Contratto di mutuo sproporzionato
Decisione della corte tedesca del 12 marzo 1981
Nel caso di specie un giovane studente tedesco fa un mutuo per acquistare la casa e la fidanzata accetta di farsi garante del mutuo. Con la fine del fidanzamento finisce anche il pagamento da parte del fidanzato, quindi la banca agisce nei confronti della fidanzata per chiedere il pagamento del mutuo.
Il problema riguarda nel merito la circostanza che, a fronte di un tasso mediamente applicato dello 0,33% al mese, in questo mutuo il tasso applicato era dello 0,95% al mese, un tasso molto più alto della media. Il tipo di mutuo non era stato ottenuto direttamente dalla banca ma da un broker indipendente, che quindi aveva venduto un pacchetto complesso che si componeva di varie funzioni ed attività: alla somma iniziale di 12.000 marchi andavano pertanto aggiunte le spese per la commissione del broker (600), altre spese varie (50), una copertura assicurativa per l’ipotesi di mancato pagamento del debito in caso di morte o incapacità (1210), le spese di gestione (277) e gli interessi dello 0,95 sul finanziamento di tutta l’operazione, arrivando ad un totale di 20.000 marchi.
Andava considerato che i due fidanzati erano molto giovani, non erano in grado di fornire alcun tipo di garanzia, e la lunghezza del mutuo era del tutto inusitata (il tasso dello 0,33 erano per mutui molto più corti di solito): tuttavia, essendo il rischio e la durata del mutuo altissimo per la banca, il mutuo non era paragonabile agli altri.
Sentenza della corte
La sentenza della Corte, a fronte di questa anomalia nella determinazione del tasso, parte da una considerazione generale sul § 138, distinguendo la valutazione di applicazione del primo e del secondo comma del paragrafo stesso:
- § 138 comma 1: “Un negozio giuridico contrario all’ordine pubblico è nullo”.
- § 138 comma 2: “Un negozio giuridico è nullo se una persona, sfruttando una situazione (inesperienza, mancanza di giudizio, debolezza di volontà) a suo favore, produce per sé stesso o per un terzo, a fronte di una prestazione promessa o garantita, un vantaggio pecuniario sproporzionato rispetto a quanto dato”.
Questa è una disposizione che pone una regola generale di riconduzione ad equità del contratto squilibrato e che sembra tuttavia richiedere congiuntamente tra loro un elemento oggettivo e uno soggettivo: la situazione di partenza è il contratto sproporzionato (A dà una cosa ma riceve di più), ma è uno squilibrio che può condurre ad equità se c’è uno status soggettivo particolare del promittente (es. inesperienza o debolezza), e uno sfruttamento.
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