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Estratto del documento

Il contratto è un tentativo di mediare, di comporre degli interessi che in

partenza sono contrapposti; quando stipuliamo un contratto, realizziamo

attraverso un gioco di trattative di realizzare il nostro interesse egoistico, si

cerca di guadagnare una posizione migliore, si cerca di ottenere le condizioni

più favorevoli. Su entrambi i contraenti incombe il dovere di comportarsi

secondo correttezza, anche chiamato “criterio secondo buona fede oggettiva”,

ma non è detto che ciò accada, molto spesso, infatti, un contraente può

approfittarsi della situazione di minore capacità, di minore preparazione, di

minore cultura, di minore informazione della controparte, talvolta può abusare

del proprio potere contrattuale e quindi siamo di fronte ad una serie di squilibri,

di situazioni sbilanciate, che si traducono in un testo contrattuale che può

presentare delle criticità e allora ecco che il presupposto dell’interpretazione è

un conflitto di interessi, un contrasto e dunque una lite, un contrasto che si

traduce in una lite giudiziaria.

Talvolta tra le parti si può scegliere una diversa interpretazione del contratto;

quando, invece, si è in conflitto ci si rivolge ad un giudice e lì emergono tutte le

problematiche relative, talvolta, alla vaghezza, all’indeterminatezza dei

significati. Leggere, interpretare un testo, significa innanzitutto collegare le

parole da un punto di vista logico-linguistico, rendersi conto come sono

grammaticalmente costruite le frasi e questa è già una fase impegnativa molto

più di quanto possa apparire. A quelle parole molto spesso corrispondenti ad un

linguaggio comune, ad un significato comune, si aggiunge la comprensione dei

significati tecnici, specialistici. Occorre conferire un significato che è quello

giuridico.

Come procede il giudice?

Si trova di fronte il testo, deve leggerlo, cercare di comprenderne il significato e

chiarire quale è il senso giuridico di ciò che è accaduto o che avrebbe dovuto

avere un certo percorso che in realtà è stato deviato per una serie di motivi. Il

giudice si vale di regole, i suoi strumenti sono le norme, partendo soprattutto

dal Codice.

Cosa deve fare?

Il giudice si trova di fronte a due pretendenti; la controparte ha una lettura

completamente diversa o che magari denuncia un abuso, un approfittamento,

oppure semplicemente un inadempimento, un ritardo nel pagamento della

prestazione.

Il giudice dovrà innanzitutto ricostruire la fattispecie concreta; il giudice non è

testimone oculare di quello che è accaduto. Il contratto sotto il suo profilo

fattuale è un accadimento storico, si è esaurito. Il giudice dovrà ricostruire il

fatto, ciò che è accaduto sulla base di ciò le parti gli propongono, la

ricostruzione che viene rappresentata innanzitutto delle parti e già qui ci

possono essere delle diversità notevoli, ci possono essere delle testimonianze,

una serie di dati che fanno riferimento a delle memorie scritte, dei documenti

portati come prove di ciò accaduto.

Naturalmente, la prima cosa che il giudice dovrebbe ricevere è il testo

contrattuale, il contratto stipulato dai contraenti. Insieme ci sono il testo

contrattuale e un fatto, un accadimento e allora il giudice non interpreta solo e

soltanto il documento contrattuale, ma deve ricostruire anche ciò che è

accaduto, anche il fatto e deve attribuire a quest’atto e a quel documento

contrattuale il suo corretto valore, deve comprendere ciò che emerge da quel

documento contrattuale e perciò che quel documento vale per, vale per è una

finalizzazione e ci fa comprendere che quel documento ha una valenza

teleologica, è stato organizzato, programmato per raggiungere uno scopo, un

obiettivo. Il giudice dovrà interrogarsi su quali sono gli scopi delle parti, che

possono emergere dal testo contrattuale, che è una rappresentazione di

interessi, è un regolamento di interessi.

Se si tratta di un contratto di vendita, è evidente che emerge un forte interesse

di un soggetto ad acquisire un bene per conservarlo, quindi quel soggetto è

disposto a privarsi di una parte del proprio patrimonio per pagare un prezzo,

per titolarità di diritto su quel bene; emerge un interesse a conseguire un bene

e dall’altra parte un interesse ad acquisire una somma di denaro; emerge una

serie di interessi che vanno qualificati secondo delle regole giuridiche; allora il

giudice dovrà comprendere il senso di ciò che è accaduto, il senso del testo

contrattuale e dovrà in questo modo avvicinarsi progressivamente alla

ricostruzione di una regola, di una normativa contrattuale. Egli dovrà

comprendere quali sono le norme che si applicano a quel caso concreto. Dovrà,

per esempio, se ritiene che quella fattispecie è inquadrabile, qualificabile come

compravendita, come contratto di mutuo, come un qualsiasi contratto, che sia

già predefinito dal legislatore o sia anche innovativo, un contratto atipico, ma

dovrà cercare di qualificarlo per individuare la normativa da applicare a quella

fattispecie e dovrà immaginare a ciò che è accaduto e a ciò che è stato

dichiarato, quindi racchiuso, in un testo contrattuale e applicare quindi la

disciplina del contratto di compravendita perché ha qualificato quella

fattispecie come vendita, potrebbe però pensare che ricostruendo in maniera

più attenta il gioco degli interessi, per esempio, il prezzo dichiarato sia un

prezzo irrisorio per un bene che ha un valore elevato, il prezzo stabilito è molto

basso e allora ciò che equivarrebbe secondo la dichiarazione delle parti ad una

compravendita (il giudice ottiene delle linee di massima dalle parti, ma non si

ferma, non è vincolato a ciò che le parti dichiarano, deve andare oltre, deve

ricostruire il corretto, autentico, significato di ciò è accaduto, di ciò che è

dichiarato e allora si svincola da ciò che le parti hanno inteso, o vorrebbero che

così fosse inteso e magari valuta che quel prezzo sia molto basso e dunque il

vero interesse delle parti è tutt’altro), in realtà si tratterebbe di una fattispecie

diversa, potrebbe anche qualificarsi come una donazione.

Ciò che le parti fanno viene spesso qualificato in maniera completamente

diversa all’esito del procedimento interpretativo, molto spesso le parti

nascondono la propria reale volontà.

L’attività interpretativa presenta un procedimento, una procedura ermeneutica

(quando si parla di ermeneutica, si intende la teoria/scienza/metodologia

dell’interpretazione ed ermeneusi come atto interpretativo).

Il giudice si ritrova davanti agli occhi per individuare la normativa nel caso

concreto. Ad esempio, chi si è impegnato a comprare un immobile in

costruzione, potrebbe correttamente pretendere dal costruttore di verificare lo

stato di avanzamento dei lavori, di controllare quell’attività, ma nella disciplina

del contratto di compravendita non troviamo una norma che preveda il potere

di controllo, quindi potrebbe trattarsi di un appalto.

L’ordinamento giuridico è complesso e va tutto indagato nella sua unitarietà. Il

nostro Codice Civile è del 1942. Un legislatore nel tentativo riuscito di mediare,

durante il fascismo, cerca di aprire ad una serie di stati sociali, che erano già

recepiti dai giudici sensibili. Il legislatore è chiamato a codificare. Un noto

studioso del tempo, Cesare Grassetti, studia altre codificazioni che avevano

influenza sulla nostra scienza giuridica e recupera la tradizione del Codice

francese e l’adatta alle esigenze del nostro sistema, in particolar modo,

recupera e aggiorna il gradualismo, il cosiddetto principio del gradualismo delle

regole interpretative, cioè con una ricostruzione brillante, che viene totalmente

recepita dal legislatore e ne esce fuori un procedimento ermeneutico che si

compone di una successione secondo fasi, due fasi fondamentali:

interpretazione soggettiva e interpretazione oggettiva.

Erano tempi ancora dominati da una visione volontaristica, al centro della

materia giuridica-civilistica, ma in particolar modo contrattuale, rimaneva pur

sempre un dato originario, quello della centralità della volontà, un dato

Ottocentesco che ha trovato la propria maggiore enfasi nella tradizione della

cosiddetta pandettistica tedesca, della scienza giuridica tedesca, sfociata in

una compilazione del Codice Civile tedesco. Il soggetto è il protagonista di ogni

attività e l’enfasi è portata sulla manifestazione della propria volontà, che è il

cuore anche della disciplina giuridica, che si preoccupa di assicurare la

cosiddetta “volontà vera” come dato psicologico, è un fatto psicologico, che va

ricostruito.

Molto presto, agli occhi di una scienza giuridica più evoluta, quel dato

psicologico è apparso sempre più sfuggente, sempre più difficile da cogliere,

perché in realtà molto spesso le parti non esternano più di tanto, o non lo fanno

per tanti motivi (mancanza di cognizioni tecniche), ma molto spesso per scelta,

talvolta per furbizia, per precostituirsi i mezzi e gli strumenti per poi ottenere

delle conseguenze più favorevoli.

La lite giudiziaria è alla base del contratto ed è testimonianza di una visione

contrattuale, non solidaristica, non di un contratto tra eguali, tra contraenti di

pari forza contrattuale e che si rispettano come dovrebbe essere. La visione più

diffusa è quella antagonistica; il contratto è teatro di scontro ed è esso stesso

una composizione di interessi.

Se il dato puramente volontaristico è sfuggente, che cosa deve indagare il

giudice? Deve indagare ciò che è stato dichiarato, ciò che è stato quindi portato

all’esterno, ciò che fuoriesce dalla volontà interna, che è un dato originario, ma

di difficilissima comprensione; ciò che emerge è il testo contrattuale, che è una

dichiarazione, è ciò che all’esterno è stato dichiarato e allora per il giudice (e

quindi per il regolamento) il contratto rileverà ciò che è il proprio valore di

precetto, di regola contrattuale, frutto sintesi di una dichiarazione (anzi di più

dichiarazioni).

Agli occhi di Grassetti e alla tradizione francese, recepita unitaria, per

ricostruire il dichiarato, occorre innanzitutto indagare il significato del contratto

attraverso gli strumenti di cosiddetta interpretazione soggettiva, definita la

comune intenzione dei contraenti.

Uno dei padri della sci

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Perieci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Manfredonia Benedetta.