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GIURAMENTO.

C'è una prescrizione presuntiva un po' più lunga di un anno è nei casi di contratti conclusi con i

farmacisti per il pagamento dei medicinali.

La prescrizione presuntiva è diversa dalla prescrizione speciale, perchè nel secondo caso

risponde al fatto che in certe situazioni normalmente tutto viene risolto in termini più brevi,

mentre con la prescrizione presuntiva c'è un qualcosa in più, perchè se nessuna si attiva entro

dei termini si presume che sia stato tutto risolto.

I termini di prescrizione di 3 anni sono quelli relativi ai pagamenti dei notai e degli insegnanti

per lezioni impartite per un tempo più lungo di un mese e per i professionisti verso le opere.

La prescrizione ha però due situazione riconosciute dalla legge in cui il termine di decorrenza

ordinario o speciale (no nel caso delle prescrizioni presuntive) può diventare più lungo, quando

ricorrono le due situazioni qualificanti per il diritto:

A-la SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE, rende il periodo di decorrenza per esercitare il

diritto semplicemente cristallizzato, per un certo periodo ferma il tempo e poi riprende

B-L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE, quando si interrompe si riparte da zero, e

quindi ricomincia a decorrere l'intero periodo.

Se questi casi fossero rimessi al giudice verrebbe meno la certezza, allora nel codice civile

sono elencati i casi in cui si sospende la prescrizione e si interrompe la prescrizione.

La sospensione si interrompe in particolari situazioni cioè ad esempio tra soggetti che per una

ragione molto specifica si presume che non si faranno causa, come due coniugi. Se i due però

vanno in crisi e divorziano e quindi il diritto si esercita, e il giudice rimane nell'ambito del suo

petitum, facendo leva sulle norme del codice civile. Si sospende la prescrizione anche nei casi

in cui i soggetti sono in un rapporto di soggezioni, tra il genitore e i figli, tra il curatore e i suoi

assistiti e tra la persona giuridica e l'amministratore. Quando viene meno inizia a decorrere la

prescrizione e quindi i rapporti dare e avere.

L'ultima situazione è quella relativa al fatto che un debitore ha volutamente occultato il suo

debito e il creditore non lo sa, in questo caso non decorre la prescrizione, rimane sospesa, fino

a quando il creditore non scopre il debito.

Ci sono altri casi di sospensione che sono dovuti dalla condizione del titolare, situazioni più

gravi in cui il soggetto non sa se deve fare causa oppure no, è incapace di capire se deve

farlo, è il caso dell'interdetto di mente. Il diritto deve dare certezza ai rapporti giuridici andando

in causa. Questo aspetto si deve completare però si deve completare con l'elemento

fondamentale che ci sono situazioni date dal decorso del tempo dove si pregiudica per sempre

la possibilità di ottenere il rispetto del proprio diritto ad es. nel caso dell' interdetto di mente, la

sospensione può venire meno nel momento in cui l'interdetto ha un tutore che ne gestisce gli

interessi. Quindi la sospensione opera fino a quando non gli nominano un tutore, il quale si

sostituirà validamente all'interdetto e agire per lui, altrimenti la sospensione durerebbe per

sempre.

Nell'INTERRUZIONE, anche qui i casi sono tassativi, ma questi casi creano però il ritornare

dal via. La prescrizione è interrotta nei momenti in cui per la legge è chiaro che il soggetto stia

esercitando il suo diritto, perchè il principio base è che la prescrizione funziona quando c'è la

decorrenza dal tempo stabilita dalla legge e l'inerzia del titolare. Se l'inerzia viene meno viene

meno la prescrizione. La legge per dimostrare questo interviene dando delle situazioni tipiche

per vedere che il soggetto sa esercitando il suo diritto e quindi viene meno la prescrizione:

Il 1- è quando viene notificato l'atto di citazione, in questo caso si interrompe la prescrizione. Il

2- è il riconoscimento del diritto da parte di colui contro cui deve essere fatto valere il diritto,

perchè essendo che la prescrizione serve a dare certezza in tribunale, se la riconosce viene

meno la prescrizione.

Il 3- sono gli atti materiali di esercizio del diritto, riguardano situazioni che hanno a che fare

normalmente con il potere sulla cosa. Ci sono dei limiti, come l'incolumità della tutela, invece ci

sono dei casi in cui facendo una cosa che è certa e visibile faccio vedere che ho interesse a

esercitare il diritto, ad es. l'interruzione relativamente alla servitù di passaggio, attraverso il

possesso della servitù tirando ad esempio un cancello, se il soggetto con un tronchesino

rompe il cancello esercita il suo diritto attraverso un atto materiale.

Nell'ordinamento italiano prima c'è un processo di cognizione poi c'è un processo di

esecuzione e poi ci sono procedura d'urgenza abbreviato di natura sommaria. Questo aspetto

è oscillante nella giurisprudenza.

LA DECADENZA è un altro istituto molto importante del diritto e per certi versi è simile alla

prescrizione, tanto è vero che si discute nell'ambito della dottrina quali sono i confini tra

prescrizione e decadenza. La decadenza però ha delle differenze specifiche dalla prescrizione

sul modo in cui opera. "E' il contrario della prescrizione rispetto a che cosa deve fare il titolare

del diritto, nel caso della prescrizione è l'inerzia del titolare per un certo periodo di tempo che

porta a maturarsi la prescrizione, nel caso della decadenza il titolare vede estinta la

procedibilità del suo diritto se non fa determinate cose che la legge richiede".

La decadenza opera nel senso di importare su un soggetto che vuol far valere il suo diritto

qualche tipo di attività per mettere a conoscenza alcuni elementi (e. denuncia dei vizi occulti,

se non denuncio entro un periodo decade alla possibilità di fare causa, anche nell'ambito

dell'appalto..).

La decadenza essendo un qualcosa che deve fare il titolare del diritto per non vedere estinta

la possibilità d'agire, è un periodo più breve per informare velocemente l'altro soggetto che a

sua volta si attivi o per equiparare o se va in processo potersi difendere dando gli elementi di

prova necessari.

Nella decadenza non ha la possibilità di essere sospesa o interrotta, perchè è un qualcosa che

bisogna fare entro un certo momento per potersi attivare in via giudiziale.

La decadenza può invece che la prescrizione può essere soggetta ad accordi tra le parti, per

cui può essere introdotto dove essa non esiste, per rendere più semplice i rapporti giuridici

dichiarando fin da subito cosa non va. Per la legge la decadenza è introdotta in casi tassativi,

però è possibile introdurre delle decadenze convenzionali.

La decadenza trova limite relativo al fatto che non può essere oggetto di accordo quindi non

rientra nella materia convenzionale quando la decadenza abbia per oggetto i diritti

indisponibili, diritti che non sono rinunciabili da parte del soggetto.

LE PROVE

Nel processo c'è l'attore, il convenuto. Il soggetto fa causa a un altro soggetto, il quale si

costituisce ma dice che è stata una terza persona e quindi viene integrato nel contradditorio.

Attraverso lo scambio di memorie si arriva a definire la parte in diritto e questa è il

riconducimento di quello che è una serie di situazioni sotto un elemento oggettivo che vanno

ad integrare la fattispecie. C'è poi tutta la parte della ricostruzione dei fatti per capire cosa è

avvenuto. Per far questo è necessario il regime delle PROVE che sono il modo con cui il

giudice può capire come è stata la concatenazione degli eventi che poi l'attore e il convenuto

dicono essere fattispecie A o B (tutto questo regime serve proprio per far emergere la verità

processuale). Nel discorso del petitum il giudice parte dall'idea che ciò che gli chiede l'attore

deve essere supportato da elementi probatori. La prova deve essere data dal soggetto che

chiede una determinata cosa (onere della prova). Stesso discorso vale per le eccezioni o per

le domande riconvenzionali, chi chiede una cosa deve provare dei fatti costitutivi che sono alla

base della sua pretesa di fronte al giudice. Nel diritto privato processuale questo è l'elemento

fondamentale. Abbiamo nel nostro ordinamento essenzialmente due tipologia di prove:

1-PROVE PRECOSTITUITE, tipo un contratto di compravendita rogitato dal notaio, è un atto

che già esiste prima di un eventuale processo;

2-PROVE CHE SI COSTITUISCONO DURANTE IL PROCESSO, sono prove realizzate

nell'ambito di quello che è la fase c.d. ESPERIMENTO PROVATORIO. Sono quelle attività che

il giudice può fare sempre su richiesta delle parti, ad esempio facendo la lista dei testimoni

fatta dalle parti, il potere discrezionale del giudice è sul decide quali testimoni sentire e quali

dell'una o dell'altra parta. All'interno delle prove costituende il giudice forma il suo

apprezzamento relativamente su chi ha ragione o come sono avvenuti i fatti.

Una valutazione interessante che si può fare su questo aspetto è che nell'ordinamento italiano,

rispetto ad altri ordinamenti tutto il sistema delle prove è fortemente sbilanciato sulle prove

precostituite e particolarmente sulla prova regina che è la prova scritta, al punto che quando

esiste un contratto non è ammessa in certi casi la prova per testimoni, perchè ciò che si è

formato prima in forma scritta ha un efficacia superiore a ciò che avviene con le prove

costituende o altre forme di prova. L'ordinamento italiano, come anche quello francese e

tedesco si basa su questo tipo di concezione perchè nell'ambito di quello che è stata

l'evoluzione del diritto, è un diritto che è stato debitore dal funzionamento dell'ordinamento

ecclesiastico nel quale si aveva un processo inquisitore dove il giudice chiedeva delle

memorie scritte che rimangono come delle confessioni riservate e tutto si forma su quello che

è la convinzione del giudice inquisitore. Su questo si è modellato il processo civile, dove

riconosce come regina la prova scritta, diversamente dai paesi di common law, dove fin da

subito l'idea è stata quella del dire che non importa che cosa il soggetto ha fatto prima ciò che

conta è il convincimento dei soggetti che devono giudicarlo. In Inghilterra esisteva la giuria

anche per i processi di natura civile, solo ciò venive detto di fronte al giudice aveva valore di

rilievo, per cui questo ordinamento è fortemente impregnato sul principio dell'ORALITA',

mentre nei paesi di civil law le prove

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefina8gina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Rossi Piercarlo.