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1° LEZIONE

Il futuro dell’Europa giuridica è affidato da un lato all’ordinamento comunitario e dall’altro lato agli ordinamenti dei singoli paesi membri, e questa

dualità si traduce nel fatto che l’ordinamento comunitario è un ordinamento autonomo ma non autosufficiente perché non ha il controllo del territorio,

in quanto, sono i singoli paesi membri ad attuare i provvedimenti normativi necessari, e quindi l’ordinamento comunitario non può fare a meno degli

ordinamenti dei singoli paesi membri. Questo assetto ci consente di assicurare ai singoli paesi membri e all’Europa una regolamentazione dei

rapporti economici tale da poter reggere alle crisi di mercato oppure è necessario procedere ad un maggior accentramento dei poteri decisionali in

capo agli organi europei, andando incontro ad una vera unificazione del diritto Europeo. Negli ultimi 20 anni tutta la materia del diritto dell’economia

è stata modificata dagli impulsi che provengono dal diritto comunitario. L’Unione Europea ha delle competenze che riguardano:

a) La creazione del mercato unico;

b) La concorrenza;

c) La cooperazione tra gli Stati;

d) I rapporti tra imprese e soggetti non professionali (diritto dei consumatori).

L’ordinamento italiano ha rinunciato volta per volta ad alcuni ambiti della sua sovranità, conferendo certe materie alla competenza dell’UE e

riservandosi una competenza residuaria, ma ciò non ha portato alla cancellazione degli ordinamenti dei singoli paesi europei, perché quelli

sopravvivono e hanno un rapporto di “riparto di competenza”, cioè nelle materie di competenza dell’UE esso ha un potere decisionale e di dettare

regole e compete al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo (che hanno potere normativo), mentre rientrano nel potere dei singoli paesi

membri dell’UE dettare regole sulle materie che non rientrano nella competenza dell’Unione per come stabilito nei trattati istitutivi.

Come stabilito nella sentenza n. 170 dell’84 con la quale la Corte Costituzionale risolve il problema del conflitto tra i due ordinamenti. (guarda

sentenza) Si stabilisce che i 2 ordinamenti sono autonomi ma tuttavia tra loro coordinati. Coordinati come? Tramite un bilanciamento di due diverse

tecniche: uniformazione e armonizzazione. L’UE nelle materie di sua competenza adotta per regolare queste materie 2 strumenti:

­ Il REGOLAMENTO, è un atto normativo definito dall’Art.288 comma2 del Trattato su Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Esso ha

portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

L’UNIFORMAZIONE implica la sostituzione delle diversità normative che caratterizzano i singoli paesi con un’unica normativa identica per tutti

gli ordinamenti dei paesi membri. Ma ciò comporta di abolire del tutto o soffocare del tutto la vincolatività che va al di fuori dell’ordinamento

nazionale. Il regolamento viene elaborato a Bruxelles, approvato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo e diventa legge nei singoli paesi

membri.

­ La DIRETTIVA, fa parte degli strumenti giuridici di cui dispongono le istituzioni europee per attuare politiche europee. Si tratta di uno

strumento impiegato principalmente nel quadro delle operazioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali. Art.288 comma3 (TFUE). La

direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo: essa introduce un obbligo in termini di risultato finale, ma lascia agli Stati un ampio margine

di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo. La direttiva vincola i paesi membri da realizzare e affida il compito di elaborare le

norme per raggiungere tale obiettivo e consente l’armonizzazione.

L’ARMONIZZAZIONE, consiste nella preservazione tra le diversità dei diritti dei paesi membri e il tentativo di avvicinare questi ordinamenti ad

una regolamentazione uniforme ma affidando ai singoli paesi il compito di dettare le regole che dovranno portare alla realizzazione di un

obiettivo comune.

In materia di concorrenza, il legislatore comunitario può scegliere di introdurre una norma che ad esempio vieti determinati comportamenti e di

attribuire a questa norma la forma giuridica del regolamento, se così fosse nei singoli paesi membri all’indomani dell’attuazione del regolamento

entrerebbe in vigore quel testo, unico per tutti i paesi membri dell’Unione; oppure potrebbe ricorrere allo strumento della direttiva e allora, in questo

caso, il legislatore nazionale dovrebbe modificare il proprio diritto affinché quella condotta possa essere realizzata. Ma le regole per giungere alla

realizzazione di quell’obiettivo le sceglie il singolo ordinamento dei paesi membri con conseguenza che l’ordinamento nazionale è chiamato a

concorrere con l’ordinamento comunitario che fissa l’obiettivo e i diritti dei singoli paesi forniranno gli strumenti attraverso i quali perseguire

quell’obiettivo.

Nel quadro attuale, l’obiettivo di una uniformazione del diritto europeo in materia di rapporti economici perseguiti dall’UE, poggia su taluni interventi

di unificazione eseguiti tramite i regolamenti e i trattati oppure attraverso lo strumento di armonizzazione tramite direttiva che chiede la

partecipazione dei singoli paesi membri e dunque una dualità, cioè un rapporto di interdipendenza tra l’ordinamento comunitario e l’ordinamento dei

singoli paesi membri, instaurando un rapporto duale dove il primo emette norme destinate a modificare l’ordinamento dei singoli paesi membri o

direttamente tramite trattati e regolamenti o indirettamente tramite le direttive.

UNIFORMAZIONE = creazione di un complesso di regole comuni:

a) Direttamente tramite regolamenti

b) Indirettamente tramite direttive

Ma lo strumento più efficace dei regolamenti e delle direttive è la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, organo della salvaguardia e del

rispetto delle norme e della sua interpretazione, ed ha una funzione di uniformazione più assidua rispetto ai regolamenti e alle direttive perché per

avere un diritto uniforme non basta avere testi scritti uniformi, perché se un testo scritto viene interpretato in maniera diversa non avremo

uniformazione ma avremo diversità e tra l’altro spesso questi testi unici non li abbiamo, e quindi non si avrebbe diritto uniforme. Allora qui interviene

la Corte di giustizia dell’UE perché tramite due strumenti, la competenza a decidere sul rispetto degli obblighi e delle regole comunitarie Art.258

TFUE: la commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un

parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a

tale parere nel termine fissato dalla Commissione questa può adire la Corte di giustizia dell’UE in quanto vi è stata “procedura di infrazione” con

conseguenza di azione di condanna del paese membro e in caso non si conformi entro un termine si deve pagare una sanzione pecuniaria per ogni

giorno di infrazione… Altro strumento è in “rinvio pregiudiziale” cioè la pregiudiziale comunitaria: Art.267 TFUE, quando il giudice nazionale è

chiamato ad applicare una norma comunitaria in cui vi sia incertezza sul significato o le parti chiamate in giudizio esprimono interpretazioni

discordanti allora in questi casi il giudice può sospendere il giudizio e rimettere il giudizio alla Corte di giustizia dell’UE affinché questa indichi

l’interpretazione uniforme al diritto comunitario, ma questo rinvio è una facoltà in quanto se egli ha le idee chiare, nonostante la diversa

interpretazione delle parti può emettere il giudizio, ma se si tratta di un giudizio di ultima istanza (es. Corte di Cassazione), in questo caso si deve

sospendere il giudizio e rimettere le carte alla Corte di giustizia dell’UE che deve dare il significato e tale sentenza è vincolante sia per il giudice

rimettente che per i giudici successivi. Quindi per ottenere un diritto uniforme non basta operare sul piano legislativo ma si deve operare anche sul

piano interpretativo.

In dottrina si sostiene che l’ordinamento Europeo sia un ordinamento giuridico a struttura mista (produzione di diritto scritto e diritto stabilito dalle

sentenze precedenti che possono essere modificate solo da organi dello stesso livello).

I TRATTATI istituiscono il principio della vincolatività del precedente? No, ma nei fatti è così, il diritto dell’UE tramite sentenza assolve una funzione

normativa e produce diritto anche in ambiti che vi si sono stati sottratti.

Come fa il diritto comunitario a far prevalere le proprie norme in ambito alle materie di sua competenza? Come le fa rispettare ai paesi membri?

Tramite:

…DISAPPLICAZIONE, per garantire la prevalenza del diritto comunitario rispetto ai diritti dei singoli paesi membri, la Corte di giustizia dell’UE ha

sancito il principio della disapplicazione, cioè se i paesi membri dettano regole che derogano o abrogano norme di origine comunitarie il giudice

nazionale, che è giudice non solo del paese membro ma anche giudice europeo, deve disapplicare quella parte della normativa interna che

contrasti co la normativa comunitaria facendolo così prevalere non di diritto ma di fatto, e la Corte Costituzionale qualora ne provi l’illegittimità

espunge, cancella, quella norma dall’ordinamento. La Corte di giustizia dice che la norma successiva in contrasto con l’ordinamento è valida ed

efficace ma non può essere applicata.

…INTERPRETAZIONE CONFORME, se l’UE detta una direttiva e questa deve essere recepita entro un termine, e se trascorso tale termine

l’ordinamento nazionale non abbia attuato l’adesione vuol dire che il diritto comunitario è violato; tuttavia il giudice italiano chiamato ad applicare le

regole che disciplinano la materia regolata dalla direttiva, che se lo Stato fosse stato adempiente sarebbe regolato dalla direttiva, quel giudice è

chiamato ad interpretare il diritto nazionale in senso conforme alla direttiva non applicata, come se la Corte di giustizia dicesse che la direttiva viene

imposta allo stesso modo in quanto il giudice nazionale chiamato ad applicare una normativa interna dovrà essere conforme con la direttiva.

 Non esiste nessuno strumento per imporre contro la volontà dello Stato il recepimento della direttiva Europea che lo Stato si ostina a non attuare.

Per questo motivo la Corte di giustizia ha elaborato dei principi volti ad indurre i paesi membri ad attuare tale direttive, tramite l’efficacia diretta delle

direttive le cosiddette “direttive self executing” quando impongono obblighi chiari, precisi e incondizionati; ossia indicano senza la necessità di una

norma interposta, in maniera diretta, la direttiva contiene tutte le informazioni necessarie per realizzare quel determinato fine.

Ne caso in cui una direttiva non venga applicata ma abbia i caratteri della chiarezza, precisione e incondizionatezza, allora in questi casi la direttiva

non attuata può essere direttamente invocata dal cittadino del paese membro che non l’ha recepita, a condizioni che i diritti che la direttiva prevede

o gli obblighi riguardano direttamente rapporti tra i cittadini e lo Stato, cioè riguardano rapporti verticali, ossia il cittadino può invocare direttamente

la direttiva non attuata invocandola dinnanzi i giudici nazionali se questa direttiva attribuisce diritti al cittadino nei confronti dello Stato. L’efficacia

diretta non opera invece nei cosiddetti rapporti orizzontali, cioè nei rapporti tra privati la direttiva non può essere invocata direttamente dal cittadino.

E se la direttiva è non self executing? Il cittadino potrà invocare la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, cioè per mancata

attuazione della direttiva o per l’inesatta attuazione della direttiva. E agisce nei confronti dello Stato responsabile o la Commissione Europea che è

dotata di potere esecutivo, oppure ciascun paese membro. (il cittadino non è legittimato) Ma la Corte di giustizia dell’UE ha legittimato il cittadino ad

agire non dinnanzi la Corte di giustizia ma di fronte alle sue autorità giudiziarie nazionali in tutti quei casi in cui uno Stato non abbia recepito o abbia

recepito parzialmente una direttiva comunitaria che:

a) sia non direttamente esecutiva (non self executing);

b) ma attribuisca ai cittadini diritti determinati in maniera sufficientemente precisa;

c) e si può agire per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità della violazione delle norme comunitarie.

Tutto ciò è stato stabilito con la Sentenza Francovich del 1991, con la Sentenza Brasserie du Pêcheur – Factortame del 1996, elaborando tale

principio. Per ottenere un risarcimento del danno è necessario che:

­ il risultato prescritto dalla direttiva implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli;

­ il contenuto di tale direttiva possa essere individuato sulla base delle disposizioni delle direttive;

­ si verifichi un nesso di casualità tra violazione dell’obbligo a carico dello stesso e il danno subito dai soggetti lesi;

­ e vi è una violazione grave e manifesta del diritto comunitario.

Si parla di una responsabilità oggettiva in quanto non deve essere ancorata né al dolo né alla colpa. La dottrina maggioritaria ha stabilito che la

natura di questa responsabilità fosse una responsabilità extra contrattuale da ricondurre all’art.2043 perché lo Stato nel recepire la direttiva in

maniera inesatta o non recependola viola un principio secondo cui l’ordinamento nazionale si deve conformare al diritto comunitario e quindi non

rispettandolo viola una regola. La Corte di Cassazione in tutte le sue pronunzie successive alla sentenza Francovich ha riconosciuto la natura extra

contrattualistica di questa responsabilità, ma nel 2009 si ha il cambiamento, e la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9147 del 2009 a Sezione

Unite afferma che “la natura non illecita, secondo il diritto interno, dell’omessa o tardiva attuazione di direttive comunitarie , omissione o ritardo che

genera la responsabilità dello Stato solo secondo il diritto comunitario; tale responsabilità è qualificata come indennitaria e non risarcitoria con la

conseguenza (a favore dei cittadini) dell’applicabilità del termine decennale di prescrizione”. (come se fosse una responsabilità contrattuale) La

sentenza n. 10813 del 2011 riconferma questo orientamento precisandone i contenuti. IL CASO: alcuni specializzandi dell’Università di Genova si

lamentarono della circostanza che l’Italia non avesse recepito tempestivamente due direttive comunitarie una del’75 e una dell’82 che dovevano

essere recepite entro il dicembre dell’82 e prevedevano il riconoscimento della retribuzione per lo specializzando e la validità del titolo della

specializzazione in tutti i paesi appartenenti all’Unione. L’Italia recepisce la direttiva con quasi 10 anni di ritardo nel 1991, e dunque gli specializzandi

vogliono agire in giudizio nei confronti dello Stato. Ma quest’azione, cioè l’inadempimento da parte dello Stato dell’attuazione della direttiva ha

privato gli specializzandi di due vantaggi…ma l’azione di risarcimento dei danni è stata espedita tempestivamente o no? si è prescritta o no? perché

qualora si fosse prescritto, diritto o meno di risarcimento, non può essere invocata. E a partire da quando parte il termine prescrizionale? Art.2935

“dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto”. 2° LEZIONE

sentenza del 17 maggio 2011 n. 10813

Esaminando la la quale ha approfondito un orientamento che all'interno della Corte di cassazione si è

consolidato a partire dal 2009 con la sentenza n. 2147 a sezioni unite del 2009. Il problema è il seguente: la direttiva comunitaria rappresenta uno

atto normativo, lo strumento della direttiva è quello che è maggiormente utilizzato dal legislatore comunitario per uniformare il diritto comunitario. La

direttiva presuppone un obiettivo sul fronte della normativa, vale a dire, il legislatore interno deve dare un determinato assetto. Cosa accade se il

legislatore nazionale non provvede ad introdurre nel proprio ordinamento le regole che la direttiva prescrive e non lo fa entro il termine imposto? E

soprattutto su questo ritardo non esiste un diritto dei cittadini europei ad agire per ottenere il rispetto di un vincolo nascente da una direttiva, perché

dicevamo che gli unici soggetti in grado di agire sono la commissione europea o i singoli stati membri, i qual possono appunto citare, agire nei

confronti del paese; questo è l'assetto. Ora, uno degli ambiti in cui si ritiene che non si possa comprimere la libertà degli stati è proprio l'attività

normativa. Tradizionalmente si afferma che uno stato non può subire vincoli, limitazioni, obblighi che attengono all'esercizio della sua podestà

normativa, perché quello è il cuore della sovranità, quindi se noi affermassimo che esiste un obbligo dello stato a legiferare in un determinato modo

e che questo obbligo è addirittura presieduto da quelli che abbiamo chiamato rimedi specifici, cioè dalla legittimità di pretendere l'adempimento di

quell'obbligo, affermeremmo il principio secondo cui i singoli stati sono istituzionalmente subordinati all'unione, però, d'altro canto è necessario

elaborare qualche strumento che garantisca al diritto comunitario di porsi, pur sempre affermare questo principio della superiorità formale. Il caso

che sta alla base della sentenza 10813 del 2011 è il seguente: degli specializzandi dell'università di Genova i quali avevano svolto il loro periodo di

specializzazione senza esser stati retribuiti. La direttiva 82/76 prevedeva sia la retribuzione degli specializzandi, sia la spendibilità del titolo

conseguito in tutto il resto dell'Europa. È accaduto che il nostro legislatore avrebbe dovu

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher calosh22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Piraino Fabrizio.
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