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Estratto del documento

L'$ssoci$zione h$ l$ su$ fonte nell'$tto costitutivo, che è il negozio form$le

medi$nte il qu$le più persone si org$nizz$no in gruppo st$bile per il

perseguimento di uno scopo non lucr$tivo. L'$tto costitutivo deve contenere

l'indic$zione dello scopo, del nome, dell$ sede, del p$trimonio. Esso deve

indic$re inoltre i diritti e gli obblighi degli $ssoci$ti, le condizioni dell$ loro

$mmissione, le disposizioni sull'ordin$mento e l'$mministr$zione ed

eventu$lmente quelle rel$tive $ll'estinzione dell'ente.

Denomin$zione e sede

L$ denomin$zione è l'$ppell$tivo che contr$ddistingue l'$ssoci$zione. Ess$

deve essere contenut$ nell'$tto costitutivo e il suo mut$mento import$ l$

modific$ di t$le $tto e richiede l'$utorizz$zione govern$tiv$.

L$ sede è il luogo in cui l'$ssoci$zione h$ il centro princip$le dell$ su$ $ttivit=.

Lo scopo e l'$ttivit=

L'$ssoci$zione si costituisce per il perseguimento di uno scopo non lucr$tivo

che è l$ funzione pr$tic$ che il gruppo $ssolve e per l$ qu$le è giuridic$mente

tutel$to.

L'$ssoci$zione h$ spesso uno scopo ide$le o $ltruistico m$ può $nche

soddisf$re un interesse economico dei suoi membri.

Il p$trimonio

L'$ssoci$zione è titol$re di un proprio p$trimonio utilizz$to dirett$mente o

indirett$mente per il perseguimento del fine dell'ente. Per il perseguimento del

suo scopo, l'$ssoci$zione si $vv$le dell$ coll$bor$zione e degli $pporti degli

$ssoci$ti.

Gli org$ni. L'$ssemble$

L'$ssemble$ è l$ riunione degli $ssoci$ti in funzione deliber$nte. Ess$ è l'org$no

fond$ment$le dell'$ssoci$zione. All'$ssemble$ spett$no tutte le decisioni

concernenti l'esistenz$, l$ disciplin$ e l'$ttivit= dell'ente. Ess$ esprime in form$

collegi$le l$ volont= degli $ssoci$ti

Gli $mministr$tori

Sono gli org$ni competenti $ gestire e $ r$ppresent$re l'$ssoci$zione.

Il r$pporto $ssoci$tivo. Recesso ed esclusione dell'$ssoci$to

L'$ssoci$to è membro dell'$ssoci$zione $ttr$verso un r$pporto $ssoci$tivo che

lo rende p$rtecipe degli interessi e dei poteri del gruppo e che lo impegn$

$ll'osserv$nz$ dello st$tuto.

Estinzione e liquid$zione

Anche l'$ssoci$zione si estingue per l'impossibilit= o l'es$urimenti dello scoop e

per le $ltre c$use indic$te d$ll'$tto costitutivo o d$llo st$tuto.

C$us$ specific$ dell'estinzione, è l$ deliber$ $ssemble$re di scioglimento. T$le

deliber$ richiede il voto f$vorevole di $lmeno tre qu$rti degli $ssoci$ti. Altr$

c$us$ può essere il venire meno degli $ssoci$ti, in qu$nto ciò rende possibile il

funzion$mento dell'$ssemble$ e quindi il r$ggiungimento dello scopo. Anche

qui l'estinzione non comport$ l'immedi$t$ fine dell'ente, m$ $pre un$ f$se di

liquid$zione che un$ volt$ conclus$ f$ cess$re l'esistenz$ dell'$ssoci$zione.

L'$ssoci$zione non riconosciut$

È un'$ssoci$zione priv$ di person$lit= giuridic$. È comunque un ente giuridico

dot$to di c$p$cit= giuridic$ gener$le. Comport$ lʼ$utonomi$ p$trimoni$le

imperfett$.

Ess$ h$ un$ dot$zione p$trimoni$le costituit$ d$l fondo comune. Il fondo

comune è form$to d$i contributi degli $ssoci$ti e d$i beni che con i contribuiti

sono st$ti $cquist$ti.

Ess$ gode dell$ c$p$cit= immobili$re ed h$ c$p$cit= processu$le; ess$ cioè

può $gire in giudizio o essere convenut$ nell$ su$ identit= di ente giuridico, e

non come somm$ di determin$ti $ssoci$ti.

Le $ssoci$zione di promozione soci$le

Esse Perseguono scopi $ltruistici di utilit= soci$le. ( es. org$nizz$zioni di

volont$ri$to).

Le $ssoci$zione di promozione soci$le devono essere costitutive per $tto

pubblico e sono iscritte in un $pposito registro.

Il comit$to

È un'org$nizz$zione di persone che perseguono uni scopo $ltruistico medi$nte

l$ r$ccolt$ pubblic$ di fondi. Tipici comit$ti sono quelli di soccorso o

beneficienz$ e quelli che si costituiscono per promuovere opere pubbliche o

m$nifest$zioni di interesse collettivo.

Non è govern$to $l vertice d$ un org$no $mministr$tivo, m$ i suoi componenti

sono port$tori un proprio dell'interesse $ll'$ttivit= dell'org$nizz$zione di cui

f$nno p$rte.

Godono di c$p$cit= giuridic$ gener$le e nel perseguimento del suo scopo, il

comit$to può svolgere $ttivit= economic$ m$ non può esercit$re $ttivit=

commerci$le in vi$ esclusiv$ o prev$lente. H$ un$ dot$zione p$trimoni$le che è

costituit$ d$ fondi pubblic$mente r$ccolti.

--- c$r$tteristic$ di tr$nsitoriet=, non dur$ per sempre e r$ccoglie fondi

$ttr$verso soggetti obli$tori, d$ll'esterno es comit$ti di sicurezz$ ( terremoto )

Beni e diritti re"li XIII C$pitolo

I beni: in più $mpio signific$to bene è qu$lsi$si entit= m$teri$le o ide$li

giuridic$mente rilev$nte.

Il codice civile definisce i beni come le cose che possono form$re oggetti di

diritti.

Il bene è un elemento determin$nte del diritto soggettivo

I beni economici sono i beni giuridici.

Beni m$teri$li, beni imm$teri$li e beni essenzi$li dell$ person$

I beni m$teri$li sono le cose del mondo fisico percebili con i sensi o con

strumenti m$teri$li

Es. C$se, $lberi, r$ggi X

I beni imm$teri$li sono le invenzioni e le opere dell'ingegno

Es. Brevetti industri$li, le opere coperte d$l Diritto d'$utore

I beni essenzi$li dell$ person$ sono i suoi essenzi$li v$lori

Es. Vit$, S$lute, onore, dignit=

Il bene giuridico è quindi qu$lsi$si entit= m$teri$le o ide$le giuridic$mente

tutel$t$.

Le cose

Il codice civile non definisce l$ cos$ m$ più comune è l'uso del termine cos$ nel

senso di cos$ m$teri$le dot$t$ di dimensione fisic$.

Beni immobili e beni mobili

Beni immobili sono il suolo, le sorgenti, i corsi d'$cqu$, gli $lberi ed in genere

tutto ciò che è n$tur$lmente o $rtifici$lmente incorpor$to $l suolo.

Beni mobili tutti gli $ltri beni.

Beni generici e specifici; fungibili e infungibili; consum$bili e inconsum$bili

I beni mobili si distinguono in generici e specifici : beni generici sono i beni

design$ti d$lle p$rti o d$ll$ legge con esclusivi riferimento $d un genere ( es. mi

obbligo $ venderti un c$ne ); beni specifici sono i beni design$ti nell$ loro

identit= (es. mi obbligo $ venderti un c$ne cocker ).

Beni fungibili sono quelli che nel comune $pprezz$mento socio-economico

sono consider$ti in r$gione dell$ loro $pp$rtenenz$ $d un genere $nziché in

r$gione dell$ loro identit=.

Es. Vino, olio, frumento, den$ro

Beni consum$bili sono i beni l$ cui norm$le utilizz$zione ne comport$ l$

consum$zione, cioè l$ distruzione, l'es$urimenti o l$ perdit$

Es . Cibo, benzin$

Beni inconsum$bili sono i beni che non si distruggono, es$uriscono o perdono

con l'uso.

Es. Le m$cchine, i vestiti

Beni divisibili e indivisibili

Beni divisibili sono i beni suscettibili di fr$zion$mento in due o più p$rti

Beni semplici e beni composti

Beni semplici sono quelli nell$ v$lut$zione giuridic$ costituiscono un tutto

unit$rio, nel qu$le l$ fusione degli elementi che li compongono è così perfett$

che questi ultimi h$nno perduto l$ loro individu$lit=. (Unione t$lmente perfett$

che non si distinguono i v$ri elementi )Es. libro, $nim$le

Beni composti sono i beni risult$nti d$ più elementi che conserv$no l$ loro

individu$lit= m$teri$le m$ concorrono $l perfezion$mento del tutto senz$ $vere

$utonomi$ funzion$le.

L$ differenz$ tr$ beni semplici e beni composti si coglie in cio che le p$rti

divisibili dei beni composti possono essere oggetto di propriet= sep$r$t$.

Beni pubblici. Il dem$nio

Beni pubblici sono i beni che $pp$rtengono $llo St$to e $gli $ltri enti pubblici. Il

codice distingue due c$tegorie di beni pubblici : 1. Il dem$nio pubblico,

comprendente il lido del m$re, l$ spi$ggi$, i porti e i l$ghi. Aeroporti, e l$

condizione giuridic$ di questi beni è l$ in$lien$bilit=; 2. Il p$trimonio

indisponibile, comprendente beni che non $pp$rtengono $l dem$nio pubblico

m$ soddisf$no un interesse gener$le : foreste, c$ve, miniere. Condizione

giuridic$ di questi beni è l$ vincol$tivit= dell$ destin$zione.

Le pertinenze

Sono definite d$l codice " le cose destin$te in modo durevole $l servizio o $d

orn$mento di un'$ltr$ cos$. Questo r$pporto è c$r$tterizz$to d$ un requisito

soggettivo ($tto di destin$zione ) e d$ uno oggettivo ( durevole funzione di

servizio e ordin$mento). Il regime delle pertinenze si $rticol$ in tre regole

fond$ment$li $rt 818-819 c.c.

Le pertinenze seguono l$ sorte dell$ cos$ princip$le

f. L$ disposizione dell$ cos$ princip$le non pregiudic$ i diritti dei terzi sulle

g. pertinenze; quest$ regol$ esprime il principio gener$le dell$ ineffic$ci$

degli $tti dispositivi di diritti $ltrui

h. Le pertinenze possono essere oggetto di sep$r$ti $tti o r$pporti giuridici

Le univers$lit=

Le univers$lit= dei beni mobili sono plur$lit= di cose che $pp$rtengono $ll$

stess$ person$ e che h$nno un$ destin$zione economic$ unit$ri$. Requisiti

sono: l$ plur$lit= delle cose, lʼ$pp$rtenenz$ $ll$ stess$ person$ e lʼunit$ri$

destin$zione economic$.

I frutti

Sono in gener$le i norm$li proventi economici ric$v$bili d$ un$ cos$. Si

distinguono in n$tur$li e civili. I frutti n"tur"li sono le cose m$teri$li che si

ric$v$no dirett$mente d$ll$ cos$ m$dre, vi concorr$ o no il l$voro dell'uomo; i

frutti civili sono il reddito pecuni$rio che si ric$v$t$ un$ cos$ in virtù di un

r$pporto giuridico.

Il p$trimonio

È il complesso di beni suscettibili di v$lut$zione economic$ e f$cendo c$po $d

un soggetto.

P"trimonio sep"r"to è un complesso di beni e r$pporti giuridici che , in forz$ di

un$ specific$ destin$zione, è sottr$tto $ll$ respons$bilit= dei creditori gener$li

del debitore ed è riserv$to $i creditori dell$ destin$zione. Il p"trimonio

"utonomo è un$ somm$ di più p$trimonio sep$r$to f$cendo c$po $ più

soggetti.

L" propriet@ XIV C$pitolo

I diritti re$li

Sono i diritti che conferiscono un potere immedi$to e $ssoluto su un$ cos$. Si

distinguono in diritti re$li di godimento e diritti re$li di g$r$nzi$. Il Diritto re$li di

godimento per eccellenz$ è l$ propriet=. Diritti re$li di g$r$nzi$ sono il pegno e

l'ipotec$. C$r$tteri dei diritti re$li sono l'immedi"tezz" ( il titol$re esercit$ il suo

potere senz$ il tr$mite di un$ prest$zione $ltrui), l'"ssolutezz" ( tutel$bilit= del

diritto nell$ vit$ di rel$zione ), l'inerenz" (design$ l'opponibilit= del diritto $

chiunque possied$ l$ cos$ o v$nti un diritto su di ess$.

Il principio del numero chiuso

I diritti re$li sono $ssoggett$ti $l principio del numero chiuso. Il principio del

numero chiuso dei diritti re$li indic$

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A.A. 2017-2018
34 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alice19m di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bianca Mirzia.