Plas v Valburg
Cassazione olandese - 18 giugno 1982
La sentenza olandese affronta una situazione molto simile a quella affrontata dal Tribunale di Bologna. Rispetto alla sentenza del tribunale di Bologna, ha un elemento comune rilevante: non c’è una definizione completa della volontà dell’ente, ma una condotta da parte di soggetti riconducibili all’ente da valutare nell’ottica dell’affidamento che questa può aver ingenerato nell’altro soggetto.
Si trattava di una gara d’appalto per la costruzione di una piscina, nella quale non c’era quell’iter procedimentale complesso che porta alla formazione della volontà dell’ente: si dice però che, se anche i singoli consiglieri comunali non hanno il potere di vincolare il comune, hanno comunque il potere di ingenerare una certa aspettativa nell’interlocutore.
Nel caso di specie, la ditta Plas fa un’offerta nell’ambito di una gara d’appalto indetta dal Comune di Valburg: nell’incontro del 9 gennaio 1975, il Sindaco dichiara a nome del Consiglio che l’offerta di Plas è la migliore, ingenerando in qualche modo una sorta di affidamento da parte della ditta stessa. Tuttavia, in un incontro del marzo 1975, viene approvato il progetto di un’altra ditta concorrente, Ams BV.
Plas agisce quindi in giudizio e, dopo aver ottenuto ragione in primo grado e torno in appello, si rivolge alla Cassazione olandese. In questo caso, la soluzione è completamente opposta rispetto a quella del caso bolognese, andando a favore di una responsabilità dell’ente: la Cassazione arriva infatti alla conclusione che l’ingiustificata interruzione delle trattative costituisce una violazione, avendo esse ingenerato un certo affidamento nella controparte.
Della buona fede
Inoltre, se, come ha stabilito il giudice di primo grado, dopo il 9 gennaio il Consiglio non era più legittimato ad interrompere le trattative avviate, non si capisce perché esso non sia poi tenuto a dover rimborsare le spese sostenute.
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