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I poteri del Cancelliere erano:
- intervenire nei casi lasciati senza risposta dal common law
- sostituire un rimedio di common law con il proprio, al fine di meglio equilibrare gli interessi delle
parti.
Anche l’equity veniva introdotta da un breve atto formale: il writ of sub poena (indica la minaccia
di sanzioni) nel quale non viene indicata (a differenza dei writs) la pretesa dell’attore nei confronti
del convenuto, venendo così meno lo schema accusatorio.
Col tempo questo procedimento tende a variare fin quando il Re Enrico VIII si rende artefice di una
profonda spaccatura tra potere statale e potere ecclesiastico. Ciò comportò delle pesanti
ripercussioni anche sulla stessa equity, infatti la disciplina di tale corte non fu più di competenza
ecclesiastica; inoltre, venne bandito il diritto canonico nell’intero regno. Più tardi con Giacomo I di
Stuart l’equity divenne una vera e propria fonte del diritto (source o right) che si affianca al
common law nel sistema delle fonti del diritto inglese nel quale, ancora oggi, permangono istituti di
equità e di common law (sul piano della procedura, invece, i due sistemi sono fusi).
Le riforme del XIX secolo e il sistema delle Corti
Il costante e forte accentramento dell’amministrazione della giustizia ha comportato importanti
effetti positivi sul piano della coerenza e sistematicità delle decisioni e della formazione dei giuristi,
ma anche forti limiti legati a costi molto elevati, laboriosità processuale, incapacità di assicurare
tutela ai diritti relativi a controversie di medio valore e irrazionalità.
Questi fattori comportano importanti innovazioni dell’equity e quindi anche una riorganizzazione
della giustizia. Storiograficamente, i tre momenti principali che segnano questi cambiamenti sono:
-1846, quando si afferma il contry court act, determinando l’affermazione delle country courts,
ovvero le corti dell’equity con competenze generali in materia di diritto privato per un valore
limitato e con competenze speciali determinate dalla legge;
-1850-1860, in questo periodo si tende a ridurre le disarmonie tra common law ed equity tramite
una parziale riforma processuale,
-1873-1875, in questo periodo si ha la fusione del common law con l’equity, da cui si ebbe una forte
riforma del sistema giuridico che venne attuata tramite il cosiddetto Judicature Act, ovvero
l’abolizione del sistema dei writs e la preventiva creazione di un procedimento giudiziario formale
che andasse a sostituire la loro azione. Inoltre, si ha la trasformazione delle vecchie corti di common
law e di equity in un’unica corte rappresentante il I grado di giustizia, l’High Court of Justice che
dal 2009 è la Supreme Court of the UK istituita dal Constitutional Reform Act del 2005, composta
da 12 giudici a vita con nomina parlamentare revocabile e con funzioni legislative e giudiziarie. Ad
essa si affiancavano la Court of appeal (Corte di Appello), un organo collegiale che rappresenta il
secondo grado di giudizio e le Country courts.
L’High Court è articolata in tre sezioni: la Queen’s bench division, nata dalla trasformazione della
King’s bench per il diritto civile; la Chancery, nata dalla trasformazione della Exchequer, per il
diritto commerciale e la Family per il diritto di famiglia.
La Costituzione nel diritto inglese/Dal Bill of rights allo Human rights act
In Inghilterra non si parla di una Costituzione scritta, ma di consitutional, ovvero di un complesso di
regole e principi le cui fonti possono essere giurisprudenziali, legislative o convenzioni non
formalmente vincolanti ma radicate nei secoli e tradizioni che disciplinano il rapporto tra sovrano,
governo e parlamento. Il Constitution ha comportato la supremazia del Parlamento formalizzata dal
Bill of Rights del 1688, sorto come dichiarazione rivolta al Parlamento inglese ai principi di Orange
al momento della loro ascesa al trono e poi posto come legge. Un altro documento molto importante
per la comprensione dell’assetto inglese è lo Human Rights Act del 1998, vigente dal 2000, che ha
dato effettività alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
del 1950, stabilendo che le leggi inglesi devono essere interpretate in modo tale da essere
compatibili con le garanzie poste dalla Convenzione.
Lo stile della sentenza
La ricerca del precedente consente al contempo di legittimare la decisione del giudice che si fonda
su una consuetudine praticata e di mantenerlo in una posizione di immunità rispetto al potere
politico. Se il giudice trova, e non crea , il diritto, le interferenze politiche con il suo operato
saranno meno agevoli. Questo spiega alcune caratteristiche delle sentenze di common law:
· cura nel riportare per intero il testo della sentenza, descrizione dettagliata e puntuale dei fatti della
causa e individuazione dei fatti rilevanti,
· distinzione tra il principio di diritto che il giudice del collegio pronuncia nella sentenza (ratio
decidendi) e altri elementi della sentenza, ovvero frasi, considerazioni, narrazioni di fatti (obiter
dicta) che, pur interessando il caso ed essendo riportate nel testo della decisione, non ne formulano
il principio di decisione quindi non hanno valore vincolante, ma persuasivo,
· distinzione tra opinion e decision. La prima è la discussione approfondita e dettagliata, in cui il
giudice traduce, in termini giurisprudenziali, il caso in questione facendo riferimento ai precedenti
giudiziari e applica la cosiddetta doctrine. Essa rappresenta un elemento giuridico non vincolante ed
è la motivazione della sentenza, può essere anche non scritta o non coerente con la decision. Mentre
quest’ultima è l’applicazione della ratio decidendi e, per questo, è un elemento vincolante.
· possibilità che uno o più giudici dissentano da altri (dissenting opinion), pronunciando oralmente e
in pubblica udienza opinioni contrastanti nel corso del processo e riportate nella sentenza con o
senza motivazione.
La dottrina del precedente
Già a partire dal XIII secolo i precedenti inglesi iniziano ad essere raccolti in reports. Lo stesso
termine “precedent” indica un caso risolto, adeguato per essere utilizzato come fondamento di
successive decisioni. Questo non significa che il ricorso al precedente fosse obbligatorio: per tutta
l’epoca formativa del diritto inglese la tecnica del precedente è stata accompagnata da un metodo di
distinzione, il distinguishing, che permetteva al giudice di decidere in modo innovativo, dichiarando
non applicabili i precedenti (potere di fatto esercitato in modo prudente e conservatore).
Lo stare decisis si trasforma, da meccanismo flessibile a dottrina vincolante, nel 1400 con una serie
di sentenze della House of Lords, che ha posto così in rilievo i valori di certezza e prevedibilità del
diritto. La teoria del precedente vincolante trovò poi ulteriori motivi nella riforma “Judicature act”:
la soppressione di writs ed il passaggio ad un sistema aperto di citazione portava incertezza. La
teoria del precedente vincolante garantiva stabilità. Lontano dall’Europa (USA, Australia, Canada),
il principio dello star decisis non si irrigidì: ciò ha comportato un più intenso dialogo tra
giurisprudenza e dottrina e un più decisivo ruolo della dottrina. Anche in GB la regola del
precedente vincolante è stata formalmente soppressa dal pratice statement (1966) ma solo a livello
di vertice.
Assetto costituzionale degli Stati Uniti
Quando si parla di modello giuridico statunitense il punto di partenza è rappresentato dal testo
costituzionale. Infatti, ciò che marca immediatamente una prima differenza tra il common law
inglese e quello statunitense è che negli Stati Uniti esiste una costituzione scritta. Il testo risale al
1787, è ancora oggi vigente nei 13 Stati fondatori dal 1789, nonostante sia stata integrata da una
serie di emendamenti e quindi in parte trasformata.
Il diritto statunitense presenta una natura ibrida sul piano culturale, infatti è stato fondato
utilizzando principi di derivazione francese per affermare la natura “universale” di diritti e libertà
tradizionalmente riconosciuti nel common law inglese (Bill of Rights del 1688), ma non applicati
nell’ambito delle colonie, presenta elementi del common law inglese radicato già agli inizi del XVII
sec. (prima colonizzazione della costa orientale dell’America del Nord) anteriormente
all’affermazione dell’indipendenza (1776) e alla creazione dell’ordinamento federale (1787). Infine
il movimento per l’indipendenza (culturalmente e politicamente rilevante già a metà XVIII sec.) si è
nutrito anche di influenze esterne al common law inglese e alla matrice illuministica francese.
Il testo costituzionale americano, nonostante presenti un articolato sintetico (consta di 7 articoli,
divisi in sezioni o clauses appare decisamente complesso. Le ragioni di questa complessità
risiedono nella ricerca di un compromesso tra la volontà di riconoscere poteri centrali dello Stato e
la sovranità delle autonomie federali, nella costruzione di un intreccio di controlli tra i tre poteri tale
da prevenire forme di supremazia di uno sugli altri e nel fatto che il Congresso americano subisce il
diritto di veto sospensivo del Presidente.
Emendamenti alla Costituzione U.S.A. e Bill of Rights
Il testo costituzionale degli Stati Uniti è seguito da una serie di emendamenti: di questi un primo
gruppo di 10 fu introdotto nei primi tempi successivi all’adozione della carta costituzionale e posto
in vigore nel 1791. Di questi 10 emendamenti, i primi 9 costituiscono il catalogo dei diritti
fondamentali (Bill of Right) dovuto alla pressione politica degli Stati confederati, al fine di
garantire i diritti e le libertà fondamentali sanciti nelle loro Carte costituzionali e prassi
giurisprudenziali e di tutela dei sistemi giuridici statali verso possibili ingerenze dell’ordine
federale. Importanti garanzie del processo penale sono poi contenute negli emendamenti 5 e 6. Di
particolare significato è il 14 emendamento, introdotto unitamente al 13 al termine della guerra
civile per tutelare i diritti dei cittadini liberati dalla schiavitù, ha avuto l’effetto di estendere i diritti
riconosciuti nel primi 9 emendamenti. Inoltre, il 18 emendamento ha stabilito il proibizionismo, il
19 la parificazione giuridica tra uomini e donne con l’estensione del diritto di voto alle donne) e il
10 e il 14 che stabiliscono la ripartizione delle competenze tra il potere centrale federale e potere
statale, in particolare il 10 ha posto un limite alla potestà legislativa degli Stati, l’altro afferma che i
poteri non delegati al sistema federale appartengono ai singoli Stati e al popolo.
Controllo giudiziario di costituzionalit&agrav