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Diritto privato comparato - Sentenza Emil Banca Pag. 1
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Estratto del documento

SOGGETTO PRIVATO X

contro

EMIL BANCA SOC. COOP. AR.L.

TRIBUNALE DI BOLOGNA - 30 ottobre 2012

La sentenza parte dall’identificazione delle domande delle parti (prassi molto diffusa), alla

quale segue la parte di decisione vera e propria distinta comunemente in una parte in fatto e

una parte in diritto: l’estensione delle sentenze italiane si sta progressivamente riducendo per

evitare un eccessivo allungamento dei tempi, tant’è che è stata a tal fine inserita una norma

che stabilisce che la sentenza è sufficientemente motivata tutte le volte in cui fa riferimento ad

una precedente sentenza della Cassazione (il formante giurisprudenziale acquista in questo

modo un significato molto particolare in quanto usato come argomentazione per la sentenza).

avviene prevalentemente attraverso la presentazione delle

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

argomentazioni delle parti, in questo caso la richiesta di mutuo alla banca e tutti i successivi

avvicendamenti.

Nel caso di specie il soggetto X ha fatto una richiesta di mutuo a Emil Banca: verosimilmente

si può immaginare che sia stata compilata in filiale a seguito di una lunga conversazione tra le

parti, e che questa sia stata trasmessa agli organi deliberanti con parere favorevole del

responsabile di filiale.

Non c’è quindi un contratto scritto di promessa di mutuo, ma è pur vero che un qualcosa c’è.

In sede di valutazione di affidabilità del cliente l’esito è negativo ed è stato quindi deciso di non

concedere il mutuo richiesto: tuttavia, a seguito di ciò e di una forte insistenza da parte del cliente,

gli viene accordato un mutuo di importo inferiore.

IL CLIENTE AGISCE QUINDI IN GIUDIZIO E CHIEDE L’ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA DI UN

e di guisa di una responsabilità contrattuale per l’inadempimento dato dalla mancata

CONTRATTO

concessione del mutuo, e soltanto in via subordinata l’accertamento della condanna a titolo di

responsabilità precontrattuale a causa del comportamento illecito dei dipendenti.

C’è poi un’ulteriore domanda per cui, se non fosse riconducibile alla banca l’atteggiamento dei propri

dipendenti, si chiede l’accertamento della responsabilità della banca per fatto dei propri agenti.

LA BANCA, PER QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE,

replica che essa aveva preso atto della richiesta di mutuo, e a dimostrazione porta un’istruttoria

condotta per la concessione dello stesso, che peraltro non è erogato dai dipendenti che stanno allo

sportello, ma poi chi di dovere ha valutato negativamente la richiesta, concedendo solo un mutuo

di importo minore.

Inoltre eccepiva che tra le parti non era intervenuto alcun contratto preliminare di mutuo

ipotecario, il quale richiedeva la forma scritta a pena di nullità. la banca obietta che “nessuna

NEI CONFRONTI DELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

aspettativa circa il probabile accoglimento della domanda poteva essere stata Ingenerata”,

esorbitando dalla competenza del dipendente ogni valutazione e decisione circa l'erogazione del

finanziamento, spettante invece alla direzione generale della banca.

che stabiliva che la

IL TRIBUNALE SI RICHIAMA AD UNA PRECEDENTE SENTENZA

responsabilità precontrattuale “presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la

conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento

nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative così

eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale

del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, e infine

che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato, se non da malafede, almeno

da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo" (Cass, n. 8723/1994)”.

Invocando questo principio generale che in realtà è la regola giuridica del 1337 esplicata in

maniera più precisa, il tribunale per cui

ARRIVA ALLA PROPRIA CONCLUSIONE NEGATIVA

il cliente “non potesse vantare alcuna legittima aspettativa in ordine alla concessione da parte

di Emil Banca di un'apertura di credito dell'importo di €. 200.000,00, nonostante la presenza del

parere favorevole emesso dal responsabile di filale, in quanto, come è noto, l'erogazione del

credito (sotto forma, in questo caso, di affidamento ipotecario), compete agli organi direttivi

dell'istituto di credito all'esito di un iter procedimentale complesso, che prevede un'attività

Dettagli
A.A. 2012-2013
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Torsello Marco.