1° LEZIONE
Il futuro dell’Europa giuridica è affidato da un lato all’ordinamento comunitario e dall’altro lato agli ordinamenti dei singoli paesi membri, e questa
dualità si traduce nel fatto che l’ordinamento comunitario è un ordinamento autonomo ma non autosufficiente perché non ha il controllo del territorio,
in quanto, sono i singoli paesi membri ad attuare i provvedimenti normativi necessari, e quindi l’ordinamento comunitario non può fare a meno degli
ordinamenti dei singoli paesi membri. Questo assetto ci consente di assicurare ai singoli paesi membri e all’Europa una regolamentazione dei
rapporti economici tale da poter reggere alle crisi di mercato oppure è necessario procedere ad un maggior accentramento dei poteri decisionali in
capo agli organi europei, andando incontro ad una vera unificazione del diritto Europeo. Negli ultimi 20 anni tutta la materia del diritto dell’economia
è stata modificata dagli impulsi che provengono dal diritto comunitario. L’Unione Europea ha delle competenze che riguardano:
a) La creazione del mercato unico;
b) La concorrenza;
c) La cooperazione tra gli Stati;
d) I rapporti tra imprese e soggetti non professionali (diritto dei consumatori).
L’ordinamento italiano ha rinunciato volta per volta ad alcuni ambiti della sua sovranità, conferendo certe materie alla competenza dell’UE e
riservandosi una competenza residuaria, ma ciò non ha portato alla cancellazione degli ordinamenti dei singoli paesi europei, perché quelli
sopravvivono e hanno un rapporto di “riparto di competenza”, cioè nelle materie di competenza dell’UE esso ha un potere decisionale e di dettare
regole e compete al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo (che hanno potere normativo), mentre rientrano nel potere dei singoli paesi
membri dell’UE dettare regole sulle materie che non rientrano nella competenza dell’Unione per come stabilito nei trattati istitutivi.
Come stabilito nella sentenza n. 170 dell’84 con la quale la Corte Costituzionale risolve il problema del conflitto tra i due ordinamenti. (guarda
sentenza) Si stabilisce che i 2 ordinamenti sono autonomi ma tuttavia tra loro coordinati. Coordinati come? Tramite un bilanciamento di due diverse
tecniche: uniformazione e armonizzazione. L’UE nelle materie di sua competenza adotta per regolare queste materie 2 strumenti:
Il REGOLAMENTO, è un atto normativo definito dall’Art.288 comma2 del Trattato su Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Esso ha
portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
L’UNIFORMAZIONE implica la sostituzione delle diversità normative che caratterizzano i singoli paesi con un’unica normativa identica per tutti
gli ordinamenti dei paesi membri. Ma ciò comporta di abolire del tutto o soffocare del tutto la vincolatività che va al di fuori dell’ordinamento
nazionale. Il regolamento viene elaborato a Bruxelles, approvato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo e diventa legge nei singoli paesi
membri.
La DIRETTIVA, fa parte degli strumenti giuridici di cui dispongono le istituzioni europee per attuare politiche europee. Si tratta di uno
strumento impiegato principalmente nel quadro delle operazioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali. Art.288 comma3 (TFUE). La
direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo: essa introduce un obbligo in termini di risultato finale, ma lascia agli Stati un ampio margine
di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo. La direttiva vincola i paesi membri da realizzare e affida il compito di elaborare le
norme per raggiungere tale obiettivo e consente l’armonizzazione.
L’ARMONIZZAZIONE, consiste nella preservazione tra le diversità dei diritti dei paesi membri e il tentativo di avvicinare questi ordinamenti ad
una regolamentazione uniforme ma affidando ai singoli paesi il compito di dettare le regole che dovranno portare alla realizzazione di un
obiettivo comune.
In materia di concorrenza, il legislatore comunitario può scegliere di introdurre una norma che ad esempio vieti determinati comportamenti e di
attribuire a questa norma la forma giuridica del regolamento, se così fosse nei singoli paesi membri all’indomani dell’attuazione del regolamento
entrerebbe in vigore quel testo, unico per tutti i paesi membri dell’Unione; oppure potrebbe ricorrere allo strumento della direttiva e allora, in questo
caso, il legislatore nazionale dovrebbe modificare il proprio diritto affinché quella condotta possa essere realizzata. Ma le regole per giungere alla
realizzazione di quell’obiettivo le sceglie il singolo ordinamento dei paesi membri con conseguenza che l’ordinamento nazionale è chiamato a
concorrere con l’ordinamento comunitario che fissa l’obiettivo e i diritti dei singoli paesi forniranno gli strumenti attraverso i quali perseguire
quell’obiettivo.
Nel quadro attuale, l’obiettivo di una uniformazione del diritto europeo in materia di rapporti economici perseguiti dall’UE, poggia su taluni interventi
di unificazione eseguiti tramite i regolamenti e i trattati oppure attraverso lo strumento di armonizzazione tramite direttiva che chiede la
partecipazione dei singoli paesi membri e dunque una dualità, cioè un rapporto di interdipendenza tra l’ordinamento comunitario e l’ordinamento dei
singoli paesi membri, instaurando un rapporto duale dove il primo emette norme destinate a modificare l’ordinamento dei singoli paesi membri o
direttamente tramite trattati e regolamenti o indirettamente tramite le direttive.
UNIFORMAZIONE = creazione di un complesso di regole comuni:
a) Direttamente tramite regolamenti
b) Indirettamente tramite direttive
Ma lo strumento più efficace dei regolamenti e delle direttive è la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, organo della salvaguardia e del
rispetto delle norme e della sua interpretazione, ed ha una funzione di uniformazione più assidua rispetto ai regolamenti e alle direttive perché per
avere un diritto uniforme non basta avere testi scritti uniformi, perché se un testo scritto viene interpretato in maniera diversa non avremo
uniformazione ma avremo diversità e tra l’altro spesso questi testi unici non li abbiamo, e quindi non si avrebbe diritto uniforme. Allora qui interviene
la Corte di giustizia dell’UE perché tramite due strumenti, la competenza a decidere sul rispetto degli obblighi e delle regole comunitarie Art.258
TFUE: la commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un
parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a
tale parere nel termine fissato dalla Commissione questa può adire la Corte di giustizia dell’UE in quanto vi è stata “procedura di infrazione” con
conseguenza di azione di condanna del paese membro e in caso non si conformi entro un termine si deve pagare una sanzione pecuniaria per ogni
giorno di infrazione… Altro strumento è in “rinvio pregiudiziale” cioè la pregiudiziale comunitaria: Art.267 TFUE, quando il giudice nazionale è
chiamato ad applicare una norma comunitaria in cui vi sia incertezza sul significato o le parti chiamate in giudizio esprimono interpretazioni
discordanti allora in questi casi il giudice può sospendere il giudizio e rimettere il giudizio alla Corte di giustizia dell’UE affinché questa indichi
l’interpretazione uniforme al diritto comunitario, ma questo rinvio è una facoltà in quanto se egli ha le idee chiare, nonostante la diversa
interpretazione delle parti può emettere il giudizio, ma se si tratta di un giudizio di ultima istanza (es. Corte di Cassazione), in questo caso si deve
sospendere il giudizio e rimettere le carte alla Corte di giustizia dell’UE che deve dare il significato e tale sentenza è vincolante sia per il giudice
rimettente che per i giudici successivi. Quindi per ottenere un diritto uniforme non basta operare sul piano legislativo ma si deve operare anche sul
piano interpretativo.
In dottrina si sostiene che l’ordinamento Europeo sia un ordinamento giuridico a struttura mista (produzione di diritto scritto e diritto stabilito dalle
sentenze precedenti che possono essere modificate solo da organi dello stesso livello).
I TRATTATI istituiscono il principio della vincolatività del precedente? No, ma nei fatti è così, il diritto dell’UE tramite sentenza assolve una funzione
normativa e produce diritto anche in ambiti che vi si sono stati sottratti.
Come fa il diritto comunitario a far prevalere le proprie norme in ambito alle materie di sua competenza? Come le fa rispettare ai paesi membri?
Tramite:
…DISAPPLICAZIONE, per garantire la prevalenza del diritto comunitario rispetto ai diritti dei singoli paesi membri, la Corte di giustizia dell’UE ha
sancito il principio della disapplicazione, cioè se i paesi membri dettano regole che derogano o abrogano norme di origine comunitarie il giudice
nazionale, che è giudice non solo del paese membro ma anche giudice europeo, deve disapplicare quella parte della normativa interna che
contrasti co la normativa comunitaria facendolo così prevalere non di diritto ma di fatto, e la Corte Costituzionale qualora ne provi l’illegittimità
espunge, cancella, quella norma dall’ordinamento. La Corte di giustizia dice che la norma successiva in contrasto con l’ordinamento è valida ed
efficace ma non può essere applicata.
…INTERPRETAZIONE CONFORME, se l’UE detta una direttiva e questa deve essere recepita entro un termine, e se trascorso tale termine
l’ordinamento nazionale non abbia attuato l’adesione vuol dire che il diritto comunitario è violato; tuttavia il giudice italiano chiamato ad applicare le
regole che disciplinano la materia regolata dalla direttiva, che se lo Stato fosse stato adempiente sarebbe regolato dalla direttiva, quel giudice è
chiamato ad interpretare il diritto nazionale in senso conforme alla direttiva non applicata, come se la Corte di giustizia dicesse che la direttiva viene
imposta allo stesso modo in quanto il giudice nazionale chiamato ad applicare una normativa interna dovrà essere conforme con la direttiva.
Non esiste nessuno strumento per imporre contro la volontà dello Stato il recepimento della direttiva Europea che lo Stato si ostina a non attuare.
Per questo motivo la Corte di giustizia ha elaborato dei principi volti ad indurre i paesi membri ad attuare tale direttive, tramite l’efficacia diretta delle
direttive le cosiddette “direttive self executing” quando impongono obblighi chiari, precisi e incondizionati; ossia indicano senza la necessità di una
norma interposta, in maniera diretta, la direttiva contiene tutte le informazioni necessarie per realizzare quel determinato fine.
Ne caso in cui una direttiva non venga applicata ma abbia i caratteri della chiarezza, precisione e incondizionatezza, allora in questi casi la direttiva
non attuata può essere direttamente invocata dal cittadino del paese membro che non l’ha recepita, a condizioni che i diritti che la direttiva prevede
o gli obblighi riguardano direttamente rapporti tra i cittadini e lo Stato, cioè riguardano rapporti verticali, ossia il cittadino può invocare direttamente
la direttiva non attuata invocandola dinnanzi i giudici nazionali se questa direttiva attribuisce diritti al cittadino nei confronti dello Stato. L’efficacia
diretta non opera invece nei cosiddetti rapporti orizzontali, cioè nei rapporti tra privati la direttiva non può essere invocata direttamente dal cittadino.
E se la direttiva è non self executing? Il cittadino potrà invocare la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, cioè per mancata
attuazione della direttiva o per l’inesatta attuazione della direttiva. E agisce nei confronti dello Stato responsabile o la Commissione Europea che è
dotata di potere esecutivo, oppure ciascun paese membro. (il cittadino non è legittimato) Ma la Corte di giustizia dell’UE ha legittimato il cittadino ad
agire non dinnanzi la Corte di giustizia ma di fronte alle sue autorità giudiziarie nazionali in tutti quei casi in cui uno Stato non abbia recepito o abbia
recepito parzialmente una direttiva comunitaria che:
a) sia non direttamente esecutiva (non self executing);
b) ma attribuisca ai cittadini diritti determinati in maniera sufficientemente precisa;
c) e si può agire per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità della violazione delle norme comunitarie.
Tutto ciò è stato stabilito con la Sentenza Francovich del 1991, con la Sentenza Brasserie du Pêcheur – Factortame del 1996, elaborando tale
principio. Per ottenere un risarcimento del danno è necessario che:
il risultato prescritto dalla direttiva implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli;
il contenuto di tale direttiva possa essere individuato sulla base delle disposizioni delle direttive;
si verifichi un nesso di casualità tra violazione dell’obbligo a carico dello stesso e il danno subito dai soggetti lesi;
e vi è una violazione grave e manifesta del diritto comunitario.
Si parla di una responsabilità oggettiva in quanto non deve essere ancorata né al dolo né alla colpa. La dottrina maggioritaria ha stabilito che la
natura di questa responsabilità fosse una responsabilità extra contrattuale da ricondurre all’art.2043 perché lo Stato nel recepire la direttiva in
maniera inesatta o non recependola viola un principio secondo cui l’ordinamento nazionale si deve conformare al diritto comunitario e quindi non
rispettandolo viola una regola. La Corte di Cassazione in tutte le sue pronunzie successive alla sentenza Francovich ha riconosciuto la natura extra
contrattualistica di questa responsabilità, ma nel 2009 si ha il cambiamento, e la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9147 del 2009 a Sezione
Unite afferma che “la natura non illecita, secondo il diritto interno, dell’omessa o tardiva attuazione di direttive comunitarie , omissione o ritardo che
genera la responsabilità dello Stato solo secondo il diritto comunitario; tale responsabilità è qualificata come indennitaria e non risarcitoria con la
conseguenza (a favore dei cittadini) dell’applicabilità del termine decennale di prescrizione”. (come se fosse una responsabilità contrattuale) La
sentenza n. 10813 del 2011 riconferma questo orientamento precisandone i contenuti. IL CASO: alcuni specializzandi dell’Università di Genova si
lamentarono della circostanza che l’Italia non avesse recepito tempestivamente due direttive comunitarie una del’75 e una dell’82 che dovevano
essere recepite entro il dicembre dell’82 e prevedevano il riconoscimento della retribuzione per lo specializzando e la validità del titolo della
specializzazione in tutti i paesi appartenenti all’Unione. L’Italia recepisce la direttiva con quasi 10 anni di ritardo nel 1991, e dunque gli specializzandi
vogliono agire in giudizio nei confronti dello Stato. Ma quest’azione, cioè l’inadempimento da parte dello Stato dell’attuazione della direttiva ha
privato gli specializzandi di due vantaggi…ma l’azione di risarcimento dei danni è stata espedita tempestivamente o no? si è prescritta o no? perché
qualora si fosse prescritto, diritto o meno di risarcimento, non può essere invocata. E a partire da quando parte il termine prescrizionale? Art.2935
“dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto”. 2° LEZIONE
sentenza del 17 maggio 2011 n. 10813
Esaminando la la quale ha approfondito un orientamento che all'interno della Corte di cassazione si è
consolidato a partire dal 2009 con la sentenza n. 2147 a sezioni unite del 2009. Il problema è il seguente: la direttiva comunitaria rappresenta uno
atto normativo, lo strumento della direttiva è quello che è maggiormente utilizzato dal legislatore comunitario per uniformare il diritto comunitario. La
direttiva presuppone un obiettivo sul fronte della normativa, vale a dire, il legislatore interno deve dare un determinato assetto. Cosa accade se il
legislatore nazionale non provvede ad introdurre nel proprio ordinamento le regole che la direttiva prescrive e non lo fa entro il termine imposto? E
soprattutto su questo ritardo non esiste un diritto dei cittadini europei ad agire per ottenere il rispetto di un vincolo nascente da una direttiva, perché
dicevamo che gli unici soggetti in grado di agire sono la commissione europea o i singoli stati membri, i qual possono appunto citare, agire nei
confronti del paese; questo è l'assetto. Ora, uno degli ambiti in cui si ritiene che non si possa comprimere la libertà degli stati è proprio l'attività
normativa. Tradizionalmente si afferma che uno stato non può subire vincoli, limitazioni, obblighi che attengono all'esercizio della sua podestà
normativa, perché quello è il cuore della sovranità, quindi se noi affermassimo che esiste un obbligo dello stato a legiferare in un determinato modo
e che questo obbligo è addirittura presieduto da quelli che abbiamo chiamato rimedi specifici, cioè dalla legittimità di pretendere l'adempimento di
quell'obbligo, affermeremmo il principio secondo cui i singoli stati sono istituzionalmente subordinati all'unione, però, d'altro canto è necessario
elaborare qualche strumento che garantisca al diritto comunitario di porsi, pur sempre affermare questo principio della superiorità formale. Il caso
che sta alla base della sentenza 10813 del 2011 è il seguente: degli specializzandi dell'università di Genova i quali avevano svolto il loro periodo di
specializzazione senza esser stati retribuiti. La direttiva 82/76 prevedeva sia la retribuzione degli specializzandi, sia la spendibilità del titolo
conseguito in tutto il resto dell'Europa. È accaduto che il nostro legislatore avrebbe dovu
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