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NESSO CAUSALE

Il problema del nesso causale emerge in tempi relativamente recenti, nell'età della codificazione, in ragione di due fattori: nell'epoca precedente ci si interrogava soprattutto sul nesso causale nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e sin dall'epoca romana il nucleo essenziale dei fatti illeciti era costituito da comportamenti nei quali il danno veniva arrecato dalla persona dell'offensore direttamente contro la persona o la proprietà dell'offeso. Solo nell'800 il nesso causale diviene uno degli elementi essenziali nella struttura della responsabilità per atto illecito, utilizzato soprattutto al fine di escluderla. Una delle ragioni dell'emergere del problema eziologico risale alla concezione del diritto come scienza, governato dunque da regole scientifiche. 74- perdita di una chance ITALIA - caso "Melis": un operaio era caduto mentre riparava una serra ed era stato tagliato.all'addome da vetri. Portato da un primomedico, questo provvedeva a suturare la ferita, di lì a poco si verificava un'emorragia e il ferito si recava in ospedale. Un secondomedico si limitava a visitarlo e dimetterlo senza ulteriori accertamenti. Durante la notte le sue condizioni si aggravano, accompagnato in un diverso ospedale veniva accertato che nel torace era rimasto un grosso frammento di vetro che aveva provocato la rottura del diaframma e del peritoneo, di lì a poco il paziente decedeva. I due medici vennero condannati per omicidio colposo, essi ricorsero in cassazione lamentando il mancato nesso causale tra la loro negligenza e il decesso, ma la corte rigettava tale argomentazione affermando che negli interventi medici non vi è mai certezza sull'esito, quando è in gioco la vita umana anche solo poche probabilità di successo di un immediato intervento sono sufficienti, con la conseguenza che sussiste il nesso di causalità quando.

Tale intervento non sia stato possibile a causa di negligenza del medico che ha visitato il suo paziente. Dalla sentenza si evince che il requisito causale non è sempre identico ma è in funzione sia dell'importanza dell'interesse protetto, sia dell'entità della colpa accertata.

USA - caso Gardner v National Bulk Carrier: una notte mentre una nave era a largo della Florida il marinaio Gardner non compare al turno di guardia. Il bastimento viene ispezionato ma senza traccia. Si ne desume che sia caduto in mare, ma non si sa quando, essendo stato visto per l'ultima volta diverse ore prima. Il comandante della nave non si ferma, né inverte la rotta per cercare il disperso, ma si limita a informare la guardia costiera. Il marinaio non verrà più trovato e si presume sia annegato.

La vedova agisce nei confronti dell'armatore lamentando che la negligenza del comandante abbia contribuito alla morte del marito.

La società di contro rispondeva che anche quando fosse stata effettuata la ricerca questa avrebbe avuto esito molto incerto. La corte d'appello statunitense nel riformare la sentenza di primo grado ritiene che nell'operare la scelta di non effettuare le ricerche il comandante aveva assunto su di sé il rischio di far svanire le probabilità dell'uomo di essere salvato. I giudici, confrontando gli interessi in gioco (vita di una persona, ritardo nell'arrivo al porto di destinazione) ritengono che la violazione del duty of care dovuto dal comandante verso un suo marinaio aveva contribuito causalmente alla morte di questo. FRANCIA - nell'ordinamento francese casi simili sono risolti attraverso un artificio logico: l'evento dannoso non consiste nell'lesione del bene concretamente colpito, ma nella chance, nella possibilità di raggiungere un certo risultato o evitare una conclusione sfavorevole. La principale conseguenza pratica di tale

La soluzione che aggira il problema causale è che agisce non sull'an debeatur, ma sul quantum: in caso di accoglimento della domanda del danneggiato, il risarcimento che gli spetterà corrisponderà solo alla percentuale cui è valutata la chance perduta.

Il nesso causale quando l'agente è ignoto si pensi al caso in cui un cacciatore viene ferito dai suoi compagni dibattuta, ma non si riesce a stabilire da quale fucile sia partito il colpo: nell'illecito è certo l'evento, ma è ignoto l'autore che ha posto in essere la causa.

GERMANIA - il legislatore stabilisce che se più hanno, con un'azione illecita commessa in comune, causato un danno ognuno ne è responsabile. Lo stesso vale se non si può venire a conoscere chi fra i più partecipanti ha causato il danno, ponendo dunque in capo agli altri una presunzione di responsabilità.

ITALIA - Caso Anedda contro Corriga: il

giudice cui era stato chiesto di condannare i due compagni di battuta, pur riconoscendo che l'attività venatoria costituiva un'attività pericolosa, riteneva che spettasse al danneggiato provare il nesso tra il comportamento di chi lo aveva effettivamente colpito e l'evento dannoso. USA - si ritiene che i convenuti, con il loro comportamento imprudente, determinino un'inversione dell'onere della prova, costringendoli a dimostrare, per liberarsi, che il proiettile lesivo non è partito dal loro fucile. Mentre nel caso italiano l'applicazione delle regole causali è rigorosa, negli USA la loro rigidità viene ribaltata sull'agente attraverso il sovraccarico probatorio: chi pone in essere un comportamento altamente pericoloso si espone al rischio di non poter smentire le conseguenze che appaiono riconducibili alla propria condotta. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA Il problema del proliferare di danni legati allo sviluppo delleimprese e alla progressiva automazione dei processi produttivi rappresenta una delle maggiori questioni che hanno investito la materia della responsabilità civile. In tal senso, a partire dal XIX sec si è assistito all'introduzione di sistemi di previdenza contro gli infortuni sul lavoro, e un numero consistente di fatti dannosi è stato sottratto alla disciplina generale della responsabilità civile e assoggettato a regole proprie. Particolari questioni si sono poi sviluppate relativamente ai danni arrecati dall'impresa al di fuori dei propri locali o luoghi di esercizio di attività a soggetti non dipendenti, i consumatori. Nel momento in cui si verifica un danno addebitato ad un prodotto si pongono numerosi problemi che solo all'apparenza sono pratici: spesso il prodotto, al verificarsi del danno è distrutto o sottoposto a modifiche strutturali per cui riesce difficile stabilire se davvero l'evento può ricondursi al prodotto.

difetto del prodotto; poiché tra la fase di produzionee il momento del verificarsi del danno trascorre un tempo rilevantepuò riuscire difficile accertare quando e come si è verificato il difettoche ha dato luogo all’evento; lo sviluppo di sistemi di trasportoconsente che vengano immessi nel mercato prodotti fabbricati dasoggetti molto distanti che si affidano a numerosi intermediari per ladistribuzione, per cui può darsi che il difetto del prodotto sia realizzatoin uno di questi passaggi.

Queste particolarità influiscono direttamente sugli elementi costituitividell’illecito. Non è pertanto inusuale che nel caso di responsabilitàdell’impresa per danni prodotti si assista alla sovrapposizione dirimedi contrattuali ed extra: spesso, ma non sempre il danneggiato haun rapporto contrattuale con il produttore.

ITALIA – caso Saiwa: due coniugi avevano acquistato in un negoziouna scatola di biscotti, avendone mangiati

alcuni si erano sentiti male, colpiti da entercolite febbrile, con conseguente necessità di ricorrere a cure mediche. Agivano in via contrattuale contro il rivenditore e in via extracontrattuale contro il produttore. Avverso la condanna riportata nei giudizi di merito, quest'ultimo ricorreva per Cassazione lamentando che non vi era prova né della buona conservazione della merce da parte del negoziante né della propria colpa nel confezionamento del prodotto. La Cassazione escluse da un lato che il rivenditore potesse essere ritenuto responsabile dell'avaria dei biscotti se non fosse dimostrata la sua colpa nella conservazione della merce o nella vendita oltre i limiti temporali di garanzia e dall'altro che una volta esclusa la responsabilità dell'alienante era lecito presumere che l'alterazione fosse provocata dal fabbricante. Il semplice spostamento della presunzione fa pendere da un lato piuttosto che dall'altro il piatto della bilancia.bilancia: si pensi al caso del televisore incendiato che aveva devastato un appartamento.

UK – Donoghue v Stevenson: la signora Donoghue si era recata in un caffè con un’amica che le aveva offerto una bibita gassata. Dapprima le era stato versato nel bicchiere parte del contenuto e lo aveva bevuto. Quando era stato versato il resto si accorgeva che sul fondo vi erano i resti di una lumaca in decomposizione. Agiva dunque nei confronti del produttore chiedendo il risarcimento dei danni consistenti nella gastroenterite provocata dalla bevanda ingerita e nello shock nervoso subito per la nauseante esperienza.

Questione principale che si poneva ai giudici inglesi era se la ditta Stevenson fosse tenuta ad un duty of care nei confronti dei consumatori. La House of Lord ritenne che qualora il produttore confezioni un prodotto in modo tale che né il consumatore, né alcun altro nelle fasi anteriori il consumo o l’utilizzo possa verificare il contenuto.l’idoneità egli abbia nei confronti del consumatore o dell’utilizzatore l’obbligo di evitare che possano derivarne danni. Ciò non sposta tuttavia l’onere del danneggiato di provare anche la violazione dello standard of care e l’esistenza di un nesso causale tra negligence del produttore e danno subito. Le società per azioni - D. Corapi Emerge subito una classificazione in materia societaria: si è soliti distinguere tra società civili e società commerciali. Si tratta di una classificazione tipica degli ordinamenti di tradizione romanistica, collegata ad una politica legislativa volta a disciplinare le prime nel contesto del codice civile e le seconde nel contesto del codice di commercio, attraverso una elaborata e avanzata disciplina che le tende a privilegiare. La società civile invece non trova ragion d’ess
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A.A. 2005-2006
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SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Resta Giorgio.