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Estratto del documento

6° MODULO DIDATTICO

La diversità nel diritto

  1. Le diversità fra i sistemi
  2. Diritto con, o senza, legislatore
  3. Diritto con, o senza, giurista
  4. Diritto con, o senza, Stato
  5. Diritto e soprannaturale
  6. Diritto e comunità
  7. L'evoluzione e la mutazione del diritto

a) Le diversità fra i sistemi

b) Diritto con, o senza, legislatore

Nei Paesi di tradizione giuridica occidentale, e nel modello socialista, il potere legislativo generale spetta al parlamento che, di regola, non può legiferare in contrasto con le regole costituzionali. Il potere legislativo sarà ripartito fra due organi: il parlamento e l'assemblea costituente, entro l'area in cui si estende la norma costituzionale.

Nei Paesi non di tradizione giuridica occidentale esistono diversi modelli ove la produzione del diritto:

  • è compito riservato a Dio; l'interprete accerta il contenuto della rivelazione in modo limitato e incontestabile;
È compito svolto una volta per sempre dagli antenati, mediante lo spontaneo adeguamento della propria condotta ad una immutabile regola non scritta; Diritto con, o senza, giurista L'elaborazione scientifica ha avuto il merito di elaborare la nozione unitaria di diritto: ius che riduce ad unità tutte le norme che contribuiscono all'assetto della società mediante la prevenzione e composizione dei conflitti e la strutturazione dei pubblici poteri (Sacco). Con i giuristi Romani, si realizza, nel corso dei secoli, l'estensione dell'idea unitaria del diritto ius; e il deperimento delle regole concorrenti fas. Tale unificazione non è accolta: - nell'Islam ove non si confonde in una sola categoria la sari'a, dettata da Dio, e la regola elaborata dall'autorità umana; - nelle grandi culture asiatiche ove non si confonde il dharma induista o il licinese; - nella cultura africana ove un africano non intende l'unità di

quell'ordine giuridico. I giuristi esistono: nella tradizione giuridica occidentale; formati dalla teoria giuridica; nell'area islamica; Ma esistono sistemi nei quali non si ritrovano né giuristi professionali, né una scienza o una dottrina o una teoria giuridica.

Diritto con, o senza, Stato

Esistono società senza Stato, ossia senza un apparato che provveda a tutti i bisogni collettivi della società, come quello di intervenire per risolvere i conflitti fra i consociati. Gli antropologi distinguono: società "a potere centralizzato", che sono la regola; società "a potere diffuso" che sono le eccezioni.

Il diritto fa a meno dello Stato:

  • in tutta l'America, in Australia, in singole parti dell'Asia e in quasi tutta l'Africa troviamo un diritto a carattere tradizionale, praticato da autottoni all'insaputa dello Stato, o con la piena approvazione da parte dello Stato.
  • in Cina e in Giappone la regolazione

Dei conflitti a carattere privatistico si svolge senza l'intervento dello Stato.

Il comparatista deve considerare le correlazioni fra il soprannaturale e il giuridico e andare oltre il rapporto fra diritto ecclesiastico e diritto pubblico. Il soprannaturale può immettersi nella sfera del diritto:

  • pretendendo il monopolio nella creazione del diritto;
  • condizionando le fonti o legittimandole:
    • attraverso formulazioni verbalizzate in qualche caso, rivelate da Dio;
    • attraverso norme manifestate soltanto dalla pratica dei credenti, ispirata dalla fede.
Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.