Anteprima
Vedrai una selezione di 19 pagine su 88
Diritto Privato dell'Economia Pag. 1 Diritto Privato dell'Economia Pag. 2
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 6
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 11
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 16
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 21
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 26
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 31
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 36
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 41
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 46
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 51
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 56
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 61
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 66
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 71
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 76
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 81
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato dell'Economia Pag. 86
1 su 88
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

AMBIAMENTI DEI SOGGETTI DELLE OBBLIGAZIONI

Le obbligazioni possono subire dei mutamenti: può cambiare l’oggetto, ci può essere una pluralità

(facoltative e alternative), o una pluralità di soggetti (solidarietà attiva creditore, passiva debitori).

4.5.1 Cessione del credito

L’obbligazione che nasce fra certi debitori e creditori può subire cambiamenti sia dal lato attivo che

da quello passivo. Io creditore dal lato attivo posso cedere il mio creditore: cessione del credito.

Si ha il cambiamento sostanziale della figura del creditore quando si cede il credito ad un terzo.

Abbiamo tre soggetti: creditore, cedente, che cede al cessionario un credito che ha nei confronti

del debitore, che è il ceduto. In questo caso il debitore non deve necessariamente accettare

questa cessione, ma gli va comunque notificata: il debitore deve essere a conoscenza di questo

atto di cessione. Va reso noto perché se no egli non sa a chi pagare. Altrimenti se ignora questo

atto di cessione si libera pagando il primo creditore. Se a lui è tutto noto non si libera pagando il

cedente, ma per adempiere la propria obbligazione deve adempiere in capo al nuovo creditore, il

cessionario.

Per un debitore ha assolutamente poca importanza avere un creditore piuttosto che un altro,

mentre è assai diverso per il creditore. C’è una sostanziale indifferenza del debitore. Il creditore

che però cede questa obbligazione deve garantire che non gli ceda un’obbligazione nulla, quindi

l’esistenza di quell’obbligazione. Nella circolazione della ricchezza l’esistenza di un’obbligazione è

assolutamente richiesta. Può garantire anche il buon fine: se esiste anche la garanzia per

l’adempimento parliamo di cessione pro solvendo. Se garantisce solo l’esistenza

dell’obbligazione parliamo di cessione pro soluto. In questo caso abbiamo una modifica del

soggetto attivo. La modifica si può avere sia con la cessione del credito, che del contratto, che

dell’azienda. Cambiamo il soggetto attivo del rapporto obbligatorio.

4.5.1.1 Schema riassuntivo

Cessione del credito: creditore (cedente) cede a un terzo (cessionario) il credito che vanta nei

confronti del debitore (ceduto).

Garanzia dell’esistenza del credito (pro soluto).

Garanzia dell’adempimento (pro solvendo).

4.5.2 Cessione del debito: delegazione

La modifica che può attuarsi può essere anche quella del soggetto passivo: non è più il debitore

originario ma uno nuovo. Il legislatore tutela assolutamente la posizione del creditore perché per lui

non è indifferente: uno poteva dare garanzie che l’altro non ha. In questi casi si parla di

delegazione, espromissione e accollo.

La delegazione coinvolge tre soggetti come nella cessione. Il debitore, che è il delegante, delega il

terzo al pagamento di una sua obbligazione, di assumere quindi su di sé il debito che ha ne

confronti di un altro creditore. Si delega un terzo perché si può avere un credito nei confronti del

42

terzo per poi evitare inutili passaggi nella circolazione della ricchezza. Il creditore può liberare il

debitore originario con una delegazione liberatoria, oppure può non fidarsi del nuovo debitore e

non liberare il primo, che rimane responsabile insieme al terzo, e si ha così la delegazione

cumulativa. Ci sono tante eccezioni riguardo il rapporto di provvista e quello di valuta che

coinvolgono sempre gli stessi soggetti.

La delegazione di pagamento consiste nell’assegnare il pagamento di una somma ad un altro

soggetto. Do in carico ad un altro soggetto di consegnare una somma di denaro. È un

procedimento più semplice. Deleghiamo l’istituto a pagare una somma tramite per esempio

bonifico bancario.

4.5.2.1 Schema riassuntivo

Delegazione: il delegante (debitore) chiede al terzo (delegato) (tra i primi due soggetti esiste un

rapporto di provvista) di assumere il debito che ha verso il creditore (delegatario) (tra debitore e

delegatario un rapporto di valuta).

4.5.3 L’espromissione e l’accollo

Altre ipotesi sono l’espromissione e l’accollo. Nell’espromissione è il terzo che assume su di sé

l’obbligazione che aveva il debitore estromesso. È un’iniziativa del terzo. La necessità è che le

obbligazioni siano valide, non nulle.

Nel caso dell’accollo c’è un vero e proprio accollo tra il terzo e il debitore: entrambi si accordano,

eseguono questo accollo in base al quale il terzo, l’accollante, assume su di sé l’obbligazione. Può

essere cumulativo, nel senso che il creditore non libera il debitore originario, oppure liberatorio,

viene liberato da ogni obbligo di adempiere. Il creditore può dichiarare di liberare il debitore

originario quando questa previsione era pattuita nell’accordo.

4.5.3.1 Schema riassuntivo

Espromissione: terzo (espromittente) assume su di sé l’obbligazione del debitore (estromesso)

verso il creditore (espromissario).

Accollo: il terzo (accollante) d’accordo con il debitore (accollato) assume su di sé l’obbligazione

dell’accollato verso il creditore (accollatario).

4.6 L E GARANZIE PER IL CREDITORE

Per adempiere un’obbligazione e per tutelare le ragioni del creditore dobbiamo vedere le garanzie

per l’esatta esecuzione della prestazione: il creditore come regola generale è garantito dal

patrimonio del debitore, ossia l’esistenza di beni presenti e futuri. Quando questo patrimonio non è

sufficiente a soddisfare le ragioni di tutti i creditori, vige il sistema del concorso: ogni creditore potrà

soddisfare le proprie ragioni sul patrimonio del debitore in una percentuale in proporzione

all’importo del credito. Questo può accadere nel caso del fallimento. La percentuale tiene conto

delle porzioni di credito per una parità di trattamento. Non sempre il creditore si accontenta di

essere posto sullo stesso piano degli altri creditori, ma esige maggiori garanzie che possono

essere o personali, date per esempio da un terzo (fideiussione), o sul patrimonio del nostro

debitore. Queste garanzie sono di diverso tipo: diritti reali di garanzia come il pegno e l’ipoteca; i

privilegi nei crediti privilegiati. Quei creditori che invece non hanno alcuna garanzia se non quella

generica sono i creditori chirografari: prima vengono pagati i privilegiati o i garantiti da un diritto

reale, e in seguito i chirografari.

L’ipoteca deve essere un valore nettamente superiore del mutuo che per esempio la banca ci può

commissionare. 43

4.6.1 Mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale

Il debitore magari avendo contratto una serie di debiti potrebbe anche trascurare le proprie ragioni

e le proprie attività, nel senso che potrebbe non andare a riscuotere a sua volta dei crediti. Ci

troviamo di fronte ad una situazione di inerzia nella quale il debitore vessato da debiti trascura il

ritiro di crediti. In questi casi il creditore si può sostituire al nostro debitore per ricavare quelle che

sono le azioni, il frutto di quelle attività che il debitore trascura di esercitare: può agire con l’azione

surrogatoria, Art 2900, che insieme alla revocatoria rappresenta un mezzo di conservazione della

garanzia patrimoniale. Il legislatore si è preoccupato anche di far reagire il creditore a tutela delle

sue ragioni di fronte all’inerzia del titolare. Questa azione che può porre in essere il creditore

perché ha timore di un mancato risarcimento, una volta che il creditore agisca vittoriosamente in

giudizio con la surrogatoria, andrà a vantaggio di tutti i creditori, non solo del creditore che agisce.

Questo si chiama mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.

4.6.2 Azione revocatoria

Tra questi mezzi esiste anche un’altra azione molto importante, che va non a vantaggio di tutti i

creditori, ma solo a vantaggio del creditore che agisce in giudizio, Art 2901: azione revocatoria.

Quando parliamo di revocatoria parliamo di revocatoria ordinaria: va a vantaggio del solo creditore

che agisce in questi termini. Questa azione consente al nostro creditore, dopo aver provato l’onere

della prova, che gli atti a disposizione del patrimonio del debitore gli hanno recato pregiudizio. In

questo caso non abbiamo il debitore che trascura di esercitare i suoi diritti, ma il debitore che

compie atti di disposizione del suo patrimonio che possono recare danni al creditore. Il creditore ha

così la possibilità di revocare questi atti. Sorgono a capo del creditore però una serie di oneri:

onere della prova, provare il pregiudizio che egli abbia subito (se il nostro debitore che aveva 1mln

di patrimonio lo ha tutto donato); eventus danni, provare il danno che l’atto di disposizione gli

procura; ma anche il fatto della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, scienza fraudis,

ovvero provare che il debitore conosceva questo pregiudizio, e se è a titolo oneroso, che anche il

terzo fosse a conoscenza. Deve anche provare la dolosa preordinazione da parte del debitore nel

caso in cui questo atto fosse anteriore al sorgere del credito: nel caso in cui il patrimonio fosse

venduto interamente poco prima del sorgere del credito, per cui dolosamente preordinato a recarci

uno svantaggio, posto in essere appositamente per recare uno svantaggio. Se l’atto è a titolo

oneroso anche il terzo doveva esserne a conoscenza.

È nell’esercizio dell’onere della prova che il creditore incontra le maggiori difficoltà: a questo

proposito la Giurisprudenza ha cercato di attenuare l’onere della prova. Anche la sola vendita della

nuda proprietà può essere una ragione di pregiudizio, pur mantenendo il patrimonio, per cui

bisogna andare a capirne lo scopo.

4.6.3 Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo può essere chiesto dal creditore se ha timore di perdere le proprie

garanzie, e avviene sui beni del debitore. Il giudice dovrà accertare il pericolo del venir meno delle

garanzie del patrimonio. È un provvedimento che porta a rendere indisponibili i beni che sono

oggetto del sequestro. Il giudice deve convincersi innanzitutto che questo credito esista, quindi che

il creditore non vanti pretese assurde, e deve anche convincersi che questo patrimonio potrebbe

andare ad altri e quindi non garantire più il creditore. Una volta accertata questa situazione si può

concedere il sequestro conservativo.

4.6.4 Quando il patrimonio non è sufficiente

Il patrimonio è questa garanzia generica composta dai beni presenti e futuri, ma non sempre

rappresenta per il creditore una garanzia sufficiente, per cui molto spesso si chiedono garanzie

diverse: diritti reali di garanzia, pegno e ipoteca. Hanno una specie di somiglianza con i diritti

reali: possono essere fatti valere nei

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
88 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Federico ® di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tampieri Maura.