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La C.C. giudicata in una composizione particolare. La C.C. è composta da 15
giudici. In alcuni casi la C.C. giudica in composizione integrata, viene integrata
con altri 16 giudici (giudici popolari: scelti fra il popolo). Il caso in cui la C.C.
viene chiamata ad operare in composizione integrata è la messa in stato d’accusa
del Presidente della Repubblica. messo in stato d’accusa dal Parlamento in
→
seduta comune.
Prima della revisione costituzionale del 1989, alla Corte Costituzionale in
composizione integrata, era affidata anche il giudizio sui reati ministeriali.
I ministri erano posti in stati d’accusa dal Parlamento. Era il Parlamento a
formulare un’accusa nei confronti dei ministri, che poi venivano giudicati dalla
C.C. in composizione integrata.(15 giudici tradizionali +16 giudici popolari.) Poi
questa disciplina è stata modificata nel 1989.
La legge costituzionale 1 del 1989 ha sottratto i reati ministeriali al giudizio della
C.C. e la loro cognizione/giudizio è stato rimesso ai tribunali ordinari.
A partire dal 1989, i reati ministeriali vengono rimessi dai tribunali ordinari.
Quali erano i motivi che hanno spinto alla modifica di questa disciplina? Il 1°
motivo era che il Parlamento, che era chiamato a formulare un’accusa nei
confronti dei ministri, spesso accadeva anche per le prerogative parlamentari,
teneva di insabbiare non formulava mai le accuse. L’opinione pubblica ad un
→
certo punto si ribellò e fu un referendum con il quale furono abrogate alcune
parti della legge integrando la costituzione su un punto.
Esempio di processo: nel 1977 processo Lochet (aerei militari)
Il principio cardine di questa legge stabilisce che i ministri vengano giudicati dai
tribunali ordinari con l’autorizzazione di procedere da parte della camera di
appartenenza. Non più sottoposti al giudizio della C.C. in composizione integrata,
ma giudicati dai tribunali ordinari come tutti gli altri cittadini, però con il
vantaggio, la prerogativa che è necessario l’autorizzazione al procedere da parte
della camera di appartenenza.
Come si svolge questa procedura?
Le indagini preliminari non le svolge più il Parlamento ma vengono affidate ad un
collegio di 3 magistrati (anzianità di 5 anni). In ogni distretto di tribunale si
prendono tutti i magistrati che hanno un’anzianità di almeno 5 anni, fra tutti
questi a rotazione ogni anno se ne indicano 3. Questi 3 magistrati sono incaricati
di formare il collegio e svolgere le indagini sui reati ministeriali. Acquisiscono tutti
gli elementi probatori, utili per arrivare ad una conclusione.
Esaurite le indagini hanno 3 possibilità:
1. ritengono che la condotta del ministro non sia un reato funzionale/reato
ministeriale: cioè devono verificare che sia un reato extra funzionale. A quel
punto trasmettono gli atti al tribunale ordinario competente per territorio.
Non trattandosi di un reato ministeriale/funzionale, ma di un reato extra
funzionale, il ministro deve rispondere come qualsiasi cittadino. 3
2. l’archiviazione dell’accusa (conclusione del procedimento): ritengono che
l’accusa rivolta al ministro sia infondata e quindi archiviano l’accusa.
3. ritengono che il ministro abbia commesso un reato funzionale (commesso
nel esercizio delle funzioni) e inviano gli atti alla camera di appartenenza,
della quale chiedono l’autorizzazione del procedimento.
La Camera di appartenenza può negare l’autorizzazione al procedimento (quando
ritiene che il ministro ha agito nel perseguimento di un preminente interesse
pubblico) o dare l’autorizzazione al procedimento.
Esempio: !(un ministro non deve essere per forza un parlamentare)→in questo
caso la richiesta dell’autorizzazione al procedere è rivolta al Senato. Altrimenti se
parlamentare, provvederà la Camera se è deputato o il Senato se è un senatore.
Quindi la Camera di appartenenza può: l’autorizzazione al procedere
→negare
(quando ritiene che il ministro ha agito nel perseguimento di un preminente
interesse pubblico o tutelare un interesse costituzionalmente rilevante. Quindi si
tratta di ipotesi in cui il ministro abbia commesso un reato
ministeriale/funzionale allo scopo di difendere un interesse costituzionalmente
rilevante.) l’autorizzazione al
→concedere
procedere. In questo caso il giudizio è rimesso al tribunale del capo luogo del
distretto competente per territorio. Il processo si svolgerà davanti al tribunale
competente per territorio.
Rispetto alla generalità dei cittadini; rispetto a prima, è scomparso il fatto che i
reati ministeriali vengono dalla Corte Costituzionale. Ora i reati ministeriali
vengono giudicati dai tribunali comuni.
Però che differenza rimane fra i ministri e gli altri cittadini? La differenza di tutti
gli altri cittadini per i reati funzionali/ministeriali: le indagini vengono svolte non
da una procura della Repubblica normale ma da un collegio di 3 ministri ed è
necessaria l’autorizzazione al procedere della camera d’appartenenza.
La decisione della Camera è insindacabile però si potrebbe sollevare un conflitto
di attribuzioni.
Nel corso degli anni, nel collegio ordinario è stata introdotta una disciplina
integrativa. Nel 2003 era stato emanato dal Parlamento il lodo Schifani: era una
legge con la quale si prevedeva l’interruzione dei processi a carico delle altre
cariche dello Stato. Si prevedeva che qualora fossero dei processi a carico delle
altre cariche dello Stato, si verificavano il Presidente della Repubblica, il
Presidente delle Camere e il Presidente del Consiglio, e questi processi dovevano
essere sospesi. Quindi l’improcedibilità dei processi fino al termine del mandato.
Tutti processi penali a carico di queste altre cariche dovevano essere sospesi fino
al termine del mandato. Questa normativa era diretta a tutelare la figura del
Presidente del Consiglio, perché era soggetto di alcuni procedimenti penali. 4
La Corte Costituzionale con la sentenza 24 del 2004 ha dichiarato
costituzionalmente illegittima questa legge. uno dei motivi per cui l’ha
→
dichiarata costituzionalmente illegittima era che prevedeva un trattamento
diversificato fra il Presidente del Consiglio e gli altri ministri.
Perché protegge soltanto il P.d.C. e non gli altri ministri??
Sentenza 24/2004 viene dichiarata illegittima per il lodo Schifani.
Nel 2008 viene emanata un'altra legge chiamata lodo Alfano. Si era riformulata la
stessa legge precedente sfuggendo quei difetti che avevano portato alla C.C. a
dichiararla illegittima. Il contenuto della legge era la sospensione
d’improcedibilità dei processi penali a carico del P.d.C. e di altre cariche dello
Stato. In quel modo si vedeva di avere sanato i difetti che affliggeva la prima
legge: il lodo Schifani.
La legge 262 del 2009 impugnata dalla C.C. La C.C. aveva dichiarato illegittima
anche questa legge. In questo caso la Corte ha affrontato un profilo che nella
precedente pronuncia del 2004 era stato lasciato in ombra, però in realtà è il
profilo centrale della questione. In sostanza la Corte ha dichiarato illegittimo il
lodo Alfano perché ha votato con legge ordinaria. La C.C. ha affermato che per
introdurre quel regime di favore nei confronti delle altre cariche dello Stato era
necessaria una legge costituzionale.
Perché?
Perché la Corte dice chiaramente che la sospensione dei processi, siccome
introduce un trattamento diversificato rispetto a tutti gli altri cittadini,
rappresenta una vera prerogativa volta a tutelare una funzione. Se si tratta di
una prerogativa a tutela di una funzione (e non di un privilegio personale) a tutela
di una carica, il trattamento diversificato (deroga del principio di uguaglianza art.
3) può avvenire soltanto ad opera di una legge costituzionale. Le prerogative a
tutela delle funzioni delle cariche costituzionali si possono introdurre soltanto con
legge costituzionale.
Quindi la legge era illegittima perché si intendeva a introdurre una vera e propria
prerogativa a tutela della presidenza del consiglio con legge ordinaria. Non si può
introdurre una prerogativa con legge ordinaria, deve essere introdotta con legge
costituzionale. A quel punto non c’erano le maggioranze sufficienti per approvare
una legge costituzionale. Una legge costituzionale necessita di una maggioranza
qualificata che in Parlamento allora non c’era. Fu presentato un disegno di legge
costituzionale volto a disciplinare le prerogative del P.d.C. ma questo disegno è
ancora oggi fermo in Parlamento perché non c’è una maggioranza favorevole
all’approvazione di questo disegno di legge costituzionale.
L’ impedimento a comparire in udienza.→ Nel 2010 si è introdotto un regime in
base al quale il Presidente del Consiglio coglie di un particolare regime di
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impossibilità a comparire in udienza. Cioè può invocare un legittimo impedimento
a comparire in udienza e il processo veniva rimandato.
Però ai sensi della procedura penale qualunque cittadino può invocare un
legittimo impedimento a comparire in udienza.
Esempio: se sono all’ospedale nello stesso giorno dell’udienza è chiaro che un
legittimo impedimento a comparire.
Pero in quel caso si era introdotta una disciplina ad hoc per il P.d.C.: si era detto
che rispetto alla generalità dei cittadini, i motivi per cui può invocare il legittimo
impedimento sono molto più ampi.
Perché? Perché è chiamato a svolgere delle funzioni istituzionali: può dire che è
impegnato in una visita ufficiale all’estero, che ha una riunione del Consiglio dei
Ministri, che è in Parlamento.
Però anche questa legge è stata impugnata dalla Corte Costituzionale.
Sentenza 23 del 2011 l’ha dichiarata in parte illegittima, perché c’era già una
norma della procedura penale riferita al P.d.C. La C.C. dice che questa legge non
è necessaria, bisogna tenersi al codice di procedura penale. Il P.d.C. può invocare
il legittimo impedimento però spetterà al giudice caso per caso, come per
qualsiasi altro cittadino, valutare la sussistenza o meno del legittimo
impedimento.
Le restanti parti sono state votati per via referendaria.
Quindi la disciplina ad hoc non esiste più, perché in parte dichiarata
incostituzionale e in parte abrogata in via referendaria.
Che differenza c’è tra legge proporzionale e legge maggioritaria?
La legge proporzionale ha 100% dei voti si attribuiscono i seggi e il sistema
elettorale è il meccanismo attraverso il quale si trasformano i voti in seggi
parlamentari. Come si attribuiscono