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IL RICONOSCIMENTO E LO SCOPO

Necessario presupposto della fondazione è l’atto di riconoscimento della pubblica

Amministrazione. Senza il riconoscimento la fondazione non ha personalità e non è neppure un ente

dotato di soggettività giuridica.

Competente ad emanare l’atto di riconoscimento è il prefetto. L’atto di riconoscimento implica da

parte della pubblica Autorità una valutazione concernente:

del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

a) l’adeguatezza

l’utilità sociale del fine perseguito;

b) sociale del fine perseguito non è specificamente indicata dalla legge, ma dev’essere tale da

L’utilità

giustificare l’immobilizzazione di una ricchezza sottratta ai normali investimenti produttivi.

La fondazione deve avere uno scopo non lucrativo.

LE FONDAZIONI D’IMPRESA

Il carattere non lucrativo dello scopo non esclude che la fondazione svolga attività economica. La

un’attività economica.

stessa amministrazione del patrimonio è

La fondazione non può invece esercitare in via esclusiva o principale un’impresa commerciale,

neanche se il profitto venga utilizzato per il perseguimento di scopi altruistici.

La fondazione può svolgere attività imprenditoriale solo in quanto si tratti di attività secondaria e

funzionale al perseguimento del suo scopo ideale. Se, invece, la fondazione svolgesse un’attività

d’impresa in via principale tale attività diventerebbe essa stessa lo scopo dell’ente, in contrasto

insanabile col suo carattere non lucrativo.

In tal caso conseguirebbe l’applicazione del regime dell’impresa e l’assoggettamento della

fondazione insolvente al fallimento.

Tra le fondazioni speciali, il legislatore ha previsto fondazioni (es. fondazioni bancarie) che

possono svolgere attività imprenditoriale anche in via principale e che possono essere assoggettate

alla liquidazione coatta amministrativa.

IL PATRIMONIO

Al patrimonio provvede preliminarmente il fondatore mediante il negozio di dotazione. Il negozio

dotazione è l’atto di liberalità (donazione o testamento) che conferisce alla fondazione i mezzi

di

occorrenti per la sua attività.

GLI ORGANI

La fondazione è gestita da un organo amministrativo, composto da uno o più amministratori, che ha

il potere di decidere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Generalmente l’organo amministrativo è collegiale e prende il nome di consiglio di

amministrazione.

La rappresentanza, e cioè il potere di agire in nome e per conto della fondazione, compete allo

stesso organo amministrativo o, più spesso, ad un organo uni personale (presidente, segretario) cui

lo statuto attribuisce appositamente tale potere. Oltre all’organo amministrativo lo statuto può

prevedere organi vari di controllo e di vigilanza.

sono legati all’ente da un tipico rapporto organico; sono quindi responsabili

Gli amministratori

verso la fondazione per i danni derivanti dalla loro negligente gestione.

Gli amministratori sono inoltre responsabili verso i terzi per i danni arrecati mediante illeciti

extracontrattuali. Questa responsabilità si estende alla fondazione se il comportamento illecito

rientra nell’esercizio delle incombenze dell’organo.

I CONTROLLI PUBBLICI non sono senz’altro

Le delibere del consiglio di amministrazione che eccedono i limiti dello statuto

inefficaci ma possono essere annullate dall’autorità governativa.

L’annullamento delle delibere contrarie allo statuto rientra in un più ampio controllo che l’autorità

governativa esercita sull’ente e in base al quale essa provvede ad accertare l’invalidità delle delibere

contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

L’autorità governativa, ancora, ha il potere di nominare o sostituire gli amministratori quando non

L’autorità governativa, inoltre, può

vi si possa provvedere in base alle norme dello statuto.

sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario quando gli

amministratori violino sistematicamente lo statuto o la legge o non perseguano lo scopo della

fondazione.

TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE

La fondazione esiste in ragione dello scopo perseguito. Se quindi lo scopo diviene impossibile o

perde l’originaria utilità, la fondazione dovrebbe estinguersi. La legge tende tuttavia alla

conservazione dell’ente, prevedendo la possibilità che l’autorità governativa anziché estinguere la

fondazione ne disponga la trasformazione.

importa l’assunzione di un nuovo scopo, che deve tuttavia essere analogo a

La trasformazione

quello originario.

Quando non si fa luogo a trasformazione, l’impossibilità dello scopo si pone come causa di

La fondazione si estingue inoltre a seguito dell’integrale realizzazione

estinzione della fondazione.

dello scopo.

La riforma societaria ha introdotto la novità della trasformazione eterogenea prevedendo che

società di capitali possano trasformarsi in enti non lucrativi e viceversa. Per entrambe le operazioni

è richiesta l’autorizzazione dell’autorità governativa.

IL PROBLEMA DELLE FONDAZIONI DI FATTO E DELLE FONDAZIONI FIDUCIARIE

di “fatto” che, in mancanza di riconoscimento, siano

Il nostro ordinamento non conosce fondazioni

dotate di una sia pur limitata capacità giuridica.

Di una soggettività giuridica può parlarsi con riguardo alla fondazione in attesa di riconoscimento.

rendersi necessaria un’attività di gestione.

Ancor prima del riconoscimento può infatti

FONDAZIONI SPECIALI

Le fondazioni speciali sono fondazioni assoggettate ad un regime speciale diverso rispetto a quello

previsto dal codice civile.

Tra le fondazioni speciali rientrano le fondazioni bancarie, le quali devono perseguire

esclusivamente scopi di utilità sociale e possono esercitare imprese direttamente strumentali ai fini

statuari esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della

conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e assistenza alle

categorie sociali deboli. Tali fondazioni non richiedono un atto di riconoscimento ma sono

sottoposte ad un’Autorità di vigilanza.

Ad una disciplina particolare sono assoggettate anche le fondazioni musicali. La diretta gestione

dei teatri e l’organizzazione di spettacoli e concerti da parte di queste fondazioni può

accompagnarsi allo svolgimento di “attività commerciali e accessorie” per il perseguimento delle

musicali esercitano quindi attività d’impresa ma quella principale è

loro finalità. Le fondazioni

limitata al campo musicale.

Altre fondazioni speciali sono le fondazioni universitarie. Esse possono essere costituite da una o

l’acquisizione di beni e servizi alle

più università statali (enti di riferimento) al fine di realizzare

migliori condizioni di mercato, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto

alla didattica e alla ricerca. Tra i soggetti che partecipano alla costituzione della fondazione vi sono,

oltre agli enti di riferimento, gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati

dagli enti di riferimento.

La peculiarità della struttura “partecipata” di tale fondazione ne fa un modello normativo di

fondazione di partecipazione.

Tra le fondazioni speciali va inoltre ricompresa la fondazione istituita per la mutualità generale

negli sport professionisti a squadre.

FONDAZIONI ATIPICHE

Fondazioni atipiche, ovvero fondazioni che prevedano una struttura e una disciplina diverse rispetto

a quanto stabilito nel modello codici stico.

Essi si caratterizzano per una complessa struttura organizzativa che prevede accanto al consiglio di

amministrazione, organi collegiali, come il comitato di sorveglianza, il collegio dei revisori dei

conti. Caratteristica peculiare di tale fondazione è la partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

CAPITOLO 11 Associazioni e comitati

NOZIONE DI ASSOCIAZIONE

L’associazione è un’organizzazione stabile di persone per il perseguimento di uno scopo non

lucrativo.

Nel nostro ordinamento si distingue tra:

 associazione riconosciuta: è una persona giuridica;

 associazione non riconosciuta: è un ente privo di personalità giuridica;

L’ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA. L’ATTO COSTITUTIVO. IL RICONOSCIMENTO

L’associazione ha la sua fonte nell’atto costitutivo, che è il negozio formale mediante il quale più

in gruppo stabile per il perseguimento di uno scopo non lucrativo. L’atto

persone si organizzano

costitutivo dell’associazione è una convenzione plurilaterale che deve essere stipulata per atto

pubblico a pena di nullità.

L’atto costitutivo deve contenere l’indicazione dello scopo, del nome, della sede, del patrimonio.

La parte normativa dell’atto costitutivo rappresenta lo statuto della associazione. Lo statuto può

come l’insieme delle norme negoziali o interne dell’associazione.

definirsi dell’autorità governativa è necessario per l’acquisto della capacità giuridica. In

Il riconoscimento

attesa del riconoscimento l’associazione può tuttavia iniziare la sua attività come associazione non

riconosciuta.

DENOMINAZIONE E SEDE

è l’appellativo che contraddistingue l’associazione.

La denominazione

La denominazione deve essere contenuta nell’atto costitutivo e il suo mutamento importa la

l’autorizzazione governativa.

modifica di tale atto e richiede

La denominazione è tutelata alla stregua del diritto al nome.

è il luogo in cui l’associazione ha il centro principale della sua attività.

La sede

La sede è importante, tra l’altro, anche ai fini processuali perché essa determina il foto generale

dell’associazione.

LO SCOPO E L’ATTIVITà

L’associazione si costituisce per il perseguimento di uno scopo non lucrativo che è la funzione

L’associazione ha spesso

pratica che il gruppo assolve e per la quale è giuridicamente tutelato. uno

scopo ideale o altruistico ma può anche soddisfare un interesse economico dei suoi membri. Se

invece l’attività comune tende a realizzare un profitto e a dividerlo tra i compartecipi, il gruppo si

identifica nello schema della società.

dell’impresa non deve parlarsi con riguardo a quelle iniziative occasionali che spesso

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Dariozzolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bianca Mirzia Rosa.