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Responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo
L'articolo 1783 sancisce la responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo da parte del cliente. Questa disposizione offre una tutela particolarmente ampia al cliente, coprendo il deterioramento, la distruzione e la sottrazione delle sue cose. È importante notare che l'albergatore non può negare la propria responsabilità per eventuali danni o perdite subite dal cliente.
Nonostante ciò che si legge nelle clausole enfatiche dei contratti di albergo, l'articolo 1783 del codice civile dispone una forte tutela per il cliente dell'albergatore. Pertanto, qualsiasi clausola contrattuale che neghi la responsabilità dell'albergatore è da considerarsi nulla.
È fondamentale comprendere a quali cose si riferisce l'articolo 1783. Esso riguarda tutte le cose che il cliente ha portato con sé in albergo, inclusi oggetti personali, bagagli e beni di valore. In caso di danni, perdite o furto di tali cose, l'albergatore è tenuto a risarcire il cliente.
1783? Si riferisce a quelle che il cliente ha proprio materialmente portato in albergo? Deve avercele portate lui? E se non le ha portate il cliente e le ha portate un'altra persona? Per esempio sono arrivato dinanzi all'albergo ed un fattorino all'esterno dell'albergo mi ha preso le valige e le ha portate in albergo: la responsabilità dell'albergatore riguarda anche quelle cose che non ha portato il cliente? Magari le ha portate mio cugino il giorno dopo.
RISPOSTA: Dunque non le ha portate il cliente e, a rigore, non sembrerebbero rientrare in quella disposizione del I comma; poi dice il cliente
DOMANDA: Ma chi è il cliente? È quello che alloggia in albergo per il tempo durante il quale alloggia in albergo, o anche dopo? Posso dire di essere cliente di quell'albergo perché ci sono stato la settimana scorsa? Sono ancora tutelato dall'art. 1783?
RISPOSTA: Pensiamo a questa vicende che potrebbe essere accorsa a ciascuno di
Noi, per cui sono stato in albergo per 2 giorni, il mio aereo parte questa sera ma devo lasciare la stanza alle ore 12, certo non voglio portarmi dalle 12 e sino alle 20 la valigia con me ed allora esco e dico Tornerò a prendere la mia valigia alle 19, cosicché la cosa che ho portato in albergo rimane in albergo, ma posso ancora definirmi cliente dell'albergo (io la stanza l'ho lasciata), sono tutelato dal I comma dell'art. 1783? Abbiamo fatto il banale esempio di lasciare la stanza alle 12 e di tornare a prendere la valigia alle 19, però potrei anche dire Torno dopodomani a prendere la valigia: cambiano le cose? Potevo ancora considerarmi cliente alle 19 avendo lasciato la stanza alle 12, ma posso ancora considerarmi cliente dopo due giorni? Esempio opposto anziché viaggiare con tutte queste valige, le spedisco ed arrivano il giorno prima del mio arrivo, ancora non ho preso possesso della stanza: sono tutelato o no? Ecco, quella disposizione di cui all'art.
1783 che sembrava chiara nello stabilire quale fosse la responsabilità dell'albergatore, nei confronti di chi, per che cosa, rivela e suscita invece tanti dubbi, dubbi che qui il legislatore - nell'art. 1783 - cerca di affrontare analiticamente, anche con grande fantasia, con una serie di disposizioni successive di carattere esplicativo.
Il punto 2 dell'art. 1783.2 risolve uno dei problemi che Zimatore aveva posto: non le ho portate materialmente io, ma le ha prese il fattorino che stava fuori: a rigore non sono cose portate dal cliente e però si reputano portate dal cliente ai sensi del n°2 perché sono state prese e portate in albergo da un ausiliario dell'albergatore.
La disposizione di cui al punto 3 dell'art. 1783.2 sembra risolvere anche l'altro problema che Zimatore aveva posto: ho lasciato la stanza e però, per la perdita della cosa che ho lasciato in albergo anche se avevo già lasciato la stanza o
anche se non ero ancora arrivato in albergo (dunque cose che sono state portate nell'albergo o lasciate in albergo per un tempo precedente o per un tempo successivo a quello durante il quale ho avuto la disponibilità dell'alloggio), anche per quella cosa, anche di quelle cose risponderà l'albergatore. DOMANDA: E se la valigia che ho lasciato con l'intesa che sarei tornato il giorno dopo l'alascio per un mese? E' ancora responsabile l'albergatore o no? RISPOSTA: Bisogna capire che cosa si intende per tempo ragionevole; il legislatore ad un certo punto deve necessariamente affidarsi ad una clausola elastica e Zimatore qui ragionerebbe così: la ragionevolezza del tempo dipende anche dalla durata del soggiorno se sono stato, per esempio, in un albergo per un mese, forse è ragionevole che io lasci il mio bagaglio per una settimana o per 15 giorni, ma se ho soggiornato una notte in un albergo non posso pretendere che poi le mie cose.rientrino nella tutela dell'albergatore per i due mesi successivi ma questo sarà il giudice, in concreto, astabilirlo.
Come puoi vedere, vi è un grande sforzo del legislatore di evitare incertezze interpretative ma, nonostante questo sforzo, dei dubbi inevitabilmente si pongono.
Responsabilità dell'albergatore, dunque, nei confronti del cliente: ma se quel cliente, anziché andare in un albergo, è andato in una pensione, risponderà ugualmente l'albergatore o no?
RISPOSTA: Qui si parla di responsabilità dell'albergatore, dunque un conto è l'albergo, altro conto è la pensione, altro conto un bed and breakfast.
DOMANDA: Ne risponde anche il gestore del bed and breakfast?
RISPOSTA: Vedi, si potrebbe dire Adottiamo un criterio strettamente letterale e c'è anche una ratio in ciò: l'albergatore, infatti, si suppone che disponga di una organizzazione di mezzi, di risorse che non
perfezionato anche nei confronti del gestore di un motel o di un bed and breakfast. Questa posizione alla quale siamo pervenuti attraverso un ragionamento sulla logica della disposizione, trovano una conferma decisiva nella norma di cui all'art. 1786 (Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi): in questa disposizione troviamo una risposta che è confermativa del risultato al quale eravamo già arrivati attraverso una interpretazione logica dell'art. 1783 la norma con la quale si chiude questo capo (ovvero sia, appunto, l'art. 1786) fa sì che le disposizioni sulla responsabilità dell'albergatore si applichino anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari (dunque ciò che lasciamo nella cabina al mare riceverà la stessa tutela di ciò che abbiamo lasciato nella stanza di albergo), pensioni, trattorie, carrozze letto e simili o comunque, in tutti questi casi, in una
stanza di muratura o di legno (come può essere una cabina) in cui ho lasciato cose di mia proprietà
DOMANDA: Ma si applica anche ai gestori di campeggi?
RISPOSTA: La disposizione non lo dice ma dice simili; il problema è proprio questo: la tenda è simile ad un albergo? Da un punto di vista fisico no, ma da un punto di vista della funzione sì: in ogni caso – dice Zimatore – perveniamo ad una interpretazione estensiva dell'art. 1783, mentre se avessimo fatto di quella stessa disposizione una interpretazione puramente letterale saremmo arrivati ad un esito interpretativo diverso. Dunque una interpretazione funzionale - una interpretazione in questo caso corroborata dall'art. 1786 che si chiude opportunamente con una clausola elastica: simili – ci consente, con assoluta tranquillità, di dare dell'art. 1783 una interpretazione estensiva, non ci siamo mossi ex ante per fornire una interpretazione estensiva ma –
come puoi vedere - la definiamo estensiva alla fine, quando guardiamo all'esito interpretativo e lo confrontiamo con le parole della legge rispetto alla parola albergatore, infatti, abbiamo fornito una interpretazione che amplia l'ambito di applicazione della norma. CRITERIO SISTEMATICO E CRITERIO EVOLUTIVO L'art. 12 fornisce all'interprete due criteri interpretativi: il criterio letterale ed il criterio funzionale, imponendogli di determinare il significato della disposizione sia in base al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, sia in base all'intenzione del legislatore. Due criteri (letterale e funzionale) che l'art. 12 pone sullo stesso piano e dei quali richiede necessariamente l'applicazione congiunta e coordinata: non l'uno alternativo o l'uno subordinato all'altro, ma l'uno insieme all'altro, perché solo coniugando criterio letterale e criterio funzionale l'interprete potrà ottenere una corretta interpretazione della norma.