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DELL'INFORMAZIONE

27.1 L'OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto di un contratto è rappresentato dalle prestazioni che le parti si impegnano a eseguire. L'operatore che presta servizi della società dell'informazione può eseguire:

  • La mera fornitura dell'accesso a Internet, svolgendo attività di mere conduit; In questo caso, l'operatore è definito "access provider".
  • Servizi che riguardano la memorizzazione temporanea delle informazioni che vengono immesse in rete dal destinatario dei servizi.
  • Memorizzazione duratura di informazioni immesse in rete dal destinatario dei servizi della società dell'informazione. Questa attività è generalmente definita hosting e l'operatore che la esegue è definito "host provider".

27.2 O 'BBLIGHI INFORMATIVI DELL OPERATORE CHE PRESTA SERVIZI' DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Questi obblighi informativi (d. lsgl.70/2003 commercio)

elettronico) si applicano quale che sia la natura del soggetto destinatario del servizio, cioè sia che il destinatario sia consumatore che sia professionista.

L'operatore che presta uno o più servizi della società dell'informazione è tenuto a rendere facilmente accessibili all'utilizzatore le informazioni elencate nell'articolo 7 del d. lsgl. 70/2003. Oltre informazioni di natura generale come il prezzo della prestazione del servizio, denominazione sede legale e altre informazioni che facilitano il contatto tra consumatore e operatore, questo è tenuto a fornire le informazioni elencate nell'articolo 12 (tipo: come vengono gestite le comunicazioni commerciali, come vengono gestite e le modalità di risoluzione delle controversie, i mezzi messi a disposizione dell'operatore per permettere all'utilizzatore di correggere i dati forniti prima dell'invio dell'ordine o ad esempio informazioni sulla conclusione del

contratto igenerale).Queste informazioni (previste dall’art. 7 e 12) devono essere fornite prima chel'accordo sia firmato. Non fanno parte dell’oggetto del contratto, in ogni casol'omissione di queste informazioni è sanzionata con sanzioni di tipo amministrativo acarico dell’operatore.Se il destinatario è un consumatore oltre alle informazioni previste dal d. lgsl.70/2003, andranno applicate anche le norme previste dal codice del consumo percontratti conclusi a distanza. Questo permette di ottenere una maggiore protezionenei confronti dell’utilizzatore. Le informazioni che costituiscono i requisiti formali per ilcodice del consumo sono :

  1. all’art 49 informazioni di carattere generale del professionista, le informazioniche riguardano il pagamento e la consegna, l’esercizio del diritto di recesso e legaranzie
  2. informazioni inerenti al diritto di recesso che può essere esercitato senzanecessità di spiegazioni
entro 14 giorni. 3. Chiarezza su inoltro dell'ordine. Si impone all'operatore che presta servizio alla società dell'informazione, di assicurare che il consumatore riconosca l'ordine effettuato e l'obbligo di pagare. Per far si che questo venga recepito dal consumatore si può prevedere ad esempio un pulsante virtuale per effettuare il pagamento. Se questa informazione chiara e intuitiva manca, o questa informazione non è chiara, allora il consumatore non è vincolato dal contratto. 27.3 L'ACCORDO Modalità attraverso cui i destinatari dei servizi accettano, quindi concludono, i contratti online. La regola base (stabilita dall'art 13) è che anche nel caso dell'inoltro dell'ordine elettronico si applicano le norme in materia di conclusione del contratto (cioè le norme del codice civile). Una volta effettuato l'ordine, prima dell'inoltro, il prestatore dovrà

Fornire all'utilizzatore un resoconto di tutte le informazioni più importanti. Dopo un secondo controllo il consumatore procederà con l'inoltro dell'ordine che accetta l'offerta: rappresenta infatti il momento in cui il destinatario in questo momento le parti si vincolano ad eseguire la prestazione che discendono da quel contratto. Si applicano le norme del codice civile.

Lo sviluppo dei servizi internet e la diffusione delle piattaforme di intermediazione hanno portato alla nascita di nuove soluzioni tecniche per permettere al destinatario del bene o del servizio di accettare i termini d'uso anche dove non avviene uno scambio fisico. Infatti, l'inoltro dell'ordine online avviene generalmente mediante un click. Questa modalità di accettazione sono di due tipi:

1. Click wrap agreement: accettazione tramite un click accordo concluso mediante la selezione di una casella.

2. Browser wrap agreement: accettazione tramite un click accordo concluso mediante la selezione di una casella.

accettazione tramite uso del servizio i termini d'uso sono accettati nel momento in cui l'utente inizia a utilizzare il servizio offerto. L'utente può visualizzare i termini d'uso nella loro totalità accedendo ad un link che rimanda a una pagina esterna. L'accettazione tramite il click è una modalità di espressione considerata idonea in ambito informatico, poiché è l'utente stesso ad esprimere una sua volontà. Un problema è però che non è possibile identificare l'utente che sta accettando i termini d'uso, il quale potrebbe essere un minore. Differente è l'accettazione tramite uso che sembrerebbe scaturire numerosi dubbi circa la sua validità. In ogni caso appunto non è possibile verificare se l'utente è un minore, nel caso in cui un contratto venisse concluso nel digitale da un minore è comunque possibile intervenire attraverso il rimedio.giudiziale dell'annullabilità. Nel digitale negli ultimi tempi sono sempre più i contratti conclusi da minori, anche se contratti non di valore economico tipo i termini d'uso per la fruizione di determinate piattaforme. I vincoli imposti dalla legge sono però più orientati a tutelare i dati personali, infatti il regolamento generale sulla protezione dei dati personali ha stabilito che il trattamento dei dati è consentito a partire dai 16 anni. Il regolamento consente un margine fino ai 13 anni, in Italia è 14. I termini d'uso sono dei contratti veri e propri termini d'uso di un sito web sono un contratto che il gestore del sito propone agli utenti del sito.

CLAUSOLE VESSATORIE

La doppia sottoscrizione per accettare le clausole previste nel contratto, in contratti che vengono conclusi online, è molto complicata. Esistono due soluzioni, e i giudici che sono stati chiamati a giudicare queste soluzioni, si sono espressi

in maniera differita.

  1. Prevedere una specifica casella da spuntare con un click in corrispondenza delle clausole per cui l'operatore voglia sottoporre la contrattazione individuale. Clausole per le quali si vuole che il contraente accetti in modo specifico. Questo sistema non consente sempre di identificare il destinatario. Il click potrebbe essere ottenuto da chiunque, differentemente dalla firma che è personale e identificativa.
  2. Un'altra soluzione è la firma digitale che consente di firmare digitalmente gli atti e i contratti, in questo caso è possibile identificare il soggetto. La giurisprudenza è stata chiamata a decidere se queste soluzioni andassero bene o no, e se quindi rispettassero le sottoscrizioni di legge, e ha dato due opinioni diverse.

Un tribunale ha detto che non è sufficiente il punto and click perché non identifica il soggetto e quindi è necessaria la firma digitale.

Tribunale di Catanzaro -> Il Tribunale di Napoli

Dice che non si può costringere le persone ad utilizzare una point and click firma digitale, ed è sufficiente il testo in grassetto. In più la firma digitale costituisce un aggravio della procedura di conclusione del contratto e prevederebbe l'utilizzo di strumenti non diffusi, e quindi potrebbe limitare l'accettazione dei contratti. In generale anche per le clausole vessatorie si applica quanto previsto dal codice del consumo (art. 33/36).

Diritto di recesso

Il consumatore ha diritto di recedere entro 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto. Questo vale anche per contratti che hanno ad oggetto contenuti digitali non forniti su supporto materiale e per i contratti di servizi; in caso di contratto di vendita il recesso può essere esercitato dal giorno in cui sia avvenuta la consegna del bene. Diversamente, quando il professionista non abbia correttamente assolto gli obblighi informativi, il termine per l'esercizio del diritto di recesso si estende a 12 mesi.

Cuivanno sommati 14 giorni. In conseguenza del recesso non vi saranno più obbligazioni, il consumatore dovrà restituire il bene verrà sottratto dalla fruizione del servizio, il professionista dovrà restituire la somma ricevuta dal consumatore sostenendo anche i costi per la consegna della merce. La restituzione del denaro deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui il professionista ha avuto notizie della decisione del consumatore.

29 I L –LAVORO DIGITALE CONTRATTI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOSTANTE

Descriviamo come sono regolamentati i rapporti di lavoro di coloro che prestano il loro servizio per attività svolte tramite piattaforme. Questo nuovo modello di organizzazione basato sulla piattaforma che viene consentita dalle nuove tecnologie fa si che ci siano dei grandi vantaggi in quanto vengono create delle nuove opportunità di lavoro, o nuove opportunità di business (maggiori facilità nell’aprire un attività online).

E dall'altro lato le nuove tecnologie digitali permettono alle imprese di svolgere determinate attività con una struttura organizzativa molto snella che in parte non richiede formalmente l'assunzione di lavoratori. Queste imprese possono avvalersi di soggetti che non sono inseriti nella loro struttura organizzativa.

Con il lavoro digitale si fa riferimento a due modelli:

  • Crowd work: la folla partecipa nello svolgimento di alcune attività lavorative che vengono svolte online da remoto in risposta ad un'offerta che viene stipulata da un soggetto terzo attraverso una piattaforma digitale. Questa offerta è proposta al pubblico, ad una platea di utenti. Questa offerta riguarda lavori elementari che non richiedono molto tempo per essere eseguiti, sono tendenzialmente ripetitivi e il committente fornisce un tempo entro cui questi lavori devono essere eseguiti. La retribuzione è mo
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Publisher
A.A. 2021-2022
68 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martitina1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato dei mercati digitali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Monterossi Michael William.