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Gli Elementi del negozio giuridico

Si distinguono in:

  • Elementi essenziali: elementi senza i quali il negozio è nullo e sono [art. 1325 codice civile]:
    1. Accordo tra le parti
    2. La causa
    3. L'oggetto
    4. La forma
  • Elementi accidentali: elementi che le parti possono decidere se apporre o meno.

MANIFESTAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ

Affinché si possano produrre effetti giuridici occorre una dichiarazione di volontà; questa può essere fatta in due modi:

  • Espressa se realizzata con qualsiasi mezzo idoneo a palesare il proprio pensiero
  • Tacita se il proprio comportamento è incompatibile con la volontà contraria

Il silenzio è considerato assenso solo dove una precisa norma affida alla parte l'onere di dichiarare la propria volontà; se questi tace allora accoglie gli effetti.

La forma del negozio è in linea di massima libera ma per alcuni negozi solenni (matrimonio, testamento)

,donazione) il legislatore prevede la forma scritta o addirittura l'atto pubblico; in questi casi si parla di forma vincolata (ad substantiam actus). Talvolta si richiede un bollo per motivi fiscali oppure la trascrizione che ha carattere pubblicitario; mancando questi requisiti il negozio può essere annullabile o nei casi meno gravi c'è una sanzione pecuniaria per le parti. Il negozio è formato quando la dichiarazione esce dalla sfera di colui che la manifesta ma per determinare il momento di perfezionamento occorre distinguere i vari negozi: - i negozi unilaterali non recettizi sono perfetti nel momento in cui la volontà viene manifestata. - i negozi unilaterali recettizi nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona a cui sono destinati. - per gli accordi bilaterali il perfezionamento avviene nel momento dell'accettazione. Serve a dare a terzi la possibilità di conoscere l'esistenza di un negozio giuridico o.

Pubblicità delle persone fisiche e giuridiche. Si ha:

  • Pubblicità notizia: c'è un obbligo e non un onere: la sua omissione da luogo ad una sanzione pecuniaria ei terzi possono opporsi all'atto.
  • Pubblicità dichiarativa: che serve a rendere opponibile a terzi il negozio, il quale vale anche senza trascrizione ma che può essere impugnato da chiunque effettui la trascrizione successivamente.
  • Pubblicità costitutiva: che è quella senza la quale non si ha validità del negozio: è il caso dell'ipoteca che solo con la trascrizione o della società che acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Contrasto tra dichiarazione e volontà delle parti. Può capitare che in un negozio la dichiarazione, quello che è stato scritto, diverga dall'intento delle parti. Il legislatore risolve le controversie con la teoria dell'affidamento; secondo

questo caso non hanno alcuna intenzione di rispettarne gli effetti. La nullità del negozio può essere dichiarata anche nel caso in cui sia stato concluso in violazione di una norma imperativa di legge o di un divieto espresso. La revoca del negozio è possibile quando una delle parti decide di ritirare la propria dichiarazione di volontà prima che l'altra parte abbia accettato. Infine, il negozio può essere annullato per causa di lesione quando una delle parti subisce un grave pregiudizio economico a causa di un eccessivo squilibrio tra le prestazioni delle parti. In conclusione, la corretta formattazione del testo utilizzando i tag html sarebbe la seguente:

Questa teoria, se la dichiarazione diverge dall'interno volere, ma colui cui essa è destinata era incapace di conoscere tale divergenza, il negozio è valido; è invalido se il destinatario conosceva tale divergenza.

Nel caso di negozio concluso attraverso violenza psichica (una minaccia che fa deviare la volontà inducendo il soggetto a emettere una dichiarazione che senza la minaccia non avrebbe emesso), la volontà è deviata e l'atto è viziato; la violenza fisica si differenzia in quanto la volontà manca del tutto.

Si parla di errore ostativo quando si intendeva dire una cosa e invece se ne è detta un'altra.

Il negozio simulato è il negozio che le parti stipulano solo per poterlo invocare di fronte ai terzi ma le parti sono comunque d'accordo che gli effetti del negozio non si dovranno verificare. Un contratto è simulato quando le parti pur avendo ufficialmente fatto mostra di volerlo, in questo caso non hanno alcuna intenzione di rispettarne gli effetti.

La nullità del negozio può essere dichiarata anche nel caso in cui sia stato concluso in violazione di una norma imperativa di legge o di un divieto espresso.

La revoca del negozio è possibile quando una delle parti decide di ritirare la propria dichiarazione di volontà prima che l'altra parte abbia accettato.

Infine, il negozio può essere annullato per causa di lesione quando una delle parti subisce un grave pregiudizio economico a causa di un eccessivo squilibrio tra le prestazioni delle parti.

realtà ne hanno escluso gli effetti. Il negozio è quindi fittizio e inidoneo a produrre gli effetti a cui appare preordinato; Il negozio simulato è una figura in cui la volontà delle parti diverge da quella espressamente dichiarata e la divergenza non è soltanto consapevole ma anche concordata. quando le parti escludono ogni rilevanza dell’atto tra i rapporti interni; La simulazione può essere assoluta si ha invece simulazione relativa quando con un negozio se ne intende effettuare un altro (vendita al posto di una donazione), e in tal caso si parla di negozio dissimulato. Nel negozio dissimulato troviamo la figura del prestanome ovvero della interposizione di persona fittizia (figura di simulazione relativa soggettiva), una per motivi fittizi, da non confondere con l’intestazione persona alla quale vengono attribuiti diritti solo di un bene in nome di altri (interposizione reale) che è un negozio regolare. Il negozio assolutamente

simulato non produce effetti in quanto le parti non volevano porlo in essere. Il non ha effetto anch'esso ma si considera valido il negozio che è stato celato sotto al negozio dissimulato simulato se e solo se sussistono i requisiti di forma.

Effetti della simulazione di fronte ai terzi: I terzi estranei al contratto simulato, qualora ne risultino pregiudicati, possono far dedurre la simulazione e quindi accertarne la nullità. [art. 1415 codice civile]. La simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. La buona fede si presume.

Effetti della simulazione di fronte ai creditori: I creditori del simulato alienante possono far dedurre la simulazione ed agire sui beni usciti dal patrimonio di questo se il credito è antecedente al negozio [art. 1416 codice civile]. L'alienante simulato può opporre la simulazione ai creditori chirografari dell'acquirente simulato ma non a quelli.

Il negozio simulato si distingue anche da quello fiduciario e da quello indiretto.

Negozio indiretto: si verifica quando un determinato effetto giuridico viene realizzato dalla combinazione di più atti che per vie traverse conseguono lo scopo originario del primo negozio. Non si ha simulazione in quanto gli atti posti in essere sono tutti voluti e le parti si prefiggono scopi ulteriori (indiretti) rispetto a quelli normali dell'atto posto in essere (finanziamenti attraverso accordi di forniture). Non si esclude nessun effetto dei negozi.

Negozio fiduciario: si verifica quando un soggetto, fiduciante, trasferisce, o fa trasferire, la titolarità di un bene con il patto che l'acquirente utilizzerà e disporrà di questo in conformità alle istruzioni del fiduciante in modo da disporre del bene stesso esclusivamente nell'interesse del fiduciante. Non è previsto nel codice.

ma è previsto in una legge per le società fiduciarie.

I VIZI DELLA VOLONTÀ

Nei vizi di volontà non c'è divergenza tra volere e dichiarazione, tuttavia la volontà si è formata in maniera anomala per l'influenza di elementi perturbatori i quali hanno indotto il soggetto a porre in essere un atto che altrimenti non avrebbe compiuto (dolo, violenza, errore).

L'errore consiste nella falsa conoscenza della realtà; affinché l'errore sia rilevante, ovvero produca l'annullabilità del negozio, occorre:

- che l'errore sia essenziale, ovvero che sia stato tale da aver indotto la parte a concludere il negozio (errore determinante, se l'errore non ci fosse stato la persona non avrebbe stipulato l'accordo),

- inoltre l'errore per essere essenziale [art. 1429 codice civile] deve cadere su:

- sulla natura del negozio (locazione al posto della vendita);

- sull'oggetto del negozio (errore sulla qualità o sulla quantità dell'oggetto);

- sulle qualità personali dell'altra parte (errore sulla identità o sulla capacità dell'altra parte).

negozio (scambio di una cosa per un'altra); sulla qualità e quantità della cosa oggetto del negozio; sull'identità e sulle qualità dell'altro contraente; Se l'errore è di diritto questo deve essere stato la ragione unica o principale del contratto per essere essenziale. che l'errore sia riconoscibile dall'altro contraente secondo i principi della teoria dell'affidamento. L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alle qualità dei contraenti, la controparte, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene. [art. 1431 codice civile]. Se l'errore è comune alle parti il negozio è annullato a prescindere dalla buona fede di entrambe. L'errore può essere: - di fatto se cade su di una circostanza di fatto; - se cade sull'esistenza o sull'interpretazione di una norma giuridica.

Il dirittoL'errore ostativo cade sulla dichiarazione, anche se indipendente dalla volontà delle parti come nel caso dierrore di trasferimento dati; è equiparato all'errore vizio. Il dolo (dolo inganno) è il raggiro perpetrato ai danni del contraente. Perché un negozio affetto da dolo sia annullabile occorre:

  • ossia un'azione idonea a trarre in inganno il contraente; il raggiro,
  • l'errore del raggirato: non può essere impugnato se io avevo capito il dolo; il negozio è annullabile solo se il dolo è stato determinante, se l'inganno ha avuto successo.
  • raggiro dalla controparte; se il raggiro è stato effettuato da terzi e se l'altro contraente non ne era a conoscenza il dolo non è rilevante e l'atto non è impugnabile a meno che quest'ultimo ne fosse a conoscenza e ne abbia tratto vantaggio.

La figura del dolo incidente si ha allorquando il dolo non è

Fatto determinante per la stipula del contratto ma si limita ad incidere sulle condizioni dello stesso (comportamento fraudolento); il contratto non è annullabile ma il raggirato ha diritto all'indennizzo dei danni subito o ad un minor onere rispetto a quello contrattuale [art. 1440 codice civile].

Rilevanza del dolo:

  • deve provenire dall'altro contraente o da terzo, ma in questo caso i raggiri devono in un contratto essere noti al contraente che ne ha tratto vantaggio;
  • in un negozio unilaterale non recettizio da qualsiasi terzo provenga;

La violenza psichica è la minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona con la finalità di indurla a concludere un contratto ovvero a porre in essere qualsiasi tipo di negozio giuridico. La violenza pertanto assume rilievo come vizio della volontà esclusivamente quando sia diretta al ottenere dal minacciato il compimento di un atto negoziale. Al minacciato spetta la facoltà di agire per l'annullamento.

La violenza deve essere art. 1435 codice civile: tale da impressionare una pe
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Publisher
A.A. 2006-2007
30 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Pucella Roberto.