LEZIONE N.1 26/03/2014
Diritto privato europeo: diritto privato applicabile in Italia di origine europea, cioè indotto dal
legislatore europeo.
Il legislatore europeo in materia di contratti è intervenuto in due grandi ambiti: 1) la concorrenza e
2) rapporti tra professionisti e consumatori (abbracciano sia i contratti di scambio classici sia
rapporti bancari, assicurativi e di intermediazione finanziaria). Il TUB regola i soggetti bancari,
mentre il TUIF regola gli intermediari finanziari. Tutto ciò mette in discussione dei concetti che
avevamo visto in diritto privato; infatti dire che le norme del codice civile sono derogate dal
regolamento europeo. Mentre il codice civile presuppone ancora una società borghese
sostanzialmente paritaria, e il principio cardine del codice è il principio di eguaglianza formale (nei
rapporti tra soggetti muniti di diverso potere contrattuale sono introdotte solo due regole che
tengono conto di questa diversità, cioè il 1341 sulle condizioni generali di contratto, che affida la
condizione del contraente debole a dei meccanismi blandi come la conoscibilità delle clausole
come enunciato dal comma 1, e la sottoscrizione della clausola al comma 2; e la disciplina
dell’offerta al pubblico, anch’essa concepita nell’ottica del contraente dominante che si rivolge al
mercato indeterminatamente desiderato). Il modello socio-economico preso in considerazione dal
diritto privato europeo è più variegato, perché il diritto privato europeo distingue i rapporti
contrattuali paritari (consumer to consumer e business to business). Il diritto di origine europea
prende anche in considerazione i contratti di impresa squilibrati, cioè i contratti d’impresa
caratterizzati dalla dipendenza economica di un imprenditore rispetto ad un altro. Ma soprattutto il
legislatore di origine europea regola un rapporto considerato tipo logicamente squilibrato, cioè che
viene assunto già come squilibrato a prescindere dalla prova specifica della disparità di forza
contrattuale, cioè il rapporto tra consumatore e professionista. L’asimmetria è determinata
dall’informazione: il professionista, anche nei casi in cui sia economicamente meno forte del
consumatore, è sempre un insider del mercato mentre il consumatore non domina, non conosce le
caratteristiche di quel mercato come un insider. I due soggetti non sono in grado di determinare il
contenuto del contratto in maniera paritaria. Inoltre, il soggetto detentore delle informazioni
privilegiate è anche colui il quale predispone il regolamento contrattuale. Quindi questi contratti
sono caratterizzati da una contrazione della fase di conclusione del contratto, della fase delle
trattative. Legislatore europeo regola contratti conclusi per lo più tramite adesione, cioè contratti
nei quali tutta la fase di predisposizione del regolamento contrattuale è stata già compiuta a monte
dallo stesso professionista, il quale propone delle condizioni contrattuali al mercato, ed il
consumatore aderirà se riterrà quelle condizioni più favorevoli rispetto a quelle proposte dagli altri
concorrenti in quel mercato. Questa asimmetria di potere contrattuale, influisce sulla
regolamentazione in maniera decisiva perché se il problema che il codice si pone è
prevalentemente quello di delineare la struttura del contratto e fornire delle indicazioni chiare ai
contraenti in fase di trattative, creando i presupposti per reagire ai comportamenti scorretti, il
problema che il legislatore europeo si pone è quello di cercare di riequilibrare un contratto che
nasce squilibrato perché i due operatori non sono collocati sullo stesso gradino di una ipotetica
scala del mercato. Tutti i provvedimenti del legislatore europeo sono preordinati a realizzare
questo riequilibrio. Gli strumenti principali del legislatore sono: gli obblighi informativi
precontrattuali (che spesso diventano anche un contenuto vincolato del contratto), i contenuti
negoziali imposti (cosa inconcepibile dal nostro codice civile, che lascia la determinazione del
regolamento contrattuale all’autonomia delle parti), le facoltà di recesso (recesso di pentimento o
ius poenitendi, cioè diritto di ripensamento, legato o alle particolari modalità nel quale il contratto
viene concluso come ad esempio nei contratti a distanza, oppure alla particolare complessità
dell’affare) ed i rimedi. Di fronte a contratti particolarmente complessi, il legislatore reagisce
riconoscendo al consumatore uno spazio di tempo, dopo la conclusione del contratto, per riflettere
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a mente fredda sulla convenienza dell’affare. Questo rappresenta una deroga significativa al
principio della vincoltività degli effetti del contratto, cioè all’art. 1372. In relazione allo ius
poenitendi, si è animato un dibattito in Europa: il contratto si deve considerare concluso secondo la
normativa codicistica o dopo che è scaduto il termine per recedere senza che il consumatore si sia
avvalso di questa facoltà?
Tutto il diritto privato tradizionale ruota attorno alle situazioni giuridiche soggettive (diritto
soggettivo, doveri e obblighi, facoltà, poteri, ecc.). Questa tecnica legislativa, che assume come
punto di riferimento cosa il privato possa o non possa fare, cosa debba fare ed in che misura, non
è ritenuta adeguata dal legislatore europeo. Egli non organizza più le normative in funzione di
queste categorie, ma le sostituisce in molti casi, ma non sempre, organizzando i rapporti di diritto
privato dal punto di vista dei mezzi di tutela. Legislatore europeo si interroga su cosa il
consumatore/professionista possa invocare, nell’ipotesi in cui un suo interesse venga leso o un
suo interesse non venga realizzato. Politica del diritto affidata, come quella europea, in larga
misura ai rimedi, assicura una maggiore uniformità delle soluzioni normative: si modificano le
normative nazionali ma non si sostituiscono; diritto europeo è un ordinamento autonomo, nel
senso che è distinto dai diritti nazionali, ma non è autosufficiente, nel senso che presuppone
l’esistenza degli ordinamenti nazionali, e quindi tutto il rapporto tra diritto nazionale e diritto
europeo, tutta la disciplina del mercato ruota attorno a questa dicotomia diritti nazionali-diritto
dell’Unione Europea. Il legislatore europeo, non avendone il potere, la legittimazione e la forza
politica, non ha di punto in bianco sostituito i diritti nazionali con quello europeo (processo che si
chiama unificazione). E’ successo piuttosto che gli stati nazionali e l’Unione hanno concordato una
ripartizione di competenze: alcune materie sono affidate al legislatore europeo, altre ai diritti
nazionali. Ma anche negli ambiti in cui è competente il legislatore europeo, egli non sostituisce le
proprie norme a quelle degli stati, ma ne introduce di nuove, destinate a modificare i diritti
nazionali, le direttive, per realizzare degli obiettivi disciplinari comuni. Questa è l’armonizzazione,
la via intrapresa dal legislatore europeo. L’armonizzazione riconosce e conserva le pluralità ma le
indirizza verso obiettivi unitari. E’ più semplice armonizzare dicendo agli stati membri ed ai loro
cittadini ciò che hanno diritto a fare o ciò che hanno il dovere di non fare, affidando poi ai diritti
nazionali il problema delle conseguenze della violazione dei diritti o dell’inadempimento degli
obblighi, o è più efficace saltare questa dimensione e dire subito agli stati nazionali ed ai cittadini
quali strumenti di tutela hanno nel caso in cui i loro interessi protetti vengano lesi oppure non
vengano realizzati? E’ ovviamente più efficiente ragionare in termini di rimedi; obiettivi comuni si
possono realizzare con più facilità armonizzando il quadro dei rimedi, piuttosto che il quadro delle
situazioni giuridiche soggettive. Esempio: nel caso della violazione dei diritti della personalità c’è
molta incertezza riguardo ai rimedi a disposizione. Ma il legislatore europeo non può permettere
che ciò accada; se ci attribuisse diritti o ci imponesse degli obblighi senza specificare le
conseguenze nel caso in cui questi diritti vengano lesi, o questi obblighi non vengano adempiuti,
questa risposta la dovrebbero dare gli stati nazionali. Ma gli stati nazionali sono diversi e quindi
darebbero risposte diverse, non realizzando o realizzando con grande lentezza l’obiettivo
dell’armonizzazione. Diritto europeo ragiona per bisogni di tutela, quindi è il più pragmatico. Vi
sono problemi definitori nel diritto europeo, perché all’Europa manca una cultura giuridica comune,
o almeno c’è una matrice comune, ma vi sono anche profonde diversità. Esempio: in Spagna ed in
Portogallo si intendevano come consumatore anche fondazione e associazione; in Italia, invece,
consumatore è solo una persona fisica. A questo punto è dovuta intervenire la Corte di Giustizia
che ha affermato che il consumatore è soltanto una persona fisica. Diritto dell’Unione Europea,
quindi, è un diritto misto, in cui la componente civilian è molto consistente, ma poi una buona parte
è judge made, è fatto dal giudice della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che è l’organo
giudiziario apicale dell’ordinamento europeo, e tutti gli organi giudiziari di vertice svolgono una
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funzione di nomofilachìa, cioè la funzione di uniformare le interpretazioni per evitare che ci siano
voci troppo discordi. Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha la funzione di interpretare in
maniera uniforme tutte le norme dei trattati e tutte le norme di direttiva, così da fornire ai giudici
nazionali un’interpretazione vincolante. Ha anche la funzione di rinvio preventivo: il giudice
nazionale chiamato ad applicare una norma europea, se ha dei dubbi, sospende il giudizio e
rimette gli atti alla Corte di Giustizia, la quale dirà qual è l’interpretazione più idonea che deve
essere applicata dal giudice.
Ordinamento europeo ed italiano sono distinti, ma nonostante questo sono comunque intrecciati
tra di loro. C’è addirittura una corrente di pensiero (che Piraino non condivide), che afferma che ci
troviamo di fronte ad un ordinamento multilivello, il livello del diritto nazionale e quello del diritto
dell’Unione Europea). Giudice italiano è anche giudice dell’Unione Europea, perché applica diritto
italiano, ma anche diritto dell’Unione Europea. Vi è un riparto di competenze tra diritto nazionale e
diritto europeo, ma nell’ambito di competenza del diritto europeo, esso e il diritto nazionale di
sovrappongono, si completano al punto tale che non si può parlare di due diritti differenti. Il diritto
europeo non è altro che il diritto italiano, cioè il diritto applicabile in Italia, ma di origine europea.
I Paragrafo libro: Se per diritto privato europeo in senso tecnico intendiamo il diritto nazionale
frutto del processo di armonizzazione europea, com questo termine si dovrà intendere anche
dell’altro, cioè la giurisprudenza della Corte di Giustizia. La dicitura di diritto privato europeo
abbraccia anche i tentativi di creare un diritto non armonizzato, ma proprio unitario, cioè un unico
codice civile. I vari testi come Principles, Draft Common Strain, Codice Gandolfi, però, non sono
testi normativi aventi potere vincolante, non sono competenti a produrre diritto, sono solo progetti
di unificazione del diritto privato europeo. Sono significativi, perché il diritto è innanzitutto un
processo culturale, non solo un complesso di testi. E questi progetti di unificazione, oltre che
portare avanti il dibattito ed introdurre il tema significativo della creazione di un codice civile
unitario, sono anche il terreno sul quale si sono dibattuti molti degli istituti che il legislatore europeo
già aveva introdotto, e che sono stati oggetto di approfondimento. Questi testi giuridicamente non
sono vincolanti, non sono normativi; ma nulla toglie al fatto che le parti del contratto possano
sceglierle come normativa da applicare. Quando i rapporti contrattuali sono transnazionali, la legge
sul diritto internazionale privato (testo di legge del 1995 che individua i criteri principali sulla base
dei quali il giudice deve scegliere la legge da applicare quando si trova di fronte a situazioni
giuridiche caratterizzate da trans nazionalità: quando i rapporti sono di natura contrattuale il criterio
di collegamento è la scelta delle parti; le parti possono scegliere a quale legge assoggettare un
contratto, oppure possono fare riferimento ad uno di quei progetti di unificazione, tutti quei codici di
diritto opzionale, cioè diritto che va scelto perché non ha la forza di imporsi, come invece ha il
diritto nazionale e il diritto dell’unione europea. Nel caso in cui le parti non si accordino sulla legge
da usare, si applica la legge dello stato col quale il contratto ha il collegamento più stretto, come ad
esempio se io italiano faccio un contratto con un tedesco, per una prestazione che dovrà essere
adempiuta in Polonia; verosimilmente, in questo caso, lo stato che ha il collegamento più stretto
col contratto è proprio la Polonia). 3
Lezione del 2.4.2014 n. 2
Il prof. parla di uno storico francese, il più autorevole professore di storia del ‘900 morto di
recente, che era molto scettico sulla Unione europea concepita come unione federata di
Stati; egli credeva invece in una Europa basata su una Autonomia Federale unita nella
diversità da preservare quanto più possibile. Ogni Stato, secondo il pensiero dello storico
francese, manteneva la propria diversità. E’ chiaro che l’unione federale Europea non è la
migliore via imboccata per consentire al Continente Europa di esprimere tutte le sue
potenzialità. Questo concetto di diversità, applicato nella prospettiva del Diritto privato,
non è molto diverso da quello che poi osserviamo studiando il testo del prof. Mazzamuto.
In alcuni passaggi del testo si avverte, infatti, un certo scetticismo dell’autore nel credere
nella realizzazione di un codice di diritto civile unico per tutti gli stati dell’Unione Europea.
Nel primo e nel secondo capitolo del libro, che consideriamo un approfondimento allo
studio del diritto privato, si da per scontata la conoscenza di alcuni argomenti che è
comunque corretto ricordare: l’intento dominante fino al trattato di Maastricht del 1992 era
quello che aveva visto la realizzazione di una unione Europea basata sul mercato
comune, quindi la realizzazione di una Unione Economica. Successivamente al trattato di
Maastricht del 1992 e soprattutto con il trattato di Amsterdam del 1997 la tipologia di
unione passa da esclusivamente economico a politica. Ciò significa che con l’Unione
Politica i cittadini oltre a essere cittadini dello stato in cui nascono diventano anche
cittadini europei e quindi sono possessori di una doppia cittadinanza; si acquisiscono
diritti politici sia nello stato in cui si vive sia in Europa.
Nonostante i trattati, la vocazione mercatistica dell’Europa non si è mai arrestata e i critici
del diritto sostengono che i veri obiettivi dell’Europa di oggi sono solo di natura economica.
L’Unione è quindi prevalentemente preoccupata del mantenimento di un mercato unico
europeo ed è ispirata ad una logica neo liberista poco attenta ai principi solidaristici tipici
della Carta Costituzione di alcuni Paesi fondanti come Francia, Italia e Germania, dove è
più radicata la tradizione del’intervento statale verso i più deboli. Questa critica è
estremizzata poiché ci sono segnali in seno ai trattati, e anche in parte della legislazione
secondaria, di una maggiore attenzione ai Diritti fondamentali dell’uomo non
semplicemente legati ai principi economici. Il trattato di Lisbona del 2009 ha elevato (art.6
del trattato dell’Unione Europea) la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che
prima di Lisbona aveva una valenza giuridica dubbia in quanto non aveva valore di
trattato. Quindi con il trattato di Lisbona è stato creato il terzo pilastro dell’edificio
Europeo che ora risulta costituito da: Trattato dell’Unione Europea; Trattato del
Funzionamento della U.E.; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea con il
quale si pone al centro l’uomo, i suoi diritti fondamentali e il rilievo di alcuni rapporti
economici. Uno dei problemi più scottanti che il testo tratta nel I e nel II capitolo è il
seguente: L’Unione non è uno stato nazionale. Ad esempio gli manca tutto l’apparato
autoritativo, intendendo con ciò la struttura amministrativa e giurisdizionale che non sono
sufficienti a svolgere le loro funzioni, e pertanto si serve, a tale scopo, delle strutture degli
Stati membri. Esplicitando meglio possiamo dire che l’Europa non ha uomini, uffici e
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strutture sufficienti per realizzare quella imposizione o coattività del Diritto che invece gli
Stati membri possono attuare.
Una delle categorie di crisi del ‘900 è quella della sovranità. Un esempio strabiliante di
questa crisi l’abbiamo con l’istituto che oggi vi illustrerò riguardante la responsabilità degli
Stati per violazione del Diritto di Unione Europeo; la sovranità, studiata nel campo del
diritto pubblico, è il potere di imporre ad una comunità obiettivi e regole per realizzarle.
Ricordo una definizione di Sovranità data da uno dei massimi esperti Costituzionalisti
Italiani (Gustavo Tedeschi ) così enunciata: La sovranità è il potere efficiente di una
forza materiale (gruppo dominante) impegnata nell’obiettivo di mantenere la propria
unicità. Questo concetto ha avuto il massimo della evoluzione con gli Stati nazionali ed è
caratterizzato da organizzazioni tese ad accentrare e a gestire in modo totalitario o
monopolistico tutta l’organizzazione sociale dello stato. La
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