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FONDERIE OFFICINE MECCANICHE TACCONI SPA
contro
HEINRICH WAGNER SINTO MASCHINENFABRIK GMBH (HWS)
Corte di Giustizia - 17 settembre 2002
La prima particolarità di una sentenza della Corte sta nel fatto che è una decisione che solo in
maniera molto particolare si può definire come atto giurisdizionale: essa infatti, nonostante abbia
alcune competenze in ambiti molto limitati, non ha la funzione di decidere controversie tra
soggetti privati nell’ambito dell’Unione Europea, ma la sua funzione principale è quella di fornire
un’interpretazione univoca del diritto europeo alle corti nazionali che ne richiedano l’intervento.
Questo è frutto della reticenza degli Stati nel cedere il proprio potere in ambito giurisdizionale:
.
a decidere la controversia è quindi il giudice nazionale
Questa vicenda di cui si occupa la corte è relativamente semplice: vi è una negoziazione tra una
società tedesca (HWS) in relazione alla possibile fornitura alla società fonderie meccaniche
Tacconi di un macchinario che la Tacconi intende impiegare nell’ambito del proprio ciclo
produttivo.
La negoziazione procede per un certo periodo, ci sono incontri sia a Perugia sia a Dusseldorf (le
sedi legali delle due ditte), le parti sono molto prossime alla definizione del contratto, al punto che
la Tacconi si rivolge alla propria banca per ottenere un finanziamento leasing, una linea di
credito specifica attraverso alla quale provvedere poi al pagamento della merce, e la cui apertura
comporta degli oneri e dei costi a carico della Tacconi.
A questo punto succede che, successivamente alla conclusione di questo contratto di
finanziamento, per ragioni immaginabili come può essere il ritrovo di un acquirente più vantaggioso,
l’HWS interrompe le trattative. .
LA TACCONI AGISCE ALLORA IN GIUDIZIO CHIEDENDO IL RISARCIMENTO DEI DANNI
Agisce di fronte al tribunale di Perugia sulla base di una duplice argomentazione:
• Da un lato, asserendo che il contratto era stato concluso: si erano dati semplicemente un
appuntamento per formalizzarlo, ma l’accordo già c’era; peraltro la stipulazione del contratto non
richiedeva alcuna forma scritta, bastando quindi l’accordo orale.
L’HWS era inadempiente al contratto.
• In via subordinata, se la Corte non avesse ritenuto che un contratto ci fosse stato, è comunque
palese che ci fosse un ipotesi di responsabilità precontrattuale della HWS.
Per capire appieno la portata dell’azione bisogna ricordare un dato molto importante, che è la
differenza di importo dei danni risarcibili in un’ipotesi e nell’altra:
• Nell’ipotesi di responsabilità contrattuale il danno da risarcire comprende danno emergente e
lucro cessante: se l’HWS è inadempiente dell’obbligo di fornire il macchinario, il quale avrebbe
potuto aumentare ad esempio la produzione del 20%, questa produzione da risarcire potrebbe
valere svariati milioni di euro.
• Nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale invece la parte danneggiata va riportata nella
condizione in cui si sarebbe trovata se non ci fosse stato l’evento dannoso: sarebbe quindi da
risarcire forse qualche viaggio a Dusseldorf, ma comunque somme fortemente più basse.
Le due voci di danno sono dunque molto differenti
IN GIUDIZIO SI COSTITUISCE L‘HWS CHE, COME PRIMA DIFESA, SOLLEVA UN’ECCEZIONE DI
giurisdizionale: sostiene che la competenza non sia del Tribunale di Perugia ma di
COMPETENZA
quello di Dusseldorf.
C’è da dire che esistono delle REGOLE IN AMBITO EUROPEO CHE DETERMINANO QUALE SIA IL
: fermo restando che la regola generale è che la competenza spetta al
GIUDICE COMPETENTE
giudice del convenuto (c.d. foro del convenuto), esistono delle regole che fissano dei fori
concorrenti speciali.
La particolarità di questa vicenda sta nel fatto che il foro speciale in materia contrattuale ed
extracontrattuale è differente:
• EXTRACONTRATTUALE, oltre al giudice del convenuto, è anche competente il
IN MATERIA
giudice del luogo dove è avvenuto l’evento dannoso
• CONTRATTUALE, oltre al giudice del convenuto, è anche competente il
IN MATERIA
giudice del luogo di adempimento del contratto, il che in materia contrattuale significa il
giudice del luogo di consegna della merce
La merce doveva essere consegnata presso il domicilio del venditore (in Germania), mentre
l’evento dannoso si era verificato a Perugia dove la Tacconi aveva aperto la linea di credito che
ha comportato la parte più rilevante dei costi relativi all’operazione.
Questo significa che qualificare la responsabilità precontrattuale come contrattuale o
extracontrattuale comporta una differente competenza giurisdizionale.
Qui si intrecciano non solo nozioni diverse circa la materia contrattuale, ma si ha un quadro
interessante di come l’avvocato imposta una strategia processuale.
Potrebbe essere vantaggioso applicare il diritto tedesco perché, grazie alla culpa in contrahendo, c’è
una disciplina più rigida per quanto riguarda la responsabilità precontrattuale: MA affidare la
questione al giudice tedesco non vuol dire che verrà automaticamente applicato il diritto tedesco,
perché il diritto sostanziale applicabile dipende da cosa prevedono le norme internazionali private
del giudice competente.
Comunque la Tacconi aveva interesse a far valere l’esistenza del contratto, e per far valere
l’esistenza del contratto poteva sollevare il problema davanti al giudice del convenuto (Dusseldorf),
o davanti al giudice competente in materia contrattuale, ovvero quello dove va fatta la consegna
(Dusseldorf).
È stato quindi un errore sollevare la causa di fronte al giudice di Perugia.
Ma gli stessi avvocati tedeschi che hanno eccepito l’incompetenza di giurisdizione avrebbero potuto:
• Continuare il giudizio a Perugia, rischiando al massimo la responsabilità extracontrattuale
• Proporre il giudizio a Dusseldorf
Avrebbero quindi potuto tacere a Perugia, ma i tempi sarebbero stati probabilmente infiniti.
Esce di scena la domanda contrattuale: tuttavia, sulla responsabilità precontrattuale la Tacconi
avrebbe potuto ragionare sul fatto che in Italia è qualificata come extracontrattuale, mentre
la WHS avrebbe potuto sostenere che è responsabilità contrattuale, culpa in contrahendo.
IL PROBLEMA STA QUINDI NEL SISTEMARE LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
nell’ambito contrattuale o extracontrattuale.
V’è da dire a riguardo, che esisteva l’art 5 dell’allora Convenzione di Bruxelles che stabiliva il
giudice competente per le questioni contrattuali ed extracontrattuali:
• “In CONTRATTUALE, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in
MATERIA
giudizia è stata o deve essere eseguita” (art 5 comma 1)
• “In (extracontrattuale), davanti al giudice del luogo in cui
MATERIA DI DELITTI O QUASI-DELITTI
l’evento dannoso è avvenuto” (art 5 comma 3)
Siccome questo era è un regolamento europeo, il giudice di Perugia rimette la questione alla
Corte di giustizia, di fronte alla quale la questione è però un po’ imbarazzante in quanto
l’Unione non è competente in materia di diritto sostanziale, in materia contrattuale o
extracontrattuale, la quale, a meno che non siano soddisfatti dei requisiti molto rigorosi, è
di competenza degli stati membri.
Ne deriva quindi che la Corte non può dire se la responsabilità precontrontrattuale è
contrattuale o extracontrattuale, perché si avrebbe altrimenti un’invasione di campo, un vizio di
competenza normativa a scapito degli Stati membri.
La Corte infatti precisa che quello che va dicendo va letto esclusivamente come riferito
all’interpretazione dell’art 5 della Convenzione di Bruxelles, mentre ogni ordinamento configurerà
poi come meglio crede la responsabilità precontrattuale.
CONCLUSIONI DELLA CORTE
La Corte arriva alla conclusione per cui LE IPOTESI DI ROTTURA ARBITRARIA DELLE TRATTATIVE
(responsabilità precontrattuale) RIENTRANO NELLE IPOTESI DELL’ART 5 COMMA 3
quindi nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale: questo lascia però impregiudicata la
effettiva qualificazione sostanziale della fattispecie precontrattuale e quindi le regole sostanziali
applicabili.
La conclusione della Corte serve quindi solo per dire che è competente Perugia, in quanto nelle
ipotesi di responsabilità extracontrattuale il giudice competente è quello del luogo in cui si verifica
l’evento dannoso.
Ma poi, una volta stabilito il criterio per determinare il giudice competente, il problema si pone
ancora come PROBLEMA DI QUALIFICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
con riguardo alle norme di diritto internazionale privato e quindi alle regole sostanziali applicabili.
La regola imposta dalla sentenza Tacconi per cui, in caso di responsabilità precontrattuale, il
giudice competente è quello del luogo dove si è verificato l’evento dannoso, è coerente per il
giudice italiano che qualifica sempre la responsabilità precontrattuale come responsabilità
extracontrattuale, ma non lo è per il giudice tedesco che la qualifica sempre come responsabilità
contrattuale: il giudice quindi, nel decidere il giudice competente, è vincolato dalla sentenza, ma
nel decidere il d.i.p applicabile e quindi le norme sostanziali applicabili non è vincolato.
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INTERVIENE ALLORA IL LEGISLATORE EUROPEO CON I REGOLAMENTI ROMA 1 E ROMA 2
All’esito della sentenza Tacconi del 2002 infatti, nel 2007 il legislatore europeo è tornato su questa
questione.
In virtù della regola Tacconi si è stabilito che in caso di responsabilità precontrattuale è competente il
giudice dove si è verificato l’evento dannoso: quindi, nel caso in cui fosse la parte italiana ad
interrompere arbitrariamente le trattative, sulla base dello stesso principio, il giudice competente
sarebbe quello tedesco.
MA il giudice tedesco non è in alcun modo vincolato oltre alla qualificazione della sua competenza
nella qualificazione della responsabilità, se essa sia contrattuale o meno.
Ecco allora che il Regolamento Roma 1 (n. 593/2008) pone le regole uniformi in Europa sulle leggi
applicabili in materia contrattuale, e il Regolamento Roma 2 (n. 864/2007) pone le regole uniformi
in Europa sulle leggi applicabili alle obbligazioni extracontrattuali.
Il Regolamento Roma 1 esclude la sua competenza sulle obbligazioni derivanti da trattative
precontrattuali, mentre il si occupa delle trattative precontrattuali,
REGOLAMENTO ROMA 2
discip