione (art. 934 c.c.)
Il proprietario di un bene acquista la proprietà delle cose secondarie che sono congiunte al suo bene principale. Un esempio è la costruzione sul suolo di un altro, dove il bene mobile viene attratto dal bene immobile.
Accessione invertita (art. 938 c.c.)
Se, nel costruire un edificio, si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, il giudice può attribuire la proprietà del suolo occupato al costruttore, salvo indennizzo.
Accessione (art. 939 c.c.)
Nel caso di accessione tra beni mobili, quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono unite o mescolate per formare un tutt'uno:
- Unione: le cose sono distinguibili ma non separabili.
- Commistione: le cose non sono più distinguibili.
La proprietà diventa comune in proporzione al valore, salvo che una cosa non valga di molto di più, nel qual caso il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto, salvo indennizzo.
Specificazione (art. 940 c.c.)
Se qualcuno elabora con il proprio lavoro una materia altrui, acquisisce la proprietà della nuova cosa.
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