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Estratto del documento

La C.C. giudicata in una composizione particolare. La C.C. è composta da 15

giudici. In alcuni casi la C.C. giudica in composizione integrata, viene integrata

con altri 16 giudici (giudici popolari: scelti fra il popolo). Il caso in cui la C.C.

viene chiamata ad operare in composizione integrata è la messa in stato d’accusa

del Presidente della Repubblica. messo in stato d’accusa dal Parlamento in

seduta comune.

Prima della revisione costituzionale del 1989, alla Corte Costituzionale in

composizione integrata, era affidata anche il giudizio sui reati ministeriali.

I ministri erano posti in stati d’accusa dal Parlamento. Era il Parlamento a

formulare un’accusa nei confronti dei ministri, che poi venivano giudicati dalla

C.C. in composizione integrata.(15 giudici tradizionali +16 giudici popolari.) Poi

questa disciplina è stata modificata nel 1989.

La legge costituzionale 1 del 1989 ha sottratto i reati ministeriali al giudizio della

C.C. e la loro cognizione/giudizio è stato rimesso ai tribunali ordinari.

A partire dal 1989, i reati ministeriali vengono rimessi dai tribunali ordinari.

Quali erano i motivi che hanno spinto alla modifica di questa disciplina? Il 1°

motivo era che il Parlamento, che era chiamato a formulare un’accusa nei

confronti dei ministri, spesso accadeva anche per le prerogative parlamentari,

teneva di insabbiare non formulava mai le accuse. L’opinione pubblica ad un

certo punto si ribellò e fu un referendum con il quale furono abrogate alcune

parti della legge integrando la costituzione su un punto.

Esempio di processo: nel 1977 processo Lochet (aerei militari)

Il principio cardine di questa legge stabilisce che i ministri vengano giudicati dai

tribunali ordinari con l’autorizzazione di procedere da parte della camera di

appartenenza. Non più sottoposti al giudizio della C.C. in composizione integrata,

ma giudicati dai tribunali ordinari come tutti gli altri cittadini, però con il

vantaggio, la prerogativa che è necessario l’autorizzazione al procedere da parte

della camera di appartenenza.

Come si svolge questa procedura?

Le indagini preliminari non le svolge più il Parlamento ma vengono affidate ad un

collegio di 3 magistrati (anzianità di 5 anni). In ogni distretto di tribunale si

prendono tutti i magistrati che hanno un’anzianità di almeno 5 anni, fra tutti

questi a rotazione ogni anno se ne indicano 3. Questi 3 magistrati sono incaricati

di formare il collegio e svolgere le indagini sui reati ministeriali. Acquisiscono tutti

gli elementi probatori, utili per arrivare ad una conclusione.

Esaurite le indagini hanno 3 possibilità:

1. ritengono che la condotta del ministro non sia un reato funzionale/reato

ministeriale: cioè devono verificare che sia un reato extra funzionale. A quel

punto trasmettono gli atti al tribunale ordinario competente per territorio.

Non trattandosi di un reato ministeriale/funzionale, ma di un reato extra

funzionale, il ministro deve rispondere come qualsiasi cittadino. 3

2. l’archiviazione dell’accusa (conclusione del procedimento): ritengono che

l’accusa rivolta al ministro sia infondata e quindi archiviano l’accusa.

3. ritengono che il ministro abbia commesso un reato funzionale (commesso

nel esercizio delle funzioni) e inviano gli atti alla camera di appartenenza,

della quale chiedono l’autorizzazione del procedimento.

La Camera di appartenenza può negare l’autorizzazione al procedimento (quando

ritiene che il ministro ha agito nel perseguimento di un preminente interesse

pubblico) o dare l’autorizzazione al procedimento.

Esempio: !(un ministro non deve essere per forza un parlamentare)→in questo

caso la richiesta dell’autorizzazione al procedere è rivolta al Senato. Altrimenti se

parlamentare, provvederà la Camera se è deputato o il Senato se è un senatore.

Quindi la Camera di appartenenza può: l’autorizzazione al procedere

→negare

(quando ritiene che il ministro ha agito nel perseguimento di un preminente

interesse pubblico o tutelare un interesse costituzionalmente rilevante. Quindi si

tratta di ipotesi in cui il ministro abbia commesso un reato

ministeriale/funzionale allo scopo di difendere un interesse costituzionalmente

rilevante.) l’autorizzazione al

→concedere

procedere. In questo caso il giudizio è rimesso al tribunale del capo luogo del

distretto competente per territorio. Il processo si svolgerà davanti al tribunale

competente per territorio.

Rispetto alla generalità dei cittadini; rispetto a prima, è scomparso il fatto che i

reati ministeriali vengono dalla Corte Costituzionale. Ora i reati ministeriali

vengono giudicati dai tribunali comuni.

Però che differenza rimane fra i ministri e gli altri cittadini? La differenza di tutti

gli altri cittadini per i reati funzionali/ministeriali: le indagini vengono svolte non

da una procura della Repubblica normale ma da un collegio di 3 ministri ed è

necessaria l’autorizzazione al procedere della camera d’appartenenza.

La decisione della Camera è insindacabile però si potrebbe sollevare un conflitto

di attribuzioni.

Nel corso degli anni, nel collegio ordinario è stata introdotta una disciplina

integrativa. Nel 2003 era stato emanato dal Parlamento il lodo Schifani: era una

legge con la quale si prevedeva l’interruzione dei processi a carico delle altre

cariche dello Stato. Si prevedeva che qualora fossero dei processi a carico delle

altre cariche dello Stato, si verificavano il Presidente della Repubblica, il

Presidente delle Camere e il Presidente del Consiglio, e questi processi dovevano

essere sospesi. Quindi l’improcedibilità dei processi fino al termine del mandato.

Tutti processi penali a carico di queste altre cariche dovevano essere sospesi fino

al termine del mandato. Questa normativa era diretta a tutelare la figura del

Presidente del Consiglio, perché era soggetto di alcuni procedimenti penali. 4

La Corte Costituzionale con la sentenza 24 del 2004 ha dichiarato

costituzionalmente illegittima questa legge. uno dei motivi per cui l’ha

dichiarata costituzionalmente illegittima era che prevedeva un trattamento

diversificato fra il Presidente del Consiglio e gli altri ministri.

Perché protegge soltanto il P.d.C. e non gli altri ministri??

Sentenza 24/2004 viene dichiarata illegittima per il lodo Schifani.

Nel 2008 viene emanata un'altra legge chiamata lodo Alfano. Si era riformulata la

stessa legge precedente sfuggendo quei difetti che avevano portato alla C.C. a

dichiararla illegittima. Il contenuto della legge era la sospensione

d’improcedibilità dei processi penali a carico del P.d.C. e di altre cariche dello

Stato. In quel modo si vedeva di avere sanato i difetti che affliggeva la prima

legge: il lodo Schifani.

La legge 262 del 2009 impugnata dalla C.C. La C.C. aveva dichiarato illegittima

anche questa legge. In questo caso la Corte ha affrontato un profilo che nella

precedente pronuncia del 2004 era stato lasciato in ombra, però in realtà è il

profilo centrale della questione. In sostanza la Corte ha dichiarato illegittimo il

lodo Alfano perché ha votato con legge ordinaria. La C.C. ha affermato che per

introdurre quel regime di favore nei confronti delle altre cariche dello Stato era

necessaria una legge costituzionale.

Perché?

Perché la Corte dice chiaramente che la sospensione dei processi, siccome

introduce un trattamento diversificato rispetto a tutti gli altri cittadini,

rappresenta una vera prerogativa volta a tutelare una funzione. Se si tratta di

una prerogativa a tutela di una funzione (e non di un privilegio personale) a tutela

di una carica, il trattamento diversificato (deroga del principio di uguaglianza art.

3) può avvenire soltanto ad opera di una legge costituzionale. Le prerogative a

tutela delle funzioni delle cariche costituzionali si possono introdurre soltanto con

legge costituzionale.

Quindi la legge era illegittima perché si intendeva a introdurre una vera e propria

prerogativa a tutela della presidenza del consiglio con legge ordinaria. Non si può

introdurre una prerogativa con legge ordinaria, deve essere introdotta con legge

costituzionale. A quel punto non c’erano le maggioranze sufficienti per approvare

una legge costituzionale. Una legge costituzionale necessita di una maggioranza

qualificata che in Parlamento allora non c’era. Fu presentato un disegno di legge

costituzionale volto a disciplinare le prerogative del P.d.C. ma questo disegno è

ancora oggi fermo in Parlamento perché non c’è una maggioranza favorevole

all’approvazione di questo disegno di legge costituzionale.

L’ impedimento a comparire in udienza.→ Nel 2010 si è introdotto un regime in

base al quale il Presidente del Consiglio coglie di un particolare regime di

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impossibilità a comparire in udienza. Cioè può invocare un legittimo impedimento

a comparire in udienza e il processo veniva rimandato.

Però ai sensi della procedura penale qualunque cittadino può invocare un

legittimo impedimento a comparire in udienza.

Esempio: se sono all’ospedale nello stesso giorno dell’udienza è chiaro che un

legittimo impedimento a comparire.

Pero in quel caso si era introdotta una disciplina ad hoc per il P.d.C.: si era detto

che rispetto alla generalità dei cittadini, i motivi per cui può invocare il legittimo

impedimento sono molto più ampi.

Perché? Perché è chiamato a svolgere delle funzioni istituzionali: può dire che è

impegnato in una visita ufficiale all’estero, che ha una riunione del Consiglio dei

Ministri, che è in Parlamento.

Però anche questa legge è stata impugnata dalla Corte Costituzionale.

Sentenza 23 del 2011 l’ha dichiarata in parte illegittima, perché c’era già una

norma della procedura penale riferita al P.d.C. La C.C. dice che questa legge non

è necessaria, bisogna tenersi al codice di procedura penale. Il P.d.C. può invocare

il legittimo impedimento però spetterà al giudice caso per caso, come per

qualsiasi altro cittadino, valutare la sussistenza o meno del legittimo

impedimento.

Le restanti parti sono state votati per via referendaria.

Quindi la disciplina ad hoc non esiste più, perché in parte dichiarata

incostituzionale e in parte abrogata in via referendaria.

Che differenza c’è tra legge proporzionale e legge maggioritaria?

La legge proporzionale ha 100% dei voti si attribuiscono i seggi e il sistema

elettorale è il meccanismo attraverso il quale si trasformano i voti in seggi

parlamentari. Come si attribuiscono

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A.A. 2018-2019
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ceabe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico ed amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Mancini Marco.