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La cancellazione produce l’estinzione della società, con la conseguenza che da tale momento i

creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, nonché dei

liquidatori che abbiano causato per propria colpa il mancato pagamento (art. 2313).Al fine di evitare

possibili frodi per collusioni fra liquidatori e soci a danno dei creditori, i creditori insoddisfatti

potranno chiedere il fallimento della società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro

imprese.

SEZIONE IV → la società in accomandita semplice 1. Nozione

La presenza di due distinte categorie di soci caratterizza la sas: i soci accomandatari, che

rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; i soci accomandanti, che

rispondono nei limiti del proprio conferimento (art. 2313). La disciplina di questo tipo sociale non

si discosta in buona sostanza da quella della snc, a cui è fatto espresso rinvio (art. 2315), se non per

il correttivo dovuto all’introduzione dell’elemento capitalistico della partecipazione dei soci

accomandanti, limitatamente responsabili.

La distinzione fra soci accomandatari e accomandanti si pone come elemento d’identità di tale tipo

societario, anche se l’organizzazione dei poteri di gestione non assume, in questo tipo sociale,

alcuna connotazione di carattere corporativo, come accade invece per la società in accomandita per

azioni. E’ solo fatto divieto all’accomandante di ingerirsi nell’amministrazione della società

(divieto di immistione), attesa la sua qualità di socio a responsabilità limitata: la funzione gestoria

è riservata in via esclusiva ai soci accomandatari, in funzione della responsabilità illimitata e

solidale di questi ultimi. La sas è dunque uno strumento utile per convogliare mezzi finanziari

necessari allo svolgimento di attività economiche da parte di piccole e medie imprese, anche se

nell’attuale sistema la sua diffusione è limitata, dal momento che una qualsiasi violazione del

divieto di immistione espone l'accomandante, oltre alla perdita del beneficio della responsabilità

limitata, anche al rischio del fallimento “in ripercussione” in caso di dichiarazione di fallimento

della società (art. 147 l. fall.).

2. L’atto costitutivo e la ragione sociale

L’atto costitutivo della sas deve indicare, oltre gli elementi di cui all’art. 2295, i nomi dei soci

accomandatari e dei soci accomandanti (art. 2316). Esso è soggetto a pubblicazione mediante

iscrizione nel registro imprese con le modalità previste per la registrazione dell’atto costitutivo di

snc (art. 2296).

Un aspetto peculiare all’accomandita riguarda la formazione della ragione sociale. Questa deve

comprendere il nome di almeno uno dei soci a responsabilità illimitata (accomandatari) con

l’indicazione di società in accomandita semplice anche abbreviata (sas), salva, come avviene per le

snc, la possibilità di conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto. In essa

può figurare anche il nome di un accomandante, se vi consente, ma in tal caso egli “risponde di

fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali”.

Il consenso dell’accomandante a che il proprio nome figuri nella ragione sociale si presume

quanto nel senso che sarà tenuto a dimostrare la propria ignoranza circa l’inclusione del suo nome

nella ragione sociale medesima.

La perdita del beneficio della responsabilità limitata da parte dell’accomandante è qui generalmente

giustificata in ragione dell’affidamento che i terzi ripongono in ordine alla responsabilità illimitata

a cui è soggetto, nelle società personali commerciali, il socio il cui nome compaia nella ragione

sociale.

3. L’amministrazione della società

Divergenze di notevole rilievo distinguono la sas dalla snc in ordine all’attribuzione dei poteri di

gestione. L’art. 2318 dispone che “l’amministrazione della società può essere conferita solo a soci

accomandatari”. I soci accomandanti sono esclusi dall’amministrazione della società. Per tali

soci l’art. 2320 prevede l’espresso divieto, rigorosamente sanzionato e già riferito, di ingerirsi

nell’amministrazione. I soci accomandanti concorrono invece alla nomina e alla revoca degli

amministratori nominati con atto separato. I principi che presiedono all’attività gestoria e ai poteri

di rappresentanza sono gli stessi previsti per gli amministratori di snc.

Gli amministratori, scelti fra i soci accomandatari, sono nominati nell’atto costitutivo o con atto

separato. In questo ultimo caso, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, per la nomina degli

amministratori e per la loro revoca “sono necessari il consenso dei soci accomandatari (tutti) e

l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi

sottoscritto” (art. 2319).

Da ciò conseguono due corollari:

a) alla revoca degli amministratori nominati nell’atto costitutivo si applicano le disposizioni previste

per la snc;

b) l’accomandante potrà chiedere giudizialmente la revoca degli amministratori per giusta causa

(art. 2259).

4. L’accomandante e il divieto di immistione

La distinzione dei ruoli che, nell’accomandita, competono all’una e all’altra categoria di soci

inibisce all'accomandante l’attività gestoria. L’art. 2320, nel disciplinare il relativo divieto di

immistione, stabilisce che i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né

trattare o concludere affari in nomi della società. Ciò significa, per un verso, che agli accomandanti

è impedito l’esercizio di quei poteri di amministrazione, sia esterna sia interna, che a titolo

originario spettano per legge agli accomandatari; per altro verso, che detti poteri gli accomandanti

non possono esercitare neppure in forma delegata mediante attribuzione di mansioni institorie. E’

fatta salva solo la possibilità per gli accomandanti di compiere singoli affari in forza di procura

speciale.

La violazione del divieto comporta per il socio accomandante due sanzioni:

a) la perdita del beneficio della responsabilità limitata;

b) la possibile esclusione (volontaria) dalla società, a norma dell’art. 2286.

Mentre quest’ultima sanzione è solo eventuale e dipende dalla volontà degli altri soci, la prima è

automatica e necessaria: il compimento anche di un solo atto di gestione rende responsabile

l'accomandante nei confronti dei creditori sociali non solo per le obbligazioni che fanno capo alla

società al momento dell’atto d’ingerenza, ma anche per le obbligazioni future. Inoltre, in caso di

fallimento della società, il curatore, dando prova dell’ingerenza dell’accomandante, potrà chiederne

il fallimento.

Il rigoroso divieto non può giustificarsi esclusivamente in chiave di tutela dei creditori sociali. Le

relative sanzioni operano infatti in ogni caso, anche quando costoro siano resi edotti di trattare col

socio accomandante, ragione per cui non vi sarebbe ragione di tutelarne l’affidamento. Più

verosimile è invece ritenere che il divieto sia espressione del principio, comune a tutte le società

personali, della indissociabilità del potere di gestione dalla responsabilità personale illimitata dei

soci amministratori. Una tale connessione assicura nell'ambito del sistema delle società di persone

un governo responsabile dell’impresa.

Il socio accomandante, nell’ingerirsi nell’amministrazione della società, viola i limiti del ruolo che

gli compete. Egli invade la sfera delle attribuzioni proprie degli accomandatari, ponendo in tal

modo le premesse per un uso distorto dell’istituto. Nulla osta poi a che l’atto di ingerenza sia

riguardato come momento di emersione di una probabile “gestione occulta” dell’accomandante,

attuata con istruzioni informali impartite agli accomandatari o mediante accordi interni con

costoro.

La ratio della sanzione, che soddisfa dunque esigenze relative all’identità strutturale della

compagine sociale, impone di ritenere - laddove si parla di “responsabilità illimitata e solidale

verso i terzi” - che una tale responsabilità si estende anche ai rapporti interni.

5. Poteri e diritti dell’accomandante

La partecipazione degli accomandanti all’esercizio comune dell'impresa sociale si realizza nel

riconoscimento agli stessi di poteri e diritti.

Con riguardo all’attività di gestione, l’art. 2320 consente all’accomandante di agire in nome della

società in forza di procura speciale per singoli affari. Per affare può intendersi non

necessariamente un singolo atto giuridico, bensì anche un’operazione comprensiva di una pluralità

di atti, purché finalizzati ad un risultato economico unitario. Alla procura può equipararsi la

ratifica dell’affare eventualmente intrapreso dall’accomandante in via autonoma. Una serie di

procure che si succedessero nel tempo con una certa frequenza potrebbe determinare un’indiretta

violazione del divieto di immistione, come ad esempio accadrebbe qualora il potere di rappresentare

la società fosse conferito mediante il rilascio di procure in bianco.

Agli accomandanti è consentito inoltre prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori

(art. 2320): essi possono quindi essere assunti come dipendenti della società. Nell’ambito di un

rapporto di subordinazione è del tutto lecita l’attribuzione degli stessi, da parte degli amministratori,

anche di mansioni di direzione nei rapporti interni. L’accomandante, se l’atto costitutivo lo

prevede, può infine dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni. Tale categoria di

operazioni deve essere precisata nell’atto costitutivo e che parla di “determinate operazioni” non

può avere carattere generico. Ciò accadrebbe se l’atto costitutivo prevedesse ad esempio

l’autorizzazione dell’accomandante per tutti gli atti di straordinaria amministrazione. E’ plausibile

che anche in questo caso l’assenso manifestato dall’accomandante lascerebbe impregiudicata ogni

possibilità di scelta degli amministratori in merito al compimento dell’operazione. Quanto ai

poteri di controllo, l’accomandante può compiere “atti di ispezione e sorveglianza” e, in ogni

caso, ha “diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle

perdite e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società”. (art.

2320). A questo proposito si è posto il problema se l’accomandante abbia diritto d’intervento in

sede di approvazione del bilancio. Dai più al quesito è stata data risposta positiva, non implicando

la comunicazione, obbligatoria in ogni caso, esclusione dall&rsq

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Publisher
A.A. 2023-2024
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher messi_luca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Martina Giuliana.