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Relazione sulle sentenze della Corte costituzionale

Studente: Davide La Cecilia

All'attenzione del Prof. Dott. Mauro Grondona

Sentenze in esame

Sentenza n. 184 del 30 giugno 1986

Sentenza n. 372 del 24-27 ottobre 1994

Sentenza n. 184 del 30 giugno 1986

1. Introduzione alla sentenza

La sentenza in analisi si costituisce come punto fondamentale e come espressione più completa, rilevante ed elaborata della giurisprudenza italiana in materia di danno alla persona, elemento di ampia discussione e dibattito e confronto in quel decennio, ponendosi come punto di rielaborazione di prospettiva delle sentenze precedenti della Corte costituzionale stessa (sentenze n. 87 e 88 del 1979; che evidenziavano comunque una portata innovativa importante ma limitata dall'erronea qualificazione del danno alla salute come danno patrimoniale, successivamente corretta con la sentenza in analisi) e come raggiunto punto di incontro con la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di trattamento del danno biologico.

Partendo infatti dall'analisi di un caso concreto, la Corte costituzionale in questa sentenza non si limita a risolvere la questione ma, al contrario, affronta il tema con un ordine meno specifico, ampliando lo sguardo verso caratteri più generali allo scopo di fornire non solo una soluzione al caso sollevato ma anche di donare una linea guida per tutti gli operatori del diritto con l'intento di impedire successive deviazioni di pensiero. Essa si configura, inoltre, come momento di confusione di pensiero tra dottrina e giurisprudenza, evidenziando che, pur partendo da diverse interpretazioni, entrambe giungono ad una conclusione comune in materia di definizione e disciplina del biologico.

2. Elementi innovativi fondamentali della sentenza

L'importanza fondamentale dal punto di vista giuridico di questa sentenza risiede nella modificazione della propria precedente opinione da parte della Corte costituzionale in merito alla distinzione dei vari danni risarcibili. In questa nuova qualificazione si definisce un sistema non più bipartito composto da danno non patrimoniale e danno non patrimoniale come in precedenza, bensì un sistema tripartito composto da danno patrimoniale, danno morale soggettivo (che costituisce l'equivalente del danno non patrimoniale in riferimento al secondo comma dell'art. 185 c.p. e si definisce come un danno non suscettibile di una valutazione secondo criteri oggettivi ed uniformi) e danno biologico (che risulta invece sottoposto a criteri di liquidazione uniformi ed oggettivi).

L'obiettivo di questa nuova distinzione è quello di distinguere due categorie di danno caratterizzate da diversa natura e che meritano quindi una diversa regolamentazione:

  • Danno-evento; si definisce come il danno che si produce nel momento in cui il bene salute. In questa categoria si colloca il danno biologico poiché per definizione si costituisce come l'evento del fatto lesivo della salute.
  • Danno-conseguenza; si definisce come danno che può derivare da una serie numerosa di tipi di evento nel caso essi comportino una eventuale mancata produzione di reddito.

Con l'aiuto questa nuova distinzione, che ha permesso di chiarire le aree di operatività e di tutela del danno morale e del danno biologico, la corte è riuscita ad individuare in quest'ultimo la nuova voce centrale e struttura portante del sistema di risarcimento del danno alla persona.

3. Il problema specifico

La sentenza in primo luogo espone il problema specifico, ossia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del cod. civile promossa con l'ordinanza emessa l'8 ottobre 1979 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile tra Giuseppe Repetto e Azienda Municipalizzata Trasporti, e con l'ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal Tribunale di Salerno nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Saporito Luigi ed altro e Manzi Giuseppe ed altri in riferimento agli artt. 2, 24, primo comma, e 32, primo comma, Cost.

Per quanto riguarda la prima ordinanza emerge che l'art. 2059 risulta incostituzionale poiché, ove prevede la risarcibilità del danno patrimoniale derivato da lesione del diritto alla salute, tutelato costituzionalmente, in conseguenza di reato, contrasta con l'art. 32 della Cost. (mancando di tutelare il diritto alla salute negli altri casi) e con l'art. 3 Cost. poiché tutela in modo differente il medesimo diritto a seconda che la lesione derivi da reato o illecito civile.

Per quanto riguarda la seconda ordinanza emerge invece questione di illegittimità costituzionale poiché, premesso che il danno biologico è un danno danno non patrimoniale svincolato da effettiva incidenza patrimoniale e che secondo l'art. 2059 cod. civ. risulta risarcibile solo nei casi espressamente determinati dalla legge (ossia quelli derivanti da fatto-reato), questa previsione taglia fuori le ipotesi di danno derivante da illecito civile e quella di applicazione dei criteri di colpa presunta ingiustificatamente e trattandosi di un danno incidente sul diritto fondamentale alla salute ciò che è stato detto contrasta con l'art. 2 Cost. (diritti inviolabili dell'uomo tra cui quello alla salute), con l'art. 24 Cost. comma primo (diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti) e con l'art. 32 Cost. (diritto alla salute).

4. Definizione dei danni tutelati dall'art. 2059

I procedimenti delle due ordinanze vengono riuniti in unica sentenza che analizza la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente tutelato esclusivamente in conseguenza di reato.

In primo luogo viene esaminata la nozione di danno patrimoniale di cui art. 2059 per comprendere se e in quali limiti al danno biologico sia applicabile l'art. 2059;

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Grondona Mauro.
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