I contratti
L'art 1321 definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico. I soggetti debbono osservare sia i comandi imposti dalla legge (volontà dello Stato, eteronomia), sia i precetti che essi stessi hanno stabilito (autonomia). L'autonomia privata (autocomando dei singoli) è riconosciuta con forza di legge dall'art 1372.
Autonomia contrattuale
L'autonomia contrattuale dell'art 1322 stabilisce che: le parti si vincolano unicamente se vogliono (libertà di contrarre), si impegnano anche nel modo in cui vogliono dando il contenuto che preferiscono ai loro accordi (libertà contrattuale). Le parti possono seguire uno degli schemi previsti e regolati dalla legge (contratti nominati o tipici), ma possono anche concludere contratti che non trovano una espressa disciplina nella legge (innominati o atipici); l'interesse deve essere in qualsiasi caso meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Tutti i contratti sono sottoposti alle regole generali del Codice (art 1323). L'art 1325 indica come requisiti del contratto: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, e la forma quando è prescritta. La loro presenza è requisito fondamentale di validità (art 1418).
Contratto plurilaterale
Il contratto plurilaterale è quel contratto nel quale più persone possono raggrupparsi nell'unico centro di interessi che costituisce la parte. Il contratto che risulta da due o più dichiarazioni di volontà è solo un negozio.
Proposta e accettazione
La proposta è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto, emessa manifestando un'intenzione di obbligarsi; l'accettazione è una dichiarazione diretta al proponente e deve essere definitiva, incondizionata e pienamente conforme alla proposta. L'art 1326 dice che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
La proposta può essere fatta con un'offerta al pubblico che contenga tutti gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretta (art 1336). Fino al momento in cui si perfeziona, il proponente può revocare la proposta e l'accettante può revocare l'accettazione.
È irrevocabile per legge la proposta di ogni contratto che importi obbligazioni a carico del solo proponente, è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è diretta (art 1333). La legge ammette due eccezioni secondo le quali la proposta continua ad avere valore per la conclusione del contratto anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente: quando la proposta è stata fatta irrevocabilmente.
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Diritto dei contratti, diritto privato
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contratti tipici (diritto privato)
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Diritto privato - Contratti
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Diritto privato