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Diritto dei trasporti

Contratto dei trasporti

Nozione: Col contratto di trasporto, il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. È un contratto a prestazioni corrispettive: somma di denaro – trasferimento da un luogo all’altro. Non rileva l’entità fisica ed economica dell’oggetto trasportato e la lunghezza o complessità del trasferimento.

Rileva che il trasporto abbia:

  • Un’utilità economica
  • Deve essere possibile sia fisicamente che giuridicamente.

Se manchi anche uno solo di questi requisiti, il contratto è nullo.

Art. 1685

L’art. 1685 chiarisce che il trasporto disciplinando il diritto di contrordine del mittente, il cui luogo di destinazione coincida con quello di partenza, rientra nella previsione dell’art. 1678.

Art. 1683

Restano escluse dal concetto tecnico tutte le svariate forme di trasporto di energie. Il c.d.t. ha ad oggetto solo cose materiali. Questo lo si desume dal tenore dell’art. 1683 che prescrive al mittente di indicare peso, quantità e numero di cose da trasportare. Nell’obbligo di trasferimento rientra anche l’impegno del vettore a farlo eseguire ad altri.

L’art. 1678 non usa la formula dell’abrogato Art. 388 cod. comm.: il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente che dà l’incarico del trasporto e l’imprenditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui. Quello che qualifica la prestazione del vettore è l’assunzione del rischio e della responsabilità e non il fatto che vi provveda direttamente.

Rel. Min. n. 707

Nella Rel. Min. n. 707 al cc si afferma che il nuovo codice non distingue tra l’obbligo di trasportare e far trasportare: la circostanza che i trasporti si compiano tramite l’opera di altre imprese non spinge il rapporto verso il contratto di spedizione perché anche l’imprenditore di trasporti assume la responsabilità del vettore, mentre lo spedizioniere risponde solo per l’inadempimento all’obbligo di concludere un contratto e lascia nella sfera di rischio di terzi il rischio connesso a quest’ultimo contratto.

Oggetto dell’obbligazione del vettore è un opus o un facere consistente nel prestare le energie necessarie a modificare la posizione di una cosa rispetto allo spazio sia usando proprie energie fisiche che trazioni non umane.

Sottotipi di trasporto

Il contratto di trasporto è assoggettato a particolari discipline a seconda che riguardi: persone, cose, tipo di mezzo utilizzato, ambiente nel quale avviene. Le varie forme non integrano contratti distinti perché sono species diverse di un unico genus contrattuale. La forma più importante della movimentazione delle merci su strada è data dal sottotipo contrattuale trasporto di cose per conto terzi. C’è una concezione unitaria di trasporto all’interno della quale si riscontrano vari sottotipi, il che determina un adeguamento della disciplina giuridica del cdt.

  • Accanto alla disciplina generale sono previste disposizioni normative speciali che tengono conto dei vari tipi di trasporto, come aereo, marittimo, ferroviario, terrestre.

I trasporti terrestri, diversi da quelli ferroviari e postali, sono oggetto di una limitata disciplina speciale e sono regolati essenzialmente dal cc. Ultimamente sono state dettate norme come ad es. la L. 162/93 che dettano una disciplina speciale del contratto di trasporto stradale.

Art. 1680

Limiti di applicabilità delle norme: Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali. Ne discende che gli artt. 1678-1702 dettano una disciplina a carattere generale sulla quale prevalgono le norme dettate dal cod.nav e dalle leggi speciali.

Nel trasporto merci su strada v’è uno stretto collegamento tra impresa e contratto di trasporto. Il contratto di trasporto merci su strada, infatti, può essere legittimamente eseguito solo da chi sia imprenditore di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell’esercizio di tale attività. Un ulteriore stretto collegamento vi è tra il contratto di trasporto di cose e quello di trasporto di cose conto terzi.

La L. 162/93 identifica precisamente il contratto di trasporto di cose conto terzi che, nell’ambito dei sottotipi di trasporto, finisce con l’assumere una posizione preminente. L’art. 2 d.lgs. 286/05 definisce attività di trasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante veicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo.

Figura dello spedizioniere vettore

La Rel. Min. 707 testualmente afferma che il contratto di trasporto implica l’assunzione dell’obbligo di trasportare (1678) a differenza del contratto di spedizione, che ha ad oggetto solo l’obbligo dello spedizioniere di concludere, per conto altrui, un contratto di trasporto (1737). Il vettore così esaurisce i suoi doveri quando ha trasferito nel luogo convenuto le cose consegnategli; lo spedizioniere li esaurisce quando ha concluso il contratto di trasporto per conto del committente, relativamente alle cose che devono trasferirsi da un luogo ad un altro.

Il criterio distintivo risiede nell’oggetto dell’obbligazione: trasferire, da un lato, concludere un contratto di trasporto e prestazioni accessorie, dall’altro.

Art. 1737

Nozione: Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Trattasi di sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza. Elemento specifico e caratterizzante è la delimitazione dell’incarico gestorio di concludere uno specifico contratto di trasporto, quello di cose mai di persone.

Il contenuto tipico è l’assunzione, da parte dello spedizioniere, di una prestazione di volere la conclusione del contratto di trasporto per conto del committente. Non rientra nella figura contrattuale un incarico che abbia ad oggetto il compimento di sole operazioni accessorie perché integrerebbe o un generico mandato o un contratto d’opera o di deposito o un appalto. L’esistenza di tali operazioni accessorie non è sufficiente a giustificare la configurazione di un contratto di spedizione.

In tali operazioni rientrano le operazioni materiali (imballaggio, ritiro, custodia, deposito, immagazzinaggio, carico scarico delle merci) e quelle poste in essere con atti giuridico-formali (sdoganamento, assicurazione delle merci). Nel contratto di trasporto, il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri o altrui mezzi, in quello di spedizione, lo spedizioniere si obbliga solamente a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha conferito l’incarico, un contratto di trasporto.

L’obbligazione assunta dal vettore comporta l’assunzione di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del trasporto, mentre lo spedizioniere si limita a stipulare il contratto di trasporto con un terzo in nome proprio e per conto del suo mandante. Il vettore esaurisce i suoi obblighi una volta che abbia provveduto a trasferire le cose ricevute nel luogo indicatogli, salva la sua responsabilità per la perdita, avaria o ritardo. Lo spedizioniere esaurisce l’obbligo adempiendo alla conclusione del contratto e risponde solo dell’eventuale inadempimento all’obbligo di concluderlo.

Dall’elaborazione giurisprudenziale emerge una difficoltà a fissare i criteri distintivi tra le due figure sulla base dei caratteri dell’impegno contrattualmente assunto, nonostante siano delineati in tutta evidenza dal dato normativo. Il criterio distintivo, pur essendo intelleggibile su un piano teorico, non risulta appagante ad un riscontro pratico. In talune decisioni giurisprudenziali viene demandato il compito di rilevare la vera intenzione delle parti, circa la qualificazione giuridica del rapporto, a circostanze del contratto e alle sue modalità di esecuzione.

Si è, altresì, pervenuti a far dipendere la qualificazione giuridica del contratto da alcuni elementi inerenti l’attività prestata dal soggetto obbligato, l’autonomia in ordine alle modalità organizzative (scelta dell’itinerario, dei mezzi da impiegarsi nel trasferimento) e a particolari caratteristiche economiche dell’attività svolta (compenso pattuito a forfait). La giurisprudenza, relativamente alle modalità di pattuizione del compenso, ha ritenuto che tale elemento, pur non alterando lo schema causale tipico del mandato e della spedizione e dovendosi accertare e verificare quale sia stata in concreto la volontà delle parti, qualora ricorra l’ipotesi, integrata da ulteriori dati, può contribuire a convincere l’interprete che non si tratti di un contratto di mandato ma di trasporto. Tale indirizzo è oggi prevalente.

Una forma di retribuzione a forfait, soprattutto se accompagnata da altra clausola che attribuisca al soggetto obbligato un ampissimo potere discrezionale sulla scelta delle modalità di esecuzione del servizio, deve condurre a individuare l’esistenza di un contratto di trasporto e non di spedizione. In dottrina e giurisprudenza si colgono segnali di latente insofferenza nei confronti del criterio adottato dal legislatore perché si ritiene necessario, ai fini della qualificazione del contratto, l’analisi dell’attività effettivamente posta in essere.

Art. 1741

Spedizioniere vettore: Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. Non va condivisa l’opinione di chi ritiene che l’elemento caratterizzante tale figura sia l’assunzione in proprio dell’esecuzione del trasporto, ancorché questo sia realizzato con mezzi altrui, che darebbe vita ad una molteplicità di rapporti contrattuali tra spedizionieri e vettori ai quali lo spedizioniere-vettore si rivolga in attuazione delle obbligazioni da lui assunte verso il mittente.

Secondo la dottrina, una siffatta impostazione non solo non riesce ad attribuire un’autonoma funzione normativa all’art. 1741, ma contrasta col fatto che l’art. 1678 riconduce alla figura del vettore ogni soggetto che assume l’obbligazione di trasferire persone o cose da un luogo all’altro, indipendentemente dalle modalità esecutive del trasferimento.

La fattispecie ricorre quando siano conclusi due contratti: uno di spedizione e l’altro di trasporto. La figura richiede che le parti abbiano inizialmente stipulato un contratto di spedizione e che lo spedizioniere, prima di stipulare il contratto di trasporto per conto del committente, dichiari di voler assumere l’esecuzione totale o parziale del trasporto cui si riferiva l’originario mandato. Non rientra nell’ipotesi quella del soggetto che si assume direttamente l’obbligazione di trasportare senza aver previamente assunto quella di concludere un contratto di spedizione-commissione.

Appalto e trasporto

I vari tipi di contratto previsti dal codice possono essere usati per eseguire un’operazione di trasporto. Quest’ultima può costituire l’affare principale, la ragione economico-sociale del contratto, l’attività presupposta o strumentale all’esecuzione dell’operazione economica concordata. Nel contratto d’appalto, l’oggetto della prestazione tipica non è determinato pertanto può comprendere qualsiasi opera o servizio.

Art. 1655

Nozione: L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Talvolta l’opera o il servizio assumono una spiccata autonomia ed individualità sul piano economico alla quale consegue un’autonomia giuridica, cioè si crea un nuovo tipo contrattuale a se stante come nel caso del trasporto che concettualmente rientra nell’appalto.

Effettuare un servizio rientra nell’obbligazione tipica dell’appalto di servizi mentre il trasferire una cosa è obbligazione tipica del contratto di trasporto. Quando il servizio consiste nel trasferire una cosa o una persona, le prestazioni dell’appalto e del trasporto possono coincidere. Altri elementi in comune sono il pagamento di un prezzo ed organizzazione e rischio propri sia dell’appaltatore che del vettore. Nonostante ciò, non è possibile stipulare indifferentemente l’uno o l’altro contratto se si tratta di trasportare cose o persone perché dalla figura dell’appalto deve essere distinto questo peculiare servizio.

Diversamente, si ammetterebbe l’esistenza di un contratto di appalto di servizi di trasporto e conseguentemente si potrebbe giungere a non applicare al trasporto la normativa per esso espressamente prevista.

Un’opinione non condivisibile sostiene che quando un soggetto si obbliga ad eseguire prestazioni continuative di servizi di trasporto merci con organizzazione propria e a proprio rischio si sarebbe in presenza, non di una pluralità di contratti di trasporto, ma di un’unica figura contrattuale, corrispondente ad un contratto atipico, oscillante tra appalto e somministrazione (con applicabilità dell’ordinario termine prescrizionale di 10 anni).

Condivisibile è, invece, l’opinione che sarebbe la stessa configurazione di appalto di servizi di trasporto a non essere ipotizzabile. Il contratto di trasporto è una specie di appalto, qualificato da una prestazione tipica, che il legislatore ha svincolato dal ceppo locatio operis per renderlo contratto tipico nominato ed autonomo. Se l’ opus dedotto è un trasporto si avrà un contratto di trasporto, se l’ opus dedotto è diverso dal trasporto si avrà un contratto d’appalto ma mai un contratto di appalto servizi di trasporto.

Nella Sent. 386/96 c.cost. la Corte ha fatto espresso riferimento e ha menzionato l’appalto servizi di trasporto ma tale tesi non va condivisa. Se un soggetto potesse concordare l’esecuzione del trasporto stipulando indifferentemente i due tipi di contratto, diverrebbe difficile per l’interprete ricondurre la fattispecie reale all’uno o all’altro tipo legale, per la diversità della disciplina normativa soprattutto se le parti omettano di indicare il tipo di contratto che esse hanno inteso perfezionare.

La giurisprudenza ha dato indicazioni generiche e soluzioni contraddittorie. Da un lato, si è considerata la presenza di alcuni elementi di fatto (pluralità di viaggi, durata del rapporto, disciplina unitaria, maggiore e diversa organizzazione) come indici rilevatori dell’appalto, dall’altro si è sostenuta la presenza di un contratto di trasporto pur in presenza di un contratto di durata col quale era stato assunto l’obbligo di eseguire più trasporti in un arco temporale determinato.

L’elemento della diversa organizzazione è decisivo perché la moderna impresa di trasporto deve dimostrare di possedere un’organizzazione di impresa. La distinzione tra i due contratti è rimessa alla prudente valutazione del giudice. In conclusione, il contratto di trasporto è una specie di appalto, il fatto che il contratto di trasporto sia legislativamente nominato non altera la struttura dell’appalto di servizi. Il contratto di trasporto è soggetto alla specifica disciplina dettata al suo riguardo, costituendo al contempo una forma d’appalto esso sarà soggetto anche alla disciplina dettata per quest’ultimo. Trovano applicazione sia le norme della species trasporto sia quelle del genus appalto: le prime prevarranno – in forza del principio di specialità - sulle seconde.

Noleggio di autoveicolo – criteri distintivi

Col contratto di noleggio taluno si obbliga ad effettuare col proprio veicolo e con la propria organizzazione uno o più viaggi per conto di altri. Questa figura riceve un’ampia e specifica disciplina in ambito marittimo e aereo ma si manifesta anche nei traffici terrestri. Le imprese di medie e grandi dimensioni, pur operando come vettori contrattuali, sono solite affidare l’esecuzione della prestazione ai cd padroncini. Costoro sono piccoli imprenditori, estranei all’organizzazione delle imprese per le quali viaggiano, ma, invero, sottoposti ad una stringente e penetrante direzione da parte del vettore contrattuale.

Costui gestisce il veicolo sul quale è indicato il nome della sua ditta, emette i documenti di viaggio ed esercita una potestà decisionale su tutte le attività accessorie e connesse all’esecuzione del trasporto sui rapporti con chi ne fruisce e richiede l’effettuazione. I contratti prescelti per la collaborazione con i padroncini presentano caratteri simili al noleggio di nave o aeromobile. Manca un’articolata e specifica normativa. L’art. 85 cds ripristina il termine noleggio di veicolo, ma la ricostruzione teorica del contratto di noleggio è condizionata dalla sostanziale assenza di una specifica normativa. Nel contratto di noleggio, il noleggiante si obbliga verso il noleggiatore a compiere col suo veicolo uno o più viaggi.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tomassetti Simona.
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