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AMBIAMENTI DEI SOGGETTI DELLE OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni possono subire dei mutamenti: può cambiare l’oggetto, ci può essere una pluralità
(facoltative e alternative), o una pluralità di soggetti (solidarietà attiva creditore, passiva debitori).
4.5.1 Cessione del credito
L’obbligazione che nasce fra certi debitori e creditori può subire cambiamenti sia dal lato attivo che
da quello passivo. Io creditore dal lato attivo posso cedere il mio creditore: cessione del credito.
Si ha il cambiamento sostanziale della figura del creditore quando si cede il credito ad un terzo.
Abbiamo tre soggetti: creditore, cedente, che cede al cessionario un credito che ha nei confronti
del debitore, che è il ceduto. In questo caso il debitore non deve necessariamente accettare
questa cessione, ma gli va comunque notificata: il debitore deve essere a conoscenza di questo
atto di cessione. Va reso noto perché se no egli non sa a chi pagare. Altrimenti se ignora questo
atto di cessione si libera pagando il primo creditore. Se a lui è tutto noto non si libera pagando il
cedente, ma per adempiere la propria obbligazione deve adempiere in capo al nuovo creditore, il
cessionario.
Per un debitore ha assolutamente poca importanza avere un creditore piuttosto che un altro,
mentre è assai diverso per il creditore. C’è una sostanziale indifferenza del debitore. Il creditore
che però cede questa obbligazione deve garantire che non gli ceda un’obbligazione nulla, quindi
l’esistenza di quell’obbligazione. Nella circolazione della ricchezza l’esistenza di un’obbligazione è
assolutamente richiesta. Può garantire anche il buon fine: se esiste anche la garanzia per
l’adempimento parliamo di cessione pro solvendo. Se garantisce solo l’esistenza
dell’obbligazione parliamo di cessione pro soluto. In questo caso abbiamo una modifica del
soggetto attivo. La modifica si può avere sia con la cessione del credito, che del contratto, che
dell’azienda. Cambiamo il soggetto attivo del rapporto obbligatorio.
4.5.1.1 Schema riassuntivo
Cessione del credito: creditore (cedente) cede a un terzo (cessionario) il credito che vanta nei
confronti del debitore (ceduto).
Garanzia dell’esistenza del credito (pro soluto).
Garanzia dell’adempimento (pro solvendo).
4.5.2 Cessione del debito: delegazione
La modifica che può attuarsi può essere anche quella del soggetto passivo: non è più il debitore
originario ma uno nuovo. Il legislatore tutela assolutamente la posizione del creditore perché per lui
non è indifferente: uno poteva dare garanzie che l’altro non ha. In questi casi si parla di
delegazione, espromissione e accollo.
La delegazione coinvolge tre soggetti come nella cessione. Il debitore, che è il delegante, delega il
terzo al pagamento di una sua obbligazione, di assumere quindi su di sé il debito che ha ne
confronti di un altro creditore. Si delega un terzo perché si può avere un credito nei confronti del
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terzo per poi evitare inutili passaggi nella circolazione della ricchezza. Il creditore può liberare il
debitore originario con una delegazione liberatoria, oppure può non fidarsi del nuovo debitore e
non liberare il primo, che rimane responsabile insieme al terzo, e si ha così la delegazione
cumulativa. Ci sono tante eccezioni riguardo il rapporto di provvista e quello di valuta che
coinvolgono sempre gli stessi soggetti.
La delegazione di pagamento consiste nell’assegnare il pagamento di una somma ad un altro
soggetto. Do in carico ad un altro soggetto di consegnare una somma di denaro. È un
procedimento più semplice. Deleghiamo l’istituto a pagare una somma tramite per esempio
bonifico bancario.
4.5.2.1 Schema riassuntivo
Delegazione: il delegante (debitore) chiede al terzo (delegato) (tra i primi due soggetti esiste un
rapporto di provvista) di assumere il debito che ha verso il creditore (delegatario) (tra debitore e
delegatario un rapporto di valuta).
4.5.3 L’espromissione e l’accollo
Altre ipotesi sono l’espromissione e l’accollo. Nell’espromissione è il terzo che assume su di sé
l’obbligazione che aveva il debitore estromesso. È un’iniziativa del terzo. La necessità è che le
obbligazioni siano valide, non nulle.
Nel caso dell’accollo c’è un vero e proprio accollo tra il terzo e il debitore: entrambi si accordano,
eseguono questo accollo in base al quale il terzo, l’accollante, assume su di sé l’obbligazione. Può
essere cumulativo, nel senso che il creditore non libera il debitore originario, oppure liberatorio,
viene liberato da ogni obbligo di adempiere. Il creditore può dichiarare di liberare il debitore
originario quando questa previsione era pattuita nell’accordo.
4.5.3.1 Schema riassuntivo
Espromissione: terzo (espromittente) assume su di sé l’obbligazione del debitore (estromesso)
verso il creditore (espromissario).
Accollo: il terzo (accollante) d’accordo con il debitore (accollato) assume su di sé l’obbligazione
dell’accollato verso il creditore (accollatario).
4.6 L E GARANZIE PER IL CREDITORE
Per adempiere un’obbligazione e per tutelare le ragioni del creditore dobbiamo vedere le garanzie
per l’esatta esecuzione della prestazione: il creditore come regola generale è garantito dal
patrimonio del debitore, ossia l’esistenza di beni presenti e futuri. Quando questo patrimonio non è
sufficiente a soddisfare le ragioni di tutti i creditori, vige il sistema del concorso: ogni creditore potrà
soddisfare le proprie ragioni sul patrimonio del debitore in una percentuale in proporzione
all’importo del credito. Questo può accadere nel caso del fallimento. La percentuale tiene conto
delle porzioni di credito per una parità di trattamento. Non sempre il creditore si accontenta di
essere posto sullo stesso piano degli altri creditori, ma esige maggiori garanzie che possono
essere o personali, date per esempio da un terzo (fideiussione), o sul patrimonio del nostro
debitore. Queste garanzie sono di diverso tipo: diritti reali di garanzia come il pegno e l’ipoteca; i
privilegi nei crediti privilegiati. Quei creditori che invece non hanno alcuna garanzia se non quella
generica sono i creditori chirografari: prima vengono pagati i privilegiati o i garantiti da un diritto
reale, e in seguito i chirografari.
L’ipoteca deve essere un valore nettamente superiore del mutuo che per esempio la banca ci può
commissionare. 43
4.6.1 Mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale
Il debitore magari avendo contratto una serie di debiti potrebbe anche trascurare le proprie ragioni
e le proprie attività, nel senso che potrebbe non andare a riscuotere a sua volta dei crediti. Ci
troviamo di fronte ad una situazione di inerzia nella quale il debitore vessato da debiti trascura il
ritiro di crediti. In questi casi il creditore si può sostituire al nostro debitore per ricavare quelle che
sono le azioni, il frutto di quelle attività che il debitore trascura di esercitare: può agire con l’azione
surrogatoria, Art 2900, che insieme alla revocatoria rappresenta un mezzo di conservazione della
garanzia patrimoniale. Il legislatore si è preoccupato anche di far reagire il creditore a tutela delle
sue ragioni di fronte all’inerzia del titolare. Questa azione che può porre in essere il creditore
perché ha timore di un mancato risarcimento, una volta che il creditore agisca vittoriosamente in
giudizio con la surrogatoria, andrà a vantaggio di tutti i creditori, non solo del creditore che agisce.
Questo si chiama mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.
4.6.2 Azione revocatoria
Tra questi mezzi esiste anche un’altra azione molto importante, che va non a vantaggio di tutti i
creditori, ma solo a vantaggio del creditore che agisce in giudizio, Art 2901: azione revocatoria.
Quando parliamo di revocatoria parliamo di revocatoria ordinaria: va a vantaggio del solo creditore
che agisce in questi termini. Questa azione consente al nostro creditore, dopo aver provato l’onere
della prova, che gli atti a disposizione del patrimonio del debitore gli hanno recato pregiudizio. In
questo caso non abbiamo il debitore che trascura di esercitare i suoi diritti, ma il debitore che
compie atti di disposizione del suo patrimonio che possono recare danni al creditore. Il creditore ha
così la possibilità di revocare questi atti. Sorgono a capo del creditore però una serie di oneri:
onere della prova, provare il pregiudizio che egli abbia subito (se il nostro debitore che aveva 1mln
di patrimonio lo ha tutto donato); eventus danni, provare il danno che l’atto di disposizione gli
procura; ma anche il fatto della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, scienza fraudis,
ovvero provare che il debitore conosceva questo pregiudizio, e se è a titolo oneroso, che anche il
terzo fosse a conoscenza. Deve anche provare la dolosa preordinazione da parte del debitore nel
caso in cui questo atto fosse anteriore al sorgere del credito: nel caso in cui il patrimonio fosse
venduto interamente poco prima del sorgere del credito, per cui dolosamente preordinato a recarci
uno svantaggio, posto in essere appositamente per recare uno svantaggio. Se l’atto è a titolo
oneroso anche il terzo doveva esserne a conoscenza.
È nell’esercizio dell’onere della prova che il creditore incontra le maggiori difficoltà: a questo
proposito la Giurisprudenza ha cercato di attenuare l’onere della prova. Anche la sola vendita della
nuda proprietà può essere una ragione di pregiudizio, pur mantenendo il patrimonio, per cui
bisogna andare a capirne lo scopo.
4.6.3 Sequestro conservativo
Il sequestro conservativo può essere chiesto dal creditore se ha timore di perdere le proprie
garanzie, e avviene sui beni del debitore. Il giudice dovrà accertare il pericolo del venir meno delle
garanzie del patrimonio. È un provvedimento che porta a rendere indisponibili i beni che sono
oggetto del sequestro. Il giudice deve convincersi innanzitutto che questo credito esista, quindi che
il creditore non vanti pretese assurde, e deve anche convincersi che questo patrimonio potrebbe
andare ad altri e quindi non garantire più il creditore. Una volta accertata questa situazione si può
concedere il sequestro conservativo.
4.6.4 Quando il patrimonio non è sufficiente
Il patrimonio è questa garanzia generica composta dai beni presenti e futuri, ma non sempre
rappresenta per il creditore una garanzia sufficiente, per cui molto spesso si chiedono garanzie
diverse: diritti reali di garanzia, pegno e ipoteca. Hanno una specie di somiglianza con i diritti
reali: possono essere fatti valere nei