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SOGGETTO PRIVATO X
contro
EMIL BANCA SOC. COOP. AR.L.
TRIBUNALE DI BOLOGNA - 30 ottobre 2012
La sentenza parte dall’identificazione delle domande delle parti (prassi molto diffusa), alla
quale segue la parte di decisione vera e propria distinta comunemente in una parte in fatto e
una parte in diritto: l’estensione delle sentenze italiane si sta progressivamente riducendo per
evitare un eccessivo allungamento dei tempi, tant’è che è stata a tal fine inserita una norma
che stabilisce che la sentenza è sufficientemente motivata tutte le volte in cui fa riferimento ad
una precedente sentenza della Cassazione (il formante giurisprudenziale acquista in questo
modo un significato molto particolare in quanto usato come argomentazione per la sentenza).
avviene prevalentemente attraverso la presentazione delle
LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI
argomentazioni delle parti, in questo caso la richiesta di mutuo alla banca e tutti i successivi
avvicendamenti.
Nel caso di specie il soggetto X ha fatto una richiesta di mutuo a Emil Banca: verosimilmente
si può immaginare che sia stata compilata in filiale a seguito di una lunga conversazione tra le
parti, e che questa sia stata trasmessa agli organi deliberanti con parere favorevole del
responsabile di filiale.
Non c’è quindi un contratto scritto di promessa di mutuo, ma è pur vero che un qualcosa c’è.
In sede di valutazione di affidabilità del cliente l’esito è negativo ed è stato quindi deciso di non
concedere il mutuo richiesto: tuttavia, a seguito di ciò e di una forte insistenza da parte del cliente,
gli viene accordato un mutuo di importo inferiore.
IL CLIENTE AGISCE QUINDI IN GIUDIZIO E CHIEDE L’ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA DI UN
e di guisa di una responsabilità contrattuale per l’inadempimento dato dalla mancata
CONTRATTO
concessione del mutuo, e soltanto in via subordinata l’accertamento della condanna a titolo di
responsabilità precontrattuale a causa del comportamento illecito dei dipendenti.
C’è poi un’ulteriore domanda per cui, se non fosse riconducibile alla banca l’atteggiamento dei propri
dipendenti, si chiede l’accertamento della responsabilità della banca per fatto dei propri agenti.
LA BANCA, PER QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE,
replica che essa aveva preso atto della richiesta di mutuo, e a dimostrazione porta un’istruttoria
condotta per la concessione dello stesso, che peraltro non è erogato dai dipendenti che stanno allo
sportello, ma poi chi di dovere ha valutato negativamente la richiesta, concedendo solo un mutuo
di importo minore.
Inoltre eccepiva che tra le parti non era intervenuto alcun contratto preliminare di mutuo
ipotecario, il quale richiedeva la forma scritta a pena di nullità. la banca obietta che “nessuna
NEI CONFRONTI DELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
aspettativa circa il probabile accoglimento della domanda poteva essere stata Ingenerata”,
esorbitando dalla competenza del dipendente ogni valutazione e decisione circa l'erogazione del
finanziamento, spettante invece alla direzione generale della banca.
che stabiliva che la
IL TRIBUNALE SI RICHIAMA AD UNA PRECEDENTE SENTENZA
responsabilità precontrattuale “presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la
conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento
nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative così
eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale
del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, e infine
che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato, se non da malafede, almeno
da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo" (Cass, n. 8723/1994)”.
Invocando questo principio generale che in realtà è la regola giuridica del 1337 esplicata in
maniera più precisa, il tribunale per cui
ARRIVA ALLA PROPRIA CONCLUSIONE NEGATIVA
il cliente “non potesse vantare alcuna legittima aspettativa in ordine alla concessione da parte
di Emil Banca di un'apertura di credito dell'importo di €. 200.000,00, nonostante la presenza del
parere favorevole emesso dal responsabile di filale, in quanto, come è noto, l'erogazione del
credito (sotto forma, in questo caso, di affidamento ipotecario), compete agli organi direttivi
dell'istituto di credito all'esito di un iter procedimentale complesso, che prevede un'attività