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I CONTRATTI
L'Art 1321 definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico. I soggetti debbono osservare sia i comandi imposti dalla legge (volontà dello Stato, eteronomia), sia i precetti che essi stessi hanno stabilito (autonomia).
L'autonomia privata (autocomando dei singoli) è riconosciuta con forza di legge dall'art 1372.
L'autonomia contrattuale dell'art 1322 stabilisce che: le parti si vincolano unicamente se vogliono (libertà di contrarre), si impegnano anche nel modo in cui vogliono dando il contenuto che preferiscono ai loro accordi (libertà contrattuale). Le parti possono seguire uno degli schemi previsti e regolati dalla legge (contratti nominati o tipici), ma possono anche concludere contratti che non trovano una espressa disciplina nella legge (innominati o atipici); l'interesse deve essere in qualsiasi caso meritevole di tutela.
secondo l'ordinamento giuridico. Tutti i contratti sono sottoposti alle regole generali del Codice (1323). L'Art 1325 indica come requisiti del contratto: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, e la forma quando è prescritta. La loro presenza è requisito fondamentale di validità (1418).
Il contratto plurilaterale è quel contratto nel quale più persone possono raggrupparsi nell'unico centro di interessi che costituisce la parte. Il contratto che risulta da due o più dichiarazioni di volontà è solo un negozio.
La proposta è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto, emessa manifestando un'intenzione di obbligarsi; l'accettazione è una dichiarazione diretta al proponente e deve essere definitiva, incondizionata e pienamente conforme alla proposta. L'art 1326 dice che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza.
dell'accettazione dell'altra parte
La proposta può essere fatta con un'offerta al pubblico che contenga tutti gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretta (1336). Fino al momento in cui si perfeziona il proponente può revocare la proposta e l'accettante può revocare l'accettazione.
È irrevocabile per legge la proposta di ogni contratto che importi obbligazioni a carico del solo proponente, è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è diretta (1333).
La legge ammette due eccezioni secondo i le quali la proposta continua ad aver valore per la conclusione del contratto anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente: quando la proposta è stata fatta irrevocabilmente (1329); quando viene fatta da un imprenditore nell'esercizio della sua impresa (1330).
Il contratto preliminare è un vero contratto obbligatorio che ha per oggetto l'obbligo
di un futurocontrahere; per la sua validità è necessaria la stessa forma che la legge richiede per il contrattodefinitivo (1351). Incorre nella responsabilità precontrattuale (in contrahendo e extracontrattuale)la parte che si comporta scorrettamente nella fase preparatoria per la conclusione dell’accordo.I soggetti interessati hanno la facoltà di determinare liberamente il contenuto di ogni clausola delcontratto. L’art 1341 dichiara che fanno parte del contenuto obbligatorio del contratto tutte quelleclausole che uno dei contraenti ha predisposto per il complesso delle sue tipiche contrattazioni.L’art 1342 specifica che nei contratti conclusi mediante moduli o formulari prestampati, le clausolescritte in aggiunta al formulario prevalgono su quelle stampate. Le clausole vessatorie sono quelleclausole che verrebbero a gravare in modo troppo oneroso sulla controparte.L’art 1372 dice solennemente che il contratto ha forza di legge trale parti. Nel conflitto tra più aventi causa dallo stesso autore: se si tratta di acquisto di un diritto immobiliare è preferito chi per primo ha trascritto l'atto; se si tratta di bene mobile è preferito chi per primo ne ha ricevuto in buona fede il possesso; se si tratta di un credito è preferito chi per primo ha notificato la cessione del debito o la prima accettata (1265); se si tratta di un diritto personale di godimento il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito (1380). Legge, usi ed equità sono mezzi per l'integrazione degli effetti del contratto (1374). Per relatività del contratto si intende la limitazione degli effetti contrattuali rispetto ai soggetti. Solo gli effetti diretti toccano i terzi. Il contratto per persona da nominare (art 1401 e ss) si ha quando una parte, nella conclusione dell'accordo, si riserva la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti eAssumere gli obblighi del contratto (termine, 3 giorni).