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IL RISARCIMENTO DEL DANNO: IL SUO CALCOLO E L'ISTITUTO DEL LIMITE RISARCITORIO
1696 Calcolo del L'art. 1696 - ambito di applicazione-danno in caso di perdita o di avaria 1°
Art. 1696 prevede che - Il danno derivante da perdita o avaria si calcola secondo il prezzo 1° il criterio corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. adottato riguarda solo il. La norma non Il danno derivante da perdita o avaria trova applicazione in altre ipotesi di inadempimento che non riconducibili all'obbligo di custodia e non opera nemmeno in caso di ritardo danni derivanti da ritardo. Relativamente al ritardo ci si è chiesti se si potesse applicare per analogia il criterio oggettivo ex art. 1696 oppure se si dovesse applicare il criterio soggettivo di liquidazione ex art. 191223. Si è ritenuto di dover applicare quest'ultimo che è sostenuto dalla Rel.Min. 708 Rel.Min. 708 quanto alla responsabilità del vettore si è
ritenuto di far regolare dai. Il sistema di principi generali di liquidazione del danno dipendente da ritardo determinazione del calcolo ex art. 1696 è correlato al regime delineato dall'art. 1693 che disciplina la sola ipotesi di perdita ed avaria. Per il ritardo, non si applicano i criteri dell'art. 1696 ma l'art. 1223, quindi bisognerà tener conto del danno effettivamente patito comprensivo del danno emergente e lucro cessante. Il criterio di calcolo del danno: 1° Il sistema di calcolo per perdita/avaria abbandona il criterio soggettivo ex art. 1223 per adottare quello oggettivo si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. In materia di perdita ed avaria viene adottato un criterio più favorevole al vettore. Il sistema ha carattere derogabile e consente alle parti di introdurre criteri diversi di liquidazione del danno es. dichiarazione di valore antecedente all'inizio del trasporto. Ilcriterio di calcolo ex 1696 deroga al principio ex 1223 secondo il quale il debitore risponde di tutte le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento, quindi del danno emergente e del lucro cessante. Un orientamento giurisprudenziale ha stabilito che il prezzo rappresenti corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Art. 1223 ( ) Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. 41 l'ammontare del danno subito ed esclude qualsiasi altro indennizzo.
Vi è anche un opposto orientamento, non condivisibile, secondo il quale l'art. 1696 non esclude la risarcibilità degli ulteriori danni connessi alla perdita delle merci trasportate. La C.Cass. ha stabilito che nel caso di perdita di cosa individuata della quale non sia indicato il valore ed il prezzo corrente.
Il danno non vada calcolato alla stregua dell'art.1696, ma in riferimento al valore effettivo della cosa trasportata. La stessa ha mutato l'indirizzo: l'art. 1696 collega la liquidazione del danno emergente ad un criterio sicuro ed univoco ma non esclude la risarcibilità ex 1223, in caso di perdita/avaria, qualora si sia in presenza di un ulteriore danno costituito dal lucro cessante, ossia del mancato guadagno che l'avente diritto contava di poter ottenere dalle cose trasportate, sempre che esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento agli obblighi gravanti sul vettore. Quindi il riferimento al prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della non esclude che si possa individuare tale parametro in riconsegna concreto. L'entità del danno può essere determinato da quello indicato in fattura o di mercato quando si tratti di merci quotate da mercuriali. La norma non esclude l'adeguamento.
dell'indennizzo al diminuito potered'acquisto perché le somme dovute per il risarcimento del danno sono undebito di valore e non di valuta, perciò soggette a rivalutazione dalladata di verificazione del danno fino a quella di corresponsione delrisarcimento.L'istituto del limite risarcitorio: profili ricostruttiviLa dottrina metteva in luce il carattere inderogabile della disciplina legale eL.450/85L.450/85 individuava i punti chiave: 1) il vettore è gravato da colpa presunta peròSucc.mod. 162/931art. 1 danni da perdita/avaria dal momento della consegna fino a quello delladich. Incost. riconsegna; 2) beneficia di un limite risarcitorio stabilito dalla legge ,salvi la dichiarazione di valore e se i danni derivino da illecitoparticolarmente grave. Il legislatore nazionale ha seguito un criterio ditrattamento normativo in linea a quello dettato dalla disciplinainternazionale. Vi era la necessità di allineare la disparità diTrattamento tra i vettori stradali e quelli marittimi, aerei o ferroviari. Le pressioni della categoria spinsero il legislatore a riconoscere con la L.450/85 il beneficio della limitazione delle obbligazioni risarcitorie in caso di perdita/avaria e operava una differenziazione a seconda che il trasporto fosse soggetto agli obblighi tariffari o meno. La L.450/85 non prevedeva nulla nel caso in cui il danno derivasse da comportamento doloso o gravemente colposo del vettore ha determinato l'insorgere di dubbi interpretativi che erano già noti nell'ambito del trasporto marittimo. La C.Cost. dichiarò 1° incostituzionale l'art. 1 L.450/85 nella parte in cui a) non eccettuava la limitazione in caso di dolo e colpa grave, questo contribuì a risolvere dei dubbi interpretativi. b) non prevedeva un meccanismo di aggiornamento del massimale. La sent. comportò il ripristino dei criteri codicistici e l'impossibilità per le imprese di opporre una Art. 7
limitazione di responsabilità. Il problema dell'adeguatezza del limite è testimoniato dal fatto che, in vigenza della L. 450/85, alcuni giudici avevano ritenuto che il limite risarcitorio non operasse in caso di colpa lieve del vettore. La L. 162/93 innovò i principi della L. 450/85. L'art. 7 L. 162/93 a) elevò il limite a 500£ x kg per i trasporti soggetti a tariffe a forcella lasciando invariato quello dei trasporti esenti 12.000£ x kg b) prevedeva un suo adeguamento periodico c) il vettore sarebbe decaduto dal beneficio del limite se perdita/avaria fossero derivati da atto od omissione del vettore, dei suoi dipendenti o ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore. Quest'ultima previsione, oltre che derimere i problemi emergenti dal dibattito giurisprudenziale, si allineava alla normativa di diritto uniforme in ambito marittimo edaereo.Sarebbe stato preferibile, in verità, adottare la formula contenuta nel DM 19/93 atti od omissioni commessi intenzionalmente o con temerarietà o con la. Adottare i concetti di consapevolezza che ne sarebbe potuto derivare un danno dolo e colpa grave significa aggravare la posizione del vettore perché si individua un comportamento imperito e/o negligente e non un atteggiamento temerario accompagnato dalla consapevolezza del probabile verificarsi del danno ( ), tanto più che la colpa temeraria e consapevole giurisprudenza valuta con maggior rigore la condotta di chi esercita professionalmente un’attività. Nel DM 19/93 era richiesta l’intenzionalità o la mala fede. Il beneficio del limite di responsabilità non operava se il 4°7 comportamento gravemente colpevole era accompagnato dalla L. 162/93 consapevolezza dei danni che ne sarebbero conseguiti.. L’istituto dell'imite risarcitorio ha funzione di sostegno delle imprese,
questo emerge dalla sua struttura e dal suo collegamento all'attività d'impresa e al sistema tariffario obbligatorio. Le regole dell'istituto emergevano dai 5° commi dell'art. 7 L. 162/93 il 1 prevedeva che per i trasporti merci soggettate al sistema tariffario o comunque di merci inviate da un mittente ad un stesso destinatario la cui massa superi le 5t., l'ammontare del risarcimento per la perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500£ x kg di portata utile del veicolo. È comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento il 2° maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative; per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5t., l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo patto scritto antecedente alla consegna.23stabilisce che in caso di ritardo, se l'avente diritto prova che gliene è derivato un pregiudizio, il vettore deve corrispondere una indennità non eccedente il prezzo del trasporto.
Problemi della L. 162/93 a) la norma è derogabile? La questione riguardava il il 1° perché il 2° faceva riferimento a patti contrattuali: . Alcuni, salvo patto scritto antecedente alla consegna delle merci, sostennero l'inderogabilità per i trasporti soggetti al sistema tariffario con argomentazioni superficiali: non si può considerare derogabile una norma se l'altra era espressamente derogabile. Altre furono ben più meditate: l'introduzione di un limite risarcitorio si è verificato all'interno di un sistema caratterizzato da una obbligatorietà tariffaria. Questo collegamento, tuttavia, deve essere provato.