DIRITTO PRIVATO
Anno Accademico 2008/2009
1° anno, 2° semestre
Appunti tratti dalla trascrizione delle registrazioni
delle lezioni
periodo 12/03/09-29/05/09
Lavoro svolto da Alberto VADALA’
matr. 097673 Luiss Guido Carli 1
[Ricordati che, per esempio, studiare la circolazione dei diritti ti serve per capire la regola
del possesso vale titolo, non perché qualcuno ti interrogherà sulla trascrizione ma se
ignori quale sia la regola sul trasferimento dei diritti immobiliari forse non riuscirai
nemmeno a capire quale sia la disciplina del trasferimento della circolazione dei diritti
mobiliari.
Per quanto concerne la Trattativa e la conclusione del contratto che vedi indicata nel
libro, falla in modo molto superficiale: in sostanza è importante che tu sappia che il
contratto si perfeziona attraverso l’incontro di proposta ed accettazione, quale sia la
disciplina dell’avvio di esecuzione senza accettazione non rileva, dei contratti con
obbligazioni a carico del solo proponente non rileva e lo farai l’anno prossimo.
Non fare nulla sui singoli contratti, l’impresa e l’azienda non servono minimamente, puoi
saltarli integralmente. Allo stesso modo la simulazione è una disciplina che quest’anno
non ti occorre, la trascrizione non ti occorre (si tratta soltanto di sapere che è un regime
di pubblicità relativa alla circolazione dei diritti reali su beni immobili e che è una forma di
pubblicità dichiarativa: solo questo serve per ora, non così l’anno prossimo).
La prescrizione e la decadenza vanno studiati quest’anno.
Fatti guidare da questa logica: l’esame del I semestre ha ad oggetto la disciplina dei
primi tre libri e la disciplina generale delle obbligazioni e del contratto; tutto quello
che non è disciplina generale va letto soltanto nella misura in cui serve a capire
quello che sta nei primi tre libri].
INTRODUZIONE
Il diritto privato ha il compito di introdurre alle scienze giuridiche, un compito in parte
condiviso con altre discipline come la filosofia del diritto, la metodologia delle scienze
giuridiche ma che, da sempre, tradizionalmente, è appannaggio anche del diritto privato.
Il codice civile è suddiviso in sei libri: i primi tre (sui quali ci soffermeremo) sono dedicati
rispettivamente
1. Alle persone ed alla famiglia;
2. Alle successioni per causa di morte;
3. Ai beni, alla proprietà ed ai diritti reali.
Ma è evidente che sarebbe impossibile parlare di tutto ciò se insieme non si fornissero
informazioni relative ad altre discipline contenute in altri libri del codice, sicché sarà
necessario, in questo primo semestre, fornire un’indicazione generale anche in materia di
obbligazioni e contratti (IV libro), di responsabilità civile (IV libro), di tutela dei diritti (VI
libro), di responsabilità patrimoniale (VI libro).
Il corso si strutturerà su una illustrazione di temi di carattere generale, su un lungo esame
del tema dell’interpretazione della legge e, nella parte conclusiva del corso, si soffermerà
sul tema dei beni, della proprietà e dei diritti reali.
Una delle ore di lezioni del mercoledì sarà dedicata ad un corso tematico sulle
obbligazioni in generale, una delle ore del venerdì sarà invece dedicata a persone e
famiglia.
Soffermiamoci su quale sia il metodo che si intende adottare in questo corso: secondo Z,
il giurista ha un oggetto di indagine esclusivo, un oggetto di indagine che segna anche il
suo orizzonte ed il suo metodo: il suo oggetto di indagine si risolve e si esaurisce nello
studio delle norme giuridiche. 1
La norma giuridica è l’oggetto del nostro studio, oggetto unico ed esclusivo, perché la
nostra attenzione non può andare oltre la norma giuridica e della norma giuridica Z
propone uno studio formale e scientifico, un approccio che è allo stesso tempo
normativista e formalista: studiare la norma giuridica quale essa è, non quale noi
vorremmo che fosse, non quale dovrebbe essere, quale potrebbe essere, ma il diritto
com’è, la norma nella sua “purezza, dove per purezza Z intende una norma “depurata”
da qualunque valutazione meta normativa, da qualunque valutazione meta giuridica.
Questo significa che guarderemo alla norma come essa è senza interrogarci sulle sue
ragioni, su quello che sta prima, le ragioni che hanno indotto il legislatore a dettare quel
certo assetto normativo, ma senza guardare nemmeno a quello che sta dopo, alle
conseguenze, cioè, dell’adozione di quella norma nel nostro sistema, agli effetti sul piano
economico, sociale, politico e ciò non perché queste prospettive non siano interessanti,
non perché Z non le ritenga meritevoli di attenzione, ma appartengono alla competenza
di un altro studioso e non a quella del giurista.
Il giurista fa il giurista, egli propone - per utilizzare le parole di un grande giurista, HANS
KELSEN – una “dottrina pura del diritto”, mentre le altre prospettive cui Z ha fatto
riferimento, appartengono alla competenza di altri: del politico del diritto, del sociologo,
dell’economista, certamente anche a noi e ci capiterà, infatti, nel corso delle lezioni, di
fare qualche valutazione di carattere sociologico, economico, di politica del diritto, ma
quando faremo quelle valutazioni avremo abbandonato la prospettiva del giurista.
E’ importante distinguere questi ruoli: altro è la valutazione economica, politica,
sociologica, della disposizione di normativa, altro è la sua analisi scientifica, pura,
formale: la nostra prospettiva, come detto, è quest’ultima, non la prima (sulla quale
potremo metterci accidentalmente, solo per soddisfare una curiosità culturale).
Ecco, la scelta di metodo proposta da Z in questo corso, è una scelta di metodo che Z
tiene a dichiarare all’inizio di questo corso insieme all’avvertimento che è una scelta che
potrebbe non essere condivisa: essa è, infatti, una scelta che si contrappone ad altre
scelte culturali e di metodo parimenti rispettabili.
Z indica altre due opzioni che hanno larghissimo seguito nella nostra cultura giuridica:
1. L’opzione di metodo che va sotto il nome di “realismo giuridico”: il realismo
giuridico rientra nel quadro di un grande movimento culturale anti formalista che si
affaccia nella cultura europea ai primi del ‘900 (KELSEN e KANTOROWICZ:
l’asserzione del diritto libero) ed è una corrente che si muove nel quadro di una
polemica verso una concezione del diritto, di un metodo di studio del diritto,
concettualistico, quel metodo che, dalla seconda metà dell’800 in poi, aveva
dominato la cultura giuridica europea, un metodo raffinatissimo esaltato da quella
che è stata forse la più grande scuola di pensiero europea, cioè la pandettistica.
La pandettistica aveva certamente portato a sofisticazioni concettuali criticabili,
contro le quali si muove il realismo giuridico che, alla giurisprudenza dei concetti,
contrappone la giurisprudenza degli interessi.
Il realismo giuridico ha avuto negli Stati Uniti d’America e nei Paesi dell’area
anglosassone la sua massima fortuna, la sua massima diffusione: è una
concezione del diritto che privilegia il cosiddetto “principio di effettività”, dove per
principio di effettività si intende l’esigenza di studiare il diritto quale è perché così
risulta effettivo, perché così trova applicazione nella prassi degli affari, ma
soprattutto, in quel prisma che è l’accertamento giudiziario; il principio di effettività,
cioè, studia il diritto come esso si desume dalle pronunce dei giudici,
dall’applicazione che i giudici danno delle regole giuridiche.
Dunque, il terreno sul quale si sviluppa è il terreno del diritto giurisprudenziale. 1
E’ evidente che questo approccio al diritto è particolarmente congeniale ai Paesi
dell’area anglosassone, che sono retti da un principio informatore sostanzialmente
diverso da quello informa i Paesi dell’Europa Continentale, cioè il principio di
Commonlaw: sono Paesi che non hanno conosciuto le grandi codificazioni dell’800
e del ‘900 (qui Z fa riferimento ai due grandi monumenti giuridici della cultura
giuridica europea: il codice civile francese del 1804 – il Code Napoleone – e al
BGB – il codice civile tedesco – che entra in vigore nel 1900).
Questi Paesi dell’area anglosassone sono rimasti estranei ai movimenti della
codificazione ed il diritto si è sviluppato muovendo da regole consuetudinarie e
sulla scorta di un principio: lo “stare decisis”, la regola del precedente vincolante.
Guardiamoci bene dal pensare che i sistemi di commonlaw siano più moderni e
più flessibili rispetto a quelli di civil law, guardiamoci bene dal pensare che quei
Paesi, solo perché vige la regola del precedente vincolante, sono più dinamici dei
Paesi a diritto scritto ma è esattamente l’opposto proprio perché vige la regola del
precedente vincolante.
Il padre spirituale del realismo giuridico in America fu un grande giurista e grande
giudice della Corte Suprema Federale: OLIVER WENDELL HOLMES.
La corrente di pensiero del realismo giuridico americano trova un sostegno, anche
di carattere culturale più vasto, filosofico e ciò per dare atto di quanto questa
corrente di pensiero e questo metodo abbiano avuto diffusione ed abbiano
autorevolezza scientifica.
Il più tenace e forse il più drastico assertore di questo metodo fu probabilmente
JEROME FRANK, per il quale il diritto non esiste: il diritto si risolve in una
previsione, in un pronostico su quelle che saranno le future decisioni dei giudici
sulla base del deciso, prevede come sarà deciso il futuro e da questa previsione
sulle decisioni future, sulla base di questa previsione, descrivo il sistema
normativo, fatto di regole che vengono dalla giurisprudenza.
Questo è un metodo: certo, esso non un metodo che sia indifferente rispetto ad
alcuni principi fondamentali dell’ordinamento che, anzi, ne sono fortemente
condizionati; in un sistema come il nostro, a diritto scritto, uno dei principi
cardinali, una di quelle espressioni ricorrenti, quasi uno slogan, è il “principio della
certezza del diritto”, per il quale le regole giuridiche devono essere certe ed è un
principio, quello di certezza del diritto, che è principio di garanzia, è principio
fondativo anche da un punto di vista politico, è un principio che affonda le sue
radici in quella che è stata la storia del nostro Paese e della nostra cultura: dai
giusnaturalisti agli illuministi, la rivoluzione francese, il principio di separazione dei
poteri.
In base al principio della certezza del diritto, il cittadino deve sapere esattamente
ciò che è consentito e ciò non lo è, deve conoscere esattamente quali siano le
regole di condotta e quali sanzioni si prospettano se le regole di condotta vengono
violate: un principio fortissimo in diritto penale, ma principio informatore dell’intero
sistema.
Ecco, per chi adotti una prospettiva come quella del realismo giuridico, la certezza
del diritto non è un principio fondativo ma, anzi, è un mito da abbattere perché non
vi sono regole certe: vi è, piuttosto, previsione sulle future decisioni di un giudice.
2. La seconda prospettiva che Z propone è l’opzione di metodo che va sotto il nome
di “analisi economica del diritto”, anche questo un metodo che ha avuta
larghissima fortuna, anche questo un metodo “importato” nella nostra cultura
giuridica ancora una volta dai Paesi dell’area anglosassone, un metodo che è 1
penetrato persino tra i più retrogradi dei giuristi, cioè i civilisti: da molti decenni vi è
un’area consistente della dottrina civilistica italiana, che ha sposato il metodo
dell’analisi economica del diritto.
“Analisi economica del diritto”: già nel nome si enuncia il contenuto di questo
metodo, che si fonda sul’analisi economica delle ragioni che hanno spinto il
legislatore a dettare una certa disciplina ma, soprattutto, analisi economica degli
effetti della disciplina: chi, infatti, adotta il metodo dell’analisi economica del diritto,
non solo si interroga sulle ragioni per le quali il legislatore ha compiuto certe
scelte, così inevitabilmente privilegiando certe categorie a discapito di altre, ma si
interroga anche sugli effetti dell’adozione di certe regole Quali interessi saranno
privilegiati dall’adozione di una certa regola? Questo è un interrogativo che ci
possiamo porre per qualunque norma del codice: l’analisi economica è uno
strumento che consente di leggere, nella prospettica dell’analisi economica, non
soltanto le norme relative alla tutela dell’ambiente o alla responsabilità del
produttore dei prodotti industriali, ma è suscettibile di essere applicata anche alla
disciplina sulle successioni su causa di morte (una delle discipline più risalenti che
sono nel nostro codice), è suscettibile di analizzare, di scansionare, anche le
norme sui rapporti di vicinato, sulla proprietà, sull’enfiteusi, consentendoci di
interrogarci sugli effetti di quella disciplina.
Adottando, per esempio, una certa disciplina dell’enfiteusi, ci consente di
interrogarci su quella disciplina e di chiederci: Quali conseguenze provocherà
questa disciplina nei rapporti tra proprietari concedenti ed enfiteuti? Quale sarà il
risultato nelle campagne nelle quali ancora l’enfiteusi è diffusa?
E così, se utilizzassimo questa chiave di lettura per le norme sulle successioni per
causa di morte ci potremmo chiedere: In che misura questa disciplina privilegia i
figli legittimi rispetto ai figli naturali? in che misura la famiglia di fatto trova tutela
nella disciplina sulle successioni per causa di morte?
E’ un’altra prospettiva, una prospettiva stimolante, sulla quale Z vuole fornirci,
proprio per abbandonarla, un esempio più concreto, che prende dalla disciplina
della responsabilità per fatto illecito, proprio per renderci conto di quanto sia
diversa e distante un’analisi testuale, formale, di una disciplina normativa, rispetto
ad un’analisi economica di quella stessa disciplina normativa (noi abbiamo
privilegiato la prospettiva testuale, più propriamente esegetica, più strettamente
ancorata al testo della disposizione ed alla sua analisi scientifica).
Come detto, l’esempio che Z porta, è preso dalla disciplina della responsabilità
per fatto illecito, uno di quei temi sui quali l’analisi economica del diritto si è
maggiormente impegnata, trovando migliore fortuna.
La responsabilità per fatto illecito è uno dei temi di maggiore interesse per il
civilista: la responsabilità per fatto illecito è una delle partizioni della responsabilità
civile, che si suddivide in 1) responsabilità per inadempimento e 2) responsabilità
per fatto illecito, trovando due capisaldi normativi in due disposizioni del codice,
una dedicata alla responsabilità contrattuale (appunto la responsabilità da
inadempimento), l’altra alla responsabilità extra contrattuale (vale a dire la
responsabilità da fatto illecito).
C’è una regola fondamentale alla quale si affida la responsabilità per fatto
illecito ed è una regola che ha una storia molto antica, affonda le sue radici nella
tradizione romanistica, tant’è che in luogo di responsabilità extra contrattuale (o
per fatto illecito) si parla anche di “responsabilità aquiliana”, dalla lex aquilia, che
costituisce il, seppur lontano, punto di riferimento della disciplina che oggi, nel
nostro codice, è dettata dall’art. 2043. 1
La responsabilità per fatto illecito nasce da un danno ingiusto e la regola si
compendia in questa disposizione: “Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno” detto in altre parole: chi rompe paga.
Questa è la regola di base, la regola fondamentale della responsabilità extra
contrattuale ed è una regola estremamente ampia, estremamente generale, basti
pensare all’esordio: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto…” è una regola, come puoi vedere in questa sua enunciazione
di base, che è indifferente alle caratteristiche di chi ha provocato il danno o di chi
lo ha subito, non è una regola che passi attraverso una tipizzazione del danno,
tant’è che si parla di “atipicità dell’illecito” proprio per significare che il legislatore
non ha tipizzato i fatti illeciti, ma si è affidato ad una regola ampia e generale.
Intere biblioteche sono state dedicate all’analisi della disciplina dell’art. 2043 e al
principio dell’atipicità dell’illecito.
Poi, per la verità, nel codice ci sono alcune norme successive all’art. 2043, nelle
quali acquistano rilevanza dei profili soggettivi: c’è una norma, per esempio,
relativa alla responsabilità dei genitori, dei precettori, dei tutori, dove acquista
rilevanza la qualità del soggetto responsabile per un fatto illecito compiuto da altri
(il minore, l’allievo), oppure norme sulla responsabilità dei padroni o dei
committenti, dei datori di lavoro responsabili dei fatti illeciti prodotti dai loro
dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni, ma sono poche regole di cosiddetta
“responsabilità indiretta od oggettiva” la regola generale, infatti, è quella dell’art.
2043, questa regola amplissima di ascendenza romanistica
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