INDICE
PREMESSA
1. AUTONOMIA CONTRATTUALE
2.
2.1. Commento alla norma
2.2. Limiti alla norma
2.2.1. Limite generale all’autonomia contrattale
2.2.2. I limiti fondamentali
2.3. Il principio di autonomia contrattuale nel
diritto privato internazionale
RECEZIONE DEI MODELLI CONTRATTUALI ESTERI
3. 3.1. Premessa
3.2. Leasing
3.3. Franchising
3.4. Trust
3.5. Factoring
4. ANALISI ECONOMICA
5. CONCLUSIONE 1
1. Premessa
Nella relazione da noi svolta, viene trattato il tema della
recezione dei modelli contrattuali esteri, partendo dal
concetto di autonomia contrattuale, regolato dal codice
civile all’articolo 1322. Infatti il legislatore italiano
prevedendo questo articolo, dà la possibilità di regolare i
rapporti fra soggetti non solo con i contratti da lui
espressamente regolati, ma anche con i cosiddetti
contratti “atipici” e quindi facilitando l’ingresso dei modelli
contrattuali nati in ordinamenti stranieri, sia di derivazione
anglosassone-americana (common law) o di derivazione
di altri paesi di civili law.
Siamo partiti dal concetto di autonomia contrattuale,
commentandone la definizione e analizzando i suoi limiti,
ed abbiamo inoltre parlato di come viene trattato il tema
nel diritto privato internazionale.
Dopo di che abbiamo affrontato l’analisi di alcuni modelli
contrattuali esteri, sempre tenendo come riferimento
l’art.1322 del codice civile.
I contratti da noi trattati sono:
Leasing
o Franchising
o Trust
o Factoring
o Dalle definizioni di questi contratti abbiamo estrapolato le
norme di recezione ed attuazione di tali modelli. 2
Infine, con l’aiuto del libro di testo, si è cercato di fare una
analisi economica di questi contratti, valutandone
l’efficienza.
2. Autonomia contrattuale
Il legislatore definisce il concetto di autonomia
contrattuale all’articolo 1322 del codice civile che così
recita:
<< Le parti possono liberamente determinare il contenuto
del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non
appartengono ai tipi (artt. 1323, 2249, 2437, 2498 c.c.)
aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico.>>
Per cui gli art. 1322 e 1323 adempiono ad una funzione
ben precisa: essi impediscono al giudice di dichiarare nullo
un accordo per il solo fatto che esso non rientra in nessuno
dei tipi specialmente previsti dalla legge.
Chiarito ciò, resta da dire che la giurisprudenza fa di tutto
per ricondurre la fattispecie contrattuale ad un “tipo” legale
o ad un “tipo” giurisprudenziale.
Un primo espediente, preliminare alla tipizzazione dei
contratti, consiste nella tipizzazione delle clausole, nella
creazione cioè di corrispondenze tra volontà e
conseguenze ulteriori, sostituendo alla variabilità di ciò che
le parti vogliono, una lista definitiva delle clausole.
Con un secondo espediente, la giurisprudenza, là dove la
clausola è in conflitto con la tipicità dei contratti, afferma
come regola generale che “anche un rapporto avente 3
qualche caratteristica non aderente alla fattispecie legale
può ricondursi, in base al concetto della prevalenza degli
altri elementi tipici, alla disciplina propria del rapporto tipico
che gli elementi prevalenti concorrono a costituire”.
Quasi sempre il contratto legalmente atipico produce
singoli effetti elementari propri di contratti tipici: effetti
propri della vendita, della locazione, del mandato, del
contratto d’opera.
Ciò permette alla giurisprudenza di scindere i vari effetti
elementari e costruire la figura contrattuale corrispondente,
parlando però di contratto complesso o di contratto misto.
Il contratto complesso risulta dall’unificazione degli effetti di
più contratti tipici presi nel loro contenuto globale (ad es:
vendita più locazione), quello misto risulta dalla
riunificazione di clausole costituenti frammenti di più
contratti tipici.
E quando l’inclusione di un contratto in un tipo non sia
possibile e viene quindi qualificato come atipico, si potrà
ancora proclamare che la disciplina sua propria e quella
del contratto tipico cui maggiormente si avvicina.
Bisogna però sottolineare che la pratica degli affari,
convalidata e rispettata dai tribunali, ha creato una serie di
tipi di origine sociale e giurisprudenziale che se pur non
previsti dal legislatore, si affiancano ai tipi legali.
Tecniche nuove hanno importato nei nostri mercati i
contratti di leasing, di franchising, centrali nella nostra
economia e illustrati da un’approfondita dottrina e da una
solida giurisprudenza, così come altre figure correnti, 4
merchandising, engineering, joint venture, al contratto di
know how e così via.
Spesso il contratto tipizzato socialmente o
giurisprudenzialmente finirà per essere ricondotto dalla
stessa giurisprudenza ad un tipo legale.
Quindi il giudice sarà spesso chiamato a qualificare un
contratto come atipico e nell’istante si rende applicabile,
nella sua duplice valenza, l’art. 1322, in ragione del quale:
I contratti atipici sono validamente conclusi
Purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di
tutela secondo l’ordinamento.
L’articolo non aggiunge nulla per identificare gli elementi,
alla stregua dei quali individuare l’interesse meritevole e a
ciò è incaricato il giurista, il quale, vorrà bloccare il
contratto volto ad impedire il pieno e reale sviluppo della
persona umana o a realizzare interessi non degni di
riconoscimento alla stregua della considerazione sociale o
lesivi di valori costituzionali.
2.1 Commento alla norma
1
Autonomia contrattuale <<interna>> significa possibilità
per le parti di costituire, regolare od estinguere dei
2
rapporti giuridici patrimoniali di diritto interno .
L’autonomia contrattuale è riconosciuta a chi dispone
della capacità d’agire e deve essere esercitata nel
rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico e
del buon costume.
Sacco, voce autonomia nel diritto privato”, in Dig. Disc. Civ. pp. 517-523
1
2 Galgano, “ diritto civile e commerciale,II,p. 142s.; 5
Si sviluppa secondo tre direzioni fondamentali:
1. autonomia nella scelta di un contratto tipico
2. autonomia di determinare il contenuto del contratto
3. autonomia di concludere contratti atipici
Nella prima accezione, l’autonomia della volontà si
manifesta in primo luogo, come libertà delle parti di
scegliere fra i diversi tipi di contratto predisposti dalla
legge; nella seconda accezione l’autonomia dei
contraenti porta alla libera determinazione di alcune
clausole del contratto (es. determinando il prezzo della
vendita).
Infine, nella terza accezione, autonomia contrattuale di
diritto interno significa libertà di concludere contratti tipici
o innominati, cioè contratti diversi dai tipi previsti dal
codice civile e dalle leggi speciali. E’ su quest’ ultimo
tipo di autonomia che si innesta parte del discorso
giuridico sulla lex mercatoria, in forza della quale
trovano riconoscimento giuridico <<interno>> tutti quei
modelli contrattuali internazionalmente diffusi che
vengono ideati e praticati nel mondo degli affari e che
riprenderemo successivamente.
Ma la parola autonomia non implica necessariamente un
lato potere di scelta del consociato, in merito alle
procedure da seguire per creare la regola, in quanto il
consociato che vorrà creare la regola dovrà comunque
adempiere ad un minimo di oneri la cui natura e quantità
sarà fissata dall’ordinamento.
L’autonomia, dunque, non inizia là dove il consociato
può creare liberamente delle regole ma incomincia là 6
dove l’ordinamento mette a disposizione del consociato
uno o più procedimenti, adottando i quali il consociato
riesce a creare la regola giuridica.
Strumento per la realizzazione dell’autonomia privata è il
negozio giuridico.
Il negozio giuridica ha la funzione di consentire ai singoli
di regolare in modo autonomo i propri interessi, dando
ad essi un assetto voluto. Ma la volontà non basta
giustificarne l’efficacia, ciò che crea il vincolo è invece la
posizione di un regolamento di interessi nei confronti di
altre persone attraversala dichiarazione o l’attuazione
3
negoziale . 4
L’autonomia contrattuale è una specificazione
dell’autonomia privata, la quale si esercita in tutti i settori
che riguardano le attività umane e che sono rilevanti per
il diritto, come l’attività commerciale, i rapporti familiari, i
rapporti successori, e così via.
Nel settore che interessa i rapporti economici,
l’autonomia ( libertà ) contrattuale rappresenta il modo in
cui si esplica, nella conclusione di negozi, la libertà
economica.
Di qui la questione, se, al di là della disciplina di codice,
che riconosce alle parti questa autonomia, ( art. 1322) il
nostro ordinamento assicuri ai privati una tutela più
forte, cioè di rango superiore a quello codicistico, cioè,
in altri termini, di rango superiore alla legge ordinaria.
Secondo l’orientamento della Corte costituzionale
3 Trimarchi, “Istituzioni di diritto privato” sedicesima edizione, pp. 151 -158 Cap.XVI
Bessone, M., “Lineamenti di diritto privato” GIAPPICHELLI P.348 s.
4 7
l’autonomia contrattuale trova la sua tutela nel dettato
dell’ art. 41 Cost, che riconosce e garantisce la libertà di
iniziativa economica privata. Si tratta, però, di una tutela
indiretta (Corte cost. 21 marzo 1969 n. 37 ), in quanto
non prevista specificatamente ma ricollegabile a valori
(iniziativa economica, proprietà privata) che la
costituzione protegge.
Di qui ancora, la questione se sia ammissibile la
disciplina del contratto con norme di rango inferiore alla
legge ordinaria. Poiché la riserva di legge, contenuta
all’art 41 Cost., è relativa (v. già Corte cost. 14 febbraio
1962 n. 4), la disciplina può provenire anche dal
governo il quale la può demandare alla pubblica
amministrazione; occorre però che l’intervento non sia
discrezionale, ma si uniformi ai criteri dettati dal
Parlamento. In questo senso è perfettamente conforme
al dettato costituzionale l’attività regolamentare di
agenzie amministrative, come ad esempio, la
Commissione per le società la borsa (CONSOB) che
dettino regole riguardanti la formazione ed il contenuto
di determinate categorie di contratti o come l’Istituto per
la vigilanza delle assicurazioni private (ISVAP), che
detta regole riguardanti il contenuto delle polizze di
assicurazione.
E’ stata avanzata in dottrina anche la tesi secondo la
quale la libertà contrattuale essendo espressone della
libertà della persona, sia tutelata ( indirettamente ) 8
5
dall’art. 2 Cost . Si tratta di un ipotesi suggestiva che
però non ha ricevuto ampli consensi.
2.2 Limiti alla norma 6
2.2.1 Limite generale all’autonomia contrattuale
E’ possibile che un giudice intervenga per porre rimedio
ad un contratto che oggettivamente risulti squilibrato se,
la conclusione di questo tipo di contratto, è
conseguenza della violazione, da parte della controparte
forte, del dovere di buona fede contattuale.
La clausola generale di buona fede tende ormai ad
essere intesa quale limite generale dell’autonomia dei
privati, quale strumento di controllo del contenuto,
dell’equilibrio e della congruità causale del contratto.
Ove il contenuto del contratto presenti straordinari oneri
a carico di una parte, il giudice non potrà accontentarsi
di affermare che:<< Il contratto è il contratto >>, ma
dovrà intervenire in funzione repressiva e sanzionatoria
( dell’autonomia dei privati ) attraverso lo strumento
della nullità del contratto ( totale o parziale ), tutto ciò al
fine di non disattendere il dovere di solidarietà di cui
all’art. 2 Cost., assunto come norma precettiva, dovre
che, se applicato ai contratti, esige che ciascuno dei
contraenti è tenuto a salvaguardare l’inetresse dell’altro.
5 “PRINCIPI FONDAMENTALI”, art. 2 Cost. , “ Le Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Riccio A. “ La clausola generale di buona fede è, dunque, un limite generale all’autonomia
6
contrattuale” tratto da “Contratto e impresa / Europa” Vol. 1, Cedam , 1999, Padova 9
2.2.2 I limiti fondamentali
1. Scelta di concludere un contratto e obbligo di
contrarre.
Dispone l’art. 2597 che l’imprenditore che esercita la
sua attività in condizione di monopolio legale ha
l’obbligo di contrarre con chiunque richieda le
prestazioni che formano oggetto dell’impresa. Vi sono
poi contratti che possono essere conclusi solo da
determinati soggetti: ad esempio i contratti da
assicurazione posso
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