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Domande privato

1. Diritto soggettivo

È la principale situazione giuridica soggettiva attiva, e rappresenta il potere attribuito al soggetto per la tutela dei propri interessi nei limiti previsti per legge. Chi acquista tale diritto è detto titolare. I diritti soggettivi sono fondamentalmente di tre tipi:

  • Diritti assoluti

    Possono essere fatti valere verso tutti i terzi (erga omnes) che quindi hanno il dovere di astenersi dal compiere atti turbativi dell’esercizio del diritto. Esempi: diritti personali e proprietà.

  • Diritti relativi

    Possono essere fatti valere verso particolari soggetti coinvolti in un determinato rapporto giuridico. Tipico esempio: diritto di credito. La posizione passiva ha l’obbligo di tenere un determinato comportamento al fine di soddisfare l’interesse del titolare del diritto soggettivo.

  • Diritti potestativi

    In questo caso, la persona che ha la facoltà di esercitare tale diritto, impone all’altra parte di “subire” tale comportamento, senza che questa possa in alcun modo opporsi. Infatti la posizione del soggetto passivo non è né di dovere né tantomeno di obbligo, ma di soggezione. Il diritto potestativo può avere fonte legale (es. comunione forzosa del muro) o fonte contrattuale (es. recesso dal contratto).

2. Effetto giuridico – situazione giuridica

Gli effetti giuridici sono le conseguenze giuridiche (ovvero a cui l’ordinamento giuridico attribuisce rilevanza) che si producono al verificarsi di una determinata fattispecie (insieme di fatti a cui la legge attribuisce conseguenze). Effetti e fattispecie rispettano lo schema logico del giudizio ipotetico: Se (Fattispecie) A – allora (produce) (Effetti) B.

Il verificarsi della fattispecie e il prodursi di effetti giuridici dà origine alla situazione giuridica, la cui figura più importante è il rapporto giuridico, in cui 2 parti (intesi come centri di interesse) si trovano in posizione di diritto soggettivo o di dovere, obbligo o soggezione.

3. Situazioni giuridiche soggettive attive

Le situazioni giuridiche soggettive attive sono:

  • Diritto soggettivo (Assoluto, Relativo, Potestativo)
  • Aspettativa

    È una situazione giuridica di “attesa”, in cui il titolare acquisterà il suo diritto solo in seguito al decorrere di un determinato periodo di tempo o al verificarsi di una condizione (es. ti regalo la macchina quando ti laurei). Nel periodo anteriore all’acquisto del diritto, il titolare ha il potere di tenere il bene oggetto in stato di conservazione. Si parla di fattispecie a formazione progressiva, in quanto si realizza prima l’aspettativa e poi il diritto.

  • Potestà

    Si tratta di un potere vincolato: il titolare non ha il potere dell’esercizio del diritto per soddisfare un interesse proprio, ma un interesse altrui. Quindi è un potere-dovere, ed è questo che lo differenzia dal diritto potestativo: in quel caso il titolare può scegliere se esercitare il diritto, nella potestà il titolare deve esercitarlo.

4. Possesso e usucapione

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. In genere, il proprietario e possessore sono la stessa persona, ma spesso accade che siano due soggetti distinti. La differenza fondamentale è che la proprietà è una situazione di diritto, ovvero il titolare è definito tale su un fondamento giuridico come un atto di acquisto originario (es. occupazione) o un atto a titolo derivativo valido ed efficace, mentre il possesso è più che altro una situazione di fatto, in quanto può essere considerato un atto giuridico in senso stretto ovvero una fattispecie produttiva di effetti.

Da non confondere col possesso è la detenzione, in quanto mentre nel possessore è presente sia l’elemento materiale (il corpus – effettivo impossessamento del bene) che quello psicologico (l’animus – non riconosce l’altrui diritto di proprietà), nel detentore è presente solamente il corpus dato che essi riconoscono manifestamente l’altrui diritto di proprietà, ad es. pagando il canone mensile per l’affitto di un appartamento.

Il legislatore tutela questa situazione, grazie anche a delle azioni dirette alla protezione dell’interesse del possessore (azioni possessorie) e alla possibilità per il possessore, nel caso possa essere definito tale per un determinato periodo di tempo continuativo, di acquistare il diritto di proprietà a titolo originario tramite l’istituto dell’usucapione. I termini di acquisto si distinguono in:

  • Usucapione ordinaria: 20 anni per immobili e universalità di mobili; 10 per i mobili registrati e non.
  • Usucapione abbreviata: 10 anni per gli immobili e universalità di mobili acquistati a non domino e in buona fede purché debitamente trascritti (funzione della trascrizione).

5. Delegazione

È una modificazione del lato passivo dell’obbligazione, in cui il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumersi l’obbligo di effettuare la prestazione nei confronti del creditore (delegatario). Se il creditore accetta di liberare il delegante dal rapporto obbligatorio, la delegazione è detta liberatoria, in caso contrario, i due soggetti passivi diventano obbligati in solido, in tal caso si parla di delegazione cumulativa.

Fra i 3 soggetti si instaura un rapporto trilaterale:

  • Fra delegante e delegatario: Rapporto di valuta
  • Fra delegante e delegato: Rapporto di provvista

Se sono note e determinate le cause che hanno portato alla sostituzione del delegato negli obblighi del debitorio originario, la delegazione è detta titolata. La delegazione qui descritta è detta delegazione di debito, ma esiste anche un altro tipo di delegazione detta di pagamento, in cui non c’è una modificazione della situazione soggettiva, ma si predispone un adempimento del terzo (il debitore resta sempre il delegante).

6. Conflitto fra norme giuridiche

Nel nostro ordinamento le norme giuridiche sono contenute all’interno delle Fonti del diritto. Esse possono essere definite come “qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche”. Possono essere di produzione, se contengono i termini per produrre le norme, o di cognizione se svolgono una pura funzione conoscitiva (es. c.c. e g.u.).

Sono ordinate secondo un criterio gerarchico o piramidale, in cima a cui c’è la costituzione, al di sotto vi sono le norme comunitarie, leggi ordinarie (decreti legge e legislativi), leggi regionali, regolamenti, usi e consuetudini. Perciò il primo criterio per risolvere il conflitto fra le norme è appunto quello gerarchico, perché una fonte di rango inferiore non può modificare né tantomeno abrogare una fonte superiore. Il secondo criterio è quello di competenza, secondo cui una norma specifica prevale su una di carattere generale. Il terzo criterio è quello cronologico, ovvero la norma più recente prevale su quella più vecchia.

7. Fatto/Atto/Negozio

È chiamato fatto giuridico ogni accadimento a cui l’ordinamento riconduce effetti giuridici (conseguenza della realizzazione di una fattispecie). Perciò la rilevanza giuridica non è data dai caratteri intrinseci al fatto stesso ma dalle conseguenze che l’ordinamento riconduce ad esso.

Il fatto giuridico può essere in senso stretto, e riguarda qualsiasi evento volontario o meno, o atto giuridico. L’atto giuridico è un evento umano volontario che si distingue in atto giuridico in senso stretto, in cui gli attori non sono a conoscenza degli effetti attribuiti dall’ordinamento al comportamento, o negozi giuridici, in cui i soggetti oltre a compiere l’atto in modo volontario sono a conoscenza degli effetti e intenzionati di conseguenza a farli propri.

È fondamentale quindi la volontà dei soggetti “contraenti” e il modo in cui questi la manifestano. Ovviamente, la volontà è volta alla soddisfazione di interessi che l’ordinamento giudica meritevoli di tutela. In questo senso, possiamo dire che il negozio giuridico è lo strumento previsto dall’ordinamento per realizzare gli interessi dei soggetti coinvolti e rappresenta la tipica manifestazione dell’autonomia privata. Essa è tendenzialmente più ampia nel settore contrattuale, in cui alle parti è consentito maggiore potere decisionale in ordine agli effetti.

8. Prescrizione

L’istituto della prescrizione consiste nell’estinzione dei diritti per effetto del decorso del tempo e dell’inerzia del titolare. Infatti secondo l’articolo 2934 c.c., ogni diritto si estingue per prescrizione per effetto dell’inerzia del titolare protratta per un determinato periodo di tempo.

Quest’istituto trova fondamento nell’esigenza della certezza del diritto, infatti se un diritto non viene esercitato per diverso tempo, nella collettività si crea la convinzione che questo non esista. Ovviamente non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione. Non sono soggetti i diritti indisponibili (es. identità, nome ecc.) e il diritto di proprietà, o più precisamente il diritto di rivendicazione. Il motivo fondamentale di questa esclusione risiede nella facoltà concessa al proprietario del non uso del proprio bene. Il proprietario può perdere il suo diritto solo per effetto del possesso continuato per 20 anni da parte di un altro soggetto (usucapione).

La prescrizione inizia a decorrere dal primo giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ci sono dei casi in cui però il periodo può essere sospeso, in riferimento al rapporto fra i soggetti coinvolti oppure alla situazione di un soggetto stesso. Ad esempio nel caso di rapporti fra coniugi, o fra il genitore e i figli o ancora per i militari in guerra. Il periodo di sospensione va considerato come una parentesi, ovvero il tempo trascorso prima dell’inizio di essa va sommato al successivo. L’interruzione avviene invece quando il titolare esercita il diritto. In questo caso la prescrizione riparte dall’inizio.

Chi paga il debito prescritto non può chiedere la ripetizione, perché rientra nell’ambito delle obbligazioni naturali. La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio, ma spetta a colui che ne trae vantaggio agire per via giudiziale e farla così valere. Le parti non possono rinunciare né derogare i termini di prescrizione, se non dopo che è decorso il termine.

Un particolare caso di prescrizioni regolamentate dal legislatore, sono le prescrizioni presuntive. Ci troviamo in questo caso nell’ambito della prova, in quanto il legislatore presume che dopo un periodo di tempo relativamente breve, il debitore abbia assolto ai suoi obblighi pagando il bene oggetto del diritto. Spetta a chi agisce contro il debitore da lui dichiarato inadempiente, dimostrare il mancato pagamento, chiedendo il giuramento decisorio da parte dell’altro soggetto. Una volta che il debitore giura di avere pagato, il creditore può solamente agire in giudizio per il reato di falso giuramento.

9. Rappresentanza diretta e indiretta

La rappresentanza è il potere conferito ad un soggetto (rappresentante) per agire in nome e per conto (rappresentanza diretta) o solamente per conto (rappresentanza indiretta) di un altro soggetto (rappresentato) in capo a cui si produrranno gli effetti (nel caso della rappresentanza diretta). Nel caso della rappresentanza indiretta, gli effetti si producono in capo al rappresentante. Il rappresentante non può però compiere atti a carattere strettamente personale come ad esempio matrimonio o adozione.

Un esempio di rappresentanza diretta può essere il soggetto che chiede ad un altro di comprare una casa in nome e per conto suo in un’altra città, quindi gli dà l’incarico per stipulare il contratto di compravendita, ma gli effetti, quindi il trasferimento della proprietà, si producono in capo al rappresentato. Il secondo caso potrebbe essere sempre la compravendita di un immobile, ma il rappresentato vuole non apparire nel contratto. Il terzo contraente in questo caso non è a conoscenza del fatto che il vero acquirente sia il rappresentato, per questo gli effetti si producono in capo al rappresentante. Fra rappresentante e rappresentato ci sarà sicuramente un contratto di mandato o qualsiasi rapporto gestorio per il trasferimento degli effetti.

La rappresentanza può essere legale, come quella del minore che agisce in nome e per conto dei genitori per piccoli acquisti, o volontaria quando sono le parti a decidere che essa si costituisca. In quest’ultimo caso, il rappresentato conferisce l’incarico al rappresentante mediante un negozio unilaterale recettizio, chiamato la procura. La procura può essere generale, quando il rappresentante rientra in tutti gli affari del rappresentato, o speciale quando rientra solamente in alcuni atti. In questo caso la procura deve avere la stessa forma dell’atto che il rappresentante deve compiere.

10. Il terzo può porre rimedio al contratto stipulato con un falso rappresentante?

Se un rappresentato vuole revocare la procura al rappresentante, deve rendere questa conosciuta ai terzi. Nel caso in cui non lo facesse, e il rappresentante stipula un contratto con un terzo in buona fede, gli effetti cadono sul rappresentato. Se invece il terzo era a conoscenza della revoca e stipula ugualmente l’atto, esso si considera privo di effetti. Gli effetti vengono prodotti in capo al falso rappresentante quando questo inganna il terzo, ad esempio con un documento falso, sulla sua posizione di rappresentante.

11. Garanzie del credito

Il creditore ha a disposizione due forme di garanzia del credito:

  • Garanzia generica: secondo cui il debitore espone i suoi beni alla responsabilità patrimoniale, ovvero in caso di inadempimento, i creditori possono rivalersi sul suo patrimonio.
  • Garanzia specifica: il creditore pone come oggetto della sua garanzia beni specifici appartenenti al debitore. Essi sono Pegno e Ipoteca.

12. Superficie

La superficie è un diritto personale di godimento, che rappresenta il diritto di un soggetto di costruire o mantenere in costruzione un’opera sul fondo altrui. In questo senso la superficie può essere vista come una deroga al principio di accessione, secondo cui tutto ciò che rientra nella sfera di appartenenza di un bene è di proprietà del proprietario del bene principale.

La superficie si costituisce in forza di un atto di autonomia privata scritto e debitamente trascritto, oppure per usucapione. Il diritto può essere a tempo determinato o perpetuo ed è alienabile, trasmissibile agli eredi e ipotecabile. Si estingue per scadenza del termine, per perimento del suolo (se perisce l’opera si può ricostruire), per prescrizione, per consolidazione del superficiario e proprietario.

13. Il pagamento effettuato presso chi non è legittimato a riceverlo, è soggetto a ripetizione?

Sì, da parte del vero creditore se il debitore dimostra di essere in buona fede (che non si presume, ma deve essere egli stesso a dimostrarla). Il debitore è comunque liberato dall’adempimento.

14. Possesso vale titolo

È un modo di acquisto della proprietà di beni mobili a titolo originario, in caso di conflitto fra più acquirenti. Nel caso dei beni mobili, non è prevista una forma di pubblicità come la trascrizione per gli immobili, perciò l’acquirente non può avere la certezza della buona fede del venditore. Per questo il legislatore ha stabilito il criterio secondo cui il primo fra gli acquirenti ad impossessarsi del bene, ne diventa proprietario.

Sono però necessarie 3 condizioni:

  • Titolo di acquisto astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (non può essere concretamente idoneo perché il venditore non è proprietario).
  • Il dante causa del bene non è proprietario.
  • La materiale consegna della cosa e la buona fede dell’acquirente al momento della consegna.

Questa regola rispecchia il principio sia della tutela dell’affidamento del terzo, sia della libera circolazione della ricchezza, come mezzo per la crescita della produzione del paese.

15. Interpretazione della legge

È un’operazione che ricorre nel caso in cui il giudice debba “adattare” la fattispecie astratta di una norma giuridica alla fattispecie concreta. Questo meccanismo è detto meccanismo di sussunzione. L’ordinamento prevede due criteri:

  • Criterio letterale: secondo cui chi interpreta la legge deve far riferimento al significato proprio delle parole.
  • Criterio funzionale: secondo cui l’interprete deve tener conto dell’intenzione del legislatore.

Inoltre si parla di interpretazione estensiva se si attribuisce un significato più ampio rispetto a quello letterale (es. “tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge” è un principio esteso anche agli stranieri in quanto “uomini”), oppure interpretazione restrittiva se si attribuisce un significato meno ampio.

16. Distinzione tra buona fede in senso oggettivo e soggettivo

Per buona fede in senso oggettivo si intende il dovere di correttezza che ad esempio le parti devono tenere sia nella fase delle trattative sia in fase di adempimento dell’obbligazione. Per buona fede in senso soggettivo si intende l’affidamento che un soggetto fa su una determinata situazione o un determinato soggetto, seguendo le regole della normale diligenza. Ciò significa che ignora la possibilità di lesione dell’altrui diritto.

17. Surrogazione Art. 1201-1205 c.c.

Consiste nel sub ingresso di un terzo nella posizione del creditore e quindi nei diritti che a questo spettavano verso il debitore. La surrogazione può...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Deiana Massimo.
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