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L'$ssoci$zione h$ l$ su$ fonte nell'$tto costitutivo, che è il negozio form$le
medi$nte il qu$le più persone si org$nizz$no in gruppo st$bile per il
perseguimento di uno scopo non lucr$tivo. L'$tto costitutivo deve contenere
l'indic$zione dello scopo, del nome, dell$ sede, del p$trimonio. Esso deve
indic$re inoltre i diritti e gli obblighi degli $ssoci$ti, le condizioni dell$ loro
$mmissione, le disposizioni sull'ordin$mento e l'$mministr$zione ed
eventu$lmente quelle rel$tive $ll'estinzione dell'ente.
Denomin$zione e sede
L$ denomin$zione è l'$ppell$tivo che contr$ddistingue l'$ssoci$zione. Ess$
deve essere contenut$ nell'$tto costitutivo e il suo mut$mento import$ l$
modific$ di t$le $tto e richiede l'$utorizz$zione govern$tiv$.
L$ sede è il luogo in cui l'$ssoci$zione h$ il centro princip$le dell$ su$ $ttivit=.
Lo scopo e l'$ttivit=
L'$ssoci$zione si costituisce per il perseguimento di uno scopo non lucr$tivo
che è l$ funzione pr$tic$ che il gruppo $ssolve e per l$ qu$le è giuridic$mente
tutel$to.
L'$ssoci$zione h$ spesso uno scopo ide$le o $ltruistico m$ può $nche
soddisf$re un interesse economico dei suoi membri.
Il p$trimonio
L'$ssoci$zione è titol$re di un proprio p$trimonio utilizz$to dirett$mente o
indirett$mente per il perseguimento del fine dell'ente. Per il perseguimento del
suo scopo, l'$ssoci$zione si $vv$le dell$ coll$bor$zione e degli $pporti degli
$ssoci$ti.
Gli org$ni. L'$ssemble$
L'$ssemble$ è l$ riunione degli $ssoci$ti in funzione deliber$nte. Ess$ è l'org$no
fond$ment$le dell'$ssoci$zione. All'$ssemble$ spett$no tutte le decisioni
concernenti l'esistenz$, l$ disciplin$ e l'$ttivit= dell'ente. Ess$ esprime in form$
collegi$le l$ volont= degli $ssoci$ti
Gli $mministr$tori
Sono gli org$ni competenti $ gestire e $ r$ppresent$re l'$ssoci$zione.
Il r$pporto $ssoci$tivo. Recesso ed esclusione dell'$ssoci$to
L'$ssoci$to è membro dell'$ssoci$zione $ttr$verso un r$pporto $ssoci$tivo che
lo rende p$rtecipe degli interessi e dei poteri del gruppo e che lo impegn$
$ll'osserv$nz$ dello st$tuto.
Estinzione e liquid$zione
Anche l'$ssoci$zione si estingue per l'impossibilit= o l'es$urimenti dello scoop e
per le $ltre c$use indic$te d$ll'$tto costitutivo o d$llo st$tuto.
C$us$ specific$ dell'estinzione, è l$ deliber$ $ssemble$re di scioglimento. T$le
deliber$ richiede il voto f$vorevole di $lmeno tre qu$rti degli $ssoci$ti. Altr$
c$us$ può essere il venire meno degli $ssoci$ti, in qu$nto ciò rende possibile il
funzion$mento dell'$ssemble$ e quindi il r$ggiungimento dello scopo. Anche
qui l'estinzione non comport$ l'immedi$t$ fine dell'ente, m$ $pre un$ f$se di
liquid$zione che un$ volt$ conclus$ f$ cess$re l'esistenz$ dell'$ssoci$zione.
L'$ssoci$zione non riconosciut$
È un'$ssoci$zione priv$ di person$lit= giuridic$. È comunque un ente giuridico
dot$to di c$p$cit= giuridic$ gener$le. Comport$ lʼ$utonomi$ p$trimoni$le
imperfett$.
Ess$ h$ un$ dot$zione p$trimoni$le costituit$ d$l fondo comune. Il fondo
comune è form$to d$i contributi degli $ssoci$ti e d$i beni che con i contribuiti
sono st$ti $cquist$ti.
Ess$ gode dell$ c$p$cit= immobili$re ed h$ c$p$cit= processu$le; ess$ cioè
può $gire in giudizio o essere convenut$ nell$ su$ identit= di ente giuridico, e
non come somm$ di determin$ti $ssoci$ti.
Le $ssoci$zione di promozione soci$le
Esse Perseguono scopi $ltruistici di utilit= soci$le. ( es. org$nizz$zioni di
volont$ri$to).
Le $ssoci$zione di promozione soci$le devono essere costitutive per $tto
pubblico e sono iscritte in un $pposito registro.
Il comit$to
È un'org$nizz$zione di persone che perseguono uni scopo $ltruistico medi$nte
l$ r$ccolt$ pubblic$ di fondi. Tipici comit$ti sono quelli di soccorso o
beneficienz$ e quelli che si costituiscono per promuovere opere pubbliche o
m$nifest$zioni di interesse collettivo.
Non è govern$to $l vertice d$ un org$no $mministr$tivo, m$ i suoi componenti
sono port$tori un proprio dell'interesse $ll'$ttivit= dell'org$nizz$zione di cui
f$nno p$rte.
Godono di c$p$cit= giuridic$ gener$le e nel perseguimento del suo scopo, il
comit$to può svolgere $ttivit= economic$ m$ non può esercit$re $ttivit=
commerci$le in vi$ esclusiv$ o prev$lente. H$ un$ dot$zione p$trimoni$le che è
costituit$ d$ fondi pubblic$mente r$ccolti.
--- c$r$tteristic$ di tr$nsitoriet=, non dur$ per sempre e r$ccoglie fondi
$ttr$verso soggetti obli$tori, d$ll'esterno es comit$ti di sicurezz$ ( terremoto )
Beni e diritti re"li XIII C$pitolo
I beni: in più $mpio signific$to bene è qu$lsi$si entit= m$teri$le o ide$li
giuridic$mente rilev$nte.
Il codice civile definisce i beni come le cose che possono form$re oggetti di
diritti.
Il bene è un elemento determin$nte del diritto soggettivo
I beni economici sono i beni giuridici.
Beni m$teri$li, beni imm$teri$li e beni essenzi$li dell$ person$
I beni m$teri$li sono le cose del mondo fisico percebili con i sensi o con
strumenti m$teri$li
Es. C$se, $lberi, r$ggi X
I beni imm$teri$li sono le invenzioni e le opere dell'ingegno
Es. Brevetti industri$li, le opere coperte d$l Diritto d'$utore
I beni essenzi$li dell$ person$ sono i suoi essenzi$li v$lori
Es. Vit$, S$lute, onore, dignit=
Il bene giuridico è quindi qu$lsi$si entit= m$teri$le o ide$le giuridic$mente
tutel$t$.
Le cose
Il codice civile non definisce l$ cos$ m$ più comune è l'uso del termine cos$ nel
senso di cos$ m$teri$le dot$t$ di dimensione fisic$.
Beni immobili e beni mobili
Beni immobili sono il suolo, le sorgenti, i corsi d'$cqu$, gli $lberi ed in genere
tutto ciò che è n$tur$lmente o $rtifici$lmente incorpor$to $l suolo.
Beni mobili tutti gli $ltri beni.
Beni generici e specifici; fungibili e infungibili; consum$bili e inconsum$bili
I beni mobili si distinguono in generici e specifici : beni generici sono i beni
design$ti d$lle p$rti o d$ll$ legge con esclusivi riferimento $d un genere ( es. mi
obbligo $ venderti un c$ne ); beni specifici sono i beni design$ti nell$ loro
identit= (es. mi obbligo $ venderti un c$ne cocker ).
Beni fungibili sono quelli che nel comune $pprezz$mento socio-economico
sono consider$ti in r$gione dell$ loro $pp$rtenenz$ $d un genere $nziché in
r$gione dell$ loro identit=.
Es. Vino, olio, frumento, den$ro
Beni consum$bili sono i beni l$ cui norm$le utilizz$zione ne comport$ l$
consum$zione, cioè l$ distruzione, l'es$urimenti o l$ perdit$
Es . Cibo, benzin$
Beni inconsum$bili sono i beni che non si distruggono, es$uriscono o perdono
con l'uso.
Es. Le m$cchine, i vestiti
Beni divisibili e indivisibili
Beni divisibili sono i beni suscettibili di fr$zion$mento in due o più p$rti
Beni semplici e beni composti
Beni semplici sono quelli nell$ v$lut$zione giuridic$ costituiscono un tutto
unit$rio, nel qu$le l$ fusione degli elementi che li compongono è così perfett$
che questi ultimi h$nno perduto l$ loro individu$lit=. (Unione t$lmente perfett$
che non si distinguono i v$ri elementi )Es. libro, $nim$le
Beni composti sono i beni risult$nti d$ più elementi che conserv$no l$ loro
individu$lit= m$teri$le m$ concorrono $l perfezion$mento del tutto senz$ $vere
$utonomi$ funzion$le.
L$ differenz$ tr$ beni semplici e beni composti si coglie in cio che le p$rti
divisibili dei beni composti possono essere oggetto di propriet= sep$r$t$.
Beni pubblici. Il dem$nio
Beni pubblici sono i beni che $pp$rtengono $llo St$to e $gli $ltri enti pubblici. Il
codice distingue due c$tegorie di beni pubblici : 1. Il dem$nio pubblico,
comprendente il lido del m$re, l$ spi$ggi$, i porti e i l$ghi. Aeroporti, e l$
condizione giuridic$ di questi beni è l$ in$lien$bilit=; 2. Il p$trimonio
indisponibile, comprendente beni che non $pp$rtengono $l dem$nio pubblico
m$ soddisf$no un interesse gener$le : foreste, c$ve, miniere. Condizione
giuridic$ di questi beni è l$ vincol$tivit= dell$ destin$zione.
Le pertinenze
Sono definite d$l codice " le cose destin$te in modo durevole $l servizio o $d
orn$mento di un'$ltr$ cos$. Questo r$pporto è c$r$tterizz$to d$ un requisito
soggettivo ($tto di destin$zione ) e d$ uno oggettivo ( durevole funzione di
servizio e ordin$mento). Il regime delle pertinenze si $rticol$ in tre regole
fond$ment$li $rt 818-819 c.c.
Le pertinenze seguono l$ sorte dell$ cos$ princip$le
f. L$ disposizione dell$ cos$ princip$le non pregiudic$ i diritti dei terzi sulle
g. pertinenze; quest$ regol$ esprime il principio gener$le dell$ ineffic$ci$
degli $tti dispositivi di diritti $ltrui
h. Le pertinenze possono essere oggetto di sep$r$ti $tti o r$pporti giuridici
Le univers$lit=
Le univers$lit= dei beni mobili sono plur$lit= di cose che $pp$rtengono $ll$
stess$ person$ e che h$nno un$ destin$zione economic$ unit$ri$. Requisiti
sono: l$ plur$lit= delle cose, lʼ$pp$rtenenz$ $ll$ stess$ person$ e lʼunit$ri$
destin$zione economic$.
I frutti
Sono in gener$le i norm$li proventi economici ric$v$bili d$ un$ cos$. Si
distinguono in n$tur$li e civili. I frutti n"tur"li sono le cose m$teri$li che si
ric$v$no dirett$mente d$ll$ cos$ m$dre, vi concorr$ o no il l$voro dell'uomo; i
frutti civili sono il reddito pecuni$rio che si ric$v$t$ un$ cos$ in virtù di un
r$pporto giuridico.
Il p$trimonio
È il complesso di beni suscettibili di v$lut$zione economic$ e f$cendo c$po $d
un soggetto.
P"trimonio sep"r"to è un complesso di beni e r$pporti giuridici che , in forz$ di
un$ specific$ destin$zione, è sottr$tto $ll$ respons$bilit= dei creditori gener$li
del debitore ed è riserv$to $i creditori dell$ destin$zione. Il p"trimonio
"utonomo è un$ somm$ di più p$trimonio sep$r$to f$cendo c$po $ più
soggetti.
L" propriet@ XIV C$pitolo
I diritti re$li
Sono i diritti che conferiscono un potere immedi$to e $ssoluto su un$ cos$. Si
distinguono in diritti re$li di godimento e diritti re$li di g$r$nzi$. Il Diritto re$li di
godimento per eccellenz$ è l$ propriet=. Diritti re$li di g$r$nzi$ sono il pegno e
l'ipotec$. C$r$tteri dei diritti re$li sono l'immedi"tezz" ( il titol$re esercit$ il suo
potere senz$ il tr$mite di un$ prest$zione $ltrui), l'"ssolutezz" ( tutel$bilit= del
diritto nell$ vit$ di rel$zione ), l'inerenz" (design$ l'opponibilit= del diritto $
chiunque possied$ l$ cos$ o v$nti un diritto su di ess$.
Il principio del numero chiuso
I diritti re$li sono $ssoggett$ti $l principio del numero chiuso. Il principio del
numero chiuso dei diritti re$li indic$