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Manzi Giuseppe ed altri in riferimento agli artt. 2,24,primo comma,e 32,primocomma,Cost.
Per quanto riguarda la prima ordinanza emerge che l'art.2059 risulta incostituzionale poiché, ove prevede la risarcibilità del danno patrimoniale derivato da lesione del diritto alla salute, tutelato costituzionalmente, in conseguenza di reato, contrasta con l'art. 32 della Cost. (mancando di tutelare il diritto alla salute negli altri casi) e con l'art. 3 Cost poiché tutela in modo differente il medesimo diritto a seconda che la lesione derivi da reato o illecito civile.
Per quanto riguarda la seconda ordinanza emerge invece questione di illegittimità costituzionale poiché, premesso che il danno biologico è un danno non patrimoniale svincolato da effettiva incidenza patrimoniale e che secondo l'art.2059 cod.civ. risulta risarcibile solo nei casi espressamente determinati dalla legge (ossia quelli derivanti da fatto-reato), questa
Il tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html. ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1;c.c..La Corte si orienta allora per una lettura dell'articolo 2043 c.c., diversa da quella tradizionale, una lettura in combinato disposto con l'articolo 32 della Costituzione; quest'ultima norma può essere definita come il principio di tutela di una qualsiasi lesione allo stato di salute di un individuo. Attraverso questa nuova lettura il precetto primario contenuto nell'articolo 2043 c.c., che indica l'obbligazione risarcitoria conseguente al fatto doloso o colposo ma non indica esplicitamente i beni giuridici cui la lesione è vietata, viene completato dal riconoscimento del diritto alla salute come fondamentale diritto della persona umana. In seguito a questa nuova interpretazione il danno biologico viene collocato nella categoria dei danni economici diventando quindi obiettivamente e direttamente valutabile in denaro oltre ad essere riconosciuto come effetto dannoso della lesione dell'integrità psico-fisica dell'individuo offeso.
Grazie
A questa nuova interpretazione diventa possibile tutelare anche in quei casi in cui la lesione alla salute non emerge in concomitanza di un fatto illecito e quindi non risulta tutelabile secondo l'articolo 2059 c.c.
Riflessioni finali della sentenza:
Nella parte finale la Corte si sforza di definire ed evidenziare le conseguenze dirette di quanto deciso individuando prima di tutto il danno biologico come fulcro centrale di ogni fatto illecito causa di danno ad un soggetto e in seguito valutando e prendendo in considerazione la sua valutazione economica riconducendola ad un quantitativo in linea di massima uniforme lasciando comunque spazio ed elasticità per consentire l'adattamento ai singoli casi concreti.
In conclusione ed in seguito a quanto argomentato nei punti precedenti la Corte dichiara infondata la questione di incostituzionalità sollevata dalle due ordinanze e fornisce nel contempo alla giurisprudenza nuove direttive concrete e tangibili.
Sentenza n. 372 del
- 24-27 Ottobre 1994
- Introduzione alla sentenza
- La sentenza in questione si configura come un ritorno della Corte costituzionale sulle problematiche del danno alla persona successivamente alla sentenza analizzata precedentemente. Emerge ora una nuova questione di incostituzionalità, legata al risarcimento del danno alla salute da morte, questa volta legata in primo luogo all'articolo 2043 c.c. e, in maniera subordinata anche all'articolo 2059 c.c. accusati di incostituzionalità a causa di una presunta disparità di trattamento ingiustificata da parte del Tribunale di Firenze.
- Partendo dalla questione di Costituzionalità la Corte costituzionale riesce a fissare anche alcuni punti fermi nella dimensione del danno alla persona andando ad arricchire ulteriormente il gran lavoro svolto già nel 1986.
- Il Problema Specifico
- Occorre in primo luogo individuare l'argomento specifico della sentenza, che risiede nel giudizio di legittimità.
Costituzionale degli art. 2043 – 2059 c.c. Promosso con ordinanza del 27 ottobre 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da Piero Sgrilli ed altri nei confronti di Marco Colzi e la s.p.a. MEIE Assicuratrice in merito al risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un proprio congiunto cagionata da incidente stradale. Dall'ordinanza emerge che la questione di incostituzionalità delle due norme del libro quarto del codice civile sia rivolta alla parte in cui non consentono il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della costituzione.
La corte precisa in oltre che alla sentenza non spetta accertare se il decesso sia configurabile come fatto conseguenza di un danno biologico fisiologico e risarcibile bensì determinare se dalla lesione del diritto alla salute derivato dal decesso e tutelato dall'arti. 32 della costituzione derivi un diritto al risarcimento imputabile in capo agli eredi.
della vittima.10. 2043 e Costituzione: elementi di contrasto
In primo luogo l'intenzione della Corte verte sul determinare se il danno subito sia qualificabile e possa essere definito come risarcibile in quanto lesione del diritto alla vita, e quindi come manifestazione su un soggetto determinato del tutto distinta dalle conseguenze che potranno determinarsi in capo agli altri componenti della famiglia, sia sotto il livello patrimoniale, cioè per quanto riguarda la cessazione del percepimento di entrate economiche derivanti dal soggetto nel nucleo familiare, sia sotto il livello di danno morale subiettivo, individuabile nel forte dolore e sofferenza riconducibile ai familiari in seguito della perdita del parente a loro molto caro.
In seguito ad una breve analisi emerge che il danno derivante dal decesso del soggetto è configurabile come lesione del diritto alla vita e si identifica in un danno evento derivante da un fatto specifico, eludendo la possibilità.remota di identificazione comedanno-conseguenza. Sorge ora una seconda questione che si pone come fondamentale per proseguire nel ragionamento. L'art. 2043 infatti pare delineare, ovviamente in una chiave di lettura rivolta al contesto specifico in cui è collocato, come risarcibile solo ed esclusivamente il danno produttivo di conseguenze patrimoniali. Se la questione individuata rispondesse al vero l'articolo si troverebbe in contrasto con gli articoli 2 Cost., che garantisce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo, 3 Cost., che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini e la pari dignità sociale, e l'art. 32 Cost., che tutela e garantisce il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'uomo. Questo contrasto sarebbe determinato dalla differenza di trattamento che emergerebbe tra l'illecito provvidenziale, che godrebbe di un trattamento privilegiato e di favore, rispetto al mero illecito civile, in tutti i casi in cui la morte.
della persona lesa si configurasse come conseguenza dell'illecito suddetto.Nel