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SEMINARIO SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

Nel diritto romano mancava una tutela per i difetti veri e propri dei beni venduti, cioè per i vizi, cioè quelli che oggi per la giurisprudenza sono i difetti di produzione.

Nel momento in cui nel diritto romano gli editti introdussero una tutela dei vizi occulti avevano presente un problema ben preciso: la tutela relativa alla vendita di schiavi o animali. Questa tutela si rivolgeva espressamente all'ipotesi che uno schiavo, dopo l'acquisto, si scoprisse cieco o zoppo e lo ius civile non consentiva di avere una tutela adeguata come nello ius honorarium.

A questa esigenza rispondono le nuove azioni che offrono all'acquirente non solo la possibilità di ottenere un risarcimento del danno, ma anche qualcosa in più, perché acquistando beni infungibili, quali sono schiavi ed animali e ritrovandosi con un bene viziato, l'acquirente avrebbe potuto avere interesse a interrompere il rapporto.

contratto stesso. Infatti, secondo il giurista romano, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia priva di vizi o difetti che ne diminuiscano il valore o ne rendano impossibile l'uso. Per far valere questa garanzia, l'acquirente può agire in due modi: tramite l'actio redibitoria, che permette di risolvere il contratto e ottenere il rimborso del prezzo pagato, oppure tramite l'actio estimatoria (o quanti minoris), che consente di ottenere una riduzione del prezzo in proporzione al difetto riscontrato. Questa concezione della garanzia per i vizi della cosa è stata estesa da Giustiniano a tutti i beni, non solo a schiavi o animali. Pertanto, se l'acquirente riscontra un vizio o una mancanza di qualità, può agire per la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. Prima della codificazione giustinianea, queste pretese trovavano accoglimento solo se previste da una convenzione tra le parti, ma non in base alla legge. Il sistema introdotto da Giustiniano è stato successivamente adottato anche dal codice Napoleone e si è diffuso in tutti i sistemi di diritto civile dell'area di civil law. Secondo Ulpiano, nel Digesto la garanzia per i vizi della cosa ha un'origine legata al contratto stesso.

ius honorarium degli edilicuruli. Nell'ordinamento romano ci fu una sorta di doppio binario ius civile e ius honorarium cioè l'attività creativa dei magistrati consentiva di creare un diritto che andava a colmare le lacune del diritto tradizionale, lo ius civile, e in tal senso gli edili curuli con gli editti colmavano le lacune in relazione alla garanzia per i vizi.

In realtà lo ius civile non conosceva la nozione di vizio occulto perché riferito solo alla mancanza di qualità, dicta epromissa (detto e promesso), cioè la mancanza delle qualità che fossero state promesse espressamente dal venditore al compratore e della qualità che pur non promessa espressamente doveva considerarsi contenuta nel contratto (implicita) in quanto necessaria affinché la cosa assolvesse alla sua funzione o alla funzione particolare richiesta dal compratore. In mancanza di queste qualità lo ius civile prevedeva solamente una tutela

risarcitoria: questo vuol dire che erano concessedelle azioni, actio intentio e actio ex stipulatu, che consentivano al compratore che avesse riscontrato la mancanza diqualità, dicta o promissa, nella cosa acquistata di ottenere un risarcimento del danno. Il presupposto delle azioni era: perl'actio ex stipulatu la violazione di un'apposita garanzia concessa dal venditore, per l'actio intentio quando il venditore proclamava in mala fede la presenza di qualità inesistenti.

Il diritto si evolve per cui ci sono delle eccezioni importanti a questo schema che hanno consentito una differente idea e in particolare il codice civile prussiano del 1794 per la prima volta introduceva un nuovo concetto: prima di esperire azioni debitorie e estimatorie prevedeva la possibilità di domandare l'esatto adempimento.

Cioè il ripristino, la riparazione o la restitutio in integrum, sostituzione del bene. La possibilità di domandare l'esatto adempimento e solo in via suppletiva la possibilità di agire con le azioni edilizie del codice prussiano resta un caso isolato, perché i codici successivi degli altri ordinamenti non presentano questo schema.

Per esempio il codice civile austriaco prevede che per il vizio riparabile si possa agire o per domandare l'esatto adempimento oppure per ottenere la riduzione del prezzo, mentre se il vizio è irreparabile si può agire per risolvere il contratto ovvero per domandare il risarcimento del danno.

Ancora: nel BGB tedesco abbiamo una norma che stabilisce la possibilità di domandare l'esatto adempimento solo nel caso della vendita di genere, perché la consegna di una cosa generica viziataviene considerata come consegna di un (di altro) e quindi considerato un inadempimento e daaliudciò.

Il testo formattato con i tag HTML corretti sarebbe il seguente:

derivava la possibilità di agire per l’esatto adempimento. Tutto questo dimostra che lo schema classico veniva salvato: vizio e mancanza di qualità ugualerisoluzione del contratto o riduzione del prezzo. Salvo le eccezioni che abbiamo visto.

Nell’ordinamento italiano, gli articoli 1490 e ss. del codice civile presentano questa dicotomia travizio e mancanza di qualità e questo è un aspetto molto importante della disciplina perché a questadistinzione teorica (vizio e mancanza di qualità) corrisponde la stessa disciplina.

La Cassazione considera vizio il difetto di produzione, di fabbricazione o di conservazione che, exart. 1490 del codice, sia idoneo a diminuirne in modo apprezzabile il valore del bene oppure sia61adatta a renderlo inidoneo all’uso a cui è destinato.

Invece per qualità si intendono gli attributi che esprimono la funzionalità, l’utilità, il pregio dellacosa come il colore, il tessuto,

il materiale la cui mancanza consente di far ricadere la cosaconsegnata in una specie diversa da quella promessa per l'acquisto, anche se appartenente allo stesso genere. 62In questo senso abbiamo l'aliud, pur non presente nel codice civile, ma già ben definito pro alio nella relazione al re e soprattutto presente nella giurisprudenza del tempo e successiva. L'aliud pro alio si ha quando un venditore consegna all'acquirente una cosa del tutto diversa da quella pattuita ovvero inidonea all'uso a cui era destinata. In questo caso la cosa appartiene ad un genere del tutto differente e quindi non è un inesatto adempimento, ma un vero e proprio inadempimento. Per questo il codice civile non prevede un articolo ad hoc perché la consegna dell'aliud pro alio rientra nella disciplina generale dell'inadempimento art. 1453. In teoria queste distinzioni sono abbastanza semplici, ma si complicano nella pratica perché alcune volte il

confine è labile e spesso la giurisprudenza tende a forzare la mano soprattutto nel riconoscere l'aliud pro alio, essendo la disciplina applicata quella dell'inadempimento in generale che è più favorevole all'acquirente. Per esempio ci sono alcune decisioni che si pongono il problema di capire se la consegna di acqua non potabile in luogo della potabile sia da considerarsi aliud pro alio o mancanza di qualità oppure la consegna di tombini in acciaio anziché in acciaio inossidabile può fare la differenza in relazione all'uso a cui è destinata la cosa. Ancora: la vendita di un'automobile con il telaio contraffatto che pertanto non può circolare, la vettura è stata considerata totalmente inidonea all'uso per cui la consegna è stata giudicata una (una cosa per aliud pro alio un'altra).

Con aliud pro alio si ricade sotto la disciplina dell'art. 1453 per cui il compratore potrà,

A sua scelta, può agire per l'esatto adempimento ovvero per la risoluzione del contratto e in ogni caso ha la possibilità di agire per il risarcimento del danno. Viceversa se il difetto si traduce in un vizio occulto, il compratore ha la possibilità di esercitare l'azione redibitoria (per la risoluzione del contratto) o l'azione estimatoria (per la riduzione del prezzo).

I vizi possono essere riparabili materialmente ed economicamente, invece sono irreparabili quando il vizio per essere eliminato comporta delle spese eccessive e quindi inesigibili nei confronti del venditore.

Per idoneità all'uso si intende tanto l'uso abituale dei beni di quel tipo, quanto quello particolare voluto dal compratore che sia stato conosciuto dal venditore al momento della vendita.

Aliud pro alio: quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito.

49tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ|ÇÇ| ZxÇà|ÄxZ|Éäètpossibilità di agire per il risarcimento del danno.

delcontratto) ovvero l'azione estimatoria (per la riduzione del prezzo), però non può agire per l'esattoadempimento, la cioè il ripristino del bene (la riparazione o la sostituzione).restitutio in integrum,Oltre alle garanzie convenzionali, cioè quelle stabilite dalle parti, esiste una norma che prevede lagaranzia del buon funzionamento, cioè una garanzia legale che consente la risoluzione del contrattoo la riduzione del prezzo e la scelta tra i due rimedi è rimessa al compratore: "Se la cosa consegnataè perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece èperita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non(art. 1492).può domandare che la riduzione del prezzo"La disciplina del codice civile, artt. 1492 e 1493, prevede quindi la possibilità di domandare larisoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

riduzione del prezzo e in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. (art. 1494).

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. Questo schema si ripropone per la mancanza di qualità: Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, (dal giudice). purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. (art. 1497). Non si potrà domandare la risoluzione del contratto se la mancanza di qualità si traducesse in un inadempimento di scarsa importanza (art. 1455),

invece il vizio, anche se è di scarsa importanza, può legittimare la risoluzione del contratto e questa è una differenza importante

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
129 pagine
6 download
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Pardolesi Paolo.