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LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Il diritto assoluto subisce dei limiti sia nell'interesse pubblico che in quello privato. PUBBLICO Sono detti vincoli e danno diritto ad una indennità: - Espropriazione (834 c.c.) - Occupazione d'urgenza sociale della proprietà (art. 42 Cost.) - Requisizione (835 c.c.) PRIVATO Conformano la proprietà agli interessi collettivi: 1. Distanze nelle costruzioni 2. Luci, vedute e prospetti 3. Acque private 4. Stillicidio 5. Accesso al fondo 6. Immissioni 7. Atti di emulazione ESTENSIONE DEL DIRITTO In senso verticale: La proprietà si estende al suolo ed al sottosuolo, con tutto ciò che vi si trova, fino all'infinito. Non ci si può opporre all'attività di terzi in tale spazio se non si abbia interesse ad escluderle. In senso orizzontale: La proprietà si

estende nell'ambito dei propri confini.

ATTI DI EMULAZIONE (art. 833 c.c.)

Il proprietario non può fare atti che abbiano il solo scopo di danneggiare il vicino. Sono tutti gli atti con cui il proprietario esercita il suo diritto per infastidire gli altri. Sono emulativi quando:

  • Manca l'utilità
  • Vi è intenzione di nuocere

Es.: piantare alberi per oscurare il panorama al vicino

ACCESSO AL FONDO (artt. 842 e 843 c.c.)

In certe circostanze il proprietario non può impedire ai terzi l'accesso al proprio fondo.

  1. Caccia e pesca, salvo che sia chiuso o vi siano colture danneggiabili.
  2. Per costruire o riparare un muro od altra opera comune o del vicino.
  3. Per recuperare un animale o una cosa.

In caso di danno è dovuta un'indennità

IMMISSIONI (art. 844 c.c.)

Il proprietario non può impedire:

  1. Le immissioni di fumo
  2. Di calore derivanti dal fondo del vicino
  3. Le esalazioni
  4. I rumori se non superano la normale tollerabilità
  5. Gli scuotimenti
E simili propagazioniDISTANZE (artt. 873 c.c. e ss.)Disciplinate dei regolamenti comunali e,in mancanza di questi, dal C.C..Il C.C. stabilisce una distanza minima di 3 mt nellenuove costruzioni.I regolamenti possono stabilirne una maggiore.L'inosservanza è sanzionata con il risarcimento deldanno e con l'obbligo di rimozione.LUCI, VEDUTE OPROSPETTI (artt. 900 c.c. e ss.)Norme che mirano a coordinare l'esigenzadi aria e luce del proprietario con quella delvicino di non essereLuci: aperture che consentono solo il passaggio di luceed aria senza vista. Devono avere un'inferriata edun'altezza minima da terra di 2,5 mt.Vedute o prospetti: aperture che danno la vistasull'esterno (inspicere) o permettono di affacciarsi(prospicere). Non si possono apriresul tetto o sulfondo, aperto o chiuso, del vicino se non vi è almeno1,5 mt.STILLICIDIO (art. 908 c.c.)Il proprietario deve costruire i tetti in modoche le acque piovane scolino sul suo fondo enon

su quello del vicino.

ACQUE PRIVATE (artt. 909 c.c. e ss.)

Appartengono al proprietario del suolo.

Sono pubbliche (demanio) tutte quelle sotterranee e superficiali.

La norma trova la sua ragione nell'importanza vitale dell'acqua, la quale è un bene di pubblico interesse.

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÁ

Azioni petitorie (artt. 948 e 949 c.c.)

Esperita dal proprietario per rivendicare la proprietà di un bene da chi lo possiede o detiene

Azione di proprietà

Azione di negatoria

Esperita dal proprietario per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sul bene

DIFESA DELLA PROPRIETÁ

Artt. 950 e 951 c.c.

Azione di richiesta al giudice perché questo regolamento di stabilisca il confine tra due fondi quando questo è incerto

Azione di apposizione di termini

Azione di ripristini, a spese comuni, i confini tra fondi contigui quando questi manchino o siano irriconoscibili, ma

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Superficie (art. 952 c.c.)

Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere sul suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Può alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo.

A tempo indeterminato: Al termine, il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.

A tempo determinato: Il diritto di superficie si estingue al termine del periodo stabilito.

Enfiteusi (art. 957 c.c.)

Attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico.

Usufrutto (art. 978 c.c.)

Diritto di godere della cosa altrui e di trarne ogni utilità nel rispetto della destinazione economica del bene.

1. Per legge costituzione

2. Per volontà dell'uomo

3. Per usucapione

Non può eccedere la vita.

dell'usufruttuariodurata Massimo 30 anni se a favore di P.G.

DIRITTI REALI DIGODIMENTO

Oggetto dell'usufrutto

  • Beni mobili
  • Beni immobili
  • Titoli di credito
  • Universalità
  • Aziende
  • Prodotti dell'ingegno

DIRITTI REALI DIGODIMENTO

Diritti nascenti dall'usufrutto

  1. conseguire il possesso della cosa e goderne (art. 981 e 982 c.c.)
  2. far propri i frutti civili e naturali della cosa (art. 984 c.c.)
  3. cedere il proprio diritto con atto tra vivi (art. 980 c.c.)
  4. indennità per i miglioramenti apportati e di ritenere le addizioni se ciò non altera il bene (artt. 985 e 986 c.c.)
  5. locare il bene (art. 999 c.c.)
  6. concedere ipoteca sull'usufrutto (art. 2810 c.c.)

DIRITTI REALI DIGODIMENTO

Obblighi nascenti dall'usufrutto

  1. Restituire il bene al termine dell'usufrutto (art. 1001 c.c.)
  2. Fare a sue spese l'inventario dei bene e prestare cauzione (art. 1002 c.c.)
  3. Usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 c.c.)
Sostenere spese ed oneri (art. 1004 c.c.) Pagare imposte, canoni e rendite fondiarie (art. 1008 c.c.) Denunciare le usurpazioni (art. 1012 c.c.) e concorrere alle spese per le liti (art. 1013 c.c.) DIRITTI REALI DI GODIMENTO Estinzione dell'usufrutto 1. Prescrizione per non uso ventennale 2. Morte dell'usufruttuario o se P.G. decorso trentennale 3. Consolidazione della titolarità dell'usufrutto e della proprietà del bene in capo allo stesso soggetto 4. Totale perimento del bene 5. Abuso del diritto da parte dell'usufruttuario 6. Annullamento, rescissione o risoluzione del contratto 7. Scadenza del termine se previsto nel titolo costitutivo 8. Rinuncia dell'usufruttuario DIRITTI REALI DI GODIMENTO Uso (art. 1021 c.c.) Il titolare può servirsi della cosa e può raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia Abitazione (art. 1022 c.c.) Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai

Bisogni suoi e della sua famiglia. I diritti di uso e abitazione non si incedibilità (art. 1024 c.c.) possono cedere o dare in locazione.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Servitù prediali (art. 1027 c.c.)

Il peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario

  • Vantaggio futuro (art. 1029 c.c.) utilità
  • Maggiore amenità o comodità (art. 1028 c.c.)
  • Inerenza a destinazione industriale (art. 1028)

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Costituzione delle servitù

Ha il suo titolo nella legge coattiva Sentenza

Stipula di un contratto costitutivo del giudice

Ha il suo titolo nella volontà delle parti volontaria

  1. Testamento (art. 1058 c.c.) Formale
  2. Oneroso
  3. Contratto A effetti reali Sinallagmatico

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Altre classificazioni

Comportano un divieto di fare qualcosa a negative carico del proprietario del fondo servente

Richiedono un comportamento attivo del proprietario del fondo affermative

dominanteContinue: attività

Discontinue: per il loro dell'uomo solo nella fase esercizio è richiesta anteriore all'esercizio l'attività dell'uomo (es.: acquedotto) (es.: passaggio)

DIRITTI REALI DIGODIMENTO

Altre classificazioni

Si manifestano con opere apparenti (es.: apparenti acquedotto)

non Non si hanno opere visibili (es.: pascolo) apparenti

DIRITTI REALI DIGODIMENTO

Estinzione delle servitù

  1. Prescrizione per non uso ventennale
  2. Scadenza del termine se previsto nel titolo
  3. Verificarsi della condizione risolutiva se prevista nel titolo
  4. Confusione (riunione in capo ad un unico titolare della proprietà dei due fondi)
  5. Abbandono del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (art. 1070 c.c.)

POSSESSO

Art. 1140 c.c.

Potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale

SITUAZIONE DI FATTO

Es: l'usufruttuario ed il ladro possiedono

La cosa possesso

Vantaggi del possesso:

  • Posizione di convenuto nell'azione di rivendica
  • Azione di reintegrazione nella situazione di fatto
  • Diritto al rimborso di spese sostenute per la cosa

Il possesso non fa presumere la titolarità del diritto

Possesso di buona fede (art. 1147 c.c.):

È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. Ad esempio, l'usufruttuario possiede la cosa in buona fede, mentre il ladro possiede in mala fede. La buona fede si presume.

Rapporti con la detenzione:

Potere di fatto sulla cosa di chi la tiene o la utilizza riconoscendo un diritto altrui. Ad esempio, se presto l'automobile ad un amico non smetto di possederla ma la possiedo tramite il mio amico che ne ha la detenzione.

Mutamento della detenzione in possesso e interversione del possesso (v. artt. 1141 e 1164):

  1. Fatt
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A.A. 2007-2008
66 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato italiano e comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Toriello Fabio.