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GIUSTIZIA E MASS MEDIA NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO COMPARATO
Quali sono i valori confliggenti e qual è il bene tutelato nel diritto italiano in riferimento a tale argomento? Il diritto di cronaca, la libertà di stampa, la diffamazione e il diritto alla privacy. Il problema che affronta tale saggio è l'opinione pubblica; la conclusione di questo saggio è che c'è una corte, quella tipica a cui si accede attraverso un'organizzazione giudiziaria, e un'altra corte a cui siamo soggetti costituita dall'opinione pubblica. Il rapporto complesso tra la giustizia e i mass media consiste nel fatto che molto spesso, oltre al processo giudiziario, si svolge anche in contemporanea un processo mediatico.
Il processo mediatico può influire sul corretto funzionamento delle attività giudiziarie, ovvero ad esempio la violazione del segreto investigativo, al corretto funzionamento in generale delle attività giudiziarie, alla
pubblicazione di stralci, di interrogatori, di intercettazioni, quindi attività che, se pubblicate, possono andare a pregiudicare i diritti fondamentali dei soggetti coinvolti. I processi mediatici hanno anche un ruolo fondamentale nel formare il consenso o il dissenso artificiale dell'opinione pubblica circa l'efficienza della giustizia. Molto spesso il processo mediatico finisce per delegittimare la giustizia e il funzionamento della macchina costituita dalla giustizia. Questa questione riguarda non solo la magistratura ma anche altri organi (esempio il Parlamento, le commissioni parlamentari, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
Come si configura la libertà di stampa? Costituisce un'espressione della più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero ed incontra il limite della diffamazione. Il reato di diffamazione consiste nella diffusione di notizie false su un individuo mediante la comunicazione a più persone,
per mezzo dellastampa ad esempio. Il limite della diffamazione argina per cui la libertà distampa. Ciò è stato oggetto anche di una sentenza della Corte EDU nel caso Riolo Vs Italia. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano a risarcire un giornalista che era stato condannato dalla Corte di Cassazione. Alla base di questa questione c'è l'interferenza fra l'attività di informazione giudiziaria e le dinamiche processuali, che costituisce un problema che interessa trasversalmente tutti i sistemi democratici garanti del principio della libertà di espressione, a prescindere dalle peculiari condizioni costituzionali dei singoli ordinamenti; è il problema della tabloid justice, ovvero quel processo che avviene sui giornali. Questo problema è stato sviluppato in un'opera di Giorgio Resta "Trial by media, a legal problem and comparative analysis", pubblicato nel 2008. Egli individuatre modelli di regolazione della cronaca giudiziaria e delle tecniche di tutela inter-privata della presunzione di innocenza. Partiamo dal presupposto che giustizia e mass media hanno un rapporto che si declina in un modo diverso nei sistemi giuridici perché, in questi ultimi, il valore della libertà di stampa è diverso ed è diversa la struttura del processo (esempio processo italiano è molto più inquisitorio di quello statunitense e da questo deriva il fatto che il segreto istruttorio abbia una rilevanza maggiore); inoltre il diritto e i media seguono due logiche diverse, ovvero il diritto è incentrato sul binomio legale/illegale ed impiega il codice per rapportarsi con la realtà esterna; mentre i media si avvalgono di un altro codice, incentrato sul fatto che una notizia sia o meno informazione, i media selezionano notizie meritevoli di essere riportate e le diffondono presso il pubblico. I media hanno un altro problema, ad esempio quandoi giornalisti riportano un processo in corso, vogliono attrarre un ampio pubblico, cercano di mettere in evidenza i fatti che possono interessare coloro che vanno a leggere il giornale e in particolare, il giornalista che si occupa di diritto, deve operare una riduzione della complessità nella ricostruzione della realtà sociale, deve semplificare alterando la realtà e contribuisce a creare una "nuova" realtà. Quello che è importante e caratterizzante è lo spazio di autonomia lasciato ai media rispetto all'attività di informazione pubblica circa i procedimenti giurisdizionali. Fair trial Vs free press: se vogliamo polarizzare lo scontro, lo scontro è quello fra il giusto processo e libertà di stampa: questo paradigma è costruito sulla contrapposizione tra modelli che assegnano un'assoluta prevalenza al valore della libertà di stampa e modelli che prediligono il valore della protezione, dellaserenità e l'indipendenza dell'amministrazione dellagiustizia. Il modello degli Stati Uniti predilige il valore della libertà distampa. Il modello statunitense è riconosciuto come il neutralizingapproach, da loro l'esercizio della libertà di stampa ed una corretta eimparziale amministrazione della giustizia, non rappresentano di per sé dueideali contrastanti ma sono due aspetti che perseguono obiettivi che sirafforzano reciprocamente, perché negli Stati Uniti la pubblicità processualeaumenta la fiducia del pubblico nell'amministrazione della giustizia e favorisce61la deterrenza contro i comportamenti devianti. La libertà di stampa èconsiderata coessenziale alla democrazia in quanto permette un controlloesterno sull'esercizio del potere; questo controllo consiste nel controllo di chiesercita quel potere, sia le autorità di polizia, sia i pm, sia la magistraturagiudicante. Negli Stati Uniti,c'è una giuria laica, che è molto più influenzabile rispetto a una giuria non laica e di conseguenza un processo mediatico è suscettibile di influenzare maggiormente una giuria statunitense rispetto al processo italiano. Se pensiamo al processo di James Simpson, che è stato poi prosciolto dalle accuse che gli erano state mosse, lo è stato perché i media avevano innestato la questione razziale su quello che era il suo processo.
Il modello della common law tradizionale: intendiamo i paesi come l'Inghilterra, l'Australia e il Canada. Il tipico modello della common law tradizionale è quello del protective approach, più preoccupato dei rischi sottesi ad un'incontrollata libertà di stampa, rispetto ad una serena ed imparziale amministrazione della giustizia. Per il modello di common law, perché vi sia un giusto processo, la libertà di stampa deve avere alcuni limiti. Questi limiti sono ad esempio
sanzioni penali per la divulgazione di fatti che possano ostacolare un procedimento in atto o in potenza, oppure la presenza di ordini preventivi e specifici delle corti di non divulgare alcune notizie legali o giudiziarie idonee a turbare l'accertamento giudiziario dei fatti; ad esempio tutti quei casi in cui i dati riguardano l'identità di un indagato minorenne o in quei casi in cui c'è una vittima di violenza sessuale e in questi casi la libertà di stampa ha un freno. Il limite che si ha nella common law tradizionale è quello della diffamazione che mira a tutelare l'onore e la reputazione delle persone. Ci avviciniamo a quella che è la nostra sensibilità continentale. I giurati nei processi penali sono laici e facilmente influenzabili dalla pubblicità mediatica. I sistemi di common law attribuiscono rilievo al problema dell'impatto dei media sul giusto processo ma tralasciano di più i riflessi negativi delle.campagne di stampa nella sfera personale dei soggetti coinvolti. Questi riflessi negativi non corrispondono necessariamente alla divulgazione di un fatto non vero, come nel caso di reato di diffamazione, ma non si tiene in considerazione il fatto che dando pubblicità ad un fatto vero si può comunque ledere la sfera personale dei soggetti coinvolti. La libertà di stampa è poi stata progressivamente costituzionalizzata, soprattutto grazie ad una sentenza della Corte di Strasburgo Sunday Times Vs Regno Unito.
Il modello a noi più vicino è quello continentale, attento all'esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali della persona quali la dignità, la privacy e la reputazione, tutela di più questi diritti rispetto all'esito della vicenda processuale. Attraverso il controllo sulle pubblicazioni potenzialmente lesive dei diritti della personalità, viene apprestata una tutela indiretta al valore del giusto processo. Quindi
avviene un rovesciamento di impostazione, si dà maggiore importanza alle garanzie del giusto processo nel common law, mentre maggiore tutela dei diritti fondamentali della personalità nel civil law. Motivi: il primo è la presenza di un contesto istituzionale nei paesi di civil law connotato da modelli processuali prevalentemente improntati alla logica inquisitoria e dà rilievo marginale ai membri laici nelle giurie; il secondo è l'importanza assegnata al valore della privacy concepita anche sotto il profilo della protezione della dignità nella sfera pubblica. Per cui i limiti alla cronaca giudiziaria sono posti non tanto per assicurare l'imparzialità dei procedimenti, ma per tutelare i diritti dei privati nelle relazioni inter-private, e quindi anche coi media; mentre invece negli Stati Uniti i diritti fondamentali vengono sempregarantiti non tra i rapporti inter-privati ma nei rapporti Stato/cittadino. Il saggio di Resta consente diMisurare l'efficacia delle tecniche rimediali presenti nei diversi ordinamenti, ovvero come l'ordinamento reagisce alle sue storture. Nei paesi di common law abbiamo l'istituto dell'accontempt of court, oltraggio alla corte, uno degli istituti più caratteristici del common law inglese. Un'altra tecnica penalista che abbiamo nei sistemi di common law è la subjudge rule, che ha degli equivalenti funzionali negli altri sistemi giuridici; significa letteralmente "sotto considerazione giudiziaria" ed è un corollario della legge relativa all'istituto dell'oltraggio alla corte; questa norma disciplina dichiarazioni pubbliche che possono essere rese sui procedimenti legali in corso dinanzi ai tribunali; la questione che sta alla base di questa regola è che sia compito dei tribunali trattare le questioni legali che gli stanno di fronte quindi il ruolo dei tribunali non dovrebbe essere usurpato da altri che
o presenti situazioni di discriminazione, violenza o ingiustizia. Inoltre, è importante promuovere l'uguaglianza di genere e il rispetto per tutte le persone, indipendentemente dalla loro razza, religione, orientamento sessuale o disabilità. Per affrontare questi problemi, è fondamentale educare le persone sull'importanza del rispetto reciproco e della diversità. Le istituzioni e le organizzazioni devono adottare politiche e procedure che promuovano l'inclusione e la parità di opportunità. Inoltre, è necessario garantire che le vittime di discriminazione o violenza abbiano accesso a supporto e risorse adeguate. In conclusione, la lotta contro la discriminazione, la violenza e l'ingiustizia richiede un impegno collettivo. Ognuno di noi ha il dovere di agire e di promuovere un mondo più equo e rispettoso.