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IL RICONOSCIMENTO E LO SCOPO
Necessario presupposto della fondazione è l’atto di riconoscimento della pubblica
Amministrazione. Senza il riconoscimento la fondazione non ha personalità e non è neppure un ente
dotato di soggettività giuridica.
Competente ad emanare l’atto di riconoscimento è il prefetto. L’atto di riconoscimento implica da
parte della pubblica Autorità una valutazione concernente:
del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
a) l’adeguatezza
l’utilità sociale del fine perseguito;
b) sociale del fine perseguito non è specificamente indicata dalla legge, ma dev’essere tale da
L’utilità
giustificare l’immobilizzazione di una ricchezza sottratta ai normali investimenti produttivi.
La fondazione deve avere uno scopo non lucrativo.
LE FONDAZIONI D’IMPRESA
Il carattere non lucrativo dello scopo non esclude che la fondazione svolga attività economica. La
un’attività economica.
stessa amministrazione del patrimonio è
La fondazione non può invece esercitare in via esclusiva o principale un’impresa commerciale,
neanche se il profitto venga utilizzato per il perseguimento di scopi altruistici.
La fondazione può svolgere attività imprenditoriale solo in quanto si tratti di attività secondaria e
funzionale al perseguimento del suo scopo ideale. Se, invece, la fondazione svolgesse un’attività
d’impresa in via principale tale attività diventerebbe essa stessa lo scopo dell’ente, in contrasto
insanabile col suo carattere non lucrativo.
In tal caso conseguirebbe l’applicazione del regime dell’impresa e l’assoggettamento della
fondazione insolvente al fallimento.
Tra le fondazioni speciali, il legislatore ha previsto fondazioni (es. fondazioni bancarie) che
possono svolgere attività imprenditoriale anche in via principale e che possono essere assoggettate
alla liquidazione coatta amministrativa.
IL PATRIMONIO
Al patrimonio provvede preliminarmente il fondatore mediante il negozio di dotazione. Il negozio
dotazione è l’atto di liberalità (donazione o testamento) che conferisce alla fondazione i mezzi
di
occorrenti per la sua attività.
GLI ORGANI
La fondazione è gestita da un organo amministrativo, composto da uno o più amministratori, che ha
il potere di decidere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Generalmente l’organo amministrativo è collegiale e prende il nome di consiglio di
amministrazione.
La rappresentanza, e cioè il potere di agire in nome e per conto della fondazione, compete allo
stesso organo amministrativo o, più spesso, ad un organo uni personale (presidente, segretario) cui
lo statuto attribuisce appositamente tale potere. Oltre all’organo amministrativo lo statuto può
prevedere organi vari di controllo e di vigilanza.
sono legati all’ente da un tipico rapporto organico; sono quindi responsabili
Gli amministratori
verso la fondazione per i danni derivanti dalla loro negligente gestione.
Gli amministratori sono inoltre responsabili verso i terzi per i danni arrecati mediante illeciti
extracontrattuali. Questa responsabilità si estende alla fondazione se il comportamento illecito
rientra nell’esercizio delle incombenze dell’organo.
I CONTROLLI PUBBLICI non sono senz’altro
Le delibere del consiglio di amministrazione che eccedono i limiti dello statuto
inefficaci ma possono essere annullate dall’autorità governativa.
L’annullamento delle delibere contrarie allo statuto rientra in un più ampio controllo che l’autorità
governativa esercita sull’ente e in base al quale essa provvede ad accertare l’invalidità delle delibere
contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
L’autorità governativa, ancora, ha il potere di nominare o sostituire gli amministratori quando non
L’autorità governativa, inoltre, può
vi si possa provvedere in base alle norme dello statuto.
sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario quando gli
amministratori violino sistematicamente lo statuto o la legge o non perseguano lo scopo della
fondazione.
TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE
La fondazione esiste in ragione dello scopo perseguito. Se quindi lo scopo diviene impossibile o
perde l’originaria utilità, la fondazione dovrebbe estinguersi. La legge tende tuttavia alla
conservazione dell’ente, prevedendo la possibilità che l’autorità governativa anziché estinguere la
fondazione ne disponga la trasformazione.
importa l’assunzione di un nuovo scopo, che deve tuttavia essere analogo a
La trasformazione
quello originario.
Quando non si fa luogo a trasformazione, l’impossibilità dello scopo si pone come causa di
La fondazione si estingue inoltre a seguito dell’integrale realizzazione
estinzione della fondazione.
dello scopo.
La riforma societaria ha introdotto la novità della trasformazione eterogenea prevedendo che
società di capitali possano trasformarsi in enti non lucrativi e viceversa. Per entrambe le operazioni
è richiesta l’autorizzazione dell’autorità governativa.
IL PROBLEMA DELLE FONDAZIONI DI FATTO E DELLE FONDAZIONI FIDUCIARIE
di “fatto” che, in mancanza di riconoscimento, siano
Il nostro ordinamento non conosce fondazioni
dotate di una sia pur limitata capacità giuridica.
Di una soggettività giuridica può parlarsi con riguardo alla fondazione in attesa di riconoscimento.
rendersi necessaria un’attività di gestione.
Ancor prima del riconoscimento può infatti
FONDAZIONI SPECIALI
Le fondazioni speciali sono fondazioni assoggettate ad un regime speciale diverso rispetto a quello
previsto dal codice civile.
Tra le fondazioni speciali rientrano le fondazioni bancarie, le quali devono perseguire
esclusivamente scopi di utilità sociale e possono esercitare imprese direttamente strumentali ai fini
statuari esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della
conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e assistenza alle
categorie sociali deboli. Tali fondazioni non richiedono un atto di riconoscimento ma sono
sottoposte ad un’Autorità di vigilanza.
Ad una disciplina particolare sono assoggettate anche le fondazioni musicali. La diretta gestione
dei teatri e l’organizzazione di spettacoli e concerti da parte di queste fondazioni può
accompagnarsi allo svolgimento di “attività commerciali e accessorie” per il perseguimento delle
musicali esercitano quindi attività d’impresa ma quella principale è
loro finalità. Le fondazioni
limitata al campo musicale.
Altre fondazioni speciali sono le fondazioni universitarie. Esse possono essere costituite da una o
l’acquisizione di beni e servizi alle
più università statali (enti di riferimento) al fine di realizzare
migliori condizioni di mercato, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto
alla didattica e alla ricerca. Tra i soggetti che partecipano alla costituzione della fondazione vi sono,
oltre agli enti di riferimento, gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati
dagli enti di riferimento.
La peculiarità della struttura “partecipata” di tale fondazione ne fa un modello normativo di
fondazione di partecipazione.
Tra le fondazioni speciali va inoltre ricompresa la fondazione istituita per la mutualità generale
negli sport professionisti a squadre.
FONDAZIONI ATIPICHE
Fondazioni atipiche, ovvero fondazioni che prevedano una struttura e una disciplina diverse rispetto
a quanto stabilito nel modello codici stico.
Essi si caratterizzano per una complessa struttura organizzativa che prevede accanto al consiglio di
amministrazione, organi collegiali, come il comitato di sorveglianza, il collegio dei revisori dei
conti. Caratteristica peculiare di tale fondazione è la partecipazione dei soggetti pubblici e privati.
–
CAPITOLO 11 Associazioni e comitati
NOZIONE DI ASSOCIAZIONE
L’associazione è un’organizzazione stabile di persone per il perseguimento di uno scopo non
lucrativo.
Nel nostro ordinamento si distingue tra:
associazione riconosciuta: è una persona giuridica;
associazione non riconosciuta: è un ente privo di personalità giuridica;
L’ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA. L’ATTO COSTITUTIVO. IL RICONOSCIMENTO
L’associazione ha la sua fonte nell’atto costitutivo, che è il negozio formale mediante il quale più
in gruppo stabile per il perseguimento di uno scopo non lucrativo. L’atto
persone si organizzano
costitutivo dell’associazione è una convenzione plurilaterale che deve essere stipulata per atto
pubblico a pena di nullità.
L’atto costitutivo deve contenere l’indicazione dello scopo, del nome, della sede, del patrimonio.
La parte normativa dell’atto costitutivo rappresenta lo statuto della associazione. Lo statuto può
come l’insieme delle norme negoziali o interne dell’associazione.
definirsi dell’autorità governativa è necessario per l’acquisto della capacità giuridica. In
Il riconoscimento
attesa del riconoscimento l’associazione può tuttavia iniziare la sua attività come associazione non
riconosciuta.
DENOMINAZIONE E SEDE
è l’appellativo che contraddistingue l’associazione.
La denominazione
La denominazione deve essere contenuta nell’atto costitutivo e il suo mutamento importa la
l’autorizzazione governativa.
modifica di tale atto e richiede
La denominazione è tutelata alla stregua del diritto al nome.
è il luogo in cui l’associazione ha il centro principale della sua attività.
La sede
La sede è importante, tra l’altro, anche ai fini processuali perché essa determina il foto generale
dell’associazione.
LO SCOPO E L’ATTIVITà
L’associazione si costituisce per il perseguimento di uno scopo non lucrativo che è la funzione
L’associazione ha spesso
pratica che il gruppo assolve e per la quale è giuridicamente tutelato. uno
scopo ideale o altruistico ma può anche soddisfare un interesse economico dei suoi membri. Se
invece l’attività comune tende a realizzare un profitto e a dividerlo tra i compartecipi, il gruppo si
identifica nello schema della società.
dell’impresa non deve parlarsi con riguardo a quelle iniziative occasionali che spesso
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.