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Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SPA contro Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS)

Corte di Giustizia - 17 settembre 2002

La prima particolarità di una sentenza della Corte sta nel fatto che è una decisione che solo in maniera molto particolare si può definire come atto giurisdizionale: essa infatti, nonostante abbia alcune competenze in ambiti molto limitati, non ha la funzione di decidere controversie tra soggetti privati nell’ambito dell’Unione Europea, ma la sua funzione principale è quella di fornire un’interpretazione univoca del diritto europeo alle corti nazionali che ne richiedano l’intervento. Questo è frutto della reticenza degli Stati nel cedere il proprio potere in ambito giurisdizionale: a decidere la controversia è quindi il giudice nazionale.

Questa vicenda di cui si occupa la corte è relativamente semplice: vi è una negoziazione tra una società tedesca (HWS) in relazione alla possibile fornitura alla società Fonderie Meccaniche Tacconi di un macchinario che la Tacconi intende impiegare nell’ambito del proprio ciclo produttivo.

La negoziazione procede per un certo periodo, ci sono incontri sia a Perugia sia a Dusseldorf (le sedi legali delle due ditte), le parti sono molto prossime alla definizione del contratto, al punto che la Tacconi si rivolge alla propria banca per ottenere un finanziamento leasing, una linea di credito specifica attraverso la quale provvedere poi al pagamento della merce, e la cui apertura comporta degli oneri e dei costi a carico della Tacconi.

A questo punto succede che, successivamente alla conclusione di questo contratto di finanziamento, per ragioni immaginabili come può essere il ritrovo di un acquirente più vantaggioso, l’HWS interrompe le trattative.

La Tacconi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni

Agisce di fronte al tribunale di Perugia sulla base di una duplice argomentazione:

  • Da un lato, asserendo che il contratto era stato concluso: si erano dati semplicemente un appuntamento per formalizzarlo, ma l’accordo già c’era; peraltro la stipulazione del contratto non richiedeva alcuna forma scritta, bastando quindi l’accordo orale. L’HWS era inadempiente al contratto.
  • In via subordinata, se la Corte non avesse ritenuto che un contratto ci fosse stato, è comunque palese che ci fosse un'ipotesi di responsabilità precontrattuale della HWS.

Per capire appieno la portata dell’azione bisogna ricordare un dato molto importante, che è la differenza di importo dei danni risarcibili in un’ipotesi e nell’altra:

  • Nell’ipotesi di responsabilità contrattuale il danno da risarcire comprende danno emergente e lucro cessante: se l’HWS è inadempiente dell’obbligo di fornire il macchinario, il quale avrebbe potuto aumentare ad esempio la produzione del 20%, questa produzione da risarcire potrebbe valere svariati milioni di euro.
  • Nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale invece la parte danneggiata va riportata nella condizione in cui si sarebbe trovata se non ci fosse stato l’evento dannoso: sarebbe quindi da risarcire forse qualche viaggio a Dusseldorf, ma comunque somme fortemente più basse. Le due voci di danno sono dunque molto differenti.

In giudizio si costituisce l'HWS

L'HWS si costituisce e, come prima difesa, solleva un’eccezione di competenza giurisdizionale: sostiene che la competenza non sia del Tribunale di Perugia ma di quello di Dusseldorf.

C’è da dire che esistono delle regole in ambito europeo che determinano quale sia il giudice competente: fermo restando che la regola generale è che la competenza spetta al giudice del convenuto (c.d. foro del convenuto), esistono delle regole che fissano dei fori concorrenti speciali. La particolarità di questa vicenda sta nel fatto che il foro speciale in materia contrattuale ed extracontrattuale è differente:

  • Extracontrattuale, oltre al giudice del convenuto, è anche competente il giudice del luogo dove è avvenuto l’evento dannoso
  • Contrattuale, oltre al...
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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

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