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Diritto privato

Il diritto privato deve prevenire o risolvere una controversia sorta tra due persone secondo un modello assiologico provato ed entro i limiti del contesto storico e culturale. Le due persone sono formalmente uguali davanti alla legge; la legge in questo caso, nonostante cerchi di attenuare le eventuali differenze, tiene poco conto delle eventuali differenze di patrimonio economico con cui le due parti sosterranno il processo.

Diritto oggettivo e soggettivo

Diritto oggettivo: diritto inteso come norma o regola che verrà applicata nelle differenti controversie. "Norma agendi".

Diritto soggettivo: è la pretesa di un soggetto, riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfarla da parte di un altro soggetto secondo quanto stabilito dal diritto oggettivo. "Facultas agendi".

Le norme possono avere più o meno portata generale e astratta; si tenga conto che quanto più saranno generali e astratte tanto più potranno perdurare nel tempo e potranno essere applicate a casi più simili tra di loro.

Common law e civil law

Common law: sistema basato principalmente sulle regole desumibili dalle azioni già prese in precedenza o dalle consuetudini. In questi sistemi le regole hanno origine principalmente dalla tradizione e spesso sono rispettate dalla comunità senza essere formalizzate dalla legge (si parla di fonte-fatto).

Civil law: sistema basato su norme generali e astratte spesso nate dalla volontà dominante di un soggetto (es. lo Stato). Si parla di fonte-atto.

Nota: spesso i sistemi giuridici sono nati dalla combinazione di più sistemi e si differenziano dal fatto che in ogni sistema prevale più un tipo rispetto a un altro.

Consuetudine e fonti del diritto

Consuetudine: comportamento che non è necessario che sia tramandato per iscritto poiché la loro osservanza, da lungo tempo, all'interno della società le rende necessarie alla collettività e pertanto l'osservanza di esse nasce da una scelta libera e consapevole. Diventa norma quando rispecchia i valori della tavola assiologica e possono essere utilizzate in questo caso per dirimere una controversia.

Raccolte ufficiali di usi: raccolgono le consuetudini.

  • Fonti di cognizione: materiali che consentono di conoscere le regole.
  • Fonti di produzione: ogni atto o fatto da cui viene creata una regola e da cui quindi discaturisce un determinato diritto soggettivo.

Codificazioni e sistemi giuridici

L'insieme delle fonti del diritto sarebbe definito da un’altra norma, esterna a queste, capace di rendere le regole contenute norme giuridiche. Comprendono:

  • Leggi statali
  • Regolamenti
  • Regole da altre autorità come la pubblica amministrazione
  • Trattato sull'Unione Europea
  • Trattato sul funzionamento dell'UE
  • Le consuetudini possono essere una fonte del diritto

Ogni atto legislativo contiene una pluralità di regole e l'interprete dovrà desumere dall'enunciato quella più idonea ad attuare la giustizia tenendo conto dei vincoli imposti dalla Costituzione e dai rapporti internazionali.

Codificazione francese

Idea di raggruppare in un unico volume gli enunciati per renderli più facili da trovare e di conseguenza la loro applicazione sarà più facile e corretta. Il Code civil des français è entrato in vigore il 21/3/1804, chiamato poi Code Napoleon che fu espanso a tutti i territori da lui conquistati. Suddiviso in tre libri:

  • Persone
  • Beni
  • Proprietà

Ancora oggi in vigore, è basato su un ragionamento logico e razionale e di facile comprensione, essendo così accessibile a tutti.

Codificazione tedesca

Creare un codice unitario per porre le basi per una futura unificazione politica. Si ispirano al codice prussiano (ALR) e a quello austriaco. Studiosi tedeschi, in particolare Georg Friedrich Puchta, elaborano un complesso apparato ordinato, fondato sul diritto romano. Prima commissione nel 1874, ma il lavoro viene criticato poiché troppo complesso e inadatto per essere compreso dalla gente comune. Seconda commissione nel 1895 e viene redatto il BGB, ancora in vigore oggi.

Richiami alla pandettistica in una parte generale prima dei libri dedicati alle obbligazioni, alle cose, alle successioni e al diritto di famiglia.

Codificazione italiana

In alcune aree rimase il codice napoleonico, poi altri codici come il codice civile sardo e il ABGB nel lombardo-veneto che riprende il codice prussiano. Dal 1859 varie commissioni per creare un codice unitario per il Regno che entrò in vigore nel 1866. Aveva una divisione simile al codice francese ma si discostò notevolmente da esso.

- 1906: proposta di Cesare Vivante creare una commissione per aggiornare il codice e per unire il codice civile con il codice di commercio. Le modifiche più significative furono nel 1915 quando furono conferiti pieni poteri legislativi al Governo per la guerra. Il codice di commercio rimane ancora a parte.

- Fascismo: idea di una nuova codificazione guidata da Vittorio Scaloja e poi da Mariani D’Amelio che portò tra il 1937 e il 1939 alla creazione dei libri dedicati alle Persone e alle Successioni. Tra 1939 e 1941 processo di completamento guidato da Dino Grandi in cui viene redatto il libro legato alle obbligazioni (abbandonando l’idea passata di un codice unico italo-francese), viene inclusa la Carta del lavoro, viene incluso il codice di commercio e vengono aggiunti i libri legati alle Cose e ai diritti reali. Viene approvato dal Re il 21 aprile 1942. Diviso in VI libri:

  • Persone
  • Successioni a causa di morte
  • Proprietà
  • Obbligazioni
  • Commercio
  • Tutela dei diritti

I libri sono divisi in titoli che possono essere suddivisi in capi. Questi sono divisi in sezioni e a loro volta in articoli; quando si va a capo nell’articolo la nuova parte si chiama comma. Quando nel comma ci sono più frasi ma senza a capo si chiama allinea.

Codici dopo la caduta dei regimi totalitari

Come mai dopo la caduta dei Regimi totalitari sono rimasti in vigore i Codici precedenti? Secondo l'ART 117 l'interprete deve applicare nel concreto il testo del codice per ricavarne delle norme che seguono la tavola assiologica e quanto enunciato dalla Costituzione e dai vari Trattati e pertanto non è necessario dover riscrivere l'intero codice. Qualora il giudice trovi una norma che non rispecchi i valori della costituzione internazionali dovrà allora sollevare questione di legittimità alla Corte costituzionale che provvederà eventualmente alla cancellazione di tale norma.

SITUAZIONI GIURIDICHE

Fatto giuridico

Sono gli accadimenti indicati in una norma. Si dividono in fatti naturali e fatti umani, i quali si chiameranno atti giuridici. Si dividono in leciti e illeciti in cui i secondi indicano qualcosa di inutile o che può provocare un danno sociale. Gli atti leciti possono essere meritevoli o immeritevoli a seconda che aderiscano o meno alla tavola assiologica. Gli atti, in generale, possono essere di senso stretto o atti negoziali (negozi giuridici).

  • Gli atti di senso stretto hanno le conseguenze giuridiche preordinate dalle leggi e se sono illeciti in processo toccherà all'attore (chi comincia l’azione) a risarcire il danno.
  • I negozi giuridici hanno le conseguenze scelte dalle stesse parti e qualora siano illeciti non accadono semplicemente gli effetti desiderati.

Diritti potestativi o pretesa formale

Particolare diritto che permette a un soggetto di realizzare il proprio interesse con un determinato comportamento indicato da una norma, anche a discapito di un altro. Possono essere applicati con una dichiarazione espressa o tacita, con un comportamento, con una sentenza o con un’istanza amministrativa.

Onere: il procedimento che il diritto addossa a un soggetto affinché egli produca un atto giuridico per far realizzare un certo effetto.

Effetti giuridici degli atti giuridici

Gli atti giuridici possono produrre effetti giuridici o vicende che sono di tre tipi:

  • Vicende costitutive: viene selezionato il comportamento che il soggetto dovrà tenere scegliendo tra diversi.
  • Vicende modificative: modificano il comportamento precedente.
  • Vicende estintive: viene resa libera la scelta dei comportamenti che il soggetto può osservare.

L’obbligo di seguire un determinato comportamento è legato a un interesse che la norma ritiene degno di protezione giurisdizionale. Alla base dell’obbligo c’è quindi un interesse, come dice la definizione di diritto soggettivo.

Potestà

Poteri che un individuo può esercitare su un altro soggetto predeterminato indipendentemente dalla sua volontà e la realizzazione dell’interesse non è legato solo al singolo ma alla collettività stessa. Esempio: il permesso di costruire deve essere rilasciato tenendo conto dell’interesse di chi glielo richiede ma anche della collettività stessa per evitare danni.

Titolarità: è il collegamento tra un soggetto e una determinata cosa e può essere di appartenenza o di spettanza quando sia soltanto virtuale, cioè se esiste un titolo rilevante ma inefficace per acquistarla.

Capacità giuridica: attitudine di un soggetto ad acquistare situazioni giuridiche. Tale attitudine può essere riconosciuta pure come effetto giuridico di alcuni atti.

Esempio: testamento, contratto. Ci sono situazioni in cui momentaneamente non c’è un titolare e si chiamano situazioni adespote.

Atti traslativi o successioni

Situazioni in cui in una determinata situazione giuridica subentra una persona (successore) a un’altra (autore).

Prescrizioni e decadenze

La prescrizione è l’estinzione di un diritto o obbligo nel caso in cui il titolare non lo eserciti nei tempi prestabiliti. Deve essere chiesta al giudice e può essere evitata in caso di rinunzia da parte della parte che aveva piacere nell’estinzione. Non vengono estinte le azioni ma solo l’obbligo. Si applica in:

  • Diritti di credito
  • Diritti potestativi e tale estinzione è perpetua

Non si applicano in azioni di accertamento. La prescrizione può essere anche bloccata da alcuni fatti che ne possono impedire il decorso:

  • Il termine sarà posticipato nel caso in cui l’impedimento sia prima del decorso del termine
  • Il decorso sarà bloccato e riprenderà quando finirà l’impedimento quando esso sopravviene al decorso del termine della prescrizione

Termine ordinario è 10 anni; più breve in caso di atti illeciti o reati penali. Prescrizione presuntiva: nasce dal fatto che per alcuni atti si presuma siano estinti dopo un certo periodo di tempo. Può essere impedita se la parte ammette che il credito non si è estinto. Il debitore potrà sempre interrompere la prescrizione qualora riconosca il debito, ma può farlo solo all’esterno del processo.

Decadenza: è la preclusione del diritto da parte del titolare e si divide per le situazioni giuridiche disponibili o indisponibili (cioè non rinunciabili per volontà del titolare). La decadenza è indipendente dagli altri avvenimenti o impedimenti che possono accadere. È prevista oltre che dalla legge, da eventuali contratti come i testamenti. Può essere impedita dalla stessa persona contro la quale si fa valere la situazione giuridica.

Pubblicità

Procedimento in cui si chiede alle parti di rendere pubblico determinati fatti o atti giuridici e si parla quindi di pubblicità notizia. Si parla di pubblicità dichiarativa quando l’omissione del procedimento pubblicitario rende inefficace in maniera relativa il fatto stesso. Quando i fatti sono assolutamente inefficaci si parla di pubblicità costitutiva. La pubblicità sanante rende in parti efficaci gli atti che prima non avevano effetti.

Le prove

Azione: è lo strumento con cui si richiede la protezione giurisdizionale di una determinata situazione giuridica. Titolare del diritto soggettivo può farlo valere senza ricorrere al giudice nel caso in cui ottenga ciò che vuole dalla controparte, mentre se non ottiene ciò che desidera non deve pretenderlo lui stesso con la forza, ma dovrà affidarsi allo Stato che è l’unico detentore dell’uso legittimo della forza. La richiesta al giudice dovrà essere posta con un principio di domanda secondo quanto stabilito dal Codice di procedura civile.

  • Il giudice dovrà cercare le norme da applicare.
  • La parte (attore) dovrà convincere il giudice che i fatti si sono verificati.
  • La controparte (convenuto) si difenderà cercando di indirizzare il giudice verso un’applicazione differente della norma.

Può affermare anche con una eccezione sostanziale che i fatti si sono verificati ma sono stati resi inefficaci da un altro fatto:

  • Fatti modificativi
  • Fatti impeditivi
  • Fatti estintivi

Quando il giudice ritenga i fatti inesatti o le prove insuffi...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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