Sentenza del tribunale di Bologna: soggetto privato contro Emil Banca
La sentenza del tribunale di Bologna del 30 ottobre 2012 inizia con l'identificazione delle domande delle parti, una prassi molto diffusa, seguita dalla parte di decisione vera e propria, comunemente suddivisa in una parte in fatto e una parte in diritto. L'estensione delle sentenze italiane si sta progressivamente riducendo per evitare un eccessivo allungamento dei tempi. Tant'è che è stata inserita una norma che stabilisce che la sentenza è sufficientemente motivata tutte le volte in cui fa riferimento a una precedente sentenza della Corte di Cassazione, con il formante giurisprudenziale che acquista in questo modo un significato particolare in quanto usato come argomentazione per la sentenza.
La ricostruzione dei fatti
La ricostruzione dei fatti avviene prevalentemente attraverso la presentazione delle argomentazioni delle parti, in questo caso la richiesta di mutuo alla banca e tutti i successivi avvicendamenti. Nel caso di specie, il soggetto X ha fatto una richiesta di mutuo a Emil Banca. Verosimilmente si può immaginare che sia stata compilata in filiale a seguito di una lunga conversazione tra le parti, e che questa sia stata trasmessa agli organi deliberanti con parere favorevole del responsabile di filiale.
Non c'è quindi un contratto scritto di promessa di mutuo, ma è pur vero che un qualcosa c'è. In sede di valutazione di affidabilità del cliente, l'esito è negativo ed è stato quindi deciso di non concedere il mutuo richiesto. Tuttavia, a seguito di ciò e di una forte insistenza da parte del cliente, gli viene accordato un mutuo di importo inferiore.
Il cliente agisce in giudizio
Il cliente agisce quindi in giudizio e chiede l'accertamento dell'esistenza di un contratto e di una responsabilità contrattuale per l'inadempimento dato dalla mancata concessione del mutuo. Soltanto in via subordinata, chiede l'accertamento della condanna a titolo di responsabilità precontrattuale a causa del comportamento illecito dei dipendenti.
C'è poi un'ulteriore domanda per cui, se non fosse riconducibile alla banca l'atteggiamento dei propri dipendenti, si chiede l'accertamento della responsabilità della banca per fatto dei propri agenti.
La risposta della banca
La banca, per quanto riguarda la domanda di responsabilità contrattuale, replica che essa aveva preso atto della richiesta di mutuo e, a dimostrazione, porta un'istruttoria condotta per la concessione dello stesso. Peraltro, il mutuo non è erogato dai dipendenti che stanno allo sportello: chi di dovere ha valutato negativamente la richiesta, concedendo solo un mutuo di importo minore.
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