Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
GIURAMENTO.
C'è una prescrizione presuntiva un po' più lunga di un anno è nei casi di contratti conclusi con i
farmacisti per il pagamento dei medicinali.
La prescrizione presuntiva è diversa dalla prescrizione speciale, perchè nel secondo caso
risponde al fatto che in certe situazioni normalmente tutto viene risolto in termini più brevi,
mentre con la prescrizione presuntiva c'è un qualcosa in più, perchè se nessuna si attiva entro
dei termini si presume che sia stato tutto risolto.
I termini di prescrizione di 3 anni sono quelli relativi ai pagamenti dei notai e degli insegnanti
per lezioni impartite per un tempo più lungo di un mese e per i professionisti verso le opere.
La prescrizione ha però due situazione riconosciute dalla legge in cui il termine di decorrenza
ordinario o speciale (no nel caso delle prescrizioni presuntive) può diventare più lungo, quando
ricorrono le due situazioni qualificanti per il diritto:
A-la SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE, rende il periodo di decorrenza per esercitare il
diritto semplicemente cristallizzato, per un certo periodo ferma il tempo e poi riprende
B-L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE, quando si interrompe si riparte da zero, e
quindi ricomincia a decorrere l'intero periodo.
Se questi casi fossero rimessi al giudice verrebbe meno la certezza, allora nel codice civile
sono elencati i casi in cui si sospende la prescrizione e si interrompe la prescrizione.
La sospensione si interrompe in particolari situazioni cioè ad esempio tra soggetti che per una
ragione molto specifica si presume che non si faranno causa, come due coniugi. Se i due però
vanno in crisi e divorziano e quindi il diritto si esercita, e il giudice rimane nell'ambito del suo
petitum, facendo leva sulle norme del codice civile. Si sospende la prescrizione anche nei casi
in cui i soggetti sono in un rapporto di soggezioni, tra il genitore e i figli, tra il curatore e i suoi
assistiti e tra la persona giuridica e l'amministratore. Quando viene meno inizia a decorrere la
prescrizione e quindi i rapporti dare e avere.
L'ultima situazione è quella relativa al fatto che un debitore ha volutamente occultato il suo
debito e il creditore non lo sa, in questo caso non decorre la prescrizione, rimane sospesa, fino
a quando il creditore non scopre il debito.
Ci sono altri casi di sospensione che sono dovuti dalla condizione del titolare, situazioni più
gravi in cui il soggetto non sa se deve fare causa oppure no, è incapace di capire se deve
farlo, è il caso dell'interdetto di mente. Il diritto deve dare certezza ai rapporti giuridici andando
in causa. Questo aspetto si deve completare però si deve completare con l'elemento
fondamentale che ci sono situazioni date dal decorso del tempo dove si pregiudica per sempre
la possibilità di ottenere il rispetto del proprio diritto ad es. nel caso dell' interdetto di mente, la
sospensione può venire meno nel momento in cui l'interdetto ha un tutore che ne gestisce gli
interessi. Quindi la sospensione opera fino a quando non gli nominano un tutore, il quale si
sostituirà validamente all'interdetto e agire per lui, altrimenti la sospensione durerebbe per
sempre.
Nell'INTERRUZIONE, anche qui i casi sono tassativi, ma questi casi creano però il ritornare
dal via. La prescrizione è interrotta nei momenti in cui per la legge è chiaro che il soggetto stia
esercitando il suo diritto, perchè il principio base è che la prescrizione funziona quando c'è la
decorrenza dal tempo stabilita dalla legge e l'inerzia del titolare. Se l'inerzia viene meno viene
meno la prescrizione. La legge per dimostrare questo interviene dando delle situazioni tipiche
per vedere che il soggetto sa esercitando il suo diritto e quindi viene meno la prescrizione:
Il 1- è quando viene notificato l'atto di citazione, in questo caso si interrompe la prescrizione. Il
2- è il riconoscimento del diritto da parte di colui contro cui deve essere fatto valere il diritto,
perchè essendo che la prescrizione serve a dare certezza in tribunale, se la riconosce viene
meno la prescrizione.
Il 3- sono gli atti materiali di esercizio del diritto, riguardano situazioni che hanno a che fare
normalmente con il potere sulla cosa. Ci sono dei limiti, come l'incolumità della tutela, invece ci
sono dei casi in cui facendo una cosa che è certa e visibile faccio vedere che ho interesse a
esercitare il diritto, ad es. l'interruzione relativamente alla servitù di passaggio, attraverso il
possesso della servitù tirando ad esempio un cancello, se il soggetto con un tronchesino
rompe il cancello esercita il suo diritto attraverso un atto materiale.
Nell'ordinamento italiano prima c'è un processo di cognizione poi c'è un processo di
esecuzione e poi ci sono procedura d'urgenza abbreviato di natura sommaria. Questo aspetto
è oscillante nella giurisprudenza.
LA DECADENZA è un altro istituto molto importante del diritto e per certi versi è simile alla
prescrizione, tanto è vero che si discute nell'ambito della dottrina quali sono i confini tra
prescrizione e decadenza. La decadenza però ha delle differenze specifiche dalla prescrizione
sul modo in cui opera. "E' il contrario della prescrizione rispetto a che cosa deve fare il titolare
del diritto, nel caso della prescrizione è l'inerzia del titolare per un certo periodo di tempo che
porta a maturarsi la prescrizione, nel caso della decadenza il titolare vede estinta la
procedibilità del suo diritto se non fa determinate cose che la legge richiede".
La decadenza opera nel senso di importare su un soggetto che vuol far valere il suo diritto
qualche tipo di attività per mettere a conoscenza alcuni elementi (e. denuncia dei vizi occulti,
se non denuncio entro un periodo decade alla possibilità di fare causa, anche nell'ambito
dell'appalto..).
La decadenza essendo un qualcosa che deve fare il titolare del diritto per non vedere estinta
la possibilità d'agire, è un periodo più breve per informare velocemente l'altro soggetto che a
sua volta si attivi o per equiparare o se va in processo potersi difendere dando gli elementi di
prova necessari.
Nella decadenza non ha la possibilità di essere sospesa o interrotta, perchè è un qualcosa che
bisogna fare entro un certo momento per potersi attivare in via giudiziale.
La decadenza può invece che la prescrizione può essere soggetta ad accordi tra le parti, per
cui può essere introdotto dove essa non esiste, per rendere più semplice i rapporti giuridici
dichiarando fin da subito cosa non va. Per la legge la decadenza è introdotta in casi tassativi,
però è possibile introdurre delle decadenze convenzionali.
La decadenza trova limite relativo al fatto che non può essere oggetto di accordo quindi non
rientra nella materia convenzionale quando la decadenza abbia per oggetto i diritti
indisponibili, diritti che non sono rinunciabili da parte del soggetto.
LE PROVE
Nel processo c'è l'attore, il convenuto. Il soggetto fa causa a un altro soggetto, il quale si
costituisce ma dice che è stata una terza persona e quindi viene integrato nel contradditorio.
Attraverso lo scambio di memorie si arriva a definire la parte in diritto e questa è il
riconducimento di quello che è una serie di situazioni sotto un elemento oggettivo che vanno
ad integrare la fattispecie. C'è poi tutta la parte della ricostruzione dei fatti per capire cosa è
avvenuto. Per far questo è necessario il regime delle PROVE che sono il modo con cui il
giudice può capire come è stata la concatenazione degli eventi che poi l'attore e il convenuto
dicono essere fattispecie A o B (tutto questo regime serve proprio per far emergere la verità
processuale). Nel discorso del petitum il giudice parte dall'idea che ciò che gli chiede l'attore
deve essere supportato da elementi probatori. La prova deve essere data dal soggetto che
chiede una determinata cosa (onere della prova). Stesso discorso vale per le eccezioni o per
le domande riconvenzionali, chi chiede una cosa deve provare dei fatti costitutivi che sono alla
base della sua pretesa di fronte al giudice. Nel diritto privato processuale questo è l'elemento
fondamentale. Abbiamo nel nostro ordinamento essenzialmente due tipologia di prove:
1-PROVE PRECOSTITUITE, tipo un contratto di compravendita rogitato dal notaio, è un atto
che già esiste prima di un eventuale processo;
2-PROVE CHE SI COSTITUISCONO DURANTE IL PROCESSO, sono prove realizzate
nell'ambito di quello che è la fase c.d. ESPERIMENTO PROVATORIO. Sono quelle attività che
il giudice può fare sempre su richiesta delle parti, ad esempio facendo la lista dei testimoni
fatta dalle parti, il potere discrezionale del giudice è sul decide quali testimoni sentire e quali
dell'una o dell'altra parta. All'interno delle prove costituende il giudice forma il suo
apprezzamento relativamente su chi ha ragione o come sono avvenuti i fatti.
Una valutazione interessante che si può fare su questo aspetto è che nell'ordinamento italiano,
rispetto ad altri ordinamenti tutto il sistema delle prove è fortemente sbilanciato sulle prove
precostituite e particolarmente sulla prova regina che è la prova scritta, al punto che quando
esiste un contratto non è ammessa in certi casi la prova per testimoni, perchè ciò che si è
formato prima in forma scritta ha un efficacia superiore a ciò che avviene con le prove
costituende o altre forme di prova. L'ordinamento italiano, come anche quello francese e
tedesco si basa su questo tipo di concezione perchè nell'ambito di quello che è stata
l'evoluzione del diritto, è un diritto che è stato debitore dal funzionamento dell'ordinamento
ecclesiastico nel quale si aveva un processo inquisitore dove il giudice chiedeva delle
memorie scritte che rimangono come delle confessioni riservate e tutto si forma su quello che
è la convinzione del giudice inquisitore. Su questo si è modellato il processo civile, dove
riconosce come regina la prova scritta, diversamente dai paesi di common law, dove fin da
subito l'idea è stata quella del dire che non importa che cosa il soggetto ha fatto prima ciò che
conta è il convincimento dei soggetti che devono giudicarlo. In Inghilterra esisteva la giuria
anche per i processi di natura civile, solo ciò venive detto di fronte al giudice aveva valore di
rilievo, per cui questo ordinamento è fortemente impregnato sul principio dell'ORALITA',
mentre nei paesi di civil law le prove