Nozioni preliminari
Ordinamento giuridico
Ordinamento giuridico: complesso di norme e di istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i soci. Collettività: gruppo organizzato. Tre condizioni: 1) regole di condotta, 2) regole di struttura, 3) principio di effettività.
Norma giuridica
Norma giuridica: l'ordinamento è costituito da un sistema di regole. Ciascuna di queste regole si chiama "norma"; e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l'ordine di una società rappresenta il "diritto" di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica. La giuridicità di una norma dipende dal fatto che vada considerata, in base a criteri fissati da ciascun ordinamento, dotato di autorità, in quanto inserita nel sistema giuridico che contribuisce pure essa stessa a formare.
Diritto positivo e diritto naturale
Diritto positivo: di una società, è il complesso delle norme da cui è costituito il suo ordinamento giuridico. Diritto naturale: il cui richiamo rappresenta l'aspirazione ad ancorare il diritto positivo ad un fondamento obiettivo, che elimini il rischio di arbitrarietà insito nella possibilità di elevarsi al rango di norma giuridica qualsiasi contenuto approvato da chi detiene il potere (quod principi placuit legis habet vigorem).
Caratteristiche delle norme giuridiche
Le norme giuridiche si caratterizzerebbero per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata (coercizione) o sarebbero comunque garantite dalla predisposizione, per l'ipotesi di trasgressione, di una conseguenza "in danno" del trasgressore, chiamato sanzione. Norme di condotta (primarie) e norme sanzionatorie (o secondarie). La sanzione può operare in modo diretto (realizzando il risultato che la legge prevede) o in modo indiretto. In questo caso l'ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l'osservanza della norma reagire alla sua violazione. Nel diritto privato la sanzione non opera, di regola, direttamente.
Caratteri essenziali della norma giuridica
- Generalità: la legge non deve essere dettata per singoli individui (c.d. leggi - fattografia), bensì o per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti.
- Astrattezza: la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì per fattispecie astratte, ossia per situazioni individuate ipoteticamente. Oggi si riconosce l'ammissibilità di leggi formali che non dettino norme generali ed astratte (c.d. leggi provvedimento).
Ex assunzione a carico dello stato delle spese per i funerali di un famoso personaggio. Principio di uguaglianza: una delle più importanti disposizioni della nostra carta costituzionale (art.3). Imparzialità: principio per il quale i pubblici uffici hanno l'obbligo di applicare le leggi in modo eguale senza arbitrarie differenziazioni di trattamento a favore o a danno dei singoli interessati.
Equità
L'equità: definita la giustizia del caso singolo. Ricorso all'equità consentito in casi eccezionali e precisamente quelli in cui la norma giuridica rinvia appunto all'equità. In tutti gli altri casi la norma deve essere rigorosamente applicata, anche se "summum ius, summa iniuria". Nell'ipotesi eccezionale in cui è ammesso il ricorso all'equità, il giudice non può far prevalere la sua concezione personale, ma deve ispirarsi a quelle accolte dall'ordinamento vigente e ricercare, pertanto, come si sarebbe comportato il legislatore se avesse potuto prevedere il caso.
Diritto pubblico e privato
Diritto pubblico: disciplina l'organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici, regola la libertà d'azione, interna di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata ed il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità volta a volta considerate pubbliche. (diritto pubblico: costituzionale, amministrativo, penale, tributario). Diritto privato: si limita a disciplinare le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, non affidandone la cura ad organi pubblici, ma lasciando all'iniziativa personale anche l'attuazione delle singole norme.
La tradizionale bipartizione va conservata soprattutto in via orientativa: « publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem ».
Norme di diritto privato
- Derogabili (o dispositive): le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati;
- Inderogabili (o cogenti o imperative): le norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli.
Fonti di produzione delle norme
Per "fonti" (di produzione delle norme) si intendono gli atti o i fatti idonei a produrre diritto. In ciascun ordinamento le fonti sono ordinate in una scala gerarchica. Nel paese abbiamo:
- La Costituzione della Repubblica italiana;
- Le leggi ordinarie dal Parlamento (controllate circa la loro incostituzionalità dalla "corte costituzionale").
Stesso valore hanno i "decreti legge" e i "decreti legislativi". È un provvedimento che può essere emanato dal governo "in casi straordinari di necessità e di urgenza", ma deve essere, per non perdere ogni efficacia, "convertito in legge" dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Norme consuetudinarie
Quando una certa generalità di consociati tiene un comportamento e lo ripete in modo costante ed uniforme per un certo periodo di tempo, se si forma la convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso, viene a crearsi una norma (consuetudinaria) che assume efficacia vincolante per i consociati purché non sia contra legem. Le norme consuetudinarie costituiscono il c.d. diritto non scritto. Due elementi concorrono a formare l'uso:
- L'elemento materiale o oggettivo costituito dalla generale costante ed uniforme ripetizione del comportamento.
- L'elemento spirituale o psicologico rappresentato dall’opinio iuris et necessitatis: esso consiste nel convincimento di uniformarsi ad un ordine giuridico.
Abbiamo usi normativi o legali o giuridici; usi di fatto; usi interpretativi. Gli usi hanno sempre una posizione subordinata rispetto alle leggi e ai regolamenti. Essi non devono essere contrari alla legge (divieto della Consuetudo contra legem). Esistono tipi di usi che hanno la funzione di integrare la funzione della legge (o del regolamento) e si chiamano al singolare uso o consuetudo secundum legem. L'uso normativo può anche rinvenirsi al di fuori della legge (uso praeter legem) ed ha la funzione di colmare la funzione delle leggi o dei regolamenti.
Abrogazione di una legge
Una disposizione di legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che cessi l'efficacia. Così una legge non può essere abrogata che da una legge posteriore. L'abrogazione può essere espressa o tacita. Nella legge successiva, una tale dichiarazione formale, usa le dichiarazioni posteriori. Quando la legge posteriore:
- Dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore o suoi articoli;
- O sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti;
- o costituiscono una regolamentazione dell'intera materia già regolata dalla legge precedente, la quale deve ritenersi assorbita o sostituita interamente dalle disposizioni più recenti, anche in assenza di una vera e propria incompatibilità tra la vecchia e la nuova disciplina.
Deroga: si ha quando una norma sostituisce, ma solo per specifici casi, la disciplina prevista per la norma precedente, che continua però ad essere applicabile per tutti gli altri casi. (lex specialis posteriorderogat generali). Referendum: popolare altra figura di abrogazione; quando ne facciano richiesta almeno cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali, e la proposta di abrogazione si considera approvata se alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto purché la proposta di abrogazione consegua la maggioranza dei voti espressi. La dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l'efficacia. Abrogazione: effetto ex nunc. La dichiarazione di incostituzionalità annulla la disposizione illegittima ex tunc, come non fosse mai stata emanata.
Retroattività delle norme
Retroattiva: si dice una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche a fattispecie verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in vigore. La norma penale nel nostro ordinamento non è retroattiva.
Disposizioni transitorie
Circa la successione di leggi vi sono le disposizioni transitorie: sono specifiche norme atte a regolare il passaggio tra la legge vecchia e quella nuova.
Applicazione della legge
Per applicazione della legge, s'intende la concreta realizzazione nella vita della collettività di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello stato. Liti quotidiane: o si trascinano restando insolute, o vengono composte stragiudizialmente con:
- Rinuncia: alla lite da parte di uno dei litiganti, che si rassegna ad accettare il punto di vista controparte, o perché lo ritiene, in definitiva, fondato o perché non si ritiene conveniente affrontare le spese e i fastidi di un processo.
- Transazione: ossia accordo con il quale le parti compongono la lite facendosi reciproche concessioni rispetto agli iniziali punti di vista.
- Compromesso: ossia accordo per definire la soluzione della controversia ad uno o più arbitri privati, la cui decisione acquisterà valore vincolane analogo a quello proprio delle sentenze.
Se non si vuole la composizione stragiudiziale, si ha sempre il diritto di rivolgersi a giudici dello stato, chiamando in giudizio la controparte. Di fronte all'iniziativa giudiziale dell'attore, il convenuto può assumere uno dei seguenti atteggiamenti:
- Non costituirsi in giudizio rinunciando a difendersi.
- Costituirsi in giudizio per opporsi all'accoglimento della domanda dell'attore.
- Costituirsi in giudizio per proporre a sua volta delle domande riconvenzionali contro l'attore.
Interpretazione della legge
Art.12 disp.prel.: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dell'intenzione del legislatore. Interpretare un testo normativo non vuol dire solo accertare (conoscere) quanto il testo (in sé) già esprimerebbe, bensì decidere (scegliere) che cosa si ritiene che il testo effettivamente possa significare, e quindi, conseguentemente come vadano risolti i conflitti che insorgono (o possono insorgere) nella sua applicazione. Di ogni disposizione normativa possono ammettersi letture plurime in funzione del caso da risolvere, tra le quali l'interprete sceglie la soluzione più idonea. Interpretazione dichiarativa: l'attribuzione da parte dell'interprete ad un documento legislativo del senso più immediato ed intuitivo.
Interpretazione connettiva: attribuzione alla legge di una portata diversa da quella che il suo tenore letterale potrebbe suggerire, nelle due forme di interpretazione estensiva e di interpretazione restrittiva. Dal punto di vista dei soggetti che svolgono l'attività interpretativa si suole distinguere:
- Interpretazione giudiziale: è l'attività interpretativa compiuta dai giudici dello stato nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ad assumere valore vincolante.
- Interpretazione dottrinale: è costituita dagli apporti di studio dei cultori delle materie giuridiche.
- Interpretazione autentica: non costituisce vera attività interpretativa, è compiuta dal legislatore che emana talvolta delle norme per chiarire il significato di norme preesistenti ed ha efficacia vincolante erga omnes.
Analogia: procedimento per cui da disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe a quelle da decidere si ricava una norma non scritta idonea a risolvere il caso.
Parte generale: rapporto giuridico
Rapporto giuridico: è la relazione tra due soggetti regolata dal diritto. Soggetto attivo: è colui cui l'ordinamento giuridico attribuisce il potere (o diritto soggettivo); ad esempio di pretendere il pagamento. Soggetto passivo: è colui a carico del quale sta il dovere; ex. di pagare.
Situazioni soggettive attive: Diritto soggettivo: è la signoria del volere, il potere di agire (agere licere) per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico. Potestà: figure di poteri che al tempo stesso sono doveri (poteri-doveri); mentre l'esercizio del diritto soggettivo è libero, in quanto il titolare può perseguire i fini che ritiene più opportuni, l'esercizio della potestà deve sempre ispirarsi al fine della cura dell'interesse altrui. Facoltà: (o diritti facoltativi) sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese. Esse non si estinguono se non si estingue il diritto di cui fanno parte. Titolare: colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo. Esercizio del diritto soggettivo: è l'esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consta. Realizzazione del diritto soggettivo: consiste nell'attuazione, nella soddisfazione dell'interesse protetto, sebbene spesso i due fenomeni possono coincidere. Può essere spontanea e coattiva: quest'ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l'ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo.
I diritti soggettivi si dividono in:
- Diritti assoluti: che garantiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti (erga omnes).
- Diritti relativi: che gli assicurano un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate.
Tipici diritti assoluti sono i diritti reali (iura in re). E cioè i diritti su una cosa. Essi attribuiscono al titolare una signoria, piena (proprietà) o limitata (diritti reali su cosa altrui), su un bene. È stato efficacemente detto che nei diritti reali si risolve un problema di attribuzione di beni, nei rapporti di obbligazione un problema di cooperazione. Nel rapporto obbligatorio (o di credito) figura in primo piano il comportamento di un altro soggetto, il quale (soggetto passivo) è tenuto a una determinata condotta verso un altro soggetto (sogg. Attivo). Quest'ultimo ha interesse a conseguire un bene da altri: ha quindi bisogno della collaborazione altrui. La categoria dei diritti relativi si riferisce in primo luogo ai diritti di credito (che vengono anche chiamati personali, in contrapposizione ai diritti reali); quella dei diritti assoluti non comprende solo i diritti reali ma anche i c.d. diritti della personalità (diritto al nome, all'immagine, ecc.). Il rovescio, sia del diritto di credito sia del diritto reale, è costituito dal dovere. Diritti potestativi: consistono nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto. Il diritto potestativo si esercita con la dichiarazione del titolare del potere a lui attribuito indirizzata al soggetto passivo (dichiarazione recettizia) Interesse legittimo: specifico potere riconosciuto al privato, portatore di interessi coinvolti dall'azione pubblica (ex. candidato di un concorso), di controllo della regolarità dell'azione pubblica e di impugnativa degli atti eventualmente viziati.
Situazioni soggettive passive
Dovere generico di astensione: che incombe su tutti come rovescio della figura del diritto assoluto. Obbligo: cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, a cui fa riscontro nel soggetto attivo la pretesa, ossia il potere di esigere il comportamento. Soggezione: che corrisponde al diritto potestativo. Onere: diversa dalle figure di situazioni soggettive passive innanzi considerate. Essa ricorre quando ad un soggetto è attribuito un potere, ma l'esercizio di tale potere è condizionato ad un adempimento (che però essendo previsto nell'interesse dello stesso soggetto, non è considerato obbligatorio e quindi non prevede sanzioni per l'ipotesi che resti inattuato).
Il rapporto giuridico si costituisce allorché il soggetto attivo acquista il diritto soggettivo. L'acquisto indica il fenomeno del collegarsi di un diritto con una persona che diventa il titolare; può essere di due specie: a titolo originario, quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona senza essere trasmesso da nessuno; a titolo derivativo, quando il diritto si trasmette da una persona ad un'altra. Titolo d'acquisto o, come anche si dice, causa adquirendi è l'atto o il fatto giuridico su cui si fonda l'acquisto di un diritto da parte di un soggetto che giustifica l'acquisto. Com'è chiaro nell'acquisto a titolo derivativo si verifica questo fenomeno: il diritto che appartiene ad una persona passa ad un'altra. Questo fenomeno si chiama successione: esso indica il mutamento del soggetto di un rapporto giuridico (o di un complesso di più rapporti giuridici). Autore o dante causa: colui che per effetto della successione perde il diritto; successore o avente causa: chi lo acquista. Nella successione può verificarsi non soltanto il mutamento del soggetto attivo del rapporto (successione nel lato attivo) ma anche quello del soggetto passivo (successione nel lato passivo; ex. l'erede succede nell'obbligo di pagare i debiti del defunto). La successione è di due specie: a titolo universale quando una persona subentra in tutti i rapporti di un'altra persona e, cioè, sia nella posizione attiva sia in quella passiva; a titolo particolare, quando una persona subentra in un determinato diritto o rapporto (o in più rapporti determinati).
Indisponibili: sono in genere i rapporti che non possono essere oggetto di disposizione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
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